Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5268 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AO AC, MA SA AC, UG AC, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TR AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Mascolo, Alfredo Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Corrado Astarita;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota comunale del 3 settembre 2024, protocollo Servizio notifica n. 608 del 04/09/2024, con la quale, a definizione del procedimento avviato con la nota prot. n. 5215 del 19/01/2024, è stata disposta l'archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010, e nel punto in cui:
a) è stata applicata una sanzione pecuniaria per modifiche prospettiche non sanate, in luogo di ordinare la rimessione in pristino;
b) non è stata respinta l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla controinteressata in data 19/10/2021, prat. 81P/21, con consequenziale ordine di rimozione dei due velux oggetto di essa istanza;
c) non ha annullato in parte la concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010, nel punto in cui è stato condonato il soppalco, ordinando la rimozione dello stesso in quanto abusivo;
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 giugno 2025:
- della nota comunale prot. n. 24196 del 14/04/2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\8\2025:
- della nota comunale del 08/08/2025, protocollo n. 51578.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TR AC e del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA GR D'IO e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I nominati in epigrafe espongono di essere comproprietari pro quota et indiviso, unitamente alla germana AC TR, odierna controinteressata, di un intero edificio nel Comune di Sorrento di cui quest’ultima detiene l'appartamento al piano secondo, individuato in catasto, al foglio 11, p.lla 1 n. 10 sub 6; precisano che tale appartamento è stato oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010, rilasciata dal Comune di Sorrento per mutamento di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale.
1.1 Con ricorso introduttivo del giudizio contestano la legittimità della nota del Comune di Sorrento con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della predetta concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010, rilasciata dal Comune in favore della controinteressata.
Rappresentano di aver interesse all’impugnativa in quanto pende tra gli stessi eredi giudizio divisionale per l’intero immobile, innanzi al tribunale civile di Torre Annunziata, precisando che per la utile definizione della divisione ereditaria, occorre che tutte le unità immobiliari del fabbricato siano legittime sotto il profilo edilizio e paesaggistico.
Riferiscono, in particolare, di aver presentato al civico ente plurime istanze/diffide con le quali hanno denunciato plurime irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile in questione, sottolineando, in particolare, la mancata esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza con apposito parere paesaggistico, rilasciato nell’ambito del procedimento di condono (con il quale quest’ultima aveva richiesto la presentazione di un progetto di riqualificazione della facciata dell’immobile) nonché la presenza di due lucernari a tetto, tipo UX (ulteriori ai due oggetto di istanza di sanatoria del 19 ottobre 2021, non ancora definita) che non rientrerebbero nella concessione edilizia in sanatoria richiesta nel 2010, perché realizzati dopo il 1983,
Tanto premesso, hanno chiesto, alla stregua di articolate argomentazioni con cui sostengono l’insanabilità delle denunciate difformità edilizie, da un lato, di annullare in autotutela la predetta concessione edilizia in sanatoria, con adozione delle conseguenziali misure sanzionatorie di ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla realizzazione di due velux e di un soppalco oggetto di sanatoria.
Stigmatizzano, dunque, il contenuto della impugnata nota del 3 settembre 2024, con la quale il Comune – nel riscontrare le istanze dei ricorrenti, pur riconoscendo che “le difformità configurino indubbiamente un illecito edilizio” – ha ritenuto:
- di non dover procedere all’annullamento in autotutela della concessione edilizia in quanto le stesse “non presentano un carattere di gravità tale da giustificare l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, strumento di natura eccezionale”, avuto riguardo al decorso del tempo (oltre un decennio) dal rilascio del titolo, all’affidamento legittimo e all’esigenza di proporzionalità che richiedono di tener conto “non solo della necessità di reprimere gli abusi ma anche della tutela della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici”;
- ha preannunciato l’adozione di successiva ordinanza di ripristino in relazione ai due lucernari, ritenuti estranei al condono in quanto non completati alla data del 1° ottobre 1985, nonchè l’applicazione di una imprecisata sanzione pecuniaria (in parte qua il provvedimento è stato oggetto di separata impugnativa da parte di AC TR con ricorso r.g. n. 2024/5772).
1.2 A fondamento dell’odierno ricorso sono dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per plurimi profili, lamentando i ricorrenti, in estrema e doverosa sintesi:
I) Violazione degli artt. 1-2-3 L. 241/1990; artt. 27 e ss. DPR 380/01, per mancata attivazione dell’autotutela; secondo la prospettazione attorea – in mancanza del necessario progetto di riqualificazione della facciata nel termine di 24 mesi dal rilascio della concessione in sanatoria - il Comune avrebbe dovuto necessariamente disporre, anche in applicazione dell'art. 4, comma 2, del protocollo d'intesa Regione/Soprintendenza, il ripristino dello stato dei luoghi;
II) Violazione degli artt. 1100-1102-1117-1120 cod. civ., con speciale riferimento all'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 ed anche in relazione agli artt. 11, 36 e/o 37 del D.P.R. n. 380/2000; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, irragionevolezza. In tesi di parte, a fronte di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla controinteressata per la sanatoria di altri due UX (ulteriori a quelli interessati dalla pratica di condono) non sarebbe ammissibile che il relativo procedimento sia ancora pendente, essendo decorso oltre un anno dall’invio alla Soprintendenza, dovendo il Comune decidere prescindendo dal parere della Sovrintendenza, rigettando l’istanza;
III) Violazione dell’art. 33 DPR 380/01 in quanto il Comune, anziché emettere i doverosi provvedimenti sanzionatori per gli accertati abusi (mancata riqualificazione della facciata e realizzazione di 2 UX successivi al condono), annuncia l'applicazione di non meglio precisate sanzioni pecuniarie, senza peraltro specificarne l'oggetto;
IV) Violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990; art. 31 e 31 l. 47/1985; DM LL.PP. 15/05/1985, in quanto mancherebbero i presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria del 2010, essendo l’istanza carente della documentazione tecnica prescritta dall’art. 35 co 3, lett. B L. 47/1985 e, in particolare, del certificato di idoneità statica del soppalco realizzato. Rimarcano i ricorrenti che - sebbene si tratti di opera abusiva in zona sismica relativa ad unità immobiliare avente consistenza superiore a 450 metri cubi [mc. 893.88, come da dichiarazione controinteressata, pag. 5) dell'all. 19] - al fascicolo d'ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010 risulta presente esclusivamente una dichiarazione del tecnico di parte, basata su di una mera “ricognizione visiva”, che farebbe riferimento a una non meglio precisata documentazione tecnica, non prodotta agli atti del procedimento.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13 giugno 2025, i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alla sopravvenuta nota comunale prot. n. 24196 del 14 aprile 2025 con cui, a seguito di nuova istanza presentata dai ricorrenti, volta a sollecitare la conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica sull’istanza presentata dalla controinteressata (relativa a due ulteriori e diversi lucernari, realizzati sine titulo), il Comune ha comunicato l'impossibilità di definire il procedimento, in assenza del preventivo parere della Soprintendenza.
Deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 3 L. 241/90, art. 97 Cost., art. 41 CDFUE, art. 167 D.L. 42/2004, anche in relazione agli artt. 9 bis ed 11 del dPR n. 380/200 e artt. 1100, 1102,1117 e 1120 cc, i ricorrenti sostengono che, trascorsi i 90 giorni concessi alla Soprintendenza per pronunciarsi, il Comune avrebbe dovuto immediatamente respingere l’istanza e non porla in stato di “quiescenza” sino alla resa del parere sulla medesima da parte della Soprintendenza.
2.1 Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 settembre 2025, i ricorrenti hanno impugnato alla stregua di vizi di vioazione di legge ed eccesso di potere per più profili, la nota dell’8 agosto 2025 con cui il Dirigente del III Dipartimento, a seguito di ulteriore reiterata istanza dei ricorrenti volta a sollecitare l’esercizio di poteri sanzionatori, anche tramite il titolare di poteri sostitutivi, rappresenta al Segretario Comunale e al Commissario Prefettizio che l’attività dell’ente è stata correttamente svolta e che le questioni continuamente poste dai ricorrenti sono pretestuose, essendo state oggetto di un provvedimento di archiviazione, oltre che di un giudicato amministrativo; segnala, inoltre, che è stata già emessa ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 33 dpr 380/2001 e che sarebbe inapplicabile, quanto al pendente procedimento di compatibilità paesaggistica, l’istituto del silenzio-assenso nei rapporti tra Comune e Soprintendenza.
3. Con memoria del 14 novembre 2024 si è costituito il Comune di Sorrento che si è opposto alle avverse pretese, eccependo l’assenza dell’interesse ad agire ex art. 100 cpc dei ricorrenti, per carenza di specifico pregiudizio, trattandosi di impugnativa di un atto agli stessi favorevole, dal momento che le conclusioni tratte dall’ente avrebbero conferito un assoluto grado di certezza circa la “piena conformità urbanistica e paesaggistica” dell’immobile. Nel merito, il Comune ha difeso la legittimità dei propri atti, anche alla luce dell’esistenza di un giudicato tra le parti (a seguito della sentenza resa da questo Tribunale tra le parti n. 358/2924), deducendo comunque l’infondatezza delle avverse censure e instando per la reiezione del ricorso.
4. Si è inoltre costituita la controinteressata TR AC, rimarcando in rito la pretestuosità dell’avversa impugnativa per l’assenza di un interesse giuridicamente qualificato e idoneo a sorreggere le iniziative dei ricorrenti e, nel merito, l’infondatezza delle censure, instando per la reiezione del ricorso.
5. All’udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Per ragioni di ordine logico occorre principiare la disamina delle censure dal ricorso principale, le quali sono in parte infondate e in parte inammissibili; ciò consente di prescindere dall’eccezione delle opposte parti di assenza di interesse all’impugnativa.
6.1 Con il primo motivo viene contestato il mancato esercizio del potere di annullamento in autotutela da parte del Comune, pur essendo, in tesi, l’annullamento doveroso a fronte della incontestata inottemperanza alla prescrizione, posta nel titolo in sanatoria, di riqualificazione della facciata dell’edificio, da adempiere entro 24 mesi dal suo rilascio.
Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che il Comune ha fatto buon governo della disciplina di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990 ben rilevando, anche in un’ottica di proporzionalità, l’assenza dei presupposti al fine dell’annullamento d’ufficio.
Invero, il mancato esercizio del potere di autotutela invocato dai ricorrenti, volto a stimolare l’annullamento della concessione in sanatoria rilasciata da anni, è stato in parte qua correttamente e giustificatamente esercitato dal Comune con l’atto impugnato, in conformità ai criteri normativi che richiedono di tener conto del tempo trascorso dal rilascio del titolo, dell’esigenza di certezza del diritto nonché di tutelare l’affidamento, nella specie viepiù ingenerato dalle non chiarissime previsioni contenute nel titolo, non espressamente sanzionate con la decadenza.
Sul punto va infatti sottolineato che, nella concessione in sanatoria rilasciata nel 2010, la presentazione di un progetto di riqualificazione della facciata dell’immobile è stato indicato solo come “opportuno” e non valorizzato come prescrizione condizionante la validità del titolo. Tanto è evincibile già dal tenore letterale delle disposizioni contenute nel provvedimento, posto che, richiamando le condivise richieste della stessa Sovrintendenza, il civico ente qualifica come meramente “opportuno presentare un progetto di riqualificazione” per il migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, diversamente da quanto disposto per la prescrizione di rimozione della tettoia (per la quale, invece, “si prescrive(va) la rimozione”), senza, si ribadisce, indicare il valore condizionante della riqualificazione della facciata rispetto all’efficacia del titolo né preannunciare conseguenze decadenziali per il caso di omessa o tardiva ottemperanza nei termini indicati di 24 mesi.
Il motivo è dunque respinto.
6.2 Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Secondo i ricorrenti l'impugnata nota del 3 settembre 2024 è illegittima anche nella parte in cui non si procede al rigetto dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 81p/21 del 19 ottobre 2021.
Tuttavia, pur tralasciando ogni considerazione sulla scelta del rito impugnatorio anziché avverso il silenzio-inadempimento - l’istanza dei ricorrenti (prot. n. 77752/2023), nelle sue conclusioni, non contemplava, come rilevato dal Comune, alcuna richiesta volta alla conclusione negativa espressa in relazione alla avviata procedura di compatibilità paesaggistica. Ne consegue che gli stessi non possono dolersi della mancata definizione del procedimento ancora in corso, limitandosi a contestare l’illegittimità di quella che costituisce una mera asserzione resa in via interlocutoria e infraprocedimentale, priva di natura provvedimentale, e, pertanto, non lesiva (in tal modo anche sollecitando un inammissibile sindacato su poteri non ancora esercitati).
In ogni caso la censura è in parte qua anche improcedibile, essendo stata superata dalla successiva nota di diniego del 14 aprile 2025, resa sulla diffida dei ricorrenti alla conclusione espressa del procedimento di compatibilità, impugnata con i primi motivi aggiunti.
