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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3283 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 22.07.2025 d
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. Francesco Lorenzin
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2025 che di seguito si riproducono: “che l'Ill.mo Tribunale adito accolga le condizioni così come indicate nel ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49 – 51)
c.p.c. del 21/07/2025, depositato telematicamente in data 22/07/2025, sottoscritto dai Sig.ri
[...]
, che di seguito si trascrivono integralmente:
1. Autorizzare i coniugi a Pt_1 Parte_2 vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Dolo (VE), Via Arino 69 int.3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. . PIANO GENITORIALE PER I FIGLI Parte_2
MINORENNI 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la nuova dimora materna in Dolo, Via Matteotti Per_1
15 con affidamento condiviso ed alternato al 50% tra i genitori secondo le seguenti cadenze: weekend alternati tra i genitori prevedendo che quando trascorrerà il weekend con la Per_1
mamma lo farà da Giovedì all'uscita da scuola a lunedì mattina quando verrà portato a scuola dalla madre. Quando trascorrerà il weekend con il papà lo farà dal venerdì all'uscita da Per_1
scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola. Nel periodo infrasettimanale rimane con il padre dal martedì dopo la scuola sino al giovedì mattina quando il padre lo Per_1
porterà a scuola.
4.a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio avendo riguardo di alternare di anno in anno il Natale, il Capodanno ed il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. in conseguenza della gestione paritetica del figlio (c.d. mantenimento diretto) e la sostanziale uguale capacità reddituale dei genitori non è previsto alcun contributo al mantenimento per il figlio e quindi alcun dare/avere tra i coniugi;
l'assegno unico di mantenimento per il figlio Per_1
sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio ed in ossequio al vigente Protocollo del Tribunale di Venezia, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% con espressa previsione e volontà dei ricorrenti che il costo per la mensa scolastica verrà ripartito al 50% tra i genitori. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Il sig.
riconosce e si impegna a versare alla sig.ra la complessiva somma Parte_2 Parte_1
di euro 6.000,00 che costituisce la restituzione di un prestito che la stessa gli aveva concesso. La somma verrà pagata a mezzo n. 3 rate di pari importo, la prima con bonifico alle note coordinate bancarie entro il 05/09/2025, la seconda entro il 22/12/2025 e la terza entro il 09/02/2026. 8.
l'autovettura Fiat 500 targata FN872YJ di proprietà del sig. verrà trasferita alla Parte_2
sig.ra , a tal proposito i coniugi si impegnano entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Parte_1
presente atto ad effettuare il passaggio di proprietà il cui costo verrà sostenuto al 50% tra i coniugi.
L'intestazione della polizza assicurativa dell'autovettura seguirà il passaggio di proprietà. 9.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 10. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio / di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Dolo. 2.
Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Dolo in Via 69 int.3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di . PIANO GENITORIALE PER Parte_2
I FIGLI MINORENNI 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4.
Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna con Per_1
affidamento condiviso e alternato al 50% secondo le seguenti cadenze: weekend alternati tra i genitori prevedendo che quando trascorrerà il weekend con la mamma lo farà da Giovedì Per_1
all'uscita da scuola a lunedì mattina quando verrà portato a scuola dalla madre. Quando Per_1 trascorrerà il weekend con il papà lo farà dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola. Nel periodo infrasettimanale rimane con il padre dal Per_1
martedì dopo la scuola sino al giovedì mattina quando il padre lo porterà a scuola.
4.a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio avendo riguardo di alternare di anno in anno il Natale, il Capodanno ed il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. in conseguenza della gestione paritetica del figlio (c.d. mantenimento diretto) e la sostanziale uguale capacità reddituale dei genitori non è previsto alcun contributo al mantenimento per il figlio e quindi alcun Per_1
dare/avere tra i coniugi;
l'assegno unico di mantenimento per il figlio sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio ed in ossequio al vigente
Protocollo del Tribunale di Venezia, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% con espressa previsione e volontà dei ricorrenti che il costo per la mensa scolastica verrà ripartito al 50% tra i genitori. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Il sig. riconosce e Parte_2
si impegna a versare alla sig.ra la complessiva somma di euro 6.000,00 che Parte_1
costituisce la restituzione di un prestito che la stessa gli aveva concesso. La somma verrà pagata a mezzo n. 3 rate di pari importo, la prima con bonifico alle note coordinate bancarie entro il
05/09/2025, la seconda entro il 22/12/2025 e la terza entro il 09/02/2026. 8. l'autovettura Fiat
500 targata FN872YJ di proprietà del sig. verrà trasferita alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a tal proposito i coniugi si impegnano entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto ad
[...]
effettuare il passaggio di proprietà il cui costo verrà sostenuto al 50% tra i coniugi. L'intestazione della polizza assicurativa dell'autovettura seguirà il passaggio di proprietà.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 10. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale.” per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 22.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.06.2018, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo, al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2018.
Dalla loro unione è nato in data [...] il figlio . Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio minore.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
15.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 10.06.2018, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo, al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2018, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3283 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 22.07.2025 d
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. Francesco Lorenzin
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2025 che di seguito si riproducono: “che l'Ill.mo Tribunale adito accolga le condizioni così come indicate nel ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49 – 51)
c.p.c. del 21/07/2025, depositato telematicamente in data 22/07/2025, sottoscritto dai Sig.ri
[...]
, che di seguito si trascrivono integralmente:
1. Autorizzare i coniugi a Pt_1 Parte_2 vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Dolo (VE), Via Arino 69 int.3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. . PIANO GENITORIALE PER I FIGLI Parte_2
MINORENNI 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la nuova dimora materna in Dolo, Via Matteotti Per_1
15 con affidamento condiviso ed alternato al 50% tra i genitori secondo le seguenti cadenze: weekend alternati tra i genitori prevedendo che quando trascorrerà il weekend con la Per_1
mamma lo farà da Giovedì all'uscita da scuola a lunedì mattina quando verrà portato a scuola dalla madre. Quando trascorrerà il weekend con il papà lo farà dal venerdì all'uscita da Per_1
scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola. Nel periodo infrasettimanale rimane con il padre dal martedì dopo la scuola sino al giovedì mattina quando il padre lo Per_1
porterà a scuola.
4.a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio avendo riguardo di alternare di anno in anno il Natale, il Capodanno ed il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. in conseguenza della gestione paritetica del figlio (c.d. mantenimento diretto) e la sostanziale uguale capacità reddituale dei genitori non è previsto alcun contributo al mantenimento per il figlio e quindi alcun dare/avere tra i coniugi;
l'assegno unico di mantenimento per il figlio Per_1
sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio ed in ossequio al vigente Protocollo del Tribunale di Venezia, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% con espressa previsione e volontà dei ricorrenti che il costo per la mensa scolastica verrà ripartito al 50% tra i genitori. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Il sig.
riconosce e si impegna a versare alla sig.ra la complessiva somma Parte_2 Parte_1
di euro 6.000,00 che costituisce la restituzione di un prestito che la stessa gli aveva concesso. La somma verrà pagata a mezzo n. 3 rate di pari importo, la prima con bonifico alle note coordinate bancarie entro il 05/09/2025, la seconda entro il 22/12/2025 e la terza entro il 09/02/2026. 8.
l'autovettura Fiat 500 targata FN872YJ di proprietà del sig. verrà trasferita alla Parte_2
sig.ra , a tal proposito i coniugi si impegnano entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Parte_1
presente atto ad effettuare il passaggio di proprietà il cui costo verrà sostenuto al 50% tra i coniugi.
L'intestazione della polizza assicurativa dell'autovettura seguirà il passaggio di proprietà. 9.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 10. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio / di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Dolo. 2.
Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Dolo in Via 69 int.3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di . PIANO GENITORIALE PER Parte_2
I FIGLI MINORENNI 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4.
Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna con Per_1
affidamento condiviso e alternato al 50% secondo le seguenti cadenze: weekend alternati tra i genitori prevedendo che quando trascorrerà il weekend con la mamma lo farà da Giovedì Per_1
all'uscita da scuola a lunedì mattina quando verrà portato a scuola dalla madre. Quando Per_1 trascorrerà il weekend con il papà lo farà dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola. Nel periodo infrasettimanale rimane con il padre dal Per_1
martedì dopo la scuola sino al giovedì mattina quando il padre lo porterà a scuola.
4.a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio avendo riguardo di alternare di anno in anno il Natale, il Capodanno ed il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. in conseguenza della gestione paritetica del figlio (c.d. mantenimento diretto) e la sostanziale uguale capacità reddituale dei genitori non è previsto alcun contributo al mantenimento per il figlio e quindi alcun Per_1
dare/avere tra i coniugi;
l'assegno unico di mantenimento per il figlio sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio ed in ossequio al vigente
Protocollo del Tribunale di Venezia, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% con espressa previsione e volontà dei ricorrenti che il costo per la mensa scolastica verrà ripartito al 50% tra i genitori. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Il sig. riconosce e Parte_2
si impegna a versare alla sig.ra la complessiva somma di euro 6.000,00 che Parte_1
costituisce la restituzione di un prestito che la stessa gli aveva concesso. La somma verrà pagata a mezzo n. 3 rate di pari importo, la prima con bonifico alle note coordinate bancarie entro il
05/09/2025, la seconda entro il 22/12/2025 e la terza entro il 09/02/2026. 8. l'autovettura Fiat
500 targata FN872YJ di proprietà del sig. verrà trasferita alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a tal proposito i coniugi si impegnano entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto ad
[...]
effettuare il passaggio di proprietà il cui costo verrà sostenuto al 50% tra i coniugi. L'intestazione della polizza assicurativa dell'autovettura seguirà il passaggio di proprietà.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 10. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale.” per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 22.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.06.2018, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo, al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2018.
Dalla loro unione è nato in data [...] il figlio . Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio minore.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
15.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 10.06.2018, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo, al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2018, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore