Art. 7.
Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, nonche' presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 , le tariffe di cui alla tabella B allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , sono raddoppiate.
Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.
I direttori degli uffici principali di cui al primo comma, tenuto conto delle esigenze di servizio in relazione al traffico ed alle modalita' di funzionamento degli uffici doganali, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici anche articolato in piu' periodi giornalieri purche' nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato. I direttori dei predetti uffici possono altresi' stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici medesimi sia protratto oltre l'orario normale di cui sopra, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato anche notturno e festivo.
Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario al di fuori dell'orario normale di ufficio spettano i benefici di cui al precedente articolo 4.
Al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma, posti in localita' disagiate individuate ai sensi dell' articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 compete l'indennita' prevista dallo stesso articolo 6 Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge sono estese al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma.
Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, nonche' presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 , le tariffe di cui alla tabella B allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , sono raddoppiate.
Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.
I direttori degli uffici principali di cui al primo comma, tenuto conto delle esigenze di servizio in relazione al traffico ed alle modalita' di funzionamento degli uffici doganali, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici anche articolato in piu' periodi giornalieri purche' nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato. I direttori dei predetti uffici possono altresi' stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici medesimi sia protratto oltre l'orario normale di cui sopra, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato anche notturno e festivo.
Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario al di fuori dell'orario normale di ufficio spettano i benefici di cui al precedente articolo 4.
Al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma, posti in localita' disagiate individuate ai sensi dell' articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 compete l'indennita' prevista dallo stesso articolo 6 Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge sono estese al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma.