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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7468 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4022/2021 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti SABATINO NICOLA;
Controparte_1
[...
[
[...] P.IVA_2
Avv. LIPANI DAMIANO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 18426/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 oggetto con la quale era stata respinta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. 21715 GPE del 20 dicembre 2016 per l'importo di Euro 27.691,95 in virtù dell'intervenuta revoca delle agevolazioni costituite da finanziamento agevolato emessa con riferimento ai benefici erogati nell'anno 2004-2005 (prot. n. 2001100), in applicazione del d.lgs. n. 185/2000, Titolo II. per la realizzazione di un progetto di impresa avente ad oggetto “attività di consulenza HACCP e certificazioni di qualità”,
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1 All'odierna udienza, precisate le conclusioni, dolo la discussione orale la causa è stata decisa ex art
281 sexies c.p.c.
2. L'appello è infondato .
La disciplina contrattuale è stata compiutamente riportata nella sentenza impugnata come segue.
Dall' art. 2 del contratto “Concessione delle agevolazioni” risulta che “PO IA nella sua qualità di soggetto gestore delle agevolazioni previste dal D. Leg.vo n. 185/2000 concede alla Beneficiaria che accetta: a) un contributo in conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di Euro 23.126,18 (…); b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di Euro 75.436,18 (…); c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di Euro 52.310,00”. A norma dell' art. 5 del contratto “Obbligazioni della beneficiaria” “La Beneficiaria si obbliga nei confronti di PO IA: a) a realizzare entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del presente contratto, il programma degli investimenti indicato nei punti n. 9 e n. 10 delle premesse, nonché nell'allegato sub A) e a consegnare a PO IA entro il medesimo termine le dichiarazioni e la documentazione indicate nell'art. 8 che segue, fatta eccezione per i documenti richiamati nel quinto comma del medesimo articolo;
…(omissis) …k) a non assumere partecipazioni, sotto qualunque forma, in società o ditte individuali che abbiano ottenuto le agevolazioni indicate nell'art. 2 del DM 29572001”; … (omissis)…”. L' art. 7 dedicato alla “Erogazione degli investimenti” stabilisce: “l'erogazione dell'anticipazione delle agevolazioni in conto investimenti (contributo in conto capitale finanziamento agevolato) è subordinata alla consegna a PO IA da parte della Beneficiaria dei seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo della Beneficiaria, ove non già allegato in sede di presentazione della domanda;
b) copia dello statuto della Beneficiaria, dal quale risulti la clausola relativa all'intrasferibilità temporanea delle quote sociali così come prescritto dagli artt. 17 e 19 del D. Leg.vo 185/2000; c) copia del certificato di attribuzione in suo favore della partita I.v.a.; d) certificato di vigenza e di iscrizione nel Registro delle Imprese, in corso di validità, contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che la Beneficiaria non sia in liquidazione, né sia stata assoggettata a procedure concorsuali, e, qualora occorrano, le informazioni antimafia prescritte dal D.Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490, nonché dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. 7.2 La domanda di erogazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Beneficiaria, dovrà essere scritta secondo le indicazioni contenute nel modello allegato sub D), ad essa dovrà essere acclusa la copia di un valido documento di identità del rappresentante legale della Beneficiaria stessa e dovrà essere inviata all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11. 7.3 L'erogazione dell'anticipazione del contributo in conto gestione è subordinata alla consegna a PO IA dei seguenti documenti: a) copia del certificato di attribuzione in suo favore della partita I.v.a., ove non già prodotto per ottenere l'anticipazione delle agevolazioni in conto investimenti;
b) certificato di vigenza e di iscrizione nel Registro delle Imprese, in corso di validità, contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che la Beneficiaria non sia in liquidazione, né sia stata assoggettata a procedure concorsuali, e, qualora occorrano, le informazioni antimafia prescritte dal D.Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490, nonché dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; c) copia della dichiarazione di inizio dell'attività d'impresa, modello AA9/6; d) copia del contratto registrato con il quale la Beneficiaria abbia conseguito la disponibilità esclusiva dei locali nei quali svolge l'attività promossa mediante le agevolazioni ad essa concesse, per un periodo non inferiore a cinque anni a far tempo dalla data della deliberazione di concessione delle agevolazioni da parte di PO IA, indicata nel punto n. 14 delle premesse, ovvero per un periodo inferiore, purché il contratto sia rinnovabile per non meno di sei anni, se non già prodotto per ottenere il saldo delle agevolazioni in conto investimenti;
e) copia dei certificati attestanti l'idoneità dei predetti locali all'esercizio dell'attività della Beneficiaria, se non già prodotti per ottenere il saldo delle agevolazioni in conto investimenti;
f) tutte le autorizzazioni, permessi o licenze necessari per lo svolgimento dell'attività, se non già prodotti per ottenere il saldo delle agevolazioni in conto investimenti;
g) prima fattura ricevuta che si riferisca a spese ammissibili ex art. 9 D.M. n. 295/2001, con esclusione delle spese relative al pagamento dei premi assicurativi le quali saranno prese in considerazione ai soli fini del saldo.
7.4 La domanda di erogazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Beneficiaria, dovrà essere scritta secondo le indicazioni contenute nel modello allegato sub E), ad essa dovrà essere acclusa la copia di un valido documento di identità del rappresentante legale della Beneficiaria stessa e dovrà essere inviata all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11”. A norma dell' art. 8, avente ad oggetto “Erogazione in unica soluzione o del saldo, delle agevolazioni in conto investimenti (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato)”: “Al fine di ottenere l'erogazione in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti ad essa concesse, ovvero il saldo delle agevolazioni medesime, la Beneficiaria dovrà far pervenire a PO IA, entro il termine di decadenza indicato nella lettera a) dell'art. 5 che precede e all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, gli atti e i documenti che seguono: a) lettera di richiesta di erogazione redatta in conformità del modello allegato sub F), sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria alla quale dovrà essere acclusa una fotocopia del suo valido documento d'identità; b) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria stessa con la quale Essa dovrà comunicare l'avvenuto completamento del programma degli investimenti e l'inizio dell'attività, essendo in funzione tutti i beni e gli impianti;
c) scheda riepilogativa sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria nella quale siano analiticamente elencati tutti gli investimenti realizzati con l'indicazione per ciascun bene del numero e dell'importo di ciascuna fattura pagata o da pagare e con l'indicazione di ogni altro documento dal quale risulti l'importo pagato o da pagare;
d) documentazione della spesa sostenuta consistente nelle copie delle fatture di acquisto e nelle copie dei documenti di trasporto dei beni, se obbligatori;
e) originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica, o in caso di beni usati, la dichiarazione dei che tali beni sono efficienti e che non sono stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
f) copia della polizza assicurativa di cui al punto b) dell'art. 5; g) originali delle dichiarazioni degli esecutori di lavori di ristrutturazione di porzioni d'immobile o d'installazione di impianti e macchinari, dalle quali risulti che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di materiali idonei e senza accordo alcuno sulla revisione dei prezzi i quali sono stati pattuiti alle normali condizioni di mercato;
h) copia del contratto registrato e della perizia giurata di un tecnico abilitato comprovante l'efficienza e la congruità del prezzo in caso di acquisto di beni usati senza garanzia da parte del venditore;
i) copia del contratto di acquisto dei beni mobili registrati;
j) copia di tutti gli altri documenti e certificati indicati nel comma 7.3 che precede, nelle lettere a), d), e) ed f) se già non prodotti per ottenere l'anticipazione del contributo in conto gestione;
k) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria circa la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviati;
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria attestante l'inesistenza di procedure giudiziarie esecutive o cautelari a carico della Beneficiaria stessa;
m) certificato di vigenza e di iscrizione nel Registro delle Imprese, in corso di validità, contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che la Beneficiaria non sia in liquidazione, né sia stata assoggettata a procedure concorsuali e, qualora occorrano, le informazioni antimafia prescritte dal D.Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490, nonché dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; n) dichiarazione resa per atto notorio o ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dal rappresentante legale della Beneficiaria che attesti l'importo dei benefici de minimis complessivamente ad essa eventualmente concessi alia data di richiesta dell'erogazione del saldo delle agevolazioni;
o) copia dell'ultimo bilancio, o dell'ultima situazione patrimoniale approvata, purché redatti con riferimento ad una data non anteriore a più di tre mesi rispetto al momento della consegna.
8.2 Saranno escluse dalle agevolazioni le spese per le compravendite di beni usati concluse con i coniugi, gli affini e i parenti fino al secondo grado dei Soci.
8.3 Saranno, del pari, escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima dell'assunzione da parte di PO IA della deliberazione di concessione delle agevolazioni indicata nel punto n. 14 delle premesse del presente contratto.
8.4 L'erogazione, in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti, ovvero del saldo di tali agevolazioni sarà effettuata da PO IA entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione indicate nei commi che precedono, dopo aver accertato per mezzo di persone o società da essa designate, la persistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la fruizione delle agevolazioni e verificata la documentazione di cui al primo comma del presente articolo. PO IA sarà tenuta al rispetto del predetto termine soltanto se la documentazione consegnata sarà completa e non saranno necessarie integrazioni o chiarimenti.
8.5 Entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni, la Beneficiaria dovrà far pervenire a PO IA, all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, copia delle fatture quietanzate dai fornitori con la dichiarazione che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, ne sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (l.v.a. compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato”. L' art. 19 del contratto su citato avente ad oggetto -“Revoca delle agevolazioni”- stabilisce che
“PO IA avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora la : (…); b) non realizzi entro il termine di 6 mesi dalla data di Parte_2 conclusione del presente contratto il programma degli investimenti descritto nei punti nn. 7 e 8 delle premesse, nonché nell'allegato sub A) salvo comprovati casi di forza maggiore, ovvero c) non consegni all'Agenzia entro il termine di 6 (sei mesi) dalla data di conclusione del presente contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8 che precede, fatta eccezione per i documenti indicati nel quinto comma del medesimo articolo, ovvero d) non adempia puntualmente ed esattamente a quanto previsto nell'articolo 8, comma 5, ovvero…(..) g) non non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste nelle lettere b), c) , d), e ) f) g) i), j) k) l) ed m) dell'art. 5, ovvero, …(…omissis)…19.2. In tutti i casi di revoca delle agevolazioni, la Beneficiaria oltre a restituire in unica soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere a PO IA interessi semplici , da calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso Ufficiale di Sconto vigente al momento delle singole erogazioni delle quote dei contributi e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'art. 9 del D. leg.vo n. 123 del 31 marzo 1998. 19.3 La Beneficiaria, inoltre, dovrà rimborsare in unica soluzione il capitale residuo del finanziamento agevolato ricevuto, unitamente con gli interessi di mora eventualmente dovuti per rate scadute e con gli interessi corrispettivi maturati, i quali dovranno essere ricalcolati dal momento dell'erogazione al Tasso di Riferimento annuale, intero, indicato nell'art. 12.3 che precede, dovendosi, però, dedurre gli interessi nel frattempo già eventualmente corrisposti.”.
Avuto riguardo alla fattispecie concreta il Tribunale ha osservato: “ Nella fattispecie, pacifica e non contestata e, comunque, provata da risulta l'intervenuta erogazione dell'anticipazione delle CP_1 agevolazioni mediante bonifico (doc. 4, fascicolo ). CP_1 Viceversa, non provato risulta l'adempimento delle obbligazioni esistenti in capo alla beneficiaria, odierna opponente, atteso che dalla documentazione dalla stessa offerta in comunicazione, avente ad oggetto la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, non rispettato risulta il disposto degli articoli 5, 7 e 8 sopra riportati ai fini della verifica della persistenza delle condizioni soggettive ed oggettive richieste per l'erogazione del saldo, a tal proposito osservandosi che dalla documentazione offerta in comunicazione da in data 03.08.2020, in ordine alla quale nessuna osservazione è CP_1 stata svolta dall'opponente, documentata risulta, inoltre, la violazione dell'art. 5 lett. k, per cui è stata proposta la revoca ex art. 19 lett. g , avendo , legale rappresentante della beneficiaria, Parte_3 presentato, in data 20.05.2014, quale lavoratore autonomo, domanda per l'ottenimento di agevolazioni cui è stata ammessa ottenendo l'erogazione dell'anticipazione in data 05.08.2004 …
Con il primo motivo di appello parte appellante lamenta “ Travisamento delle risultanze istruttorie e omessa pronuncia in relazione ad un punto decisivo della controversia: inadimplenti non est adimplendum”
In particolare il Tribunale ha affermato: “ All'accertato inadempimento da parte della beneficiaria consegue, in via automatica, la revoca delle agevolazioni concesse quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati, osservandosi che tale disposizione contrattuale va qualificata come “clausola risolutiva espressa” e precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice (cfr. S.C.,n. 3102 del 17.03.2000).
La revoca è, dunque, atto dovuto, al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente previste ed non poteva esimersi dall'adottarla, in presenza della violazione degli specifici obblighi CP_1 contrattualmente assunti dal beneficiario in tema di destinazione dei fondi pubblici ricevuti per l'acquisto dei beni oggetto di agevolazione, al fine di assicurare l'effettività dell' utilizzo dei fondi pubblici erogati per tale specifica finalità.
