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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 08/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 471/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
IO EN;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22/03/2024; Per_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/03/2025 il ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 332 2024 00014600 27 000, formato il 23/11/2024 e notificato il 15/02/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 18.913,44, a titolo di contributi gestioni commercianti per l'anno 2016, sanzioni, interessi e spese di notifica. A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito. CP_ 1.1. L' costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
1 1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Con l'avviso di addebito impugnato l' ha richiesto al ricorrente il pagamento dei CP_1 contributi relativi alla gestione commercianti per l'anno 2016, calcolati sul maggior reddito imponibile determinato a seguito di accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate n.
TAZ01I201231. In particolare, dal suddetto accertamento ispettivo, è emerso che per l'anno
2016 il ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile ai fini IRPEF di € 31.523,00, inferiore rispetto a quello effettivamente prodotto e pari, secondo gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, a € 82.919,00 (doc. 2 e 3 res.). A seguito della trasmissione all' delle risultanze dell'accertamento tributario/fiscale, l' Previdenziale ha CP_1 CP_2 determinato i contributi dovuti sul maggior reddito imponibile accertato dall'Agenzia delle
Entrate e rideterminato dall' in € 76.872,00, avendo il ricorrente un'anzianità CP_1 contributiva anteriore al 01/01/1996.
Il ricorrente non ha contestato l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate, che non risulta neppure impugnato, sicché deve ritenersi pacifico che egli abbia prodotto per l'anno
2016 un reddito di € 82.919,00, superiore rispetto a quello dichiarato a fini fiscali e contributivi. La Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che “il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva” (Cass. civ. ord. n. 24774/2019).
***
3. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito contributivo dell' ma tale CP_1 eccezione è priva di fondamento, alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata” (Cass. civ., ord. n. 6677/2019). Nella specie, l'omessa
2 dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dal ricorrente nel 2016, ha determinato una sospensione della prescrizione dal 2016 fino al 13/02/2023, ossia fino al momento in cui i maggiori redditi sono stati accertati dall'Agenzia delle Entrate con atto notificato al ricorrente.
E' evidente, pertanto, che a febbraio 2025, quando è stato notificato l'avviso di addebito con il quale sono stati richiesti i contributi riferiti alla suddetta annualità, non si era verificata alcuna prescrizione, essendo questa quinquennale.
3.1. In ogni caso, anche qualora non si volesse ritenere sospesa la prescrizione per effetto del doloso occultamento del reddito effettivamente percepito dall'opponente, ugualmente dovrebbe pervenirsi al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con
l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione CP_ anche a beneficio dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del
d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 13463/2017).
Si è, inoltre, affermato che “la prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell decorre non già dalla scadenza del versamento dei contributi sul CP_1 minimale di reddito ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi” (Cass. civ. ord. n. 11216/2025).
Deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione commercianti decorra dalla data fissata per il versamento del saldo IRPEF e che essa sia validamente interrotta dalla notifica dell'accertamento tributario.
3.2. Nella specie, quindi, in cui sono stati richiesti contributi relativi alla gestione commercianti, il termine di prescrizione decorre dal 20/07/2017, data fissata dal DPCM
20/7/2017 per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi relativi all'anno 2016.
Tale termine deve considerarsi validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notifica avvenuta il 13/02/2023, nelle mani proprie
3 del ricorrente, come risulta dalla documentazione che l'Agenzia delle Entrate di Chieti ha depositato in giudizio il 18/06/2025, a seguito della contestazione in ordine alla ricezione della notifica effettuata dal ricorrente solo all'udienza del 05/06/2025 e del conseguente ordine di esibizione di questo giudice.
Tale documentazione, la cui conformità all'originale è stata contestata solo genericamente dall'opponente, è sicuramente idonea a comprovare che lo abbia avuto piena Parte_1 conoscenza dell'avviso di accertamento con il quale è stato determinato un maggior reddito a fini fiscali e contributivi.
3.3. La notifica dell'avviso di accertamento è intervenuta prima che si verificasse la prescrizione. Quest'ultima, infatti, è rimasta sospesa dal 23/02/2020 al 30/06/2020, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e dal 31/12/2020 al
30/06/2021, per effetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020. La tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale la sospensione della prescrizione si applicherebbe soltanto ai contributi in scadenza nel periodo della sospensione, non può ritenersi fondata in quanto in contrasto con la chiara previsione normativa, che, nel disporre la sospensione, fa generico riferimento a tutti i “termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335” e non soltanto a quelli in scadenza nel periodo oggetto di sospensione. Ciò significa che il termine di prescrizione, nella specie decorrente dal 20/07/2017, è rimasto sospeso per 311 giorni, sicché alcuna prescrizione si era ancora compiuta il 13/02/2023, quando è stato notificato l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prescrizione, infatti, considerando la sospensione di 311 giorni, si sarebbe compiuta il 30 maggio 2023.
Dopo la notifica dell'avviso di accertamento tributario, la prescrizione è stata nuovamente e tempestivamente interrotta dalla notifica, a febbraio 2025, dell'avviso di addebito impugnato in questa sede.
***
4. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza- scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -valore medio per ciascuna fase).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1 rigetta l'opposizione e dichiara la legittimità dell'avviso di addebito impugnato;
condanna l'opponente al rimborso in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € CP_1
5.391,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 08/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 08/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 471/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
IO EN;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22/03/2024; Per_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/03/2025 il ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 332 2024 00014600 27 000, formato il 23/11/2024 e notificato il 15/02/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 18.913,44, a titolo di contributi gestioni commercianti per l'anno 2016, sanzioni, interessi e spese di notifica. A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito. CP_ 1.1. L' costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
1 1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Con l'avviso di addebito impugnato l' ha richiesto al ricorrente il pagamento dei CP_1 contributi relativi alla gestione commercianti per l'anno 2016, calcolati sul maggior reddito imponibile determinato a seguito di accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate n.
TAZ01I201231. In particolare, dal suddetto accertamento ispettivo, è emerso che per l'anno
2016 il ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile ai fini IRPEF di € 31.523,00, inferiore rispetto a quello effettivamente prodotto e pari, secondo gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, a € 82.919,00 (doc. 2 e 3 res.). A seguito della trasmissione all' delle risultanze dell'accertamento tributario/fiscale, l' Previdenziale ha CP_1 CP_2 determinato i contributi dovuti sul maggior reddito imponibile accertato dall'Agenzia delle
Entrate e rideterminato dall' in € 76.872,00, avendo il ricorrente un'anzianità CP_1 contributiva anteriore al 01/01/1996.
Il ricorrente non ha contestato l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate, che non risulta neppure impugnato, sicché deve ritenersi pacifico che egli abbia prodotto per l'anno
2016 un reddito di € 82.919,00, superiore rispetto a quello dichiarato a fini fiscali e contributivi. La Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che “il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva” (Cass. civ. ord. n. 24774/2019).
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3. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito contributivo dell' ma tale CP_1 eccezione è priva di fondamento, alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata” (Cass. civ., ord. n. 6677/2019). Nella specie, l'omessa
2 dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dal ricorrente nel 2016, ha determinato una sospensione della prescrizione dal 2016 fino al 13/02/2023, ossia fino al momento in cui i maggiori redditi sono stati accertati dall'Agenzia delle Entrate con atto notificato al ricorrente.
E' evidente, pertanto, che a febbraio 2025, quando è stato notificato l'avviso di addebito con il quale sono stati richiesti i contributi riferiti alla suddetta annualità, non si era verificata alcuna prescrizione, essendo questa quinquennale.
3.1. In ogni caso, anche qualora non si volesse ritenere sospesa la prescrizione per effetto del doloso occultamento del reddito effettivamente percepito dall'opponente, ugualmente dovrebbe pervenirsi al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con
l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione CP_ anche a beneficio dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del
d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 13463/2017).
Si è, inoltre, affermato che “la prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell decorre non già dalla scadenza del versamento dei contributi sul CP_1 minimale di reddito ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi” (Cass. civ. ord. n. 11216/2025).
Deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione commercianti decorra dalla data fissata per il versamento del saldo IRPEF e che essa sia validamente interrotta dalla notifica dell'accertamento tributario.
3.2. Nella specie, quindi, in cui sono stati richiesti contributi relativi alla gestione commercianti, il termine di prescrizione decorre dal 20/07/2017, data fissata dal DPCM
20/7/2017 per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi relativi all'anno 2016.
Tale termine deve considerarsi validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notifica avvenuta il 13/02/2023, nelle mani proprie
3 del ricorrente, come risulta dalla documentazione che l'Agenzia delle Entrate di Chieti ha depositato in giudizio il 18/06/2025, a seguito della contestazione in ordine alla ricezione della notifica effettuata dal ricorrente solo all'udienza del 05/06/2025 e del conseguente ordine di esibizione di questo giudice.
Tale documentazione, la cui conformità all'originale è stata contestata solo genericamente dall'opponente, è sicuramente idonea a comprovare che lo abbia avuto piena Parte_1 conoscenza dell'avviso di accertamento con il quale è stato determinato un maggior reddito a fini fiscali e contributivi.
3.3. La notifica dell'avviso di accertamento è intervenuta prima che si verificasse la prescrizione. Quest'ultima, infatti, è rimasta sospesa dal 23/02/2020 al 30/06/2020, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e dal 31/12/2020 al
30/06/2021, per effetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020. La tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale la sospensione della prescrizione si applicherebbe soltanto ai contributi in scadenza nel periodo della sospensione, non può ritenersi fondata in quanto in contrasto con la chiara previsione normativa, che, nel disporre la sospensione, fa generico riferimento a tutti i “termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335” e non soltanto a quelli in scadenza nel periodo oggetto di sospensione. Ciò significa che il termine di prescrizione, nella specie decorrente dal 20/07/2017, è rimasto sospeso per 311 giorni, sicché alcuna prescrizione si era ancora compiuta il 13/02/2023, quando è stato notificato l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prescrizione, infatti, considerando la sospensione di 311 giorni, si sarebbe compiuta il 30 maggio 2023.
Dopo la notifica dell'avviso di accertamento tributario, la prescrizione è stata nuovamente e tempestivamente interrotta dalla notifica, a febbraio 2025, dell'avviso di addebito impugnato in questa sede.
***
4. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza- scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -valore medio per ciascuna fase).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1 rigetta l'opposizione e dichiara la legittimità dell'avviso di addebito impugnato;
condanna l'opponente al rimborso in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € CP_1
5.391,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 08/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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