Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2025, proposto da
AB SA, OS Raio, rappresentate e difese dall'avvocato OS Raio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 104 del 22/01/2025 del Tribunale di Busto Arsizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 104 del 22/01/2025 il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro dichiarava in favore di AB SA il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Ministero dell’Istruzione e del Merito, e per l’effetto, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1.963,78 per differenze retributive, oltre la maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (ove dovuta), da distrarsi in favore dell’Avv. OS Raio, quale difensore antistatario.
Espongono le ricorrenti che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero che riceveva la notificazione in data 27/01/2025, e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero l’emissione dei provvedimenti dei benefici statuiti in condanna e dunque a pagamento del dovuto.
Alla camera di consiglio del 9.1.26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nella propria memoria, le ricorrenti hanno evidenziato che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del minor importo di euro 1.784,06 (quale importo lordo - importo netto euro 1.373,73) in favore di AB SA.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che ha solo parzialmente effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti concessivi della liquidazione dei benefici statuiti nella sentenza n. 104 del 22/01/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a
4) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’Avv. OS Raio, dichiaratisi antistatario, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TT | RI SO |
IL SEGRETARIO