CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - LU CC SE GA - Relatore - NN OL CE RI Sent.n.2369-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 34046/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RC SA nato a [...] l’[...], avverso l'ordinanza del 19/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere SE GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori: Avv. Francesco Arnone, in sostituzione dell’Avv. Michele Russo e dell’Avv. Maria Rosaria Malvinni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Matera, emessa il 7 luglio 2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza, personalmente proposta dall’imputato, di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 21 novembre 2024 in relazione al reato di partecipazione con funzioni apicali ad Penale Sent. Sez. 2 Num. 4208 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: GA SE Data Udienza: 23/12/2025 una associazione per delinquere di stampo mafioso e ad oltre venti reati di estorsione consumata e tentata. 2. Ricorre per cassazione VA IA, a mezzo dei suoi difensori, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale accolto l’invito alla astensione rivolto dalla difesa nei confronti del collegio giudicante, con particolare riferimento a due dei suoi componenti, i quali avevano composto il Tribunale che in sede di riesame aveva confermato la misura coercitiva applicata dal Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente sostiene che, pur in assenza di formale ricusazione, “l’omessa astensione da parte del giudici costituisca elemento idoneo a minare l’apparenza di imparzialità, come richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte EDU” (cosi ai fgg. 3 e 4 del ricorso). La motivazione offerta dal Tribunale sulla questione sarebbe apodittica e stereotipata, non avendo preso nella dovuta considerazione le ragioni sottese alla istanza di astensione, determinando la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., 6 CEDU e 111 Cost.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso del tutto di valutare il decorso del tempo dalla esecuzione della misura e le circostanze sopravvenute rispetto al quadro cautelare, siccome idonee a mutarne la valutazione originaria, avuto riguardo all’ineccepibile comportamento assunto dall’imputato durante gli otto mesi di carcerazione preventiva, ai precedenti periodi di restrizione, alla disponibilità di un domicilio alternativo certo ove poter scontare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari (in luogo certo ed individuato e con l’ausilio di braccialetto elettronico), a salvaguardare le ritenute esigenze cautelari;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati, non ancorate a fatti nuovi rispetto a quelli originariamente presi in considerazione dall’ordinanza genetica e dal Tribunale del riesame;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla permanenza della custodia cautelare in carcere in regime speciale ex art. 41-bis O.P., che il Tribunale avrebbe ritenuto legittima senza offrire una motivazione rafforzata ed utilizzando formule stereotipate. Si dà atto che il ricorrente ha fatto pervenire una lettera, da lui personalmente firmata, indirizzata al presidente del collegio giudicante che ha emesso l’ordinanza impugnata, lettera con la quale si espongono critiche al provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici ed, in parte, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto, da lungo tempo affermato, secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
ne' ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento). (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419-01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha proposto alcuna istanza di ricusazione dei componenti del collegio giudicante, la quale, peraltro e ad abundantiam, non avrebbe sortito alcun esito positivo, dal momento che non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura (Sez. 3, n. 10231 del 11/02/2015, Sartori, Rv. 262958-01). 2. Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente inerendo alle esigenze cautelari, essi si rivelano generici. Il ricorrente non contesta i gravi indizi di colpevolezza, i quali, come indicato in premessa e come il Tribunale ha sottolineato, riguardano oltre venti contestazioni di reati molto gravi di estorsione consumata e tentata con l’uso del metodo mafioso e con la finalità di agevolazione di un clan con quelle caratteristiche, precedute dall’imputazione di associazione di stampo mafioso con funzioni apicali, reato per il quale il ricorrente risulta essere già stato condannato con riferimento ad epoca pregressa. In relazione a tale ultimo reato, di natura permanente e contestato siccome commesso fino all’attualità, con condotte compiute anche dall’interno del carcere attraverso contatti con soggetti del proprio nucleo familiare, vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che il ricorrente ha del tutto ignorato, sorvolando anche sul fatto che le più recenti condotte, non contestate, erano datate in un tempo assai recente, intorno alla metà del 2024, assai prossimo alla esecuzione della – ennesima - misura coercitiva. La rilevanza della commissione di fatti di rilevanza mafiosa dall’interno del carcere, decisiva rispetto al tema in discorso ed ignorata dal ricorso (a dimostrazione della sua genericità), è servita al Tribunale per dimostrare, con motivazione ineccepibile e anche al di là della doppia presunzione di legge, l’inadeguatezza di ogni altra misura meno grave di quella detentiva intramuraria;
ciò, ad ulteriore dimostrazione ed attualizzazione della pericolosità sociale tratta dalla negativa personalità del ricorrente, avuto riguardo ai suoi precedenti penali specifici, anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., come il Tribunale non ha mancato di sottolineare. Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione difensiva, specie con riferimento alla sussistenza di elementi di novità rispetto all’originario quadro cautelare, del tutto recessivi e insignificanti rispetto alle considerazioni prima sintetizzate. 5. Il quinto motivo inerisce ad un tema, quello del trattamento penitenziario, non deducibile in questa sede ma attraverso apposito strumento di impugnazione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso – che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., comunque inammissibili perché proposti da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe DA RO Messini D’Agostini
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori: Avv. Francesco Arnone, in sostituzione dell’Avv. Michele Russo e dell’Avv. Maria Rosaria Malvinni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Matera, emessa il 7 luglio 2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza, personalmente proposta dall’imputato, di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 21 novembre 2024 in relazione al reato di partecipazione con funzioni apicali ad Penale Sent. Sez. 2 Num. 4208 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: GA SE Data Udienza: 23/12/2025 una associazione per delinquere di stampo mafioso e ad oltre venti reati di estorsione consumata e tentata. 2. Ricorre per cassazione VA IA, a mezzo dei suoi difensori, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale accolto l’invito alla astensione rivolto dalla difesa nei confronti del collegio giudicante, con particolare riferimento a due dei suoi componenti, i quali avevano composto il Tribunale che in sede di riesame aveva confermato la misura coercitiva applicata dal Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente sostiene che, pur in assenza di formale ricusazione, “l’omessa astensione da parte del giudici costituisca elemento idoneo a minare l’apparenza di imparzialità, come richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte EDU” (cosi ai fgg. 3 e 4 del ricorso). La motivazione offerta dal Tribunale sulla questione sarebbe apodittica e stereotipata, non avendo preso nella dovuta considerazione le ragioni sottese alla istanza di astensione, determinando la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., 6 CEDU e 111 Cost.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso del tutto di valutare il decorso del tempo dalla esecuzione della misura e le circostanze sopravvenute rispetto al quadro cautelare, siccome idonee a mutarne la valutazione originaria, avuto riguardo all’ineccepibile comportamento assunto dall’imputato durante gli otto mesi di carcerazione preventiva, ai precedenti periodi di restrizione, alla disponibilità di un domicilio alternativo certo ove poter scontare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari (in luogo certo ed individuato e con l’ausilio di braccialetto elettronico), a salvaguardare le ritenute esigenze cautelari;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati, non ancorate a fatti nuovi rispetto a quelli originariamente presi in considerazione dall’ordinanza genetica e dal Tribunale del riesame;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla permanenza della custodia cautelare in carcere in regime speciale ex art. 41-bis O.P., che il Tribunale avrebbe ritenuto legittima senza offrire una motivazione rafforzata ed utilizzando formule stereotipate. Si dà atto che il ricorrente ha fatto pervenire una lettera, da lui personalmente firmata, indirizzata al presidente del collegio giudicante che ha emesso l’ordinanza impugnata, lettera con la quale si espongono critiche al provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici ed, in parte, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto, da lungo tempo affermato, secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
ne' ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento). (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419-01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha proposto alcuna istanza di ricusazione dei componenti del collegio giudicante, la quale, peraltro e ad abundantiam, non avrebbe sortito alcun esito positivo, dal momento che non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura (Sez. 3, n. 10231 del 11/02/2015, Sartori, Rv. 262958-01). 2. Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente inerendo alle esigenze cautelari, essi si rivelano generici. Il ricorrente non contesta i gravi indizi di colpevolezza, i quali, come indicato in premessa e come il Tribunale ha sottolineato, riguardano oltre venti contestazioni di reati molto gravi di estorsione consumata e tentata con l’uso del metodo mafioso e con la finalità di agevolazione di un clan con quelle caratteristiche, precedute dall’imputazione di associazione di stampo mafioso con funzioni apicali, reato per il quale il ricorrente risulta essere già stato condannato con riferimento ad epoca pregressa. In relazione a tale ultimo reato, di natura permanente e contestato siccome commesso fino all’attualità, con condotte compiute anche dall’interno del carcere attraverso contatti con soggetti del proprio nucleo familiare, vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che il ricorrente ha del tutto ignorato, sorvolando anche sul fatto che le più recenti condotte, non contestate, erano datate in un tempo assai recente, intorno alla metà del 2024, assai prossimo alla esecuzione della – ennesima - misura coercitiva. La rilevanza della commissione di fatti di rilevanza mafiosa dall’interno del carcere, decisiva rispetto al tema in discorso ed ignorata dal ricorso (a dimostrazione della sua genericità), è servita al Tribunale per dimostrare, con motivazione ineccepibile e anche al di là della doppia presunzione di legge, l’inadeguatezza di ogni altra misura meno grave di quella detentiva intramuraria;
ciò, ad ulteriore dimostrazione ed attualizzazione della pericolosità sociale tratta dalla negativa personalità del ricorrente, avuto riguardo ai suoi precedenti penali specifici, anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., come il Tribunale non ha mancato di sottolineare. Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione difensiva, specie con riferimento alla sussistenza di elementi di novità rispetto all’originario quadro cautelare, del tutto recessivi e insignificanti rispetto alle considerazioni prima sintetizzate. 5. Il quinto motivo inerisce ad un tema, quello del trattamento penitenziario, non deducibile in questa sede ma attraverso apposito strumento di impugnazione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso – che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., comunque inammissibili perché proposti da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe DA RO Messini D’Agostini