Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 23.04.25 e vertente
TRA
, in persona del presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici, in L'Aquila al Complesso
Monumentale San Domenico in via Buccio di Ranallo s.n.c., è per legge domiciliata.
APPELLANTE
E in qualità di presidente dell'associazione “Lega italiana dei diritti Controparte_1 degli animali”, rappresentata e difesa dall'avv. Peppino Polidori, Foro di Chieti, giusta procura allegata al presente atto, domiciliata presso lo studio del difensore in Ortona, via Gran sasso n. 1.
APPELLATA
E
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, in persona del commissario prefettizio p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Marco Femminella, giusta procura allegata in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Chieti, via S. e B. Spaventa n. 29.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
<<voglia l corte adita in accoglimento del presente appello riformare la gravata sentenza per le ragioni esposte narrativa e confermare ordinanze-ingiunzioni n.>DPC017/385 in data 19.12.2023 e DPC017/386 del 19.12.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge. >>
Per la parte appellata, Controparte_2
<<l corte di appello de l contrariis reiectis voglia in via principale e nel merito rigettare confermare integralmente la sentenza emessa dal tribunale chieti distaccata ortona. con vittoria spese diritti ed onorari del presente grado giudizio.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, n.
35/2024 pubblicata il 16.11.24. – Opposizione ad ingiunzione di pagamento per sanzione amministrativa.
Le parti hanno depositato le note sostitutive dell'udienza 23.4.2025 ed all'esito delle richieste ivi formulate, la Corte di seguito adotta la presente decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 35/2024, il Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in accoglimento del ricorso in opposizione, ha annullato le ingiunzioni di pagamento prot. n. 510267 e prot. n. 510341 del 19.12.2023 emesse dalla Servizio Parte_1 Controparte_3
e – notificate a , quale presidente della Onlus “L.I.D.A.”, CP_4 CP_5 Controparte_1
ed al quale coobbligato in solido – in esecuzione delle sanzioni Controparte_2
amministrative, irrogate coi verbali di accertamento n. 48 e n. 49 del 5.6.2020 dalla Capitaneria di Porto di Ortona.
1.1. Le sanzioni anzidette erano state elevate per violazione degli artt. 124, comma 1, e 133, comma 2, ( verb. n. 48/20 ) e degli artt. 107, comma 2, e 133, comma 3, del d. lgs. 152/2006 ( verb.
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N. 49/20 ), a seguito dei sopralluoghi presso il Canile Rifugio di Ortona gestito dalla sopra CP_6
richiamata, eseguiti dalla Capitaneria il 14.5.20 e il 5.6.20.
Dall'attività ispettiva era emerso che la rete fognaria del canile era collegata a quella pubblica in maniera difforme da quella prevista nell'autorizzazione allo scarico, rilasciata dalla con CP_7
n. 4878 del 2017; era stato rilevato, altresì, che la vasca IMHOFF rinvenuta non era allacciata alla rete fognaria, come da prescrizione, con il risultato che le acque reflue confluivano direttamente nel pozzetto d'ispezione senza essere preventivamente trattate.
1.2 Il Tribunale, più in particolare, ha ritenuto illegittime le opposte sanzioni nei confronti di
, in quanto la di cui era presidente, svolgeva solo opera di gestione del Controparte_1 CP_6
canile, per la cura degli animali, rimanendo con ciò estranea alle responsabilità in materia strutturale del canile medesimo, di esse dovendo rispondere invece il comune in quanto proprietario.
In ogni caso, così liberando da responsabilità per gli illeciti contestati anche il Controparte_2
coobbligato costituitosi in giudizio, il Giudice di primo grado ha ritenuto che: a) in sede di autorizzazione al conferimento delle acque reflue del canile, considerate come domestiche o ad esse assimilabili, rilasciata nel 2017 e riconfermata dalla nel 2021, è stato ritenuto CP_7 conforme a legge l'allaccio esistente alla rete fognaria pubblica;
b) in ogni caso, l'accertamento della Capitaneria è stato eseguito su una porzione dell'impianto di scarico, servente una parte del canile non più in uso da tempo a causa della sua inadeguatezza alla funzione di stallo dei cani.
2. Proponeva appello la , affidando il gravame ai seguenti quattro motivi: Parte_1
a) Erronea identificazione della sig.ra quale soggetto trasgressore. CP_1
Si sostiene e si ribadisce da pare della la sussistenza della titolarità passiva dell'ingiunta Pt_1
in ragione dell'art. 6, legge 689/81, il quale pone la responsabilità solidale dell'illecito CP_1
anche in capo al soggetto che tiene in gestione la cosa utilizzata per la sua commissione, per violazione del dovere di vigilanza, salvo che il corresponsabile provi di non aver potuto evitare il fatto.
b) Sul disconoscimento di responsabilità del coobbligato/controinteressato Controparte_2
Si eccepisce la veridicità di fatto di quanto accertato sullo stato dei luoghi da parte della
Capitaneria, prodromico alle contestazioni elevate, in quanto i relativi verbali di accertamento, sorretti da fede privilegiata, non sono mai stati eccepiti con querela di falso.
c) Indebita valutazione delle risultanze istruttorie, nonché contraddittorietà e apoditticità della motivazione.
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Si eccepisce la irrilevanza del fatto che il tratto di rete di scarico analizzato fosse servente una parte del canile ormai in disuso, poiché oggetto della contestazione, nonché del thema probandum, sarebbe e resterebbe piuttosto se la costruzione di tale opera fosse autorizzata o no.
d) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché illogicità della motivazione.
Con l'ultimo motivo, si contesta la parte della sentenza in cui, equiparati gli scarichi del canile a quelli di tipo domestico, ha ritenuto che essi non fossero comunque suscettibili di autorizzazione preventiva, come da art. 124, d. lgs. 152/2006. L'appellante in relazione a tale profilo osserva che il DGR n. 906 del 2022 della , “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni Parte_1 allo scarico delle acque reflue”, agli artt. 1 e 2 pone l'obbligo di autorizzazione per tutti i tipi di acque reflue, ivi incluse quelle domestiche o ad esse assimilabili.
3. Entrambe le parti appellate, costituitesi, resistono chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
4. Con ordinanza del 23.04.2025, la Corte tratteneva l'appello in decisione.
5. Il gravame non può essere accolto per le ragioni che seguono.
5.1-La Corte, con priorità preliminare e logicamente assorbente rispetto ad ogni altro motivo, intende prendere le mosse dal corretto inquadramento della fattispecie al vaglio, anche alla luce delle acquisizioni fattuali e probatorie compiute in primo grado.
E' agli atti allora la richiesta di acquisizione formale della sentenza n. 556/24, resa dal Tribunale di Chieti, sezione monocratica Penale, relativa a condotte analoghe rispetto a quelle per le quali oggi è causa;
richiesta proveniente dalle stesse parti appellate.
Si verte in quella sede in ipotesi di contestazione di condotte analoghe a quelle oggetto della contestazione sottesa alle O.I.A. qui opposte, ma contestate a soggetti diversi dalle odierne parti in giudizio e relativamente ad altro periodo temporale.
In quella sede tuttavia quei fatti sono stati correttamente sussunti nella fattispecie penalistica ivi ascritta agli imputati, sul corretto presupposto che si vertesse in ipotesi di scarichi industriali e non di scarichi domestici o a questi assimilati.
La sentenza del Tribunale di Chieti sezione Penale del 14.6.2024 in atti è relativa infatti a fatti costituenti reato e riguarda accertamenti posti in essere alla data del 25.5.2022 (data dunque successiva a quella in cui i fatti in questa sede oggetto di accertamento sono stati contestati).
Nello specifico veniva tratto a giudizio il l.r. del gestore del canile de quo, cui venivano contestati i reati di cui agli artt. 137 comma 1 d.lgs. 152/06 e 192 co. 1 e 256 comma 2 decreto lgs. Nr. 152/06,
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sul presupposto – corretto, secondo quanto si vedrà - che si vertesse in ipotesi di scarichi industriali senza autorizzazione.
La contestazione di cui alle ordinanze de quibus si sovrappone, da un punto di vista fattuale, alla contestazione di cui alla sentenza Tribunale Chieti sezione Penale e, come detto, non coincide con quella solo dal punto di vista cronologico, essendo relativa a fatti commessi da altro l.r. in diverso periodo temporale, in quanto fa riferimento alle seguenti circostanze:
“in data 14.05.2020, ore 9.15, il personale militare della Capitaneria di Porto di Ortona si recava, unitamente a personale della , presso il canile comunale di Ortona (CH) in Via G. Pt_2
Massari snc, a suo tempo gestito dalla , e constatava Parte_3
nella immediatezza delle non conformità e delle palesi incongruenze tra la rete fognaria riportata nella planimetria relativa all'impianto fognario e la situazione reale. Segnatamente nell'occasione, non veniva rinvenuta la fossa FF e pertanto “…si procedeva con l'immissione di fluoresceina all'interno della grata di raccolta delle acque del piazzale, rilevando il percorso e l'immissione finale nel vicino tombino dell'impianto fognario dopo circa 10 (dieci) minuti”;
“in data 05.06.2020 veniva condotto un nuovo sopralluogo all'interno del canile comunale dove, all'esito di una più accurata ispezione, veniva rinvenuta interrata la vasca FF la cui condotta tuttavia risultava essere completamente asciutta (prova della sua dismissione) e, nel contempo, in altra ubicazione all'interno del canile, veniva rinvenuta una condotta fognaria non autorizzata allacciata alla pubblica fognatura;
si procedeva, quindi, anche in questo caso, con la verifica attraverso l'immissione di liquido fluoresceina all'interno del pozzetto oggetto di ispezione e, dopo neanche due minuti, si constatava che il liquido scorreva direttamente all'interno di altro pozzetto esterno al canile ed appartenente alla fognatura principale, confermando in tal modo l'esistenza di un tracciato fognario mai prima autorizzato.”.
All'esito di tali sopralluoghi venivano emessi i P.V.C. n. 48 e 49/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ortona (CH) in data 05/06/2020, elevati a carico della Sig. quale legale Controparte_1
rapp.te p.t. della , trasgressore e gestore a suo tempo del canile Parte_3
comunale di Ortona, nonché a carico del in persona del Sindaco p.t. Controparte_8
quale proprietario del canile, quali obbligati in solido.
In data 14.06.2020 la Sig. presentava memorie difensive ex art. 18 legge 689/81 e s.m.i., CP_1
inerenti i verbali di accertamento e contestazione n. 48 e n.49 del 2020.
In data 18/10/2022 l'ufficio regionale, via pec, provvedeva a richiedere all'organo accertatore puntuali controdeduzioni in merito a quanto eccepito dalla ricorrente.
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Con nota prot. 0511364/22 del 30/11/2022 l'organo accertatore forniva le richieste controdeduzioni, confermando la contestazione dell'illecito riscontrato in riguardo al P.V.C.
49/2020 e con nota prot.0511353/22 del 30/11/2022 con riguardo al P.V.C. n. 49/2020.
Con ordinanza-ingiunzione DPC017/385 del 19.12.2023, a carico del trasgressore società della
Sig. quale legale rapp.te p.t. della , gestore a Controparte_1 Parte_3
suo tempo del canile comunale di Ortona, e a carico del , quale proprietario CP_2 CP_2
del canile, quale obbligato in solido, veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 18.000,00 (diciottomila/00) per violazione dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come sanzionata dall'art. 133, comma 2, D.lgs. citato.
Con ordinanza-ingiunzione DPC017/386 del 19.12.2023, a carico del trasgressore società della
Sig. quale legale rapp.te p.t. della , gestore a Controparte_1 Parte_3
suo tempo del canile comunale di Ortona, e a carico del , quale proprietario CP_2 CP_2
del canile, quale obbligato in solido, veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila/00) per violazione dell'art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come sanzionata dall'art. 133, comma 3, D.lgs.152/2006.
Le sanzioni qui opposte venivano irrogate sul presupposto quindi che si vertesse in ipotesi scarico di acque reflue domestiche o comunque a queste assimilabili.
Tale presupposto è giuridicamente errato.
5.2 Le acque reflue provenienti da canile infatti per consolidato orientamento di legittimità – che questa Corte intende condividere in quanto in linea col dettato legislativo espresso dal d. lgs. N.
152/2006 – non possono essere definite o assimilate, ai fini de quibus, a quelle provenienti da utenze domestiche, come invece hanno inteso gli organi agenti accertatori delle violazioni contestate.
Gli illeciti amministrativi contestati dalla Capitaneria, contro cui è opposizione, sono stati ancorati rispettivamente alla violazione di quanto previsto dall'art. 124, d.lgs. 152/2006 (in quanto si rilevava la presenza di una condotta fognaria, appartenente al canile, diversa da quella richiamata nell'autorizzazione allo scarico, che è risultata allacciata alla rete fognaria pubblica principale costituendo pertanto uno “scarico non autorizzato”, verb. n. 48 ) ed alla violazione dell'art. 107, comma 2, stesso decreto ( …si rilevava l'inadempimento di alcune prescrizioni contenute nell'autorizzazione della n. 4878 e precisamente si poteva constatare che la CP_7
vasca IMHOFF installata non è risultata allacciata alla rete fognaria verb. 49 ), con conseguente applicazione quindi della sanzione amministrativa prevista dall'art. 133, commi 2 e 3, dello stesso pagina 6 di 11 7
decreto; in entrambi i casi, sull'assunto che si vertesse in ipotesi di scarico di acque domestiche, o ad esse assimilabili, e quindi che si vertesse in ipotesi di mero illecito amministrativo.
Orbene, la Corte di Cassazione ha da tempo invece espresso, e più volte ribadito, il principio di diritto secondo cui la definizione di "acque reflue domestiche", oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le
"attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare ( Cass. pen. Sez. III, n.
19391/24 ).
Tale ultimo orientamento interpretativo della Corte di legittimità, consolidato già a partire dal
2009 ( Cass. pen. Sez. III, n. 23464/2009: “Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche.” ), predilige, come parametro di classificazione, la provenienza delle acque di scarico, piuttosto che la composizione chimico-fisica delle medesime, contrariamente a quanto ritenuto dall'orientamento più risalente: orientamento secondo il quale, tuttavia, la definizione di
“acque domestiche” era ugualmente restrittiva, dunque eccezionale, rimanendo piuttosto la regola secondo cui rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche ( Cass. pen. Sez. III, n. 42529/2008 ).
5.3 Riguardo poi la definizione di quali acque siano assimilabili a quelle domestiche, così da condividerne le sorti normative previste, prevista tassativamente dall'art.101, comma 7, d. lgs.
152/2006, si impongo le ulteriori osservazioni a seguire, fermo allora il principio secondo cui la qualità industriale dello scarico è la categoria generale, salva la ricorrenza della ipotesi di
“scarico domestico”.
Seconda la citata disposizione infatti sono in astratto equiparabili alle acque da scarico domestico, sul piano della risposta sanzionatoria (amministrativa) alle relative eventuali irregolarità, quelle che provengano da “allevamento di bestiame”.
Tuttavia, non è, questa, identità concettuale e didascalica che può essere applicata al caso di specie.
Il Legislatore, infatti, all'art. 74, comma 1 lett. s, del citato decreto, ha voluto definire con il termine “bestiame” l'insieme di tutti gli animali allevati per uso o profitto: caso chiaramente non assimilabile a quello del canile comunale, gestito da associazione onlus e finalizzato (anche) alla prima accoglienza e allo stallo dei cani randagi o abbandonati, per i quali è da escluderne sia la pagina 7 di 11 8
destinazione utilitaristica (ad esempio, per la trazione animale o per la soma), sia quella per il conseguimento di profitto di qualsivoglia tipo ( ad esempio, per vendita, macellazione, esposizione al pubblico, etc ).
In questa ottica, proprio considerando specialmente anche la natura delle attività che normalmente si svolgono per la cura dei cani in stallo e, per conseguenza, delle le acque di scarico che ne provengono, la Corte di legittimità ha avuto modo di osservare che secondo la normativa attualmente vigente, le acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi e lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (
Cass. pen. III, n. 38866/2017 ); ma già con la stessa pronuncia nr. 38866/17 la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire inequivocabilmente che l'attività …….. di ricovero e custodia cani conto terzi- tenuto conto anche del tipo di refluo accertato (deiezioni animali, residui di attività di toelettatura e di cura sanitaria) è un'attività di servizio ben diversa dal mero allevamento, che, secondo la comune nozione, è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali, con la conseguenza che la normativa (nell'occasione) invocata quindi (rilevanza di mero illecito amministrativo) non può trovare applicazione nella fattispecie in esame (canile) difettando il necessario presupposto della provenienza dei reflui da impresa dedita all'allevamento del bestiame. ( Idem ).
