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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
VA MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
; Parte_1
), in persona del l. r. p. t.; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avv. D'AMELIA GUIDO e SABBATINO
CLAUDIO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA F.
SAVERIO NITTI 11 00191 ROMA;
OPPONENTI contro
Controparte_2
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla
[...] P.IVA_2 dott. MASELLI ADRIANA e dagli avv. GRAMAZIO PAOLO e GATTOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato C/O ITL DI PR E RE P.ZZA
MATTEOTTI 9 43125 ; CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«1. In via principale, previa immediata sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia del provvedimento impugnato,
2. annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'Ordinanza ingiunzione N. 20/2024 emessa dall - Sede di -: Controparte_3 CP_2
3. dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) indicate nell'Ordinanza ingiunzione N. 20/2024 emessa dall - Sede di Controparte_3
per complessivi euro 65.643,40 (sessantacinquemilaseicentoquarantatre//40) . CP_2
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con clausola di distrazione in favore dei procuratori antistatari».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.4.2024, e Parte_1 CP_1
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20/2024
[...] dell' , con la quale era Controparte_4 stato ingiunto loro il pagamento di € 65.543,40 a titolo di sanzioni amministrative irrogate agli stessi, nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligata solidale ex art. 6 co. 3 l. 689/1981, per la violazione delle seguenti norme:
- artt. 29 co. 1 e 18, co. 5 bis d.lgs. 276/2003, poiché Controparte_1
avrebbe fornito illecitamente a la manodopera dei Controparte_5 propri lavoratori da utilizzare presso il committente nel Controparte_6 periodo di esecuzione dell'appalto intercorso con dal Controparte_5
01/01/2021 al 31/03/2022, in virtù di un contratto di subappalto risultato nullo perché realizzato in frode alla legge;
- art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003, poiché avrebbe fornito Controparte_1
abusivamente la manodopera dei suoi dipendenti alla Controparte_5 nell'ambito dell'appalto di servizi presso la committente CP_7 per n. 3 lavoratori e complessive 153 giornate effettive di lavoro,
[...] senza essere provvista della relativa autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di somministrazione e senza essere iscritta all'albo delle agenzie interinali di lavoro autorizzate;
- art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003, poiché in concorso con la Controparte_1
avrebbe fornito la manodopera del lavoratore Parte_2 [...]
alla nell'ambito dell'appalto di servizi presso Per_1 Controparte_5 la committente in assenza del provvedimento di Controparte_7 autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro e senza essere iscritta all'albo delle agenzie interinali di lavoro.
2. L' si è costituito in Controparte_4 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 9 3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversia concerne l'accertamento del carattere genuino o fittizio dei contratti di subappalto stipulati tra e nell'ambito degli appalti in essere tra Controparte_1 Controparte_5 quest'ultima e i committenti ed ai fini della Controparte_6 Controparte_7 sua risoluzione, è opportuno premettere brevi cenni in merito al quadro normativo di riferimento.
7. L'art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003 prevede che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la contemporanea sussistenza di due elementi:
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
l'assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto appaltatore.
8. Con specifico riferimento ai c.d. appalti labour intensive, nei quali l'elemento prevalente in cui si estrinseca l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice consiste nella fornitura di manodopera dalla stessa gestita, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito (Cass. n. 21413/2019 e Cass. n. 14371/2020):
«negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti».
9. È quindi necessario accertare se l'ITL, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto
2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina degli appalti per cui è causa: ossia se sussistesse o meno una effettiva gestione dei propri dipendenti da
Pag. 4 di 9 parte delle appaltatrici o se questi fossero in realtà sottoposti alla eterodirezione non intermediata della subcommittente Controparte_5
10. In proposito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano CP_3
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573).
11. È pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
12. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_1
«Riconosco come autografa la mia sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Preciso che io ho sempre lavorato per la con la C. Penso che le dichiarazioni mi si siano state rilette CP_1 prima che le sottoscrivessi.
ADR le direttive sulle commesse di solito mi vengono date da dopo che lui si Parte_1
è confrontato col committente;
lui poi scende coi disegni e ci dà il lavoro.
ADR in passato non ho lavorato per con la k;
può essere attualmente che CP_5 lavoro per loro, non sto controllando le busta paga».
13. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_2
«Sono amministratore della società Confermo il contenuto delle Controparte_7 dichiarazioni. Confermo che è mia la sottoscrizione in calce. Le dichiarazioni mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
Pag. 5 di 9 «Confermo che sono mie le sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo il contenuto delle dichiarazioni;
preciso che con “ mi riferivo a e che Pt_1 Parte_1 la ditta presso cui lavoravo al momento delle dichiarazioni era con la k. Non CP_5 ricordo se le dichiarazioni furono rilette prima che le firmassi.
ADR quando lavoravo per con la c prendevo direttive dal sig. . CP_1 Parte_1
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo il contenuto delle dichiarazioni. Non ricordo se mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi.
ADR non so dove mandava il mio personale che inviavo presso di lui, so che Parte_1 per un certo periodo fu mandato da ma non so con precisione il Per_1 CP_7 periodo».
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_5
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle mie dichiarazioni in atti. Le dichiarazioni mi furono rilette prima di sottoscriverle».
17. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_6
«Confermo che sono mie le sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo il contenuto delle mie dichiarazioni, salvo che non confermo che le dichiarazioni mi furono rilette integralmente prima della sottoscrizione;
comunque confermo la verità del contenuto delle dichiarazioni».
18. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_7
«Confermo l'autografia delle mie sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni.
ADR sono a conoscenza dell'appalto tra e è stato fatto un CP_5 CP_1 subappalto fatto per la grossa commessa presso Abbiamo effettuato i CP_6 pagamenti in favore di CP_1
ADR attualmente lavoro per la mia ditta, ho un'impresa individuale come artigiano di allestimento feste. Non lavoro più per da circa 2 anni CP_5
ADR sono a conoscenza anche dell'appalto presso . Non so se questo CP_7 altro appalto è avvenuto per le stesse ragioni di quello precedente. A quanto so,
Pag. 6 di 9 era in regola dal punto di vista contributivo e aveva ottenuto il rilascio del CP_5
DURC; non ricordo fino a quale anno sia stata in regola».
19. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_8
«Confermo l'autografia delle mie sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo parzialmente il contenuto delle dichiarazioni: nego di avere fatto trasferte a
Gorizia o a Milano;
sono andato in pensione circa due anni fa e negli ultimi due anni prima della pensione ho lavorato sempre a Busseto. Confermo che avevo detto di avere fatto trasferte davanti all'ITL per non avere problemi con il datore visto che mancava poco alla pensione e che la verità è quella che sto dicendo oggi. Mi era stato consigliato da di dire che facevo trasferte. Parte_1
ADR non ho lavorato neanche a , contrariamente a quanto indicato nelle Parte_3 dichiarazioni all'ITL».
20. Tutti i testi escussi hanno pienamente confermato le dichiarazioni che avevano reso ai funzionari dell'ITL.
21. Sulla base di tali dichiarazioni, nonché della documentazione versata in atti, devono quindi ritenersi accertate le circostanze rilevate dall' nel corso CP_3 dell'ispezione condotta nei confronti della società opponente, ossia:
- la società opponente, a decorrere dal 2020, non era più in possesso di
DURC regolare e non poteva quindi più stipulare validamente contratti di appalto con i committenti;
- il l.r. ha allora costituito la nuova società Parte_1 Controparte_5
che, non avendo previe pendenze contributive, ha potuto presentare un valido DURC ai committenti;
- non essendo munita di organizzazione, mezzi e dipendenti propri, ha stipulato fittizi contratti di subappalto con , CP_5 CP_1 utilizzandone illegittimamente il personale in assenza dei requisiti per la sussistenza di una valida somministrazione di manodopera;
- sebbene siano state prodotte le fatture emesse da nei CP_1
confronti di non è stato documentato alcun effettivo CP_5 pagamento delle stesse;
né assumono rilievo le dichiarazioni rese dalla
Pag. 7 di 9 teste , non potendo il pagamento essere provato per testimoni (art. Tes_7
2726 c.c.);
- non risulta essere stato nominato alcun referente della presso CP_1
la subcommittente CP_5
- i lavoratori inviati presso il committente sono rimasti i CP_6
medesimi e hanno continuato a lavorare con le stesse modalità nonostante il passaggio dell'appalto da a , tanto che alcuni di CP_1 CP_5 essi hanno riferito di non essere neanche consapevoli dell'avvicendamento consapevoli;
- anche presso l'appalto Emmebi System Metalteknica ha di fatto inviato lavoratori della così eludendo il divieto di stipulazione di CP_1 appalti per le imprese prive della certificazione di regolarità contributiva;
- presso è stato altresì inviato il lavoratore , che CP_7 Per_2 era stato formalmente inviato a lavorare presso dal datore di CP_1 lavoro per poi essere a sua volta inviato da Parte_2 CP_1
a lavorare per conto di nell'ambito dei lavori appaltati da CP_5
Controparte_7
22. Gli illeciti contestati dall' hanno dunque trovato piena conferma CP_3
nell'istruttoria condotta in sede giudiziale;
inoltre, avendo i testimoni escussi confermato in sede giudiziale le dichiarazioni già rese in sede ispettiva, si ritiene complessivamente attendibile l'accertamento effettuato dall' , con CP_3 conseguente utilizzabilità ai fini della decisione anche delle ulteriori dichiarazioni in atti, che militano anch'esse in favore della fondatezza dell'addebito.
23. A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 990/2024, questo Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta nei confronti della speculare ordinanza-ingiunzione n.
19/2024 dell'ITL di emessa nei confronti di per CP_2 CP_5
l'utilizzazione illecita dei lavoratori somministrati dall'odierna opponente.
24. Pur non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel presente giudizio, stante la non coincidenza delle parti in causa, l'accertamento contenuto in sentenze rese in altri giudizi può costituire un argomento di prova che, nel quadro del compendio
Pag. 8 di 9 probatorio raccolto nel presente giudizio, può suffragare la conclusione raggiunta circa l'illiceità del meccanismo elusivo posto in essere mediante la costituzione della nuova società e il subappalto dei lavori da quest'ultima alla . CP_1
25.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 52.001,00 ed € 260.000,00 e dell'abbattimento del 20% previsto dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in Controparte_4 giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore dell' Controparte_4 delle spese di lite, che liquida in € 8,000, oltre 15% per
[...] spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 06/11/2025
Il giudice
Matteo VA MO
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
VA MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
; Parte_1
), in persona del l. r. p. t.; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avv. D'AMELIA GUIDO e SABBATINO
CLAUDIO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA F.
SAVERIO NITTI 11 00191 ROMA;
OPPONENTI contro
Controparte_2
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla
[...] P.IVA_2 dott. MASELLI ADRIANA e dagli avv. GRAMAZIO PAOLO e GATTOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato C/O ITL DI PR E RE P.ZZA
MATTEOTTI 9 43125 ; CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«1. In via principale, previa immediata sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia del provvedimento impugnato,
2. annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'Ordinanza ingiunzione N. 20/2024 emessa dall - Sede di -: Controparte_3 CP_2
3. dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) indicate nell'Ordinanza ingiunzione N. 20/2024 emessa dall - Sede di Controparte_3
per complessivi euro 65.643,40 (sessantacinquemilaseicentoquarantatre//40) . CP_2
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con clausola di distrazione in favore dei procuratori antistatari».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.4.2024, e Parte_1 CP_1
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20/2024
[...] dell' , con la quale era Controparte_4 stato ingiunto loro il pagamento di € 65.543,40 a titolo di sanzioni amministrative irrogate agli stessi, nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligata solidale ex art. 6 co. 3 l. 689/1981, per la violazione delle seguenti norme:
- artt. 29 co. 1 e 18, co. 5 bis d.lgs. 276/2003, poiché Controparte_1
avrebbe fornito illecitamente a la manodopera dei Controparte_5 propri lavoratori da utilizzare presso il committente nel Controparte_6 periodo di esecuzione dell'appalto intercorso con dal Controparte_5
01/01/2021 al 31/03/2022, in virtù di un contratto di subappalto risultato nullo perché realizzato in frode alla legge;
- art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003, poiché avrebbe fornito Controparte_1
abusivamente la manodopera dei suoi dipendenti alla Controparte_5 nell'ambito dell'appalto di servizi presso la committente CP_7 per n. 3 lavoratori e complessive 153 giornate effettive di lavoro,
[...] senza essere provvista della relativa autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di somministrazione e senza essere iscritta all'albo delle agenzie interinali di lavoro autorizzate;
- art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003, poiché in concorso con la Controparte_1
avrebbe fornito la manodopera del lavoratore Parte_2 [...]
alla nell'ambito dell'appalto di servizi presso Per_1 Controparte_5 la committente in assenza del provvedimento di Controparte_7 autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro e senza essere iscritta all'albo delle agenzie interinali di lavoro.
2. L' si è costituito in Controparte_4 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 9 3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversia concerne l'accertamento del carattere genuino o fittizio dei contratti di subappalto stipulati tra e nell'ambito degli appalti in essere tra Controparte_1 Controparte_5 quest'ultima e i committenti ed ai fini della Controparte_6 Controparte_7 sua risoluzione, è opportuno premettere brevi cenni in merito al quadro normativo di riferimento.
7. L'art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003 prevede che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la contemporanea sussistenza di due elementi:
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
l'assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto appaltatore.
8. Con specifico riferimento ai c.d. appalti labour intensive, nei quali l'elemento prevalente in cui si estrinseca l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice consiste nella fornitura di manodopera dalla stessa gestita, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito (Cass. n. 21413/2019 e Cass. n. 14371/2020):
«negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti».
9. È quindi necessario accertare se l'ITL, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto
2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina degli appalti per cui è causa: ossia se sussistesse o meno una effettiva gestione dei propri dipendenti da
Pag. 4 di 9 parte delle appaltatrici o se questi fossero in realtà sottoposti alla eterodirezione non intermediata della subcommittente Controparte_5
10. In proposito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano CP_3
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573).
11. È pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
12. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_1
«Riconosco come autografa la mia sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Preciso che io ho sempre lavorato per la con la C. Penso che le dichiarazioni mi si siano state rilette CP_1 prima che le sottoscrivessi.
ADR le direttive sulle commesse di solito mi vengono date da dopo che lui si Parte_1
è confrontato col committente;
lui poi scende coi disegni e ci dà il lavoro.
ADR in passato non ho lavorato per con la k;
può essere attualmente che CP_5 lavoro per loro, non sto controllando le busta paga».
13. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_2
«Sono amministratore della società Confermo il contenuto delle Controparte_7 dichiarazioni. Confermo che è mia la sottoscrizione in calce. Le dichiarazioni mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi».
14. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
Pag. 5 di 9 «Confermo che sono mie le sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo il contenuto delle dichiarazioni;
preciso che con “ mi riferivo a e che Pt_1 Parte_1 la ditta presso cui lavoravo al momento delle dichiarazioni era con la k. Non CP_5 ricordo se le dichiarazioni furono rilette prima che le firmassi.
ADR quando lavoravo per con la c prendevo direttive dal sig. . CP_1 Parte_1
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo il contenuto delle dichiarazioni. Non ricordo se mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi.
ADR non so dove mandava il mio personale che inviavo presso di lui, so che Parte_1 per un certo periodo fu mandato da ma non so con precisione il Per_1 CP_7 periodo».
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_5
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle mie dichiarazioni in atti. Le dichiarazioni mi furono rilette prima di sottoscriverle».
17. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_6
«Confermo che sono mie le sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo il contenuto delle mie dichiarazioni, salvo che non confermo che le dichiarazioni mi furono rilette integralmente prima della sottoscrizione;
comunque confermo la verità del contenuto delle dichiarazioni».
18. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_7
«Confermo l'autografia delle mie sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni.
ADR sono a conoscenza dell'appalto tra e è stato fatto un CP_5 CP_1 subappalto fatto per la grossa commessa presso Abbiamo effettuato i CP_6 pagamenti in favore di CP_1
ADR attualmente lavoro per la mia ditta, ho un'impresa individuale come artigiano di allestimento feste. Non lavoro più per da circa 2 anni CP_5
ADR sono a conoscenza anche dell'appalto presso . Non so se questo CP_7 altro appalto è avvenuto per le stesse ragioni di quello precedente. A quanto so,
Pag. 6 di 9 era in regola dal punto di vista contributivo e aveva ottenuto il rilascio del CP_5
DURC; non ricordo fino a quale anno sia stata in regola».
19. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_8
«Confermo l'autografia delle mie sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo parzialmente il contenuto delle dichiarazioni: nego di avere fatto trasferte a
Gorizia o a Milano;
sono andato in pensione circa due anni fa e negli ultimi due anni prima della pensione ho lavorato sempre a Busseto. Confermo che avevo detto di avere fatto trasferte davanti all'ITL per non avere problemi con il datore visto che mancava poco alla pensione e che la verità è quella che sto dicendo oggi. Mi era stato consigliato da di dire che facevo trasferte. Parte_1
ADR non ho lavorato neanche a , contrariamente a quanto indicato nelle Parte_3 dichiarazioni all'ITL».
20. Tutti i testi escussi hanno pienamente confermato le dichiarazioni che avevano reso ai funzionari dell'ITL.
21. Sulla base di tali dichiarazioni, nonché della documentazione versata in atti, devono quindi ritenersi accertate le circostanze rilevate dall' nel corso CP_3 dell'ispezione condotta nei confronti della società opponente, ossia:
- la società opponente, a decorrere dal 2020, non era più in possesso di
DURC regolare e non poteva quindi più stipulare validamente contratti di appalto con i committenti;
- il l.r. ha allora costituito la nuova società Parte_1 Controparte_5
che, non avendo previe pendenze contributive, ha potuto presentare un valido DURC ai committenti;
- non essendo munita di organizzazione, mezzi e dipendenti propri, ha stipulato fittizi contratti di subappalto con , CP_5 CP_1 utilizzandone illegittimamente il personale in assenza dei requisiti per la sussistenza di una valida somministrazione di manodopera;
- sebbene siano state prodotte le fatture emesse da nei CP_1
confronti di non è stato documentato alcun effettivo CP_5 pagamento delle stesse;
né assumono rilievo le dichiarazioni rese dalla
Pag. 7 di 9 teste , non potendo il pagamento essere provato per testimoni (art. Tes_7
2726 c.c.);
- non risulta essere stato nominato alcun referente della presso CP_1
la subcommittente CP_5
- i lavoratori inviati presso il committente sono rimasti i CP_6
medesimi e hanno continuato a lavorare con le stesse modalità nonostante il passaggio dell'appalto da a , tanto che alcuni di CP_1 CP_5 essi hanno riferito di non essere neanche consapevoli dell'avvicendamento consapevoli;
- anche presso l'appalto Emmebi System Metalteknica ha di fatto inviato lavoratori della così eludendo il divieto di stipulazione di CP_1 appalti per le imprese prive della certificazione di regolarità contributiva;
- presso è stato altresì inviato il lavoratore , che CP_7 Per_2 era stato formalmente inviato a lavorare presso dal datore di CP_1 lavoro per poi essere a sua volta inviato da Parte_2 CP_1
a lavorare per conto di nell'ambito dei lavori appaltati da CP_5
Controparte_7
22. Gli illeciti contestati dall' hanno dunque trovato piena conferma CP_3
nell'istruttoria condotta in sede giudiziale;
inoltre, avendo i testimoni escussi confermato in sede giudiziale le dichiarazioni già rese in sede ispettiva, si ritiene complessivamente attendibile l'accertamento effettuato dall' , con CP_3 conseguente utilizzabilità ai fini della decisione anche delle ulteriori dichiarazioni in atti, che militano anch'esse in favore della fondatezza dell'addebito.
23. A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 990/2024, questo Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta nei confronti della speculare ordinanza-ingiunzione n.
19/2024 dell'ITL di emessa nei confronti di per CP_2 CP_5
l'utilizzazione illecita dei lavoratori somministrati dall'odierna opponente.
24. Pur non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel presente giudizio, stante la non coincidenza delle parti in causa, l'accertamento contenuto in sentenze rese in altri giudizi può costituire un argomento di prova che, nel quadro del compendio
Pag. 8 di 9 probatorio raccolto nel presente giudizio, può suffragare la conclusione raggiunta circa l'illiceità del meccanismo elusivo posto in essere mediante la costituzione della nuova società e il subappalto dei lavori da quest'ultima alla . CP_1
25.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 52.001,00 ed € 260.000,00 e dell'abbattimento del 20% previsto dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in Controparte_4 giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore dell' Controparte_4 delle spese di lite, che liquida in € 8,000, oltre 15% per
[...] spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 06/11/2025
Il giudice
Matteo VA MO
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