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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2734 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Antonio Carone, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 22/09/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19/06/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Minervino di Lecce (Le) il
27/02/2010;
- che dalla loro unione sono nati i figli: il 19/11/2010 e il 10/03/2016; Per_1 Per_2
- che l'unione matrimoniale è entrata in crisi e il venir meno dell'affectio coniugalis ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che fosse omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e, nel rispetto dei termini di legge, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n.
83/2025 depositata il 4/02/2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 22/09/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in Minervino di
[...] Parte_2
Lecce (LE), il 27/02/2010 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2010), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
1. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata in Minervino di Lecce, Frazione Cocumola, Via Nino Bixio n. 27, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi presenti, a favore di nell'interesse dei figli minori Parte_1 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_1
2. Confermare l'affidamento dei figli e Persona_3
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la Per_1 Per_2 dimora materna;
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- prendendoli dalla casa materna e ivi riaccompagnandoli, tre volte la settimana nei giorni dispari dalle 17:00 alle 20:00, durante il periodo scolastico, mentre durante il periodo estivo dalle 19:30 alle 23:30, inoltre nei fine settimana dalle
17:00 del sabato alle 21:00 della domenica, durante il periodo scolastico, e dalle
17:30 del sabato alle 23:30 della domenica, durante il periodo estivo, compatibilmente con il proprio lavoro e gli impegni dei figli, alternando con la madre un fine settimana sì e uno no;
3 - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno;
5. confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso a €.
400,00 mensili, €. 200,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e continuerà ad essere aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
l'assegno unico, invece, verrà interamente percepito dalla Sig.ra
Parte_1
6. confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. erserà a tramite accredito in c/c, entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 400,00, €. 200,00 per ciascun figlio, assegno che continuerà ad essere aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. nulla a titolo di assegno divorzile.
b) spese compensate;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2734 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Antonio Carone, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 22/09/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19/06/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Minervino di Lecce (Le) il
27/02/2010;
- che dalla loro unione sono nati i figli: il 19/11/2010 e il 10/03/2016; Per_1 Per_2
- che l'unione matrimoniale è entrata in crisi e il venir meno dell'affectio coniugalis ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che fosse omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e, nel rispetto dei termini di legge, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n.
83/2025 depositata il 4/02/2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 22/09/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in Minervino di
[...] Parte_2
Lecce (LE), il 27/02/2010 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2010), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
1. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata in Minervino di Lecce, Frazione Cocumola, Via Nino Bixio n. 27, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi presenti, a favore di nell'interesse dei figli minori Parte_1 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_1
2. Confermare l'affidamento dei figli e Persona_3
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la Per_1 Per_2 dimora materna;
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- prendendoli dalla casa materna e ivi riaccompagnandoli, tre volte la settimana nei giorni dispari dalle 17:00 alle 20:00, durante il periodo scolastico, mentre durante il periodo estivo dalle 19:30 alle 23:30, inoltre nei fine settimana dalle
17:00 del sabato alle 21:00 della domenica, durante il periodo scolastico, e dalle
17:30 del sabato alle 23:30 della domenica, durante il periodo estivo, compatibilmente con il proprio lavoro e gli impegni dei figli, alternando con la madre un fine settimana sì e uno no;
3 - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno;
5. confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso a €.
400,00 mensili, €. 200,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e continuerà ad essere aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
l'assegno unico, invece, verrà interamente percepito dalla Sig.ra
Parte_1
6. confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. erserà a tramite accredito in c/c, entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 400,00, €. 200,00 per ciascun figlio, assegno che continuerà ad essere aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. nulla a titolo di assegno divorzile.
b) spese compensate;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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