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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg 15259 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15259 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AVALLONE FLORA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AVALLONE FLORA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024, e - premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Napoli il 25/06/2022 e che dalla loro unione non sono nati figli - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1.CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi, di fatto già separati da oltre un anno, continueranno a vivere separati con reciproco rispetto.
La sig.ra è residente in [...]. Parte_1
Il Sig. è residente in [...]. CP_1
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Firenze alla Via Coppo Marcovaldo n. 4 piano IV, di proprietà esclusiva del sig. , viene definitivamente assegnata a quest'ultimo il quale l'abiterà, CP_1 assumendosene gli oneri.
4. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
I coniugi dichiarano di avere, prima d'ora, regolato, tra loro, tutti i rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra, né in relazione al rapporto di coniugio, né in relazione ad altra ragione e/o motivo e/o titolo.
L'efficacia dei patti e delle condizioni concordate dai coniugi e previste col presente atto decorrono dalla data della sottoscrizione del ricorso.
Le spese e le competenze della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.25, parte II, S. A SEZ. E , reg. Atti Matrimonio anno 2022);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino