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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1772/2021 R.A.C.L., promossa da avv. Nives, avv. AR AN e Verardi avv. NA RO MA Pt_1 Pt_2
AR, elettivamente domiciliate in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonio De Giudici, che le rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marina Controparte_1
Cinque, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Michel Martone per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 luglio 2021, le avvocate Nives Mura, AR AN
MU e NA RO MA AR Verardi hanno agito in giudizio nei confronti di
[...]
esponendo: Controparte_1
- di essere state assunte, a seguito di concorso, nel gennaio 1988, alle dipendenze della convenuta, allorquando questa era ancora costituita come azienda autonoma dello Stato, solo successivamente trasformata in ente pubblico economico ed infine nella sua attuale forma societaria, per effetto delle previsioni contenute nel d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in l.
29 gennaio 1994, n. 71;
- che la trasformazione dell'ente aveva comportato il passaggio al regime proprio dei datori di lavoro privati, “con applicazione della contrattazione collettiva privatistica”: segnatamente “con riferimento alla contrattazione non dirigenziale, dunque per operai, impiegati e quadri, la resistente ha sviluppato una propria area di contrattazione collettiva, sottoscrivendo un CCNL apposito, il primo dei quali è quello del 26.11.1994, a cui hanno fatto seguito, oltre ad alcuni rinnovi economici, quelli del 26.07.1996, del 19.06.1997, dell'11.01.2001, dell'11.07.2003,
pagina 1 di 18 dell'11.07.2007, del 14.04.2011, del 30.11.2017 e del 23.06.2021”; “per l'area della dirigenza, dopo l'inziale sottoscrizione di uno specifico contratto […], dalla scadenza dell'ultimo, cioè dal
31.12.2002, applica il CCNL Dirigenti Industria […] sottoscritto da e Parte_3
a partire da quello del 23.05.2000 […], poi rinnovato nel 2003 […], ovvero, CP_2 quantomeno, a partire da quello del 24.11.2004, poi sostituito o aggiornato per la parte economica con i CCNL 25.11.2009, 30.12.2014 e 30.07.2019”;
- di essersi iscritte all'albo degli avvocati di Cagliari, nell'elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici, il 15 maggio 1995, data a partire dalla quale avevano iniziato a svolgere funzioni di avvocato per conto della datrice di lavoro, e di essere abilitate al patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione dal 2008;
- che, infatti, proprio nel 1995 l'ente si era dotato di un proprio Ufficio Legale, dipendente direttamente dal Presidente e coordinato a livello nazionale dalla Direzione Affari Legali, da cui le ricorrenti ancora dipendono funzionalmente, il cui capo è l'avv. Andrea Sandulli, con inquadramento dirigenziale;
- che gli avvocati addetti all'Ufficio Legale svolgono le medesime funzioni, senza gerarchia tra essi, tanto che il Responsabile della Direzione Affari Legali e Coordinatore è un primus inter pares;
- che le loro mansioni, dal 24 aprile 1998, sono le seguenti: “a) quali addette all'Ufficio
Legale, Avvocate nominate procuratrici generali alle liti disgiuntamente tra loro, svolgono attività difensiva rappresentandola Società in giudizio, anche con riferimento al Patrimonio
Bancoposta, dinanzi a qualunque Autorità Giudiziaria, in ogni grado di giurisdizione e perciò innanzi i Giudici di Pace, i Tribunali e le Corti d'Appello, sia ordinarie che del Lavoro o di altre sezioni specializzate, i giudici Amministrativi di ogni grado, i Tribunali delle Acque Pubbliche, sia regionali sia superiori, le Commissioni Tributarie di ogni grado, innanzi gli arbitri nominati per effetto di compromesso e di clausola compromissoria ed in genere innanzi qualsiasi altra
Autorità Amministrativa o Commissione Giurisdizionale, amministrativa o speciale ed anche arbitrale, nonché nelle procedure di mediazione conciliativa ex D. Lgs. 28/2010, in quelle di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 e ss. mm. ii., nonché in quelle per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e ss. mm. ii., in tutte le cause e procedure sia attive che passive, mosse e da muoversi;
b) sottoscrivono atti, promuovono azioni, ottenendo sentenze, decisioni e decreti, provocando sequestri giudiziari e conservativi, mandando ad esecuzione i provvedimenti giurisdizionali e non, potendo promuovere gravami, rinunciare e accettare rinunce agli atti in qualsiasi stato e grado del pagina 2 di 18 procedimento; c) rappresentano la Società nelle procedure fallimentari, fanno opposizione in genere a crediti, privilegi e pretesa qualità di creditori;
d) quali procuratrici speciali, cioè su incarichi specifici, rappresentano la Società nanti la Cassazione;
e) su richiesta degli Uffici della convenuta redigono pareri;
f) rendono pareri sulla opportunità di impugnare le sentenze e danno indicazioni circa le percentuali di soccombenza da inserire a fondo rischi;
g) svolgono le mansioni sopra elencate in maniera autonoma e da sole (cioè non operano in affiancamento)”;
- di operare sulla base di procure generali alle liti, nell'ultima delle quali, risalente al 2020, si legge: “Nomina procuratori generali alle liti, gli avvocati di cui all'elenco allegato sotto la lettera “A”, affinché, disgiuntamente tra loro, nella loro qualità di avvocati interni della Società stessa, iscritti nell'Elenco Speciale “ ” istituito presso i consigli dell'Ordine degli CP_1
Avvocati dei distretti di Corte di Appello di rispettiva pertinenza, secondo gli incarichi ricevuti, possano rappresentare e difendere la Società in giudizio, anche con riferimento al Patrimonio
Bancoposta, dinanzi a qualunque Autorità Giudiziaria, in ogni grado di giurisdizione e perciò, a mero titolo esemplificativo, innanzi i Giudici di Pace, i Tribunali e le Corti d'Appello, sia ordinarie che del Lavoro o di altre sezioni specializzate, i giudici Amministrativi di ogni grado, i
Tribunali delle Acque Pubbliche, sia regionali sia superiori, Le Commissioni Tributarie di ogni grado, innanzi gli arbitri nominati per effetto di compromesso e di clausola compromissoria ed in genere innanzi qualsiasi altra Autorità Amministrativa o Commissione Giurisdizionale, amministrativa o speciale ed anche arbitrale, nonché nelle procedure di mediazione conciliativa ex D. Lgs. 28/2010, in quelle di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito con L.
162/2014 e ss. mm. ii., nonché in quelle per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ex
L. 3/2012 e ss. mm. ii., in tutte le cause e procedure sia attive che passive, mosse e da muoversi,
e, per l'effetto, con facoltà di ottenere sentenze, decisioni e decreti, provocare sequestri giudiziari e conservativi, mandare ad esecuzione le sentenze, decisioni favorevoli e le contrarie, appellare, accettare rinunce agli atti in qualsiasi stato e grado del procedimento, rappresentare la Società nelle procedure fallimentari, fare opposizione in genere a crediti, privilegi e pretesa qualità di creditori, eleggere domicilio ed in genere adempiere a tutti gli atti necessari e opportuni per la rappresentanza e la difesa della parte rappresentata, sia nello stato di cognizione che di esecuzione dei giudizi stessi, conferendo per l'oggetto ogni più ampio potere”;
- di essere addette alla struttura periferica di Cagliari, ma di prestare servizio “su tutto il territorio della Sardegna, sul Lazio, sull'Abruzzo e sul Molise […] non solo presso i loro uffici, ma anche presso gli uffici giudiziari, ove si occupano delle udienze e delle attività connesse alle udienze”; pagina 3 di 18 - di essere inquadrate “nel livello “Professional Master”, cioè Quadri A1 Professional
Master/Professional Master Area Staff, applicando il CCNL per il personale non dirigente di
”; CP_1
- che nei loro confronti troverebbe applicazione “la disciplina dell'ordinamento forense riferita alle avvocature pubbliche (L. 247/2012), segnatamente gli artt. 3 («
1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. (omissis) / 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. /
(omissis)») e 23 (che per gli Avvocati degli Uffici legali degli Enti Pubblici prevede che venga assicurata «la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»)”;
- che la disciplina di contrattazione collettiva applicata non ricomprende espressamente gli avvocati nella categoria dei quadri, quantomeno a partire dal C.C.N.L. dell'11 luglio 2003, mentre prima di allora vigeva una disciplina “provvisoria” (un accordo integrativo datato 23 maggio 1995) che prevedeva l'inquadramento nell'area Q1 per le attività di patrocinio e assistenza legale;
- di percepire attualmente “una retribuzione complessiva mensile lorda di € 4.012,01
(MURA), € 3.720,35 (MURGIA) e € 3.978,68 (VERARDI), così composta: € 1.795,45 (paga base), come da artt. 63, 64, 65 e allegato 9 al CCNL;
+ € 545,44 (contingenza),come da artt. 63,
64, 65 e allegato 9 al CCNL;
+ 34,49 (retrib. ind., come da art. 25 DPR 335/1990, equivalendo alla vecchia retribuzione di anzianità); + € 245,46 (Art. 55 CCNL/94); + € 8,36 DIF. I.I.S.