6.3 Analoghe considerazioni vanno svolte per il terzo motivo del ricorso principale, con cui i ricorrenti censurano il provvedimento del Comune, nella misura in cui lo stesso parrebbe prevedere l'applicazione di non meglio precisate sanzioni pecuniarie, senza peraltro specificarne l'oggetto.
Il motivo è inammissibile.
Sul punto è sufficiente rimarcare che la nota impugnata, in parte qua, è priva di contenuto lesivo ex art. 100 c.p.c., attenendo a poteri non esercitati dall’Ente e spettando comunque al Comune di valutare, in sede di applicazione della sanzione demolitoria, la sussistenza delle condizioni prescritte dal paradigma normativo di riferimento per l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa al ripristino dello stato dei luoghi.
6.4 È infine inammissibile anche l’ultimo motivo del ricorso principale, con cui si sollecita ancora una volta l’esercizio di poteri di controllo e autotutela rispetto alla condonabilità del soppalco, lamentando la mancata acquisizione della documentazione indicata dall'art. 35, comma 2, lett. b), della legge n. 47/1985 e, in particolare, del certificato di idoneità statica delle opere eseguite, prima del termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione.
Invero, con le plurime istanze di autotutela presentate, i ricorrenti tentano, ma del tutto inammissibilmente, di introdurre ulteriori argomentazioni, come detto già oggetto di scrutinio in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato, auspicando celatamente di poter recuperare l’impugnativa di un atto dell’amministrazione, a termini di legge ormai ampiamente superati, e i cui effetti si sono oramai stabilizzati.
Va inoltre soggiunto, come eccepito dalla difesa comunale, che le questioni in esame afferenti alla legittimità del permesso di costruire in sanatoria sono state oggetto di approfondito esame e adeguata ponderazione degli interessi coinvolti in sede procedimentale da parte dell’amministrazione comunale, che ha valutato la documentazione prodotta in relazione al soppalco idonea a superare ogni dubbio in tema di stabilità delle opere censurate, come anche ripetuto nel provvedimento di autotutela, ove si rimarca che “le opere oggetto di condono edilizio in esame non comportavano aumenti di volume, ma il cambio d'uso di un'opera preesistente e la realizzazione di un'area soppalcata che ha determinato solo l'aumento della superficie”.
Il Collegio intende ribadire quanto già sottolineato in sede di esame del primo motivo, in ordine alla coerenza intrinseca delle valutazioni svolte dall’amministrazione con il diniego di autotutela impugnato, con cui il Comune ha motivatamente e ragionevolmente rappresentato non sussistere i presupposti in fatto e in diritto per poter procedere all’annullamento del titolo in sanatoria, sottolineando, comunque, l’assenza di un conforme interesse pubblico all’annullamento, a fronte del tempo trascorso, dell’affidamento ingenerato e del necessario rispetto del principio di proporzionalità.
7. È possibile passare all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, con cui è impugnato il diniego del civico ente, reso sull’istanza/diffida dei ricorrenti, datata 1° aprile 2025, di procedere alla conclusione del procedimento di compatibilità paesaggistica.
Il diniego è motivato in ragione dell’asserito arresto procedimentale determinato dalla mancata emanazione del parere della Sovrintendenza, ritenuto, in sostanza, come obbligatorio e vincolante.
Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
7.1 Come noto, il comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 prevede che sulla domanda di accertamento di conformità paesaggistica l'Autorità competente si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Secondo la pacifica giurisprudenza, in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42 del 2004, da parte della Soprintendenza per l'adozione del parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica, non rende illegittimo il parere reso tardivamente, ma ne muta la natura, in quanto perde il suo valore vincolante e deve essere quindi autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione preposta al rilascio del titolo (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 9239; Cons. di St., sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584; Sez. VI, n. 2136 del 27 aprile 2015).
La perentorietà del termine riguarda, infatti, non la sussistenza del potere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze). Quindi, "nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall'art. 146, comma 5), il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4656 del 18 settembre 2013). Ed infatti, si è chiarito che l'inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni ex art. 167, comma 5, d.lg. n. 42/04, determina - anziché la formazione di un atto di assenso tacito - la decadenza dall'esercizio dello specifico potere assegnato dal legislatore e, quindi, dalla possibilità di vincolare l'amministrazione procedente nella decisione finale; il che, tuttavia, non impedirebbe all'organo statale di intervenire nel procedimento per fornire il proprio contribuito partecipativo, attraverso un atto non più obbligatorio nè vincolante. Dunque, quando la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che il d.lgs. 42/2004 le assegna, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia, anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’organo ministeriale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2024 n. 8757; Sez. IV, 6446/2023).
Peraltro, ai fini della qualificazione del silenzio serbato dalla Soprintendenza, occorre rammentare che la violazione del termine ex lege contemplato per l'apporto consultivo della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio significativo. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina forgiata all'art. 167 del d.lgs. 42/04, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell'interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l'inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (cd. "silenzio devolutivo"), non arrestando il procedimento, ma richiedendosi all'amministrazione competente di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione ( cfr. mutatis mutandi T.A.R. Napoli, sez. VII, 1° ottobre 2025 e n. 6522; sent. 6255 del 5 ottobre 2021; sez. VI, sent. n. 3651/2020).
Come è stato osservato, tale “ricostruzione è idonea a: garantire la coerenza con il dato positivo, che discorre di termine « perentorio », con la conseguenza che l'inutile decorrenza di una tale tipologia di termine (perentorio) non potrebbe essere reputata irrilevante, non consentendo la persistenza in capo alla Soprintendenza del potere (di esprimere un parere obbligatorio e vincolante) conferito dalla norma primaria; soddisfare le esigenze di tempestività dell'azione amministrativa, che deve, comunque, essere proseguita anche in assenza del parere tempestivo di competenza della Soprintendenza (ormai non più obbligatorio e vincolante, una volta manifestatasi l'inerzia dell'organo statale), prevedendo, al riguardo, l'art. 167, comma 5, D.lgs. n. 42/04 anche un secondo termine perentorio (di centottanta giorni) per la definizione del procedimento avviato con istanza di parte, a dimostrazione dell'esigenza di tempestiva adozione del provvedimento finale; realizzare le esigenze di tutela paesaggistica, perdurando in materia la competenza istituzionale della Soprintendenza, da ritenere comunque abilitata, in quanto affidataria della cura dell'interesse pubblico (paesaggistico) alla base dell'esercizio del potere amministrativo, ad intervenire nel procedimento, anziché per esercitare il potere attribuito dall'art. 167, comma 5, cit. - da cui ormai l'autorità statale deve ritenersi decaduta per l'inutile decorrenza del termine perentorio -, per fornire il proprio contributo partecipativo, che l'Amministrazione procedente, ove non abbia ancora assunto la determinazione finale, è tenuta comunque a valutare nella definizione del procedimento; — assicurare una coerenza degli indirizzi interpretativi formatisi in materia di valutazione della compatibilità paesaggistica, sia preventiva ex art. 146 D.lgs. n. 42/04, sia postuma ai sensi dell'art. 167 D.lgs. n. 42/04” (cfr., Cons. di Stato, Sez. I, 22 novembre 2024, n. 1437).
7.2 Nella specie, stante la non vincolatività e non obbligatorietà del parere, in ragione, come detto, del superamento del termine di 90 giorni fissato dall’art. 167, comma 5, cit., il Comune aveva l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, procedendo autonomamente a compiere le necessarie valutazioni di compatibilità paesaggistica, non essendo peraltro intervenuto, nemmeno tardivamente, detto parere.
7.3 Va dunque conclusivamente affermata l’illegittimità del diniego impugnato con i primi motivi aggiunti, che va pertanto annullato, con conseguente obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi in merito all’istanza entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
8. È inammissibile, infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto la nota impugnata, come precisato in fatto al paragrafo 2.1, costituisce mero atto interno, di natura interlocutoria, privo di lesività, con cui il Dirigente del III Settore si limita a rappresentare ai vertici dell’ente la correttezza dell’attività sinora svolta dal Dipartimento.
9. La complessità delle questioni e l’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:
- dichiara in parte inammissibile il ricorso principale e per il resto lo respinge perché infondato;
- accoglie in parte il primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento della nota comunale del 14 aprile 2025, prot. n. 24196, e declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere in merito, nei termini precisati in motivazione;
- dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA MA, Presidente
MA GR D'IO, Consigliere, Estensore
NA AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GR D'IO | MA LA MA |
IL SEGRETARIO