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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3217/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO NI, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17377/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0286410 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3113/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento catastale emesso dall'agenzia per il territorio e notificatogli in data 30-6-2025 per effetto del quale si addiveniva, a seguito di presentazione di DOCFA ad una diversa classificazione dell'immobile in esame con il passaggio dalla categoria A/2 cl. 6 alla categoria A/1 cl.
3. Nei motivi di ricorso si lamentava il difetto di motivazione, ritenuta stereotipata, la mancata effettuazione del sopralluogo e la non corretta comparazione con altri immobili presenti nel fabbricato. Si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accolgimento in quanto come dedotto ed argomentato dalla parte resistente costituita la motivazone deve ritenersi completa ed esaustiva sia nel richiamo alla normativa vigente in materia sia per l'indicazione puntuale e dettagliata delle caratteristiche e degli elementi di fatto dell'immobile. Inoltre, la presenza di una DOCFA con allegati rendeva superfluo un eventuale sopralluogo che ai sensi della normativa di riferimento non sarebbe tra l'altro obbligatorio (DM 701/94). Pertanto, sia le caratteristiche intrinseche dell'immobile (ampia metratura, altezza soffitti, terrazze con affaccio sul Golfo di Napoli) sia la comparazione con immobili dello stesso stabile consente di ritenere ineccepibile l'accertamento compiuto dall'agenzia per il territorio.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO NI, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17377/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0286410 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3113/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento catastale emesso dall'agenzia per il territorio e notificatogli in data 30-6-2025 per effetto del quale si addiveniva, a seguito di presentazione di DOCFA ad una diversa classificazione dell'immobile in esame con il passaggio dalla categoria A/2 cl. 6 alla categoria A/1 cl.
3. Nei motivi di ricorso si lamentava il difetto di motivazione, ritenuta stereotipata, la mancata effettuazione del sopralluogo e la non corretta comparazione con altri immobili presenti nel fabbricato. Si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accolgimento in quanto come dedotto ed argomentato dalla parte resistente costituita la motivazone deve ritenersi completa ed esaustiva sia nel richiamo alla normativa vigente in materia sia per l'indicazione puntuale e dettagliata delle caratteristiche e degli elementi di fatto dell'immobile. Inoltre, la presenza di una DOCFA con allegati rendeva superfluo un eventuale sopralluogo che ai sensi della normativa di riferimento non sarebbe tra l'altro obbligatorio (DM 701/94). Pertanto, sia le caratteristiche intrinseche dell'immobile (ampia metratura, altezza soffitti, terrazze con affaccio sul Golfo di Napoli) sia la comparazione con immobili dello stesso stabile consente di ritenere ineccepibile l'accertamento compiuto dall'agenzia per il territorio.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE