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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1664/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SS RO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15971/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 09720120207011867000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 097201201301229696368000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 09720140180874583000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972015008823878100 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160075317125000 BOLLO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170063341435000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170164036373000 N BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972018120434724000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1123/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.15971/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, a seguito di richiesta di “elenco cartelle/avvisi” in data 12/06/2024, veniva a conoscenza che risultano iscritte a ruolo cartelle di pagamento relative mancato pagamento di tasse automobilistiche e specificatamente le seguenti cartelle di pagamento: N.097 2012 0207011867000, notificata in data
08.12.2012, dell'importo di euro 308,39; N.097 2012 01301229696368000, notificata in data 13.06.14, dell'importo di euro 307,53; N.097 2014 0180874583000, notificata in data 28.11.2014, dell'importo di euro
307,53 d) N. 09720150088238781000 notificata in data 04.11.15 dell'importo di euro 388,29; N.097 2016
0075317125000, notificata in data 21.11.2016, dell'importo di euro 335,76; N.097 2017 0063341435000, notificata in data 02.10.17, dell'importo di euro 338,29; N.097 2017 0164036373000, notificata in data
11.06.18, dell'importo di euro 335,76; N.097 2018 120434724000, notificata in data 01.04.2019, dell'importo di euro 335,76; impugnava pertanto le indicate cartelle, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv Difensore_1, si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo;
pur ritenendo assorbente l'eccezione preliminare, per mero tuziorismo si confutano le avverse infondate eccezioni. Le cartelle di pagamento ex adverso menzionate risultano ritualmente notificate al contribuente: a dimostrazione di quanto assunto, si offrono in comunicazione i referti delle singole notificazioni, attestanti il buon fine della notifica delle cartelle di pagamento di cui è querelle. Evidenzia che dopo le notifiche dele cartelle, al ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: Intimazione di pagamento n. 097 2015
9080895722000, Intimazione di pagamento n. 097 2017 9042113973000, Intimazione di pagamento n. 097
2021 90139187 29 000, Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020220094969000.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il decreto legge n.146 del 21/10/2021, convertito dalla L. n.215 del 17/12/2021, ha aggiunto all'art.12 del D.
P.R. n.602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4 bis, che così recita: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18/01/2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Non avendo il legislatore adottato alcuna disposizione di carattere transitorio, valgono le regole generali in tema di applicazione delle leggi nel tempo, sicchè la nuova norma si applica dal 21/12/2021, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella G.U. (art.1 comma 2 L. n.215 del 2021).
Quanto ai giudizi pendenti deve ritenersi che l'ammissibilità o meno del ricorso attenga alla sussistenza delle condizioni dell'azione, che deve essere valutata al momento della decisione (Cass. N.32792/2021).
L'interesse ad agire in giudizio, infatti, deve sussistere non solo al tempo della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione /Cass. N.14073/2020).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per effetto della retroattività dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 convertito dalla legge n. 215/21 che aveva novellato l'art. 12 del dpr n. 602/73 concernente la formazione e il contenuto dei ruoli introducendo il comma 4-bis secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La riforma della riscossione ha ampliato tale casistica aggiungendovi le ipotesi di possibili pregiudizi derivanti:
a)dal perfezionamento degli strumenti di regolazione del codice della crisi;
b)dalla concessione di finanziamenti;
c)dalla coobbligazione dell'acquirente in caso di cessione di azienda.
Ritenuto pertanto che la parte ricorrente non ha documentato in corso di causa o con atti precedenti la sussistenza di alcuno dei presupposti richiesti dalla citata sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione per la validità dell'azione intrapresa e idonei ad attestare la presenza dell'interesse ad agire;
di conseguenza il ricorso avverso l'estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile.
Ne parte ricorrente subisce del resto alcun nocumento dalla inammissibilità del presente ricorso atteso che lo stesso potrà eventualmente far valere il supposto difetto di notifica della cartella di pagamento in sede di impugnazione di successivi atti di riscossione coattiva.
Alla stregua delle su esposte motivazioni consegue l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributario di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, congruamente liquidate in €.1.000,00=, oltre oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SS RO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15971/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 09720120207011867000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 097201201301229696368000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 09720140180874583000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972015008823878100 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160075317125000 BOLLO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170063341435000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170164036373000 N BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972018120434724000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1123/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.15971/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, a seguito di richiesta di “elenco cartelle/avvisi” in data 12/06/2024, veniva a conoscenza che risultano iscritte a ruolo cartelle di pagamento relative mancato pagamento di tasse automobilistiche e specificatamente le seguenti cartelle di pagamento: N.097 2012 0207011867000, notificata in data
08.12.2012, dell'importo di euro 308,39; N.097 2012 01301229696368000, notificata in data 13.06.14, dell'importo di euro 307,53; N.097 2014 0180874583000, notificata in data 28.11.2014, dell'importo di euro
307,53 d) N. 09720150088238781000 notificata in data 04.11.15 dell'importo di euro 388,29; N.097 2016
0075317125000, notificata in data 21.11.2016, dell'importo di euro 335,76; N.097 2017 0063341435000, notificata in data 02.10.17, dell'importo di euro 338,29; N.097 2017 0164036373000, notificata in data
11.06.18, dell'importo di euro 335,76; N.097 2018 120434724000, notificata in data 01.04.2019, dell'importo di euro 335,76; impugnava pertanto le indicate cartelle, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv Difensore_1, si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo;
pur ritenendo assorbente l'eccezione preliminare, per mero tuziorismo si confutano le avverse infondate eccezioni. Le cartelle di pagamento ex adverso menzionate risultano ritualmente notificate al contribuente: a dimostrazione di quanto assunto, si offrono in comunicazione i referti delle singole notificazioni, attestanti il buon fine della notifica delle cartelle di pagamento di cui è querelle. Evidenzia che dopo le notifiche dele cartelle, al ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: Intimazione di pagamento n. 097 2015
9080895722000, Intimazione di pagamento n. 097 2017 9042113973000, Intimazione di pagamento n. 097
2021 90139187 29 000, Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978020220094969000.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il decreto legge n.146 del 21/10/2021, convertito dalla L. n.215 del 17/12/2021, ha aggiunto all'art.12 del D.
P.R. n.602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4 bis, che così recita: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18/01/2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Non avendo il legislatore adottato alcuna disposizione di carattere transitorio, valgono le regole generali in tema di applicazione delle leggi nel tempo, sicchè la nuova norma si applica dal 21/12/2021, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella G.U. (art.1 comma 2 L. n.215 del 2021).
Quanto ai giudizi pendenti deve ritenersi che l'ammissibilità o meno del ricorso attenga alla sussistenza delle condizioni dell'azione, che deve essere valutata al momento della decisione (Cass. N.32792/2021).
L'interesse ad agire in giudizio, infatti, deve sussistere non solo al tempo della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione /Cass. N.14073/2020).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per effetto della retroattività dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 convertito dalla legge n. 215/21 che aveva novellato l'art. 12 del dpr n. 602/73 concernente la formazione e il contenuto dei ruoli introducendo il comma 4-bis secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La riforma della riscossione ha ampliato tale casistica aggiungendovi le ipotesi di possibili pregiudizi derivanti:
a)dal perfezionamento degli strumenti di regolazione del codice della crisi;
b)dalla concessione di finanziamenti;
c)dalla coobbligazione dell'acquirente in caso di cessione di azienda.
Ritenuto pertanto che la parte ricorrente non ha documentato in corso di causa o con atti precedenti la sussistenza di alcuno dei presupposti richiesti dalla citata sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione per la validità dell'azione intrapresa e idonei ad attestare la presenza dell'interesse ad agire;
di conseguenza il ricorso avverso l'estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile.
Ne parte ricorrente subisce del resto alcun nocumento dalla inammissibilità del presente ricorso atteso che lo stesso potrà eventualmente far valere il supposto difetto di notifica della cartella di pagamento in sede di impugnazione di successivi atti di riscossione coattiva.
Alla stregua delle su esposte motivazioni consegue l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributario di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, congruamente liquidate in €.1.000,00=, oltre oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del difensore antistatario.