Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 85
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e decadenza

    Il giudice ha ritenuto che l'adesione del contribuente alla definizione agevolata (Rottamazione ter) in data successiva alla notifica delle cartelle presupposte, ma prima dell'intimazione di pagamento, sanasse eventuali vizi legati alla mancata notifica degli atti presupposti, rendendo l'operato dell'Agenzia della Riscossione corretto.

  • Rigettato
    Eccezioni sulla compilazione dell'ingiunzione

    Il giudice ha rigettato tali eccezioni, ritenendo che l'ingiunzione fosse compilata secondo lo schema legale e che il contribuente fosse già a conoscenza della pretesa fiscale attraverso gli atti presupposti non impugnati.

  • Rigettato
    Contestazione calcolo sanzioni, interessi e aggi

    Il giudice ha ritenuto generiche le doglianze del ricorrente, non supportate da prove certe di erroneità, e ha constatato che gli interessi non sembravano applicati sulle sanzioni e gli aggi non superavano i limiti di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 85
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 85
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo