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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1048/2025 R.G. aventi ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 virtù di
RICORRENTE
E
(CF. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2025 [nata ad OL (SA), in [...] Parte_1
14.10.1996 CF. ] ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento C.F._1 del matrimonio contratto con [nato ad [...] in data [...] CP_1
1 Proc. R.G. n. 1048/2025
CF. in data 1.03.2015 AG (SA) e dal quale erano C.F._3 nato il figlio (18.7.2015). La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'affidamento Per_1 esclusivo rafforzato del minore in suo favore;
2) la previsione che, al termine del periodo di detenzione che il padre sta scontando, il possa incontrare il CP_1 figlio solo previo percorso alla genitorialità ed in una prima fase in incontri presso i SS;
3) prevedere a carico del padre un assegno di mantenimento di euro
300,00 per il figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Alla udienza del giorno 11.1.2025 il GD, dopo l'audizione della ricorrente, invitava ex art. 473-bis.22 c.p.c. il difensore alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
2 Proc. R.G. n. 1048/2025
B) Dal matrimonio è nato il figlio minore (18.7.2015), attualmente di anni Per_1
dieci, che in sede di separazione era stato affidato in via esclusiva rafforzata alla madre e collocato presso la stessa in ragione delle gravi carenze genitoriali emerse a carico del padre (cfr. sent. n. 806/2019 emessa in data 4.3.2019 dal
Tribunale di Salerno). Tale regime va confermato essendo emerso che nelle more il – che attualmente si trova detenuto in carcere – non ha in alcun modo CP_1 recuperato il rapporto con il figlio avendo continuato a disinteressarsi dello stesso sia sotto il profilo morale che economico.
Quanto alla modalità di frequentazioni padre-figlio, la circostanza emersa nel corso del procedimento della assenza di rapporti significativi tra il ed il CP_1 minore, impone di prevedere che il padre possa vedere il figlio solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio
Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del figlio minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlio, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con il minore, interesse non merso nel corso del presente procedimento.
Per quanto attiene al mantenimento del minore, tenuto conto della attuale situazione economica del padre (ristretto in carcere) deve confermarsi l'assegno di mantenimento indiretto di euro 200,00 a suo carico oltre alla contribuzione al
50% delle spese straordinarie.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così
3 Proc. R.G. n. 1048/2025
provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.03.2015
AG (SA) tra [nata ad [...], in data [...] CF. Parte_1
] e [nato ad [...] in data [...] CF. C.F._1 CP_1
; C.F._3
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- affida in via esclusiva alla madre (CF. ) il Parte_1 C.F._1 figlio minore [nato a [...] in data [...]] con Persona_2 collocamento presso la stessa;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il sig. dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé il CP_1 figlio minore previo idoneo percorso di sostegno alla genitorialità da effettuare presso il Servizio Socio Assistenziale del luogo di residenza del minore che in caso di positivo superamento del percorso dovrà disporre incontri padre-figlio, con cadenza di una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro, fino a quando non sia instaurata relazione genitoriale allo stato assente;
- dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese per il mantenimento del figlio minore l'importo di euro 200,00 Per_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie CP_1 contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50%; Per_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1048/2025 R.G. aventi ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 virtù di
RICORRENTE
E
(CF. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2025 [nata ad OL (SA), in [...] Parte_1
14.10.1996 CF. ] ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento C.F._1 del matrimonio contratto con [nato ad [...] in data [...] CP_1
1 Proc. R.G. n. 1048/2025
CF. in data 1.03.2015 AG (SA) e dal quale erano C.F._3 nato il figlio (18.7.2015). La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'affidamento Per_1 esclusivo rafforzato del minore in suo favore;
2) la previsione che, al termine del periodo di detenzione che il padre sta scontando, il possa incontrare il CP_1 figlio solo previo percorso alla genitorialità ed in una prima fase in incontri presso i SS;
3) prevedere a carico del padre un assegno di mantenimento di euro
300,00 per il figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Alla udienza del giorno 11.1.2025 il GD, dopo l'audizione della ricorrente, invitava ex art. 473-bis.22 c.p.c. il difensore alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
2 Proc. R.G. n. 1048/2025
B) Dal matrimonio è nato il figlio minore (18.7.2015), attualmente di anni Per_1
dieci, che in sede di separazione era stato affidato in via esclusiva rafforzata alla madre e collocato presso la stessa in ragione delle gravi carenze genitoriali emerse a carico del padre (cfr. sent. n. 806/2019 emessa in data 4.3.2019 dal
Tribunale di Salerno). Tale regime va confermato essendo emerso che nelle more il – che attualmente si trova detenuto in carcere – non ha in alcun modo CP_1 recuperato il rapporto con il figlio avendo continuato a disinteressarsi dello stesso sia sotto il profilo morale che economico.
Quanto alla modalità di frequentazioni padre-figlio, la circostanza emersa nel corso del procedimento della assenza di rapporti significativi tra il ed il CP_1 minore, impone di prevedere che il padre possa vedere il figlio solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio
Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del figlio minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlio, una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato, finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con il minore, interesse non merso nel corso del presente procedimento.
Per quanto attiene al mantenimento del minore, tenuto conto della attuale situazione economica del padre (ristretto in carcere) deve confermarsi l'assegno di mantenimento indiretto di euro 200,00 a suo carico oltre alla contribuzione al
50% delle spese straordinarie.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così
3 Proc. R.G. n. 1048/2025
provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.03.2015
AG (SA) tra [nata ad [...], in data [...] CF. Parte_1
] e [nato ad [...] in data [...] CF. C.F._1 CP_1
; C.F._3
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- affida in via esclusiva alla madre (CF. ) il Parte_1 C.F._1 figlio minore [nato a [...] in data [...]] con Persona_2 collocamento presso la stessa;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il sig. dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé il CP_1 figlio minore previo idoneo percorso di sostegno alla genitorialità da effettuare presso il Servizio Socio Assistenziale del luogo di residenza del minore che in caso di positivo superamento del percorso dovrà disporre incontri padre-figlio, con cadenza di una volta a settimana, inizialmente in spazio neutro, fino a quando non sia instaurata relazione genitoriale allo stato assente;
- dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese per il mantenimento del figlio minore l'importo di euro 200,00 Per_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie CP_1 contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50%; Per_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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