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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2024
TRA
(C.F. , da sé difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
unitamente all'avv. NUCARO ANTONIO
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), contumaci C.F._3
OGGETTO: OPERA PROFESSIONALE
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. , ha esposto: di avere prestato attività Parte_1
difensiva in favore di e quali attori nella causa civile n. r.g. 2671/2015 CP_1 CP_2
dell'intestato Tribunale, avente ad oggetto azione di risarcimento danni e domanda riconvenzionale di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in virtù di procura speciale alle liti sottoscritta il 28/8/2019, in esito alla revoca del mandato conferito all'avv. A. Francesco Ferrari;
di aver rilasciato ai clienti pagina 1 di 4 diffusa informativa verbale e scritta degli oneri di causa ipotizzabili (determinati ai sensi del D.M.
Giustizia 10/3/2014, n. 55) quantificati in complessivi € 8.900,63 lordi, che essi sottoscrivevano per ricevuta comunicazione ed accettazione;
che, depositata il 9/9/2019 istanza di visibilità temporanea dei fascicoli telematici, eseguita l'estrazione, la disamina e lo studio degli atti e dei documenti ivi depositati, egli si costituiva con atto del 25/9/2019, offrendo in produzione i documenti di cui al relativo indice;
che egli partecipava alle udienze ed attività successive, precisando quindi le conclusioni e depositando comparsa conclusionale e memoria di replica, unitamente a nota spese;
che la causa veniva definita con sentenza n. 684/2022, di cui egli aveva inviato informativa, unitamente al decreto di liquidazione c.t.u. ed alla richiesta di saldo dei compensi e delle spese nella residua misura di €
3.595,60, detratti gli acconti;
che il compenso veniva calcolato in relazione allo scaglione tariffario da €
26.000,01 ad € 52.000,00, al valore medio tabellare e senza la maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 2,
D.M., pur dovuta;
che la res litigiosa aveva comportato l'esame di questioni giuridiche civili ed amministrative implicanti la nomina di c.t.p. e molteplici corrispondenze e sessioni, accessi e sopralluoghi;
di avere vanamente sollecitato il pagamento e trasmesso invito ai clienti alla negoziazione assistita.
Ha quindi chiesto “ accertare e dichiarare che il ricorrente Avv. ha svolto Parte_1
l'attività professionale giudiziale analiticamente descritta in narrativa in favore dei resistenti CP_1
e ; condannare i resistenti al pagamento in solido, ovvero in via alternativa pro
[...] CP_2
quota, in favore del ricorrente della somma di € 3.595,60 o della maggiore ritenuta risultante di giustizia in corso di causa, maggiorata dagli interessi di legge a decorrere dal dì del dovuto sino all'effettivo integrale soddisfo;
condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio, maggiorati dall'aumento fino ad un terzo ex art.
4, comma 8, D.M. Giustizia 10/3/2014, n. 55, per risultare le difese del ricorrente manifestamente fondate, oltre C.N.P.A.F. 4% e rimborso spese generali 15% sulla base imponibile, come per legge, e spese di iscrizione a ruolo: contributo unificato € 98,00 e marca per anticipazioni forfettarie € 27,00; condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata ex officio ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
e benché ritualmente citati, non si sono costituiti, dovendo pertanto CP_1 CP_2
rilevarsene la contumacia.
pagina 2 di 4 La domanda può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha documentato il conferimento da parte dei convenuti dell'incarico professionale ed il dedotto suo espletamento producendo agli atti la procura alle liti (doc.all.n.2 fasc. ricorrente) e l'informativa relativa agli oneri ipotizzabili ex art. 13, comma V, legge n.247/2012 (all.n. 17) la cui sottoscrizione ad opera dei convenuti è rimasta incontestata e riscontra quindi, con efficacia probatoria fino a querela di falso, la provenienza delle dichiarazioni contenute nei due documenti ex artt. 215
c.p.c. e 2702 c.c., nonché l'atto di costituzione (all.n. 4), i verbali di udienza e le note conclusive depositate ex art. 190 c.p.c. (all.nn. 13 e 14) in uno alla sentenza n. 684/2022 in cui vien atto della sua costituzione quale difensore di e e delle istanze e difese spiegate in loro CP_1 CP_2
rappresentanza (all.n. 16).
Il compenso preteso risulta inoltre calcolato in applicazione delle indicazioni contenute nell'informativa e sottoscritte dai sigg. e per ricevuta ed accettazione, sottoscrizione che CP_1 CP_2
conduce a ritenerne la vincolatività tra le parti in termini di convenzione scritta ex art. 13, comma 2 e 6, legge 247/2012; in ogni caso l'operata autoliquidazione può essere ritenuta conforme alle disposizioni dell'art. 5, commi 2 e 5, della vigente tariffa forense, tenuto conto dell'oggetto della causa patrocinata dall'istante per come emergente dalla sentenza prodotta (ed avuto dunque riguardo alle domande ivi esaminate, residuate all'emissione di sentenza parziale, fino alla quale i resistenti sono stati difesi da altro professionista) che -ricomprendendo domande, proposte da ambo le parti, seppure in parte tardive, di accertamento della violazione di norme sulle distanze per l'apertura di vedute e la realizzazione di costruzioni, di condanna alla riduzione in pristino e risarcimento danni non predeterminati- conduce a ritenere giustificata l'applicazione dello scaglione indeterminabile, complessità bassa;
le emergenze degli atti dello svolto patrocinio, dalle quali evincere le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare,
i risultati conseguiti, l'entità e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non conducono infine a deviare dall'applicazione del criterio generale di applicazione dei valori medi previsto dall'art. 4 del DM 55/2014.
La somma richiesta è stata calcolata al netto degli acconti ricevuti, con l'applicazione degli oneri di legge (iva eccettuata, stante l'adozione di regime fiscale forfetario da parte del professionista).
Segue la condanna dei convenuti al pagamento della somma pretesa, pari ad euro 3.595,60, oltre interessi che si possono far decorrere dalla costituzione in mora comunicata il 21.6.2022 (cfr. Cass.n. pagina 3 di 4 24973/2022) sino al soddisfo.
I convenuti devono anche essere condannati al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, non ritenendosi invece ricorrenti le condizioni per l'applicazione di maggiorazioni tariffarie e di misure ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-in accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro 3.595,60, oltre interessi legali dal 21.6.2022 al soddisfo;
Parte_1
-condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 152,12 per spese e € 1300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e c.p.a.
Cosenza, 28 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2024
TRA
(C.F. , da sé difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
unitamente all'avv. NUCARO ANTONIO
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), contumaci C.F._3
OGGETTO: OPERA PROFESSIONALE
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. , ha esposto: di avere prestato attività Parte_1
difensiva in favore di e quali attori nella causa civile n. r.g. 2671/2015 CP_1 CP_2
dell'intestato Tribunale, avente ad oggetto azione di risarcimento danni e domanda riconvenzionale di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in virtù di procura speciale alle liti sottoscritta il 28/8/2019, in esito alla revoca del mandato conferito all'avv. A. Francesco Ferrari;
di aver rilasciato ai clienti pagina 1 di 4 diffusa informativa verbale e scritta degli oneri di causa ipotizzabili (determinati ai sensi del D.M.
Giustizia 10/3/2014, n. 55) quantificati in complessivi € 8.900,63 lordi, che essi sottoscrivevano per ricevuta comunicazione ed accettazione;
che, depositata il 9/9/2019 istanza di visibilità temporanea dei fascicoli telematici, eseguita l'estrazione, la disamina e lo studio degli atti e dei documenti ivi depositati, egli si costituiva con atto del 25/9/2019, offrendo in produzione i documenti di cui al relativo indice;
che egli partecipava alle udienze ed attività successive, precisando quindi le conclusioni e depositando comparsa conclusionale e memoria di replica, unitamente a nota spese;
che la causa veniva definita con sentenza n. 684/2022, di cui egli aveva inviato informativa, unitamente al decreto di liquidazione c.t.u. ed alla richiesta di saldo dei compensi e delle spese nella residua misura di €
3.595,60, detratti gli acconti;
che il compenso veniva calcolato in relazione allo scaglione tariffario da €
26.000,01 ad € 52.000,00, al valore medio tabellare e senza la maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 2,
D.M., pur dovuta;
che la res litigiosa aveva comportato l'esame di questioni giuridiche civili ed amministrative implicanti la nomina di c.t.p. e molteplici corrispondenze e sessioni, accessi e sopralluoghi;
di avere vanamente sollecitato il pagamento e trasmesso invito ai clienti alla negoziazione assistita.
Ha quindi chiesto “ accertare e dichiarare che il ricorrente Avv. ha svolto Parte_1
l'attività professionale giudiziale analiticamente descritta in narrativa in favore dei resistenti CP_1
e ; condannare i resistenti al pagamento in solido, ovvero in via alternativa pro
[...] CP_2
quota, in favore del ricorrente della somma di € 3.595,60 o della maggiore ritenuta risultante di giustizia in corso di causa, maggiorata dagli interessi di legge a decorrere dal dì del dovuto sino all'effettivo integrale soddisfo;
condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio, maggiorati dall'aumento fino ad un terzo ex art.
4, comma 8, D.M. Giustizia 10/3/2014, n. 55, per risultare le difese del ricorrente manifestamente fondate, oltre C.N.P.A.F. 4% e rimborso spese generali 15% sulla base imponibile, come per legge, e spese di iscrizione a ruolo: contributo unificato € 98,00 e marca per anticipazioni forfettarie € 27,00; condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata ex officio ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
e benché ritualmente citati, non si sono costituiti, dovendo pertanto CP_1 CP_2
rilevarsene la contumacia.
pagina 2 di 4 La domanda può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha documentato il conferimento da parte dei convenuti dell'incarico professionale ed il dedotto suo espletamento producendo agli atti la procura alle liti (doc.all.n.2 fasc. ricorrente) e l'informativa relativa agli oneri ipotizzabili ex art. 13, comma V, legge n.247/2012 (all.n. 17) la cui sottoscrizione ad opera dei convenuti è rimasta incontestata e riscontra quindi, con efficacia probatoria fino a querela di falso, la provenienza delle dichiarazioni contenute nei due documenti ex artt. 215
c.p.c. e 2702 c.c., nonché l'atto di costituzione (all.n. 4), i verbali di udienza e le note conclusive depositate ex art. 190 c.p.c. (all.nn. 13 e 14) in uno alla sentenza n. 684/2022 in cui vien atto della sua costituzione quale difensore di e e delle istanze e difese spiegate in loro CP_1 CP_2
rappresentanza (all.n. 16).
Il compenso preteso risulta inoltre calcolato in applicazione delle indicazioni contenute nell'informativa e sottoscritte dai sigg. e per ricevuta ed accettazione, sottoscrizione che CP_1 CP_2
conduce a ritenerne la vincolatività tra le parti in termini di convenzione scritta ex art. 13, comma 2 e 6, legge 247/2012; in ogni caso l'operata autoliquidazione può essere ritenuta conforme alle disposizioni dell'art. 5, commi 2 e 5, della vigente tariffa forense, tenuto conto dell'oggetto della causa patrocinata dall'istante per come emergente dalla sentenza prodotta (ed avuto dunque riguardo alle domande ivi esaminate, residuate all'emissione di sentenza parziale, fino alla quale i resistenti sono stati difesi da altro professionista) che -ricomprendendo domande, proposte da ambo le parti, seppure in parte tardive, di accertamento della violazione di norme sulle distanze per l'apertura di vedute e la realizzazione di costruzioni, di condanna alla riduzione in pristino e risarcimento danni non predeterminati- conduce a ritenere giustificata l'applicazione dello scaglione indeterminabile, complessità bassa;
le emergenze degli atti dello svolto patrocinio, dalle quali evincere le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare,
i risultati conseguiti, l'entità e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non conducono infine a deviare dall'applicazione del criterio generale di applicazione dei valori medi previsto dall'art. 4 del DM 55/2014.
La somma richiesta è stata calcolata al netto degli acconti ricevuti, con l'applicazione degli oneri di legge (iva eccettuata, stante l'adozione di regime fiscale forfetario da parte del professionista).
Segue la condanna dei convenuti al pagamento della somma pretesa, pari ad euro 3.595,60, oltre interessi che si possono far decorrere dalla costituzione in mora comunicata il 21.6.2022 (cfr. Cass.n. pagina 3 di 4 24973/2022) sino al soddisfo.
I convenuti devono anche essere condannati al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, non ritenendosi invece ricorrenti le condizioni per l'applicazione di maggiorazioni tariffarie e di misure ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-in accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro 3.595,60, oltre interessi legali dal 21.6.2022 al soddisfo;
Parte_1
-condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 152,12 per spese e € 1300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e c.p.a.
Cosenza, 28 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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