Negli stessi termini, ancora sulla non equiparabilità degli scarichi provenienti dai canili agli scarichi provenienti da imprese dedite all'allevamento, e sulla persistente rilevanza allora penale della attività di scarico, in quanto sussumibile nel concetto di scarico industriale e non domestico si veda esplicitamente la più recente Cassazione penale sez. III, 27/05/2021, (ud. 27/05/2021, dep.
07/09/2021), n.33078.
Pronunce della Corte di Cassazione pertanto che sono sia antecedenti (2017) che successive
(2021) rispetto al momento della esecuzione degli accertamenti da cui sono scaturite le ordinanze qui opposte (2020) e comunque antecedenti il momento della adozione delle Ordinanze de quibus.
La diversità di trattamento peraltro trova anche giustificazione alla luce del vaglio della normativa di cui alla legge regionale Abruzzo 47/2013; normativa da cui si evince la sussistenza di una sostanziale difformità delle modalità della custodia degli animali connessa proprio alle rispettive finalità, come sopra già evidenziate. Basti da ultimo solo considerare come all'interno del cd canile sanitario o rifugio vengano ricoverati anche cani randagi privi di qualsiasi pagina 8 di 11 9
trattamento sanitario d base;
mentre nell'ambito delle strutture dedite all'allevamento, a cominciare dalla imposta e necessaria ex lege (sin dalla legge 394/93, attraverso la legislazione regionale fino ai protocolli ENCI) professionalità del personale ivi addetto, tutto è rivolto alla cura ed al benessere degli animali.
La persuasività degli assunti sin qui è esposti è poi ulteriormente confermata proprio dalla decisione Tribunale Chieti sezione Penale sopra riportata.
Vertendosi allora in ipotesi di fatti costituenti astrattamente reato, non sussiste proprio alcuna potestà sanzionatoria in capo alla P.A. opposta e qui appellante;
restando esclusivamente in capo all'A.G. penale il potere di irrogare sanzioni appunto di natura esclusivamente penalistica.
Da ciò consegue l'illegittimità delle opposte ordinanze ingiunzione, per radicale inesistenza del potere impositivo.
6. La Corte rileva da ultimo che le osservazioni sin qui svolte vertono su questioni su cui le parti ebbero a contraddire, sia in sede di giudizio di primo grado, sia in sede di deduzioni svolte innanzi a questo Giudice di appello, proprio almeno all'esito della produzione di quel precedente costituito dalla sentenza Tribunale Chieti sezione Penale, sicchè alcuna questione di pretesa violazione dell'art. 101 secondo comma cpc potrebbe essere sollevata.
Vertendosi poi in ipotesi di riqualificazione giuridica della fattispecie da cui discende il rilievo della radicale inesistenza delle ordinanze opposte per riscontrata carenza del potere impositivo in capo alla PA, nessuna preclusione può derivare a tale doverosa operazione da parte di questa
Corte dal mero, laconico accenno compiuto sul punto dal Giudice di prime cure, non affatto condivisibile, e dall'assenza di uno specifico motivo di opposizione prima e di appello poi.
7. In conclusione, l'appello non può essere accolto.
7.1 La Corte pertanto conferma la pronuncia di annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte, seppur modificandone la motivazione, in quanto adottate in materia riservata alla giurisdizione della A.G., costituendo i fatti ascritti astrattamente “reato”.
8. Pur sussistendo le condizioni previste dall'art. 331, comma 4, c.p.p., rileva la Corte che l'agente accertatore delle condotte de quibus (che riveste la qualifica di P.G. in relazione ai fatti accertati nell'ambito delle proprie competenze) sia già a conoscenza della notizitia criminis e pertanto provvederà ad inoltrare la stessa all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti qui contestati.
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Al PM compete poi ogni valutazione anche in ordine alla specifica contestazione contestuale dei reati di cui sopra ex Cassazione penale sez. III, 10/01/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 11/03/2020),
n.9717.
9. Le spese della presente fase vanno integralmente compensate, in ragione dei motivi stessi sottesi al rigetto dell'appello.
In assenza invece della proposizione di uno specifico capo di impugnazione avverso il capo decisorio relativo alle spese di lite e non procedendo questa Corte a riformare la decisione qui gravata, la statuizione relativa alle spese della sentenza di primo grado resta immodificabile.
9.1 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto così decide:
1) Respinge l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado;
3) Dichiara che la parte appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.04.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Federico Ria
IL PRESIDENTE
Silvia Rita Fabrizio
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