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Articolo 2 della Legge 25 giugno 1952, n. 876
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Legge 25 giugno 1952, n. 876
Articolo 2 della Legge 25 giugno 1952, n. 876
Versione
20 luglio 1952
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 20 luglio 1952
Vedi fonte istituzionale
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