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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI RT nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
( con il proc. dom. avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Mutalipassi, delega in atti
-attrice- contro
(c.f. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il proc. dom. avv. to Francesco Tedesco, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva che il giorno 12.2.2022 il proprio veicolo Volkswagen UP (tg
ET791NN), condotto dalla sorella era impattato contro il muro che Parte_2
accosta la rotatoria presente in Pontecagnano Faiano alla intersezione tra via Marco
Polo e via Flavio Gioia.
Sosteneva che la causa del sinistro era riconducibile alla scarsa luminosità che aveva pagina 1 di 4 impedito alla conducente di evitare l'ostacolo, visto che la rotatoria era completamente buia.
Deduceva che l'auto aveva riportato danni per € 10.952,39 e, sul presupposto della sussistenza della responsabilità del per la mancata manutenzione della CP_2
strada, l'attrice concludeva a che l'ente fosse condannato al pagamento in suo favore di € 12.000,00.
Costituitosi, l'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda avversaria, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla danneggiata e relativi (i) alla esatta dinamica del sinistro, (ii) al nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento lesivo;
(iii)
l'effettività del danno patito.
Allegava, poi, in senso contrario, che prima della rotatoria de qua per possibile rinvenire (i) un segnale di pericolo generico;
(ii) un segnale di intersezione;
(iii) un segnale di pericolo “bande rumorose”; (iv) un cartello con indicazioni stradali e indicante la presenza di rotatoria;
(v) un segnale di pericolo per la presenza di rotatoria a 150 mt con segnale lampeggiante e dare precedenza;
(vi) un segnale di limite di velocità 30 km/h con indicazione di segnale rotatoria e rallentare;
(vii) un segnale di rotatoria e dare precedenza.
Affermava inoltre che nessuna norma prescriveva l'obbligo di illuminazione delle intersezioni a rotatoria e richiamava il punto 6 dell'Allegato unico al Decreto 19 aprile
2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il quale nelle intersezioni a raso, come quella in questione, l'illuminazione deve essere realizzata solo nei casi in cui si accerti la ricorrenza di particolari condizioni ambientali locali, invalidanti ai fini della corretta percezione degli ostacoli, come la presenza di nebbia o foschia.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa (assegnata alla scrivente in data 9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza dell'11.11.2025 alla quale Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della pagina 2 di 4 sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
Va rilevato in primo luogo che, a prescindere dalla qualificazione della domanda attorea (risarcimento ex art. 2043 c.c. per insidia o trabocchetto o ex art 2051 c.c. per violazione dei doveri di custodia del bene facenti capo all'ente convenuto), resta sempre fermo l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene e l'evento dannoso.
Ebbene, tale onere nella specie non può dirsi assolto.
Parte attrice ha attribuito lo sbandamento dell'auto alla insufficiente illuminazione della rotatoria.
Tuttavia, il teste sentito all'udienza del 24.11.2022, ha ricordato di trovarsi sui luoghi di causa alla guida di un'ambulanza, in quanto dipendente della Croce Rossa Italiana, e di aver visto improvvisamente un'auto volare su una rotonda esistente sulla suddetta strada aggiungendo che dopo aver impattato contro la rotonda, l'auto della è andata ad Pt_1
urtare contro un muro di recinzione o di contenimento ubicato sulla destra rispetto alla stessa rotonda, considerando il senso di marcia dell'auto.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di
Pontecagnano, intervenuti dopo circa 10 minuti dall'incidente, si legge invece che al suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo.
Gli operanti davano poi atto che il conducente percorreva la via Marco Polo in direzione di
ed ivi giunto nella rotatoria con via Flavio Gioia perdeva il controllo del veicolo ed CP_1
andava a collidere prima contro il muretto di confine dell'esercizio e poi terminava Parte_3
la corsa sulla stessa carreggiata in modo obliquo (cfr. doc. 3 attrice).
Dalle sopra riportate emergenze processuali si evince allora come la conducente non stesse procedendo alla velocità prescritta.
Se, infatti, le foto dei luoghi depositate da parte convenuta (cfr. doc. 4) attestano la presenza di cartelli che indicavano un limite di velocità di 40 km/h, che scende a 30 km/h in prossimità della rotatoria, è evidente che “il volo” del veicolo a cui ha pagina 3 di 4 assistito il teste e l'assenza di segni di frenata attestata dai Carabinieri sono sintomatici del mancato rispetto dei predetti limiti.
A ciò si aggiunga che dalla rappresentazione fotografica dei luoghi in oggetto si ricava la plurima segnalazione, con apposita cartellonistica (come elencata in comparsa dall'ente territoriale), della presenza della rotatoria dal che deve presumersi che, adottando la velocità prescritta e attivando i dispositivi di illuminazione di cui è dotato il veicolo, la presenza della rotonda non avrebbe potuto sfuggire ad un automobilista accorto e prudente.
In definitiva, non è possibile affermare che la perdita di controllo dell'auto da parte della conducente sia riconducibile all'assenza di illuminazione, con la precisazione che se la evitabilità del sinistro con l'uso della normale diligenza integra da sé sola il “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cassazione n. 13669/2019), anche la fattispecie della c.d. insidia e trabocchetto è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato che il giudice del merito è tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell'apporto causale dell'una o dell'altro nella produzione dell'evento dannoso (Cassazione 18713/2010).
