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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Pescara - Via Conte Di Ruvo, 2 65127 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Viale G. D'Annunzio, 91 65127 Pescara PE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249007058749000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 335/2025 depositato il 24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento notificata per omesso versamento di due cartelle esattoriali per tributi vari, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza stante la mancata notifica degli atti presupposti .
Si costituiva l'Agenzia E/R che chiedeva rigettarsi il ricorso producendo copia delle notifiche degli atti esattoriali e richiesta di definizione agevolata riferita anche ai carichi fiscali richiamati nella impugnata intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In effetti come documentato dall'ufficio resistente il ricorrente risulta avere effettuato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata(Rottamazione ter) in data 29/04/2019 - prot. W-2019 – nr. 3776144 relativa anche alle cartelle di pagamento presupposte che si assumono in ricorso mai ricevute ovvero quelle recanti n. 08320140002026025001 e 08320140002027035001
Corretto pertanto appare l'operato dell'Agenzia della Riscossione che notificava al contribuente la richiesta poiché l'adesione alla procedura definizione agevolata deve essere considerata, in tal caso, tamquam non esset con iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme.
Ulteriori eccezioni riferite alla compilazione della ingiunzione sono parimenti da rigettare poiché esse risultano compilate secondo lo schema legale predisposto ed alcuno sforzo motivazionale appare necessario poiché il contribuente è già stato messo al corrente di ogni dettaglio della pretesa fiscale attraverso gli accertamenti presupposti non impugnati senza dubbio già a conoscenza dello stesso;
parimenti sono state poste a disposizione tutte le informazioni necessarie per apprendere appieno le ragioni della pretesa fiscale ed i calcoli esatti per la determinazione del quantum debeautur secondo lo schema riepilogativo ivi riportato, come risulta anche dalle tabelle che riportano gli elementi necessari a comprendere le modalità di calcolo degli interessi richiesti rispetto ad una pretesa impositiva nota al destinatario ed oramai definitiva in tutti i suoi aspetti .
Infine in relazione al calcolo di sanzioni ed interessi ed all'aggio in favore dell'Agente di riscossione questa Corte prende atto delle generiche doglianze del ricorrente che però non risultano confortate da elementi di prova certi in merito all'erroneità degli stessi ed alla scorretta indicazione dei fattori di elaborazione matematica utilizzati;
anzi da una lettura dell'atto non si evidenza l'applicazione di interessi sugli importi caricati a titolo sanzionatorio, né gli aggi in favore della resistente appaiono predisposti secondo indici di calcolo maggiori di quelli predisposti per legge.
Alla luce di tali considerazioni la intimazione di pagamento impugnata è regolare essendo stata notificata entro i termini di validità ed efficacia dei titoli sottostanti, pertanto il presente ricorso deve essere rigettato
.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamentio di e. 180,00 per le spese di lite oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Pescara - Via Conte Di Ruvo, 2 65127 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Viale G. D'Annunzio, 91 65127 Pescara PE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320249007058749000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 335/2025 depositato il 24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento notificata per omesso versamento di due cartelle esattoriali per tributi vari, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza stante la mancata notifica degli atti presupposti .
Si costituiva l'Agenzia E/R che chiedeva rigettarsi il ricorso producendo copia delle notifiche degli atti esattoriali e richiesta di definizione agevolata riferita anche ai carichi fiscali richiamati nella impugnata intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In effetti come documentato dall'ufficio resistente il ricorrente risulta avere effettuato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata(Rottamazione ter) in data 29/04/2019 - prot. W-2019 – nr. 3776144 relativa anche alle cartelle di pagamento presupposte che si assumono in ricorso mai ricevute ovvero quelle recanti n. 08320140002026025001 e 08320140002027035001
Corretto pertanto appare l'operato dell'Agenzia della Riscossione che notificava al contribuente la richiesta poiché l'adesione alla procedura definizione agevolata deve essere considerata, in tal caso, tamquam non esset con iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme.
Ulteriori eccezioni riferite alla compilazione della ingiunzione sono parimenti da rigettare poiché esse risultano compilate secondo lo schema legale predisposto ed alcuno sforzo motivazionale appare necessario poiché il contribuente è già stato messo al corrente di ogni dettaglio della pretesa fiscale attraverso gli accertamenti presupposti non impugnati senza dubbio già a conoscenza dello stesso;
parimenti sono state poste a disposizione tutte le informazioni necessarie per apprendere appieno le ragioni della pretesa fiscale ed i calcoli esatti per la determinazione del quantum debeautur secondo lo schema riepilogativo ivi riportato, come risulta anche dalle tabelle che riportano gli elementi necessari a comprendere le modalità di calcolo degli interessi richiesti rispetto ad una pretesa impositiva nota al destinatario ed oramai definitiva in tutti i suoi aspetti .
Infine in relazione al calcolo di sanzioni ed interessi ed all'aggio in favore dell'Agente di riscossione questa Corte prende atto delle generiche doglianze del ricorrente che però non risultano confortate da elementi di prova certi in merito all'erroneità degli stessi ed alla scorretta indicazione dei fattori di elaborazione matematica utilizzati;
anzi da una lettura dell'atto non si evidenza l'applicazione di interessi sugli importi caricati a titolo sanzionatorio, né gli aggi in favore della resistente appaiono predisposti secondo indici di calcolo maggiori di quelli predisposti per legge.
Alla luce di tali considerazioni la intimazione di pagamento impugnata è regolare essendo stata notificata entro i termini di validità ed efficacia dei titoli sottostanti, pertanto il presente ricorso deve essere rigettato
.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamentio di e. 180,00 per le spese di lite oltre accessori di legge se dovuti