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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto IZ in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1489/2024 R.G.L., promossa,
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Novara Francesco e Parte_1
NO ED ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi per procura in atti ricorrente
Contro
Controparte_1
, in persona del Generale - in persona
[...] CP_2 Controparte_3
del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in Busto IZ, via Quadrelli, n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Citrigno e dal Dirigente Scolastico Patrizia
SA ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistenti
1 Oggetto: Pubblico Impiego - licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 25.09.2024, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
sin dal 2003, in qualità di docente con contratti a tempo Controparte_1 determinato presso vari istituti scolastici della e, a decorrere dal CP_1
10.9.2020, con contratto a tempo indeterminato presso l'I.C. Germignaga.
La ricorrente ha dedotto che, a decorrere dal 10.09.2023, a seguito di formale istanza di trasferimento, prendeva servizio presso l'istituto di Busto Controparte_3
IZ nel quale, al rientro da un periodo di infortunio ed a seguito di accertamento medico legale presso l'Inps competente circa la valutazione dell'idoneità della stessa alla mansione (risultato positivo, senza alcuna prescrizione), in data 31.01.2024 riceveva dalla dirigente scolastica un decreto di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto al
22.12.2022.
La ricorrente lamentando l'illegittimità di tale provvedimento ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa ed emergente dalla documentazione prodotta, l'illegittimità / nullità
e/o annullabilità del licenziamento per il superamento del periodo di comporto;
per
l'effetto indi ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il decreto n. 819 del 31/01/2024 di risoluzione contrattuale emesso dal
Dirigente Scolastico dell' di Busto A. e quindi accertare e dichiarare CP_4 CP_3 che il licenziamento è illegittimo e per l'effetto condannare le autorità scolastiche competenti alla immediata reintegrazione dell'odierna ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, disponendone la reimmissione in servizio e l'efficacia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
2 precedentemente stipulato;
nonché in via risarcitoria al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno della risoluzione fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. - in ogni caso, per effetto delle domande di cui sopra e in applicazione degli artt. 2 e 3 D. Lgs C 23/2015 voglia codesto Giudice ordinare alla resistente “ . di Busto A.” - CP_3
Cont anche eventualmente in solido con il - la riassunzione della ricorrente
[...]
nel posto di lavoro, con facoltà per la medesima di optare per il Parte_1 pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non assoggettata a contribuzione previdenziale, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro. a prendere servizio, se anteriore, per l'importo complessivo di euro 25.800,00 (euro 1.720,00 paga base al netto – retribuzione globale di fatto x 15 mensilità); - sempre per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. Con 23/2015 condannare .” anche eventualmente in solido con il Controparte_6
Cont
a risarcire il danno alla SI.ra , stabilendo un'indennità Parte_2 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno dell'interruzione del rapporto lavorativo (01-02-24) sino all'effettiva reintegrazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque non inferiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, per l'importo di euro
10.320 (euro 1720,00 paga base al netto – retribuzione globale di fatto x 6 mensilità);
In via subordinata nel merito: - accertare e dichiarare discriminatorie, nulle o contro ogni previsione prevista dalla legge le cessazioni di contratto operate da “IC. CP_6
nei confronti della SI.ra - in subordine, accertare e
[...] Parte_1 dichiarare che la cassazione e/o interruzione del rapporto di lavoro in oggetto è stata disposta in violazione dell'art. 7, I co. L. 300/70 e, per l'effetto dichiararne la nullità e/o
l'illegittimità; - per l'effetto delle domande di cui sopra a conferma della nullità,
3 dell'illegittimità, ovvero dell'inefficacia dell'interruzione / cessazione del rapporto Con lavorativo operato da “ di Busto A.” nei confronti della SI.ra in quanto CP_3 Pt_1 discriminatori e/o ritorsivi, oltre che nulli e/o illegittimi per tutti i motivi esposti in narrativa, il Giudice voglia applicare alla fattispecie la tutela reale, dichiarando risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data ultima di interruzione / cessazione del Con rapporto lavorativo e conseguentemente condannare, “ Busto A.” a CP_6 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondere allo stesso il risarcimento del danno pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dalla data dell'ultima cessazione e/o interruzione del rapporto lavorativo
(01/02/2024) a quella dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile, di euro 1720,00 ovvero a quel diverso tallone ritenuto di giustizia, condannando in ogni caso CP_3
Cont
.” anche eventualmente in solido con il .”, al pagamento di minimo 5 mensilità della retribuzione globale di fatto corrispondente ad euro 8.600 a favore della SI.ra
a titolo di risarcimento del danno e/o pari a quel diverso importo che a tale titolo Pt_1 dovesse risultare in corso di causa, ovvero condannando Controparte_7
Cont anche eventualmente in solido con il a corrispondere al ricorrente quella diversa indennità risarcitoria e/o quel diverso risarcimento del danno che dovesse risultare in corso di causa oltre a rivalutazione monetaria interessi dal dovuto al saldo e con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del ricorrente;
- in subordine salvo gravame, per
l'effetto delle domande di cui sopra a conferma dell'illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro de quo, intimato dal ” Alla SI.ra , il Giudice voglia CP_3 Pt_1 applicare alla fattispecie la tutela obbligatoria, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data dell'ultima sua cessazione /o interruzione (01/02/2024) e Cont conseguentemente condannare .” anche eventualmente in solido con il CP_3
a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dalla data di cessazione e/o interruzione del rapporto lavorativo
(01/02/24) a quella dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile di € 1.720,00, ovvero a quel diverso tallone ritenuto di giustizia, condannando in ogni caso il “
[...]
e parti resistenti al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva CP_3 pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, corrispondente ad euro
4 10320,00 per il la SI.ra , a titolo di risarcimento del danno e/o pari a quel Pt_1 diverso importo che a tale titolo dovesse risultare in corso di causa, ovvero condannando “ a corrispondere al ricorrente quella diversa indennità CP_3 risarcitoria e/o quel diverso risarcimento del danno che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso non inferiore alle 2,5 mensilità, oltre a rivalutazione monetaria interessi dal dovuto al saldo e con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della ricorrente. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Spese di lite e compensi professionali rifusi oltre IVA e CPA come per legge”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il e l' Controparte_1 [...]
di Busto IZ hanno contestato gli assunti avversari, ritenuti infrondati in CP_3
fatto ed in diritto, e hanno eccepito la decadenza dell'azione giudiziale, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso.
All'esito dell'udienza del 12.03.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 29.05.2025 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Eccezione di decadenza dell'azione
L'eccezione di decadenza dell'azione sollevata da parte convenuta è infondata.
Il ricorso è stato regolarmente depositato nei termini previsti dall'art. 6 della Legge
n. 604/1966 ai sensi del quale: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è
5 inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro
o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso”.
Dall'esame dei documenti versati agli atti risulta che il licenziamento, intimato con provvedimento del 31.01.2024 (doc. n. 10 fasc. ricorrente e n. 4 fasc. resistente), è stato impugnato con pec del 29.03.2024 (doc. n. 11 fasc. ricorrente) e, dunque, al
58° giorno dall'emissione del provvedimento che veniva successivamente notificato alla ricorrente con raccomandata a/r, con conseguente rispetto dei termini di impugnazione, in ogni caso non contestati da parte resistente, ed iscritto al ruolo generale della Cancelleria sezione Lavoro, in data 25.09.2024, esattamente al 180° giorno dall'impugnazione, con conseguente rispetto dei termini di legge.
Licenziamento
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 17 del CCNL comparto scuola prevede che “
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.”.
È, dunque, incontestato che il periodo di comporto sia di 18 mesi, elemento quest'ultimo che, convertito in giorni, varia a seconda che si consideri il calendario comune, per il quale il mese è composto da 30,44 giorni, o ministeriale che considera il mese di 30 giorni. Si tratta di una differenza di 8 giorni (540 giorni per il calendario ministeriale e 548 per il calendario comune), che, tuttavia, non rileva nel caso in esame. Ciò che rileva è che si tratta di un periodo a carattere
“dinamico”, dovendo procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia
6 intervenute nei tre anni antecedenti l'ultimo episodio morboso, a prescindere dalla patologia ad esse correlate.
Ai sensi della nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va calcolato:
• partendo a ritroso dal giorno che precede l'ultimo episodio morboso, si risale indietro di tre anni;
• si sommano tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
• si aggiunge alla suddetta somma i giorni relativi all'evento morboso in atto.
Il risultato ottenuto, definito “somma economica”, permette di determinare il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all'interno del periodo di comporto. A mano a mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all'altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo in atto.
Nel caso in esame, l'ultimo episodio morboso da prendere in considerazione per il calcolo a ritroso dei tre anni è individuabile nel periodo dal 2.12.2023 al
22.12.2023. Ciò in considerazione del fatto che non può ritenersi valido il calcolo effettuato dal Ministero che, invece, ritiene l'ultimo episodio morboso quello del
14.11.2022-25.11.2022, considerato che, da tale data, il licenziamento è intervenuto ad oltre un anno di distanza, il 31.01.2024.
Se è pur vero che “nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole 'spatium deliberandi' che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali”, è altresì vero “che la
7 tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative” (cfr. Cass.
7037/2011).
Deve, evidenziarsi come, nel periodo intercorrente tra il supposto superamento del periodo di comporto per malattia ed il licenziamento (di oltre un anno), la ricorrente ha regolarmente svolto la propria mansione senza che le venisse eccepito alcunché, oltre ad ottenere l'accoglimento della domanda di trasferimento presso un istituto scolastico più vicino al proprio domicilio;
la stessa ha subito un infortunio sul lavoro, regolarmente riconosciuto dall' e ha, altresì, superato con CP_8
esito positivo la valutazione medico legale presso l'Inps, su richiesta del datore di lavoro, sulla permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione.
Tutto ciò in contrasto evidente con l'interesse del di volersi avvalere del CP_1
periodo di comporto eventualmente maturato per il periodo 2020-2022.
Il licenziamento assunto con provvedimento del 31.01.2024 e fondato sul superamento del periodo di comporto deve, pertanto, tenere in considerazione il periodo di malattia immediatamente precedente (o in atto) al momento del licenziamento, non potendo legittimamente intervenire ad oltre un anno di distanza senza che, medio tempore, venga contestato o comunicato alcunché alla ricorrente che ha continuato a svolgere la propria mansione per la quale è stata ritenuta idonea da apposita commissione nel medesimo periodo.
Dagli atti in esame, il periodo dal quale far decorrere a ritroso il conteggio del periodo di comporto, c.d. “ultimo episodio morboso”, risulta, pertanto, essere quello decorrente dal 2.12.2023 al 23.12.23, per come emerge dai documenti forniti dal (cfr. estratto SIDI malattia), anche in considerazione del fatto CP_1
che l' ha ritenuto escluso dall'infortunio tale periodo, facendolo rientrare nel CP_8 computo della malattia ordinaria;
documento, quest'ultimo, allegato agli atti di causa da parte ricorrente e che non risulta essere stato opposto o contestato (doc.
n. 4 fasc. ricorrente).
8 In applicazione di quanto sopra esposto, dunque, la data dalla quale risalire a ritroso è quella dell'1.12.2023 sino all'1.12.2020 (triennio precedente). In tale periodo la ricorrente ha effettuato i seguenti giorni di malattia:
- 2020: dall'1.12.2020 al 18.12.2020 = 21 giorni (doc. nn. 5 e 6 fasc. resistente e doc. n. 3b fasc. ricorrente);
- 2021: 255 giorni (doc. nn. 5 e 6 di parte resistente e doc. nn. 3a e 3b fasc. ricorrente);
- 2022: 185 giorni (doc. nn. 5 e 6 fasc. resistente e nn. 3a e 3b fasc. ricorrente);
- 2023: dal 4.09.2023 al 7.09.23 = 4 giorni + dal 3.10.23 al 11.10.23 = 9 giorni = totale 13 giorni ai quali si deve sommare l'ultimo periodo morboso di 21 giorni (dal
2 al 22 dicembre), per un totale complessivo di 34 giorni per l'anno 2023.
Dall'1.12.2020 al licenziamento la ricorrente ha effettuato 495 giorni di malattia, non superando il periodo di comporto di 540 (o 548) giorni, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per tale ragione.
Di conseguenza deve essere disposta la reimmissione in servizio della ricorrente, con condanna del e dell' di Controparte_1 Controparte_3
Busto IZ all'immediata reintegrazione della stessa nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, oltre al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno dell'interruzione del rapporto lavorativo dell'1.2.2024 sino all'effettiva reintegrazione, con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con facoltà per la ricorrente di optare per il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non assoggettata a contribuzione previdenziale, entro
30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia per l'importo
9 complessivo di euro 25.800,00 (euro 1.720,00 paga base al netto - retribuzione globale di fatto x 15 mensilità).
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico del convenuto, come liquidate nel CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente dalla CP_9
Scolastica dell' di Busto IZ con provvedimento prot.n. 958 del CP_3
31.01.2024 e, per l'effetto,
- condanna il e l' di Busto IZ all'immediata Controparte_1 CP_10
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, e al pagamento, in suo favore, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno dell'interruzione del rapporto lavorativo dell'1.2.2024 sino all'effettiva reintegrazione, con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Busto IZ, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La US
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto IZ in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1489/2024 R.G.L., promossa,
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Novara Francesco e Parte_1
NO ED ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi per procura in atti ricorrente
Contro
Controparte_1
, in persona del Generale - in persona
[...] CP_2 Controparte_3
del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in Busto IZ, via Quadrelli, n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Citrigno e dal Dirigente Scolastico Patrizia
SA ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistenti
1 Oggetto: Pubblico Impiego - licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 25.09.2024, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
sin dal 2003, in qualità di docente con contratti a tempo Controparte_1 determinato presso vari istituti scolastici della e, a decorrere dal CP_1
10.9.2020, con contratto a tempo indeterminato presso l'I.C. Germignaga.
La ricorrente ha dedotto che, a decorrere dal 10.09.2023, a seguito di formale istanza di trasferimento, prendeva servizio presso l'istituto di Busto Controparte_3
IZ nel quale, al rientro da un periodo di infortunio ed a seguito di accertamento medico legale presso l'Inps competente circa la valutazione dell'idoneità della stessa alla mansione (risultato positivo, senza alcuna prescrizione), in data 31.01.2024 riceveva dalla dirigente scolastica un decreto di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto al
22.12.2022.
La ricorrente lamentando l'illegittimità di tale provvedimento ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa ed emergente dalla documentazione prodotta, l'illegittimità / nullità
e/o annullabilità del licenziamento per il superamento del periodo di comporto;
per
l'effetto indi ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il decreto n. 819 del 31/01/2024 di risoluzione contrattuale emesso dal
Dirigente Scolastico dell' di Busto A. e quindi accertare e dichiarare CP_4 CP_3 che il licenziamento è illegittimo e per l'effetto condannare le autorità scolastiche competenti alla immediata reintegrazione dell'odierna ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, disponendone la reimmissione in servizio e l'efficacia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
2 precedentemente stipulato;
nonché in via risarcitoria al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno della risoluzione fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. - in ogni caso, per effetto delle domande di cui sopra e in applicazione degli artt. 2 e 3 D. Lgs C 23/2015 voglia codesto Giudice ordinare alla resistente “ . di Busto A.” - CP_3
Cont anche eventualmente in solido con il - la riassunzione della ricorrente
[...]
nel posto di lavoro, con facoltà per la medesima di optare per il Parte_1 pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non assoggettata a contribuzione previdenziale, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro. a prendere servizio, se anteriore, per l'importo complessivo di euro 25.800,00 (euro 1.720,00 paga base al netto – retribuzione globale di fatto x 15 mensilità); - sempre per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. Con 23/2015 condannare .” anche eventualmente in solido con il Controparte_6
Cont
a risarcire il danno alla SI.ra , stabilendo un'indennità Parte_2 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno dell'interruzione del rapporto lavorativo (01-02-24) sino all'effettiva reintegrazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque non inferiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, per l'importo di euro
10.320 (euro 1720,00 paga base al netto – retribuzione globale di fatto x 6 mensilità);
In via subordinata nel merito: - accertare e dichiarare discriminatorie, nulle o contro ogni previsione prevista dalla legge le cessazioni di contratto operate da “IC. CP_6
nei confronti della SI.ra - in subordine, accertare e
[...] Parte_1 dichiarare che la cassazione e/o interruzione del rapporto di lavoro in oggetto è stata disposta in violazione dell'art. 7, I co. L. 300/70 e, per l'effetto dichiararne la nullità e/o
l'illegittimità; - per l'effetto delle domande di cui sopra a conferma della nullità,
3 dell'illegittimità, ovvero dell'inefficacia dell'interruzione / cessazione del rapporto Con lavorativo operato da “ di Busto A.” nei confronti della SI.ra in quanto CP_3 Pt_1 discriminatori e/o ritorsivi, oltre che nulli e/o illegittimi per tutti i motivi esposti in narrativa, il Giudice voglia applicare alla fattispecie la tutela reale, dichiarando risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data ultima di interruzione / cessazione del Con rapporto lavorativo e conseguentemente condannare, “ Busto A.” a CP_6 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondere allo stesso il risarcimento del danno pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dalla data dell'ultima cessazione e/o interruzione del rapporto lavorativo
(01/02/2024) a quella dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile, di euro 1720,00 ovvero a quel diverso tallone ritenuto di giustizia, condannando in ogni caso CP_3
Cont
.” anche eventualmente in solido con il .”, al pagamento di minimo 5 mensilità della retribuzione globale di fatto corrispondente ad euro 8.600 a favore della SI.ra
a titolo di risarcimento del danno e/o pari a quel diverso importo che a tale titolo Pt_1 dovesse risultare in corso di causa, ovvero condannando Controparte_7
Cont anche eventualmente in solido con il a corrispondere al ricorrente quella diversa indennità risarcitoria e/o quel diverso risarcimento del danno che dovesse risultare in corso di causa oltre a rivalutazione monetaria interessi dal dovuto al saldo e con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del ricorrente;
- in subordine salvo gravame, per
l'effetto delle domande di cui sopra a conferma dell'illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro de quo, intimato dal ” Alla SI.ra , il Giudice voglia CP_3 Pt_1 applicare alla fattispecie la tutela obbligatoria, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data dell'ultima sua cessazione /o interruzione (01/02/2024) e Cont conseguentemente condannare .” anche eventualmente in solido con il CP_3
a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dalla data di cessazione e/o interruzione del rapporto lavorativo
(01/02/24) a quella dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile di € 1.720,00, ovvero a quel diverso tallone ritenuto di giustizia, condannando in ogni caso il “
[...]
e parti resistenti al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva CP_3 pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, corrispondente ad euro
4 10320,00 per il la SI.ra , a titolo di risarcimento del danno e/o pari a quel Pt_1 diverso importo che a tale titolo dovesse risultare in corso di causa, ovvero condannando “ a corrispondere al ricorrente quella diversa indennità CP_3 risarcitoria e/o quel diverso risarcimento del danno che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso non inferiore alle 2,5 mensilità, oltre a rivalutazione monetaria interessi dal dovuto al saldo e con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della ricorrente. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Spese di lite e compensi professionali rifusi oltre IVA e CPA come per legge”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il e l' Controparte_1 [...]
di Busto IZ hanno contestato gli assunti avversari, ritenuti infrondati in CP_3
fatto ed in diritto, e hanno eccepito la decadenza dell'azione giudiziale, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso.
All'esito dell'udienza del 12.03.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 29.05.2025 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Eccezione di decadenza dell'azione
L'eccezione di decadenza dell'azione sollevata da parte convenuta è infondata.
Il ricorso è stato regolarmente depositato nei termini previsti dall'art. 6 della Legge
n. 604/1966 ai sensi del quale: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è
5 inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro
o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso”.
Dall'esame dei documenti versati agli atti risulta che il licenziamento, intimato con provvedimento del 31.01.2024 (doc. n. 10 fasc. ricorrente e n. 4 fasc. resistente), è stato impugnato con pec del 29.03.2024 (doc. n. 11 fasc. ricorrente) e, dunque, al
58° giorno dall'emissione del provvedimento che veniva successivamente notificato alla ricorrente con raccomandata a/r, con conseguente rispetto dei termini di impugnazione, in ogni caso non contestati da parte resistente, ed iscritto al ruolo generale della Cancelleria sezione Lavoro, in data 25.09.2024, esattamente al 180° giorno dall'impugnazione, con conseguente rispetto dei termini di legge.
Licenziamento
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 17 del CCNL comparto scuola prevede che “
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.”.
È, dunque, incontestato che il periodo di comporto sia di 18 mesi, elemento quest'ultimo che, convertito in giorni, varia a seconda che si consideri il calendario comune, per il quale il mese è composto da 30,44 giorni, o ministeriale che considera il mese di 30 giorni. Si tratta di una differenza di 8 giorni (540 giorni per il calendario ministeriale e 548 per il calendario comune), che, tuttavia, non rileva nel caso in esame. Ciò che rileva è che si tratta di un periodo a carattere
“dinamico”, dovendo procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia
6 intervenute nei tre anni antecedenti l'ultimo episodio morboso, a prescindere dalla patologia ad esse correlate.
Ai sensi della nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va calcolato:
• partendo a ritroso dal giorno che precede l'ultimo episodio morboso, si risale indietro di tre anni;
• si sommano tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
• si aggiunge alla suddetta somma i giorni relativi all'evento morboso in atto.
Il risultato ottenuto, definito “somma economica”, permette di determinare il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all'interno del periodo di comporto. A mano a mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all'altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo in atto.
Nel caso in esame, l'ultimo episodio morboso da prendere in considerazione per il calcolo a ritroso dei tre anni è individuabile nel periodo dal 2.12.2023 al
22.12.2023. Ciò in considerazione del fatto che non può ritenersi valido il calcolo effettuato dal Ministero che, invece, ritiene l'ultimo episodio morboso quello del
14.11.2022-25.11.2022, considerato che, da tale data, il licenziamento è intervenuto ad oltre un anno di distanza, il 31.01.2024.
Se è pur vero che “nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole 'spatium deliberandi' che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali”, è altresì vero “che la
7 tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative” (cfr. Cass.
7037/2011).
Deve, evidenziarsi come, nel periodo intercorrente tra il supposto superamento del periodo di comporto per malattia ed il licenziamento (di oltre un anno), la ricorrente ha regolarmente svolto la propria mansione senza che le venisse eccepito alcunché, oltre ad ottenere l'accoglimento della domanda di trasferimento presso un istituto scolastico più vicino al proprio domicilio;
la stessa ha subito un infortunio sul lavoro, regolarmente riconosciuto dall' e ha, altresì, superato con CP_8
esito positivo la valutazione medico legale presso l'Inps, su richiesta del datore di lavoro, sulla permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione.
Tutto ciò in contrasto evidente con l'interesse del di volersi avvalere del CP_1
periodo di comporto eventualmente maturato per il periodo 2020-2022.
Il licenziamento assunto con provvedimento del 31.01.2024 e fondato sul superamento del periodo di comporto deve, pertanto, tenere in considerazione il periodo di malattia immediatamente precedente (o in atto) al momento del licenziamento, non potendo legittimamente intervenire ad oltre un anno di distanza senza che, medio tempore, venga contestato o comunicato alcunché alla ricorrente che ha continuato a svolgere la propria mansione per la quale è stata ritenuta idonea da apposita commissione nel medesimo periodo.
Dagli atti in esame, il periodo dal quale far decorrere a ritroso il conteggio del periodo di comporto, c.d. “ultimo episodio morboso”, risulta, pertanto, essere quello decorrente dal 2.12.2023 al 23.12.23, per come emerge dai documenti forniti dal (cfr. estratto SIDI malattia), anche in considerazione del fatto CP_1
che l' ha ritenuto escluso dall'infortunio tale periodo, facendolo rientrare nel CP_8 computo della malattia ordinaria;
documento, quest'ultimo, allegato agli atti di causa da parte ricorrente e che non risulta essere stato opposto o contestato (doc.
n. 4 fasc. ricorrente).
8 In applicazione di quanto sopra esposto, dunque, la data dalla quale risalire a ritroso è quella dell'1.12.2023 sino all'1.12.2020 (triennio precedente). In tale periodo la ricorrente ha effettuato i seguenti giorni di malattia:
- 2020: dall'1.12.2020 al 18.12.2020 = 21 giorni (doc. nn. 5 e 6 fasc. resistente e doc. n. 3b fasc. ricorrente);
- 2021: 255 giorni (doc. nn. 5 e 6 di parte resistente e doc. nn. 3a e 3b fasc. ricorrente);
- 2022: 185 giorni (doc. nn. 5 e 6 fasc. resistente e nn. 3a e 3b fasc. ricorrente);
- 2023: dal 4.09.2023 al 7.09.23 = 4 giorni + dal 3.10.23 al 11.10.23 = 9 giorni = totale 13 giorni ai quali si deve sommare l'ultimo periodo morboso di 21 giorni (dal
2 al 22 dicembre), per un totale complessivo di 34 giorni per l'anno 2023.
Dall'1.12.2020 al licenziamento la ricorrente ha effettuato 495 giorni di malattia, non superando il periodo di comporto di 540 (o 548) giorni, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per tale ragione.
Di conseguenza deve essere disposta la reimmissione in servizio della ricorrente, con condanna del e dell' di Controparte_1 Controparte_3
Busto IZ all'immediata reintegrazione della stessa nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, oltre al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno dell'interruzione del rapporto lavorativo dell'1.2.2024 sino all'effettiva reintegrazione, con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con facoltà per la ricorrente di optare per il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non assoggettata a contribuzione previdenziale, entro
30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia per l'importo
9 complessivo di euro 25.800,00 (euro 1.720,00 paga base al netto - retribuzione globale di fatto x 15 mensilità).
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico del convenuto, come liquidate nel CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente dalla CP_9
Scolastica dell' di Busto IZ con provvedimento prot.n. 958 del CP_3
31.01.2024 e, per l'effetto,
- condanna il e l' di Busto IZ all'immediata Controparte_1 CP_10
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, e al pagamento, in suo favore, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno dell'interruzione del rapporto lavorativo dell'1.2.2024 sino all'effettiva reintegrazione, con versamento a carico del datore di lavoro, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Busto IZ, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La US
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