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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
CE Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio, Via G. Parte_1
Montelucci, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Paola Ciccotti, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Villalba di Guidonia, Via Controparte_1
Lucania, n. 13/E, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Proietti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palombara Sabina, in data 25.09.1993, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 97, Parte II, Serie A, Anno
1993), sono genitori di (nato in data [...]) e CE (nato in [...] Per_1
09.05.2005).
2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 11.06.2013, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Tivoli del
23.07.2013.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le parti hanno raggiunto un accordo in relazione alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentando le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n.
898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palombara
Sabina (Rm) il 25.09.1993, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del medesimo comune al n° 97, Parte 2, Serie A, Anno 1993, tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello
[...] Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza;
- Disporre che il Sig. continui a provvedere al mantenimento del Parte_1 figlio con lui convivente, fino al raggiungimento della Persona_2 completa indipendenza economica;
- Stabilire che il Sig. e la Sig.ra provvedano Parte_1 Controparte_1 ognuno autonomamente al proprio personale mantenimento;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e presso il Comune di Palombara Sabina, in data Parte_1 Controparte_1
25.09.1993; 3
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palombara Sabina di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 97, Parte II, Serie A, Anno 1993);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 3109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
CE Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio, Via G. Parte_1
Montelucci, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Paola Ciccotti, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Villalba di Guidonia, Via Controparte_1
Lucania, n. 13/E, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Proietti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palombara Sabina, in data 25.09.1993, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 97, Parte II, Serie A, Anno
1993), sono genitori di (nato in data [...]) e CE (nato in [...] Per_1
09.05.2005).
2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale del 11.06.2013, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Tivoli del
23.07.2013.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le parti hanno raggiunto un accordo in relazione alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentando le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n.
898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palombara
Sabina (Rm) il 25.09.1993, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del medesimo comune al n° 97, Parte 2, Serie A, Anno 1993, tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello
[...] Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza;
- Disporre che il Sig. continui a provvedere al mantenimento del Parte_1 figlio con lui convivente, fino al raggiungimento della Persona_2 completa indipendenza economica;
- Stabilire che il Sig. e la Sig.ra provvedano Parte_1 Controparte_1 ognuno autonomamente al proprio personale mantenimento;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e presso il Comune di Palombara Sabina, in data Parte_1 Controparte_1
25.09.1993; 3
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palombara Sabina di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 97, Parte II, Serie A, Anno 1993);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai