Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1664
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del credito

    Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, in quanto l'estratto di ruolo non è impugnabile. L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella di pagamento è ammessa solo in casi specifici di pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di benefici, presupposti non dimostrati dal ricorrente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo in assenza di tali presupposti. Il ricorrente potrà far valere il presunto difetto di notifica della cartella in sede di impugnazione di successivi atti di riscossione coattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1664
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1664
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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