Tanto basta, dunque, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.2025
IL GIUDICE
NI RT
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI RT nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
( con il proc. dom. avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Mutalipassi, delega in atti
-attrice- contro
(c.f. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il proc. dom. avv. to Francesco Tedesco, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva che il giorno 12.2.2022 il proprio veicolo Volkswagen UP (tg
ET791NN), condotto dalla sorella era impattato contro il muro che Parte_2
accosta la rotatoria presente in Pontecagnano Faiano alla intersezione tra via Marco
Polo e via Flavio Gioia.
Sosteneva che la causa del sinistro era riconducibile alla scarsa luminosità che aveva pagina 1 di 4 impedito alla conducente di evitare l'ostacolo, visto che la rotatoria era completamente buia.
Deduceva che l'auto aveva riportato danni per € 10.952,39 e, sul presupposto della sussistenza della responsabilità del per la mancata manutenzione della CP_2
strada, l'attrice concludeva a che l'ente fosse condannato al pagamento in suo favore di € 12.000,00.
Costituitosi, l'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda avversaria, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla danneggiata e relativi (i) alla esatta dinamica del sinistro, (ii) al nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento lesivo;
(iii)
l'effettività del danno patito.
Allegava, poi, in senso contrario, che prima della rotatoria de qua per possibile rinvenire (i) un segnale di pericolo generico;
(ii) un segnale di intersezione;
(iii) un segnale di pericolo “bande rumorose”; (iv) un cartello con indicazioni stradali e indicante la presenza di rotatoria;
(v) un segnale di pericolo per la presenza di rotatoria a 150 mt con segnale lampeggiante e dare precedenza;
(vi) un segnale di limite di velocità 30 km/h con indicazione di segnale rotatoria e rallentare;
(vii) un segnale di rotatoria e dare precedenza.
Affermava inoltre che nessuna norma prescriveva l'obbligo di illuminazione delle intersezioni a rotatoria e richiamava il punto 6 dell'Allegato unico al Decreto 19 aprile
2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il quale nelle intersezioni a raso, come quella in questione, l'illuminazione deve essere realizzata solo nei casi in cui si accerti la ricorrenza di particolari condizioni ambientali locali, invalidanti ai fini della corretta percezione degli ostacoli, come la presenza di nebbia o foschia.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa (assegnata alla scrivente in data 9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza dell'11.11.2025 alla quale Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della pagina 2 di 4 sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
Va rilevato in primo luogo che, a prescindere dalla qualificazione della domanda attorea (risarcimento ex art. 2043 c.c. per insidia o trabocchetto o ex art 2051 c.c. per violazione dei doveri di custodia del bene facenti capo all'ente convenuto), resta sempre fermo l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene e l'evento dannoso.
Ebbene, tale onere nella specie non può dirsi assolto.
Parte attrice ha attribuito lo sbandamento dell'auto alla insufficiente illuminazione della rotatoria.
Tuttavia, il teste sentito all'udienza del 24.11.2022, ha ricordato di trovarsi sui luoghi di causa alla guida di un'ambulanza, in quanto dipendente della Croce Rossa Italiana, e di aver visto improvvisamente un'auto volare su una rotonda esistente sulla suddetta strada aggiungendo che dopo aver impattato contro la rotonda, l'auto della è andata ad Pt_1
urtare contro un muro di recinzione o di contenimento ubicato sulla destra rispetto alla stessa rotonda, considerando il senso di marcia dell'auto.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di
Pontecagnano, intervenuti dopo circa 10 minuti dall'incidente, si legge invece che al suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo.
Gli operanti davano poi atto che il conducente percorreva la via Marco Polo in direzione di
ed ivi giunto nella rotatoria con via Flavio Gioia perdeva il controllo del veicolo ed CP_1
andava a collidere prima contro il muretto di confine dell'esercizio e poi terminava Parte_3
la corsa sulla stessa carreggiata in modo obliquo (cfr. doc. 3 attrice).
Dalle sopra riportate emergenze processuali si evince allora come la conducente non stesse procedendo alla velocità prescritta.
Se, infatti, le foto dei luoghi depositate da parte convenuta (cfr. doc. 4) attestano la presenza di cartelli che indicavano un limite di velocità di 40 km/h, che scende a 30 km/h in prossimità della rotatoria, è evidente che “il volo” del veicolo a cui ha pagina 3 di 4 assistito il teste e l'assenza di segni di frenata attestata dai Carabinieri sono sintomatici del mancato rispetto dei predetti limiti.
A ciò si aggiunga che dalla rappresentazione fotografica dei luoghi in oggetto si ricava la plurima segnalazione, con apposita cartellonistica (come elencata in comparsa dall'ente territoriale), della presenza della rotatoria dal che deve presumersi che, adottando la velocità prescritta e attivando i dispositivi di illuminazione di cui è dotato il veicolo, la presenza della rotonda non avrebbe potuto sfuggire ad un automobilista accorto e prudente.
In definitiva, non è possibile affermare che la perdita di controllo dell'auto da parte della conducente sia riconducibile all'assenza di illuminazione, con la precisazione che se la evitabilità del sinistro con l'uso della normale diligenza integra da sé sola il “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cassazione n. 13669/2019), anche la fattispecie della c.d. insidia e trabocchetto è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato che il giudice del merito è tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell'apporto causale dell'una o dell'altro nella produzione dell'evento dannoso (Cassazione 18713/2010).
Tanto basta, dunque, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.2025
IL GIUDICE
NI RT
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