Le conseguenze della revoca delle agevolazioni risultano contrattualmente stabilite dall'art. 19, co.2-
3 e comportano la restituzione in un'unica soluzione del capitale a fondo perduto, del finanziamento agevolato e degli interessi di mora ivi previsti.”
Osserva la Corte che, a fronte della allegazione dell'inadempimento formulata da e che CP_1 ha condotto alla revoca del finanziamento valendosi della clausola risolutiva espressa, era l'appellante a dover dimostrare il proprio esatto adempimento in base alle regole sull'onere della prova. L'appellante sostiene che la documentazione fosse completa in quanto altrimenti non sarebbe stata concessa l'anticipazione, trascurando di considerare che la documentazione da produrre non era solo quella occorrente per l'ottenimento dell'anticipazione ( art 7), ma anche successivamente quella necessaria per l'ammissione definitiva e per l'erogazione del saldo ( art.8).
Nell'atto di appello inoltre parte appellante assume di avere adempiuto a ciò, nonostante non vi fossero stati i previsti incontri preliminari con i funzionari dell'Ente. Sostiene in particolare : “ Tale incombente veniva sugellato oltretutto dalla sottoscrizione, in data 19/05/2004, da parte della beneficiaria e dei funzionari della convenuta di “un verbale di consegna contratto e programma del servizio di assistenza tecnica” (cfr. pag. 111 Fascicolo amm.vo). Tale programma prevedeva, tra l'altro, la calendarizzazione di n.3 incontri dei quali il primo doveva verificarsi “prima della presentazione della richiesta del saldo agevolazioni", mai avvenuta nella realtà a causa dei ripetuti cambiamenti di sede e di dirigenti della convenuta. Tale incontro, è stato invano più volte richiesto e sollecitato dalla , oltre che telefonicamente, a mezzo raccomandate A/R, fax e pec Controparte_2
(Cfr. allegati atto introduttivo) per circa 8 anni, anche perché dalla conclusione del procedimento l'opponente, avendo effettuato per intero gli investimenti ed essendo ancor oggi attiva, avrebbe ottenuto la liquidazione di € 99.000,00. “.
Ciò però in ogni caso non è sufficiente per pretendere comunque l'erogazione del saldo in difetto di produzione di tutta la documentazione prevista dall'art. 8 .
Del tutto genericamente nel motivo di appello parte appellante afferma che comunque avrebbe inoltrato tutta la documentazione, ma non indica neppure quali documenti esattamente siano stati trasmessi, restando così tale affermazione, priva di idonea allegazione, indispensabile specie in un giudizio di gravame, prima ancora che di prova.
Va infatti ribadito che nel giudizio di appello parte appellante è onerata di indicare specificamente i documenti su cui fondi l'impugnazione , nella specie l'assunto del proprio esatto adempimento.
Con un secondo motivo l'appellante censura un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata:
B) Violazione dell'art.112 cpc : decisione fondata su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere”
Ha dedotto al riguardo l'appellante: La sentenza impugnata è errata e va modificata oltretutto nella parte in cui rinviene, a fondamento della legittimità dell'ingiunzione impugnata, un fondamento fattuale estraneo alla pretesa azionata. Infatti in sentenza si afferma “documentata risulta, inoltre, la violazione dell'art. 5 lett. k, per cui è stata proposta la revoca ex art. 19 lett. g , avendo Parte_3
, legale rappresentante della beneficiaria, presentato, in data 20.05.2014, quale lavoratore
[...] autonomo, domanda per l'ottenimento di agevolazioni cui è stata ammessa ottenendo l'erogazione dell'anticipazione in data 05.08.2004”. Ebbene, dallo stralciato fascicolo amministrativo depositato ex art. 210 cpc dalla convenuta
(pag.80), si rinviene l'eco della diversa questione della doppia domanda per la medesima attività effettuata in persona e come rapp.te Tale questione si pone in realtà al di fuori della pretesa Pt_1 azionata da con l'impugnata ingiunzione di pagamento, la quale è fondata esclusivamente CP_1 su un'asserita carenza documentale. Sul punto, all'epoca esortò la rapp.te della CP_1 [...] alla rinuncia della domanda per lavoro autonomo e come si evince dalla stessa Parte_4 documentazione la stessa provvide in tal senso ma mai più si espresse ufficialmente sul CP_1 punto”.
La doglianza è infondata, in quanto è patente la violazione dell'art 5 lett.k, che costituisce un grave profilo inadempimento emerso ex actis a seguito della esibizione del fascicolo amministrativo richiesta dalla stessa appellante che, peraltro, non indica neppure da quale documento sia venuta meno la circostanza ostativa.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore di che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_1 gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4022/2021 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti SABATINO NICOLA;
Controparte_1
[...
[
[...] P.IVA_2
Avv. LIPANI DAMIANO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 18426/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 oggetto con la quale era stata respinta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. 21715 GPE del 20 dicembre 2016 per l'importo di Euro 27.691,95 in virtù dell'intervenuta revoca delle agevolazioni costituite da finanziamento agevolato emessa con riferimento ai benefici erogati nell'anno 2004-2005 (prot. n. 2001100), in applicazione del d.lgs. n. 185/2000, Titolo II. per la realizzazione di un progetto di impresa avente ad oggetto “attività di consulenza HACCP e certificazioni di qualità”,
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1 All'odierna udienza, precisate le conclusioni, dolo la discussione orale la causa è stata decisa ex art
281 sexies c.p.c.
2. L'appello è infondato .
La disciplina contrattuale è stata compiutamente riportata nella sentenza impugnata come segue.
Dall' art. 2 del contratto “Concessione delle agevolazioni” risulta che “PO IA nella sua qualità di soggetto gestore delle agevolazioni previste dal D. Leg.vo n. 185/2000 concede alla Beneficiaria che accetta: a) un contributo in conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di Euro 23.126,18 (…); b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di Euro 75.436,18 (…); c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di Euro 52.310,00”. A norma dell' art. 5 del contratto “Obbligazioni della beneficiaria” “La Beneficiaria si obbliga nei confronti di PO IA: a) a realizzare entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del presente contratto, il programma degli investimenti indicato nei punti n. 9 e n. 10 delle premesse, nonché nell'allegato sub A) e a consegnare a PO IA entro il medesimo termine le dichiarazioni e la documentazione indicate nell'art. 8 che segue, fatta eccezione per i documenti richiamati nel quinto comma del medesimo articolo;
…(omissis) …k) a non assumere partecipazioni, sotto qualunque forma, in società o ditte individuali che abbiano ottenuto le agevolazioni indicate nell'art. 2 del DM 29572001”; … (omissis)…”. L' art. 7 dedicato alla “Erogazione degli investimenti” stabilisce: “l'erogazione dell'anticipazione delle agevolazioni in conto investimenti (contributo in conto capitale finanziamento agevolato) è subordinata alla consegna a PO IA da parte della Beneficiaria dei seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo della Beneficiaria, ove non già allegato in sede di presentazione della domanda;
b) copia dello statuto della Beneficiaria, dal quale risulti la clausola relativa all'intrasferibilità temporanea delle quote sociali così come prescritto dagli artt. 17 e 19 del D. Leg.vo 185/2000; c) copia del certificato di attribuzione in suo favore della partita I.v.a.; d) certificato di vigenza e di iscrizione nel Registro delle Imprese, in corso di validità, contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che la Beneficiaria non sia in liquidazione, né sia stata assoggettata a procedure concorsuali, e, qualora occorrano, le informazioni antimafia prescritte dal D.Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490, nonché dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. 7.2 La domanda di erogazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Beneficiaria, dovrà essere scritta secondo le indicazioni contenute nel modello allegato sub D), ad essa dovrà essere acclusa la copia di un valido documento di identità del rappresentante legale della Beneficiaria stessa e dovrà essere inviata all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11. 7.3 L'erogazione dell'anticipazione del contributo in conto gestione è subordinata alla consegna a PO IA dei seguenti documenti: a) copia del certificato di attribuzione in suo favore della partita I.v.a., ove non già prodotto per ottenere l'anticipazione delle agevolazioni in conto investimenti;
b) certificato di vigenza e di iscrizione nel Registro delle Imprese, in corso di validità, contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che la Beneficiaria non sia in liquidazione, né sia stata assoggettata a procedure concorsuali, e, qualora occorrano, le informazioni antimafia prescritte dal D.Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490, nonché dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; c) copia della dichiarazione di inizio dell'attività d'impresa, modello AA9/6; d) copia del contratto registrato con il quale la Beneficiaria abbia conseguito la disponibilità esclusiva dei locali nei quali svolge l'attività promossa mediante le agevolazioni ad essa concesse, per un periodo non inferiore a cinque anni a far tempo dalla data della deliberazione di concessione delle agevolazioni da parte di PO IA, indicata nel punto n. 14 delle premesse, ovvero per un periodo inferiore, purché il contratto sia rinnovabile per non meno di sei anni, se non già prodotto per ottenere il saldo delle agevolazioni in conto investimenti;
e) copia dei certificati attestanti l'idoneità dei predetti locali all'esercizio dell'attività della Beneficiaria, se non già prodotti per ottenere il saldo delle agevolazioni in conto investimenti;
f) tutte le autorizzazioni, permessi o licenze necessari per lo svolgimento dell'attività, se non già prodotti per ottenere il saldo delle agevolazioni in conto investimenti;
g) prima fattura ricevuta che si riferisca a spese ammissibili ex art. 9 D.M. n. 295/2001, con esclusione delle spese relative al pagamento dei premi assicurativi le quali saranno prese in considerazione ai soli fini del saldo.
7.4 La domanda di erogazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Beneficiaria, dovrà essere scritta secondo le indicazioni contenute nel modello allegato sub E), ad essa dovrà essere acclusa la copia di un valido documento di identità del rappresentante legale della Beneficiaria stessa e dovrà essere inviata all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11”. A norma dell' art. 8, avente ad oggetto “Erogazione in unica soluzione o del saldo, delle agevolazioni in conto investimenti (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato)”: “Al fine di ottenere l'erogazione in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti ad essa concesse, ovvero il saldo delle agevolazioni medesime, la Beneficiaria dovrà far pervenire a PO IA, entro il termine di decadenza indicato nella lettera a) dell'art. 5 che precede e all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, gli atti e i documenti che seguono: a) lettera di richiesta di erogazione redatta in conformità del modello allegato sub F), sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria alla quale dovrà essere acclusa una fotocopia del suo valido documento d'identità; b) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria stessa con la quale Essa dovrà comunicare l'avvenuto completamento del programma degli investimenti e l'inizio dell'attività, essendo in funzione tutti i beni e gli impianti;
c) scheda riepilogativa sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria nella quale siano analiticamente elencati tutti gli investimenti realizzati con l'indicazione per ciascun bene del numero e dell'importo di ciascuna fattura pagata o da pagare e con l'indicazione di ogni altro documento dal quale risulti l'importo pagato o da pagare;
d) documentazione della spesa sostenuta consistente nelle copie delle fatture di acquisto e nelle copie dei documenti di trasporto dei beni, se obbligatori;
e) originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica, o in caso di beni usati, la dichiarazione dei che tali beni sono efficienti e che non sono stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
f) copia della polizza assicurativa di cui al punto b) dell'art. 5; g) originali delle dichiarazioni degli esecutori di lavori di ristrutturazione di porzioni d'immobile o d'installazione di impianti e macchinari, dalle quali risulti che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di materiali idonei e senza accordo alcuno sulla revisione dei prezzi i quali sono stati pattuiti alle normali condizioni di mercato;
h) copia del contratto registrato e della perizia giurata di un tecnico abilitato comprovante l'efficienza e la congruità del prezzo in caso di acquisto di beni usati senza garanzia da parte del venditore;
i) copia del contratto di acquisto dei beni mobili registrati;
j) copia di tutti gli altri documenti e certificati indicati nel comma 7.3 che precede, nelle lettere a), d), e) ed f) se già non prodotti per ottenere l'anticipazione del contributo in conto gestione;
k) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria circa la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviati;
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Beneficiaria attestante l'inesistenza di procedure giudiziarie esecutive o cautelari a carico della Beneficiaria stessa;
m) certificato di vigenza e di iscrizione nel Registro delle Imprese, in corso di validità, contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che la Beneficiaria non sia in liquidazione, né sia stata assoggettata a procedure concorsuali e, qualora occorrano, le informazioni antimafia prescritte dal D.Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490, nonché dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; n) dichiarazione resa per atto notorio o ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dal rappresentante legale della Beneficiaria che attesti l'importo dei benefici de minimis complessivamente ad essa eventualmente concessi alia data di richiesta dell'erogazione del saldo delle agevolazioni;
o) copia dell'ultimo bilancio, o dell'ultima situazione patrimoniale approvata, purché redatti con riferimento ad una data non anteriore a più di tre mesi rispetto al momento della consegna.
8.2 Saranno escluse dalle agevolazioni le spese per le compravendite di beni usati concluse con i coniugi, gli affini e i parenti fino al secondo grado dei Soci.
8.3 Saranno, del pari, escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima dell'assunzione da parte di PO IA della deliberazione di concessione delle agevolazioni indicata nel punto n. 14 delle premesse del presente contratto.
8.4 L'erogazione, in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti, ovvero del saldo di tali agevolazioni sarà effettuata da PO IA entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione indicate nei commi che precedono, dopo aver accertato per mezzo di persone o società da essa designate, la persistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la fruizione delle agevolazioni e verificata la documentazione di cui al primo comma del presente articolo. PO IA sarà tenuta al rispetto del predetto termine soltanto se la documentazione consegnata sarà completa e non saranno necessarie integrazioni o chiarimenti.
8.5 Entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni, la Beneficiaria dovrà far pervenire a PO IA, all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, copia delle fatture quietanzate dai fornitori con la dichiarazione che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, ne sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (l.v.a. compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato”. L' art. 19 del contratto su citato avente ad oggetto -“Revoca delle agevolazioni”- stabilisce che
“PO IA avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora la : (…); b) non realizzi entro il termine di 6 mesi dalla data di Parte_2 conclusione del presente contratto il programma degli investimenti descritto nei punti nn. 7 e 8 delle premesse, nonché nell'allegato sub A) salvo comprovati casi di forza maggiore, ovvero c) non consegni all'Agenzia entro il termine di 6 (sei mesi) dalla data di conclusione del presente contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8 che precede, fatta eccezione per i documenti indicati nel quinto comma del medesimo articolo, ovvero d) non adempia puntualmente ed esattamente a quanto previsto nell'articolo 8, comma 5, ovvero…(..) g) non non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste nelle lettere b), c) , d), e ) f) g) i), j) k) l) ed m) dell'art. 5, ovvero, …(…omissis)…19.2. In tutti i casi di revoca delle agevolazioni, la Beneficiaria oltre a restituire in unica soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere a PO IA interessi semplici , da calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso Ufficiale di Sconto vigente al momento delle singole erogazioni delle quote dei contributi e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'art. 9 del D. leg.vo n. 123 del 31 marzo 1998. 19.3 La Beneficiaria, inoltre, dovrà rimborsare in unica soluzione il capitale residuo del finanziamento agevolato ricevuto, unitamente con gli interessi di mora eventualmente dovuti per rate scadute e con gli interessi corrispettivi maturati, i quali dovranno essere ricalcolati dal momento dell'erogazione al Tasso di Riferimento annuale, intero, indicato nell'art. 12.3 che precede, dovendosi, però, dedurre gli interessi nel frattempo già eventualmente corrisposti.”.
Avuto riguardo alla fattispecie concreta il Tribunale ha osservato: “ Nella fattispecie, pacifica e non contestata e, comunque, provata da risulta l'intervenuta erogazione dell'anticipazione delle CP_1 agevolazioni mediante bonifico (doc. 4, fascicolo ). CP_1 Viceversa, non provato risulta l'adempimento delle obbligazioni esistenti in capo alla beneficiaria, odierna opponente, atteso che dalla documentazione dalla stessa offerta in comunicazione, avente ad oggetto la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, non rispettato risulta il disposto degli articoli 5, 7 e 8 sopra riportati ai fini della verifica della persistenza delle condizioni soggettive ed oggettive richieste per l'erogazione del saldo, a tal proposito osservandosi che dalla documentazione offerta in comunicazione da in data 03.08.2020, in ordine alla quale nessuna osservazione è CP_1 stata svolta dall'opponente, documentata risulta, inoltre, la violazione dell'art. 5 lett. k, per cui è stata proposta la revoca ex art. 19 lett. g , avendo , legale rappresentante della beneficiaria, Parte_3 presentato, in data 20.05.2014, quale lavoratore autonomo, domanda per l'ottenimento di agevolazioni cui è stata ammessa ottenendo l'erogazione dell'anticipazione in data 05.08.2004 …
Con il primo motivo di appello parte appellante lamenta “ Travisamento delle risultanze istruttorie e omessa pronuncia in relazione ad un punto decisivo della controversia: inadimplenti non est adimplendum”
In particolare il Tribunale ha affermato: “ All'accertato inadempimento da parte della beneficiaria consegue, in via automatica, la revoca delle agevolazioni concesse quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati, osservandosi che tale disposizione contrattuale va qualificata come “clausola risolutiva espressa” e precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice (cfr. S.C.,n. 3102 del 17.03.2000).
La revoca è, dunque, atto dovuto, al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente previste ed non poteva esimersi dall'adottarla, in presenza della violazione degli specifici obblighi CP_1 contrattualmente assunti dal beneficiario in tema di destinazione dei fondi pubblici ricevuti per l'acquisto dei beni oggetto di agevolazione, al fine di assicurare l'effettività dell' utilizzo dei fondi pubblici erogati per tale specifica finalità.
Le conseguenze della revoca delle agevolazioni risultano contrattualmente stabilite dall'art. 19, co.2-
3 e comportano la restituzione in un'unica soluzione del capitale a fondo perduto, del finanziamento agevolato e degli interessi di mora ivi previsti.”
Osserva la Corte che, a fronte della allegazione dell'inadempimento formulata da e che CP_1 ha condotto alla revoca del finanziamento valendosi della clausola risolutiva espressa, era l'appellante a dover dimostrare il proprio esatto adempimento in base alle regole sull'onere della prova. L'appellante sostiene che la documentazione fosse completa in quanto altrimenti non sarebbe stata concessa l'anticipazione, trascurando di considerare che la documentazione da produrre non era solo quella occorrente per l'ottenimento dell'anticipazione ( art 7), ma anche successivamente quella necessaria per l'ammissione definitiva e per l'erogazione del saldo ( art.8).
Nell'atto di appello inoltre parte appellante assume di avere adempiuto a ciò, nonostante non vi fossero stati i previsti incontri preliminari con i funzionari dell'Ente. Sostiene in particolare : “ Tale incombente veniva sugellato oltretutto dalla sottoscrizione, in data 19/05/2004, da parte della beneficiaria e dei funzionari della convenuta di “un verbale di consegna contratto e programma del servizio di assistenza tecnica” (cfr. pag. 111 Fascicolo amm.vo). Tale programma prevedeva, tra l'altro, la calendarizzazione di n.3 incontri dei quali il primo doveva verificarsi “prima della presentazione della richiesta del saldo agevolazioni", mai avvenuta nella realtà a causa dei ripetuti cambiamenti di sede e di dirigenti della convenuta. Tale incontro, è stato invano più volte richiesto e sollecitato dalla , oltre che telefonicamente, a mezzo raccomandate A/R, fax e pec Controparte_2
(Cfr. allegati atto introduttivo) per circa 8 anni, anche perché dalla conclusione del procedimento l'opponente, avendo effettuato per intero gli investimenti ed essendo ancor oggi attiva, avrebbe ottenuto la liquidazione di € 99.000,00. “.
Ciò però in ogni caso non è sufficiente per pretendere comunque l'erogazione del saldo in difetto di produzione di tutta la documentazione prevista dall'art. 8 .
Del tutto genericamente nel motivo di appello parte appellante afferma che comunque avrebbe inoltrato tutta la documentazione, ma non indica neppure quali documenti esattamente siano stati trasmessi, restando così tale affermazione, priva di idonea allegazione, indispensabile specie in un giudizio di gravame, prima ancora che di prova.
Va infatti ribadito che nel giudizio di appello parte appellante è onerata di indicare specificamente i documenti su cui fondi l'impugnazione , nella specie l'assunto del proprio esatto adempimento.
Con un secondo motivo l'appellante censura un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata:
B) Violazione dell'art.112 cpc : decisione fondata su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere”
Ha dedotto al riguardo l'appellante: La sentenza impugnata è errata e va modificata oltretutto nella parte in cui rinviene, a fondamento della legittimità dell'ingiunzione impugnata, un fondamento fattuale estraneo alla pretesa azionata. Infatti in sentenza si afferma “documentata risulta, inoltre, la violazione dell'art. 5 lett. k, per cui è stata proposta la revoca ex art. 19 lett. g , avendo Parte_3
, legale rappresentante della beneficiaria, presentato, in data 20.05.2014, quale lavoratore
[...] autonomo, domanda per l'ottenimento di agevolazioni cui è stata ammessa ottenendo l'erogazione dell'anticipazione in data 05.08.2004”. Ebbene, dallo stralciato fascicolo amministrativo depositato ex art. 210 cpc dalla convenuta
(pag.80), si rinviene l'eco della diversa questione della doppia domanda per la medesima attività effettuata in persona e come rapp.te Tale questione si pone in realtà al di fuori della pretesa Pt_1 azionata da con l'impugnata ingiunzione di pagamento, la quale è fondata esclusivamente CP_1 su un'asserita carenza documentale. Sul punto, all'epoca esortò la rapp.te della CP_1 [...] alla rinuncia della domanda per lavoro autonomo e come si evince dalla stessa Parte_4 documentazione la stessa provvide in tal senso ma mai più si espresse ufficialmente sul CP_1 punto”.
La doglianza è infondata, in quanto è patente la violazione dell'art 5 lett.k, che costituisce un grave profilo inadempimento emerso ex actis a seguito della esibizione del fascicolo amministrativo richiesta dalla stessa appellante che, peraltro, non indica neppure da quale documento sia venuta meno la circostanza ostativa.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore di che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_1 gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.