(trattasi di voce di raccordo con le voci della retribuzione “pubblica”); + ASSEGNO AD
PERS.(€ 666,66 MURA –375,00 –633,33 VERARDI); + € 716,15 (Indenn. Funz.)”, Pt_2 senza alcuna maggiorazione per il lavoro svolto oltre le 36 ore settimanali, salva la periodica erogazione di un premio di produttività, tuttavia non legato alla funzione di avvocato;
- di non percepire alcun trattamento economico aggiuntivo, ossia “onorari sulle cause (cioè compensi per l'attività legale, anche note come “propine” –v. infra), né […] altre somme o indennità, e specificamente non percepiscono alcun premio di risultato (art. 69), alcuna incentivazione commerciale (art. 70), alcuna indennità di posizione (art. 71), o altre somme, indennità o premi”;
- che il loro inquadramento e la loro retribuzione “non si differenziano da quelli di tutti gli altri dipendenti che non svolgono l'attività di legale (anzi: le ricorrenti percepiscono meno!) e pagina 4 di 18 comunque si discostano di poco da quella attribuita a dipendenti di categoria inferiore (A2). In ogni caso per gli altri colleghi non è richiesta la laurea (neanche quella triennale o “breve”), cosa ovviamente non ammissibile per gli Avvocati, per i quali è necessaria quella quadriennale vecchio ordinamento o quella a ciclo unico di cinque anni, ovvero quella triennale più la laurea magistrale(o specialistica) a seconda del periodo del corso”;
- di reputare errato l'inquadramento nella categoria dei quadri e più consono alla loro professionalità, alla responsabilità ed autonomia di cui sono investite l'inquadramento nella categoria dei dirigenti, secondo le previsioni del CCNL Dirigenti Industria sottoscritto da e Parte_3 CP_2
- di aver conseguentemente diritto all'adeguamento retributivo e ciò ai sensi dell'art. 2103 c.c.
e anche direttamente dell'art. 36 Cost.;
- che il difetto di proporzionalità della retribuzione emergerebbe “anche dall'analisi dei precedenti di contrattazione collettiva (che certamente aiutano ad individuare i criteri per la retribuzione parametro) e giurisprudenziali. Così, per esempio il CCNL 21.07.2010 inerente la dirigenza degli Enti Pubblici non Economici e delle Agenzia Fiscali (doc. 56) ha individuato uno specifico profilo professionale –“Professionisti”- in cui inquadrare i legali, confermando la disciplina preesistente (art. 31). Ancor più chiaramente il CCNL 09.03.2020 Personale Area
Funzioni Centrali, nel disciplinare il rapporto dirigenziale (doc. 57) ha: - previsto una specifica sezione dedicata ai “Professionisti” (art. 82 e segg.) […] - dettato una disciplina di dettaglio, anche per la parte economica (art. 85 e segg.), tra cui troviamo la retribuzione di risultato ed i trattamenti di cui all'art. 9 D.L. 90/2014 (le “propine” di cui si parlerà in seguito –art. 86), indennità varie ed uno specifico fondo (art. 89), avanzamenti in carriera ed incarichi di coordinamento (art. 90 e 91). Così nel contratto collettivo integrativo del 08.01.2003 relativo al personale dell'area dei Professionisti e dell'Area medica Enti Pubblici Non Economici, stipulato in attuazione dell'art. 33 del CCNL il 16.02.1999 (doc. 61), si leggono disposizioni sui
Professionisti (art. 4) e disposizioni specifiche per l'avvocatura (art. 6)”;
- che ad analoghe conclusioni sarebbe pervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari
n. 317/2018, “che, con riferimento all'Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff, in aggiunta a quanto già percepito (e quindi anche alla distribuzione di somme derivanti dalle spese legali liquidate). Nella sentenza si legge: «È vero che costoro non domandano un inquadramento diverso da quello in categoria D, cui appartengono;
ma la loro domanda di adeguamento della retribuzione si fonda proprio sull'assunto –più volte ribadito –che il patrocinio legale della pagina 5 di 18 Regione è un'attività ulteriore e più qualificata rispetto ai compiti dei dipendenti di quella categoria. Assunto che con tutta evidenza è fondato. La classificazione dei lavoratori contenuta nell'allegato A del Ccrl 2001 mostra come la categoria D sia astrattamente compatibile con le funzioni di avvocato … ma appare evidente la peculiarità dell'attività legale rispetto alla generalità delle attività delle figure professionali comprese in questa categoria, tanto è vero che la difesa legale della Regione era originariamente affidata, com'è pacifico, solo ad avvocati inquadrati come dirigenti» (pag. 7 della sentenza)”;
- che l'insufficienza della retribuzione delle ricorrenti sarebbe ricavabile anche dalla recente assunzione alle dipendenze della convenuta dell'avv. Paolo Carta, “divenuto cassazionista ad aprile 2021, che incredibilmente percepisce una retribuzione globale di fatto enormemente superiore a quella delle ricorrenti, pari a circa € 80.000,00 lordi annui, oltre a benefits (auto e bonus carburante)”;
- che l'avv. Carta, privo dell'esperienza e, inizialmente, anche delle responsabilità proprie delle ricorrenti, è stato inquadrato come quadro di livello A1 come le ricorrenti;
- che “l'unico modo per dare una spiegazione razionale alla scelta aziendale inerente la retribuzione dell'avv. Carta è quello di ritenere che a decorrere da lui la resistente abbia cercato di allineare le retribuzioni ai principi di cui diffusamente si è parlato sopra”;
- che ha finanche omesso di dare attuazione alla “disciplina relativa alla Controparte_1 partecipazione alla distribuzione dei compensi (spese legali) come delineata attualmente dall'art. 9 D .L . n. 90 2014 cfr. art. 13 L . 247 2012)2012)”;
- di essere pertanto creditrici anche di ulteriori somme a titolo di distribuzione delle spese legali liquidate in favore della datrice di lavoro in forza di sentenze favorevoli ed effettivamente recuperate dalle controparti, e ciò anche ai sensi dell'art. 36 cost.
Sulla base della rappresentazione che precede, le ricorrenti hanno concluso domandando al
Tribunale:
“1) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento dirigenziale a far data dal 15.05.1995 ovvero da altra accertanda data, con ogni statuizione conseguente, anche in punto di differenze retributive;
2) in ogni caso, anche per il caso che il Giudicante trovi corretto
l'attuale inquadramento, in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., e quindi con giudizio
d'adeguamento e determinazione giudiziale, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla corresponsione della retribuzione proporzionata e sufficiente, individuando la stessa sulla base di quella parametro che verrà determinata in corso di causa, come da narrativa, con decorrenza dal 15.05.1995 ovvero da altra accertanda data;
3)in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto pagina 6 di 18 delle ricorrenti al pagamento degli “onorari”, ovvero le competenze comunque denominate
(propine, compensi o altro), di cui all'art. 9 D.L. 90/2014, anche in applicazione degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c., e quindi anche con giudizio d'adeguamento e determinazione giudiziale, individuando la retribuzione adeguata e sufficiente sulla base di quella parametro che verrà determinata in corso di causa, con decorrenza dall'entrata in vigore del citato art. 9 del D.L.
90/2014; 4) il tutto con condanna generica della resistente al pagamento delle differenze retributive e liquidazione in separato giudizio, occorrendo, anche con determinazione equitativa, dalla maturazione dei singoli crediti (differenze retributive, “onorari” o propine) al saldo, con ricalcolo per le voci retributive basate sulla paga come determinanda (incluse 13.ma, 14.ma e
TFR), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, e con l'unico limite della prescrizione;
5)con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze professionali”. ha resistito con articolate difese. Controparte_1
2. Prima di accertare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento della posizione economica superiore ed alla corresponsione delle differenze retributive rivendicate, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione parziale del credito, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte convenuta.
E' noto che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dall'attribuzione della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
E' altrettanto noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n. 4, c.c., limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa" o pagina 7 di 18 di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto
(stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e
2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno
1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trova applicazione per i rapporti che siano assistiti da stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
L'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale grava sul datore di lavoro, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto del termine prescrizionale costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione.
In senso contrario non rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che assurge a fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione (Cass. civ., Sez. L, 16 maggio
2012, n. 7640).
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., nel settore privato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato – essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata - non è più assistito da un regime di stabilità assimilabile a quello precedente, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012),
“il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 pagina 8 di 18 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
Ciò a fortiori per i rapporti regolati dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Questo principio vale anche per i rapporti di lavoro che fanno capo a ente Controparte_1 di natura privatistica.
E' appena il caso di aggiungere che il termine di prescrizione decennale del diritto all'inquadramento superiore decorre durante il rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia di tutele apprestate contro il licenziamento illegittimo.
Ciò premesso, l'eccezione della convenuta è fondata.
Le ricorrenti domandano l'inquadramento superiore e l'adeguamento retributivo a partire dal
15 maggio 1995 (salvo precisare, quanto al riconoscimento delle differenze retributive, di pretenderlo con il limite della prescrizione).
Il primo atto di costituzione in mora, contenente la richiesta di inquadramento in posizione economica superiore e di pagamento di somme a titolo di differenziale retributivo, è stato comunicato alla convenuta a mezzo pec il 15 marzo 2021 (doc. 50 del fascicolo delle lavoratrici)
e poi a mezzo posta, per raccomandata con avviso di ricevimento, in data 19 marzo 2021 (doc.
49).
La pretesa all'inquadramento superiore è quindi prescritta fino al 14 marzo 2011, mentre il credito per differenze retributive è prescritto per le mensilità maturate fino a giugno 2007 (infatti, essendo notorio che la resistente abbia occupato un numero di lavoratori tale da rendere operativo il regime di tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, deve ritenersi che fino alla riforma introdotta dalla Legge Fornero, e quindi fino al 18 luglio 2012, il termine di prescrizione dei crediti retributivi sia decorso in costanza di rapporto).
3. Delimitato l'ambito della cognizione sulla pretesa di merito per effetto della accertata prescrizione, occorre innanzitutto verificare se, a partire dal luglio 2007, le ricorrenti, come avvocate di abbiano svolto mansioni proprie della categoria dirigenziale Controparte_1 suscettibili di attribuire loro il diritto all'adeguamento retributivo ai sensi dell'art. 2103 c.c. e se, successivamente al 14 marzo 2011, abbiano maturato anche il diritto all'inquadramento superiore.
In subordine, è richiesto al Tribunale di verificare se – nell'ipotetica correttezza dell'inquadramento professionale come da contratto - la retribuzione percepita sia risultata comunque inadeguata rispetto ai parametri stabiliti dall'art. 36 Cost.
Infine, occorre accertare se le ricorrenti abbiano maturato il diritto alle c.d. propine.
E' opportuno precisare che, durante il giudizio, il 17 novembre 2021, il rapporto di lavoro pagina 9 di 18 delle ricorrenti è pacificamente cessato.
4. Le domande incentrate sullo svolgimento di mansioni superiori (quindi, sia quella di accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria dirigenziale che quella di riconoscimento del diritto al differenziale economico) sono infondate.
4.1. L'art. 2103 c.c. prevedeva, nella versione vigente al mese di luglio 2007, il diritto del prestatore di lavoro ad essere “adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”
(comma 1, primo inciso) e “nel caso di assegnazione a mansioni superiori”, il “diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta" e all'assegnazione definitiva, “ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Il testo è stato (come noto) rimaneggiato per effetto del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e da allora la disciplina applicabile è la seguente:
“
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
[…]
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
4.2. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, ed, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (c.d. procedimento trifasico, cfr. Cass. civ., Sez. L, 27 settembre 2016, n. 18943).
Per
contro
- ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali - l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con pagina 10 di 18 l'inquadramento a costoro attribuito, esaurendosi invece nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria (Cass. civ., Sez. L, 7 luglio 2004, n. 12513).
4.3. E' sostanzialmente pacifico il complesso di mansioni che le ricorrenti, come avvocate iscritte all'albo, espletavano all'interno dell'Ufficio Legale di svolgimento Controparte_1 di attività difensiva in giudizio, dinanzi a qualunque autorità giudiziaria, di ogni ordine e grado, e nelle procedure arbitrali, comprese le fasi amministrative o lato sensu conciliative preliminari, in forza di una procura generale alle liti rilasciata per atto notarile;
redazione di pareri e attività di consulenza legale.
Ed è altrettanto incontestato che l'esercizio dell'attività di avvocato fosse fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, così come prescritto dagli artt. 3 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4.4. Occorre a questo punto chiedersi se – per contrattazione collettiva applicabile – questo genere di attività fosse proprio della categoria dei quadri, nel più alto livello di inquadramento assegnato alle ricorrenti, ossia A1, con qualifica di professional master area staff, ossia della categoria dei dirigenti.
A tal fine, per semplificazione, si porranno qui in raffronto la declaratoria della categoria dei quadri contenuta nel C.C.N.L. per il personale non dirigente di dell'11 luglio Controparte_1
2007 (che ricalca sostanzialmente le declaratorie del contratto collettivo precedente e di quelli successivi), e la declaratoria della categoria dirigenziale del C.C.N.L. Dirigenti Industria del 24 novembre 2004.
Declaratoria C.C.N.L. per il personale non Declaratoria C.C.N.L. Dirigenti Industria del 24 dirigente di dell'11 luglio novembre 2004 (art. 1) Controparte_1
2007 (art. 21)
LIVELLO A – Quadri
Lavoratori con elevata preparazione 1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i professionale, ampia autonomia, alto grado di quali sussistano le condizioni di subordinazione specializzazione, responsabilità diretta di cui all'art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'attuazione degli obiettivi della Società, cui nell'azienda un ruolo caratterizzato da un sono attribuiti compiti di rilevante importanza. elevato grado di professionalità, autonomia e
Appartengono a questo livello i dipendenti che potere decisionale ed esplicano le loro funzioni pagina 11 di 18 hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
All'interno del presente livello professionale sono individuate due distinte posizioni retributive: A2 ed A1.
Posizione Retributiva A2
Ruoli
1) Responsabile di Struttura
Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall' . Nell'ambito di tale profilo Pt_4 professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della società
e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative
- Responsabile di Servizio CRP
- Direttore Ufficio Postale
- Responsabile UDR
2) Professional
Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che
al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e
4 del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
pagina 12 di 18 possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche.
Figure professionali esemplificative
- Product Manager
- Responsabile Commerciale di Area
- Analista
Posizione Retributiva A1
Ruoli
1) Responsabile di Struttura Complessa
Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative
- Responsabile Area Territoriale Call Center
- Responsabile CPO Base
- Responsabile di Servizio (Filiale/Polo/CMP)
- Direttore Ufficio Postale
- Responsabile UDR
2) Professional Master
pagina 13 di 18 Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta su obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi dimensioni e/o che possiedono un elevato know-how specialistico fungendo, in diversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti e/o processi di lavoro di rilevante importanza.
Nell'ambito della propria professionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso attività di consulenza, progettazione e indirizzo.
Figure professionali esemplificative
- Responsabile Engineering
- Responsabile Gestione Immobiliare
- Responsabile Commerciale Grandi Clienti.
[...]
4.5. Dal raffronto delle declaratorie, è dato comprendere che, per quanto i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possano vantare elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, e siano gravati da altrettanta responsabilità, essi non partecipano dei poteri decisionali ad ampio spettro di cui sono investiti i dirigenti, che li rendono in grado di influire direttamente sull'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Non a caso, tra i profili esemplificativi selezionati dalla contrattazione collettiva per la categoria dirigenziale compaiono figure apicali e di vertice, ossia i direttori, i condirettori, e più in generale coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori, ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
Non si tratta certo della procura generale alle liti degli avvocati e delle avvocate dell'ufficio legale di che pur godono di ampia autonomia, ma non esercitano poteri di Controparte_1 rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda e neppure sono posti a capo di servizi strategici, potendo al più gestire in autonomia la propria attività professionale e coordinarsi tra loro e con altro personale di altri uffici. pagina 14 di 18 La declaratoria della categoria dei quadri è quindi pienamente compatibile con l'attività svolta dalle ricorrenti come avvocate di Controparte_1
Non è poi insignificante il fatto che il C.C.N.L. per i dipendenti dell' del 26 Controparte_3 novembre 1994 prevedesse esplicitamente (art. 45) che nell'aera dei quadri di 1° livello rientrassero anche “alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione ai relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione dell'Ente”, definizione che ancor più si adatta alla posizione professionale delle ricorrenti (e che si ritrova ancora nel C.C.N.L. per il personale non dirigente di dell'11 gennaio 2001, allegato 1 all'art. 24, dove si Controparte_1 rinviene anche il profilo "professionali" di “area quadri 1° livello”, associato ad “attività professionale di patrocinio e assistenza legale […]”).
Ed invero, il mancato espresso richiamo della figura del professionista intellettuale, a partire dal contratto collettivo del 2003, non può interpretarsi nel senso di cogliere la volontà delle parti sociali di trasporre quel profilo nell'ambito della qualifica dirigenziale.
Deve ritenersi, piuttosto, che, venuta meno la declaratoria specifica e dedicata, ai fini dell'esatto inquadramento professionale del lavoratore, il giudice debba procedere secondo i principi generali richiamati in premessa, attraverso il raffronto tra la declaratoria generale descrittiva della qualifica rivendicata e la declaratoria generale corrispondente al livello contrattualmente riconosciuto.
Questo processo c.d. trifasico ha appunto condotto nel caso di specie a confermare la correttezza della scelta aziendale di inquadrare le ricorrenti nella categoria dei quadri.
5. È altresì infondata la domanda subordinata di adeguamento della retribuzione ex art. 36
Cost., posto che l'adeguatezza della retribuzione in relazione alla norma costituzionale in tal caso risulta essere stata già valutata dalle parti sociali che hanno sottoscritto il contratto collettivo applicato da Controparte_1
Si tratta di un contratto che vede come firmatarie le sigle notoriamente più rappresentative nel panorama nazionale: , , , assieme a , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e CP_8 Controparte_9
E' pur vero che neppure la retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva sottoscritta da organizzazioni sindacali rappresentative si sottrae alla verifica di adeguatezza che la Costituzione demanda al giudice, ma questa gode pur sempre di una presunzione (semplice) di conformità ai canoni costituzionali di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. pagina 15 di 18 Infatti, i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva sono normalmente idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge, l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art. 36 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 27711 del 2 ottobre 2023).
Resta ferma la regola per cui il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi è tenuto ad usare la massima prudenza e adeguata motivazione “giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (paragrafo 22 della sentenza n. 27711/2023).
Nella specie, le ricorrenti non hanno offerto alcun elemento utile per ritenere che la retribuzione loro corrisposta da nel corso del rapporto sia stata inadeguata, Controparte_1 sotto il profilo della sufficienza e della proporzionalità.
Non è certo utile a tal fine il raffronto tra la retribuzione percepita come quadri e quella prevista per i dirigenti, dato che la differente qualità della prestazione giustifica livelli retributivi più elevati per i secondi.
Neppure è pertinente il richiamo ad altri contratti collettivi nazionali di lavoro applicati da enti pubblici di varia natura, trattandosi evidentemente di settori totalmente differenti, addirittura attinenti alla materia del pubblico impiego.
E infine, non è d'aiuto la retribuzione annua asseritamente riconosciuta da Controparte_1 ad altro avvocato del proprio Ufficio Legale, Paolo Carta, che a dire delle ricorrenti godrebbe di un trattamento economico superiore di circa un terzo rispetto al loro.
Ammesso che la circostanza sia vera, non esiste un generale obbligo di parità di trattamento a carico di un soggetto che opera nelle vesti privatistiche di impresa commerciale, qual è
[...]
e l'assegno ad personam riconosciuto dal datore ad un singolo dipendente non Controparte_1 solo non ha alcun effetto di trascinamento verso l'alto delle retribuzioni di altri colleghi con mansioni analoghe, ma non costituisce neppure indice del difetto di proporzionalità e sufficienza della retribuzione del resto del personale investito della stessa qualifica.
Si consideri che l'avv. Nives Mura a gennaio 2021 godeva di una retribuzione lorda di euro
4.012,01; NA RO MA AR Verardi lo stesso mese godeva di una retribuzione lorda di euro 3.978,68.
Dalla busta paga di ottobre 2020 di AR AN MU si ricava una retribuzione lorda mensile di euro 3.720,35.
La differenza tra le tre professioniste riposa nella diversa misura dell'assegno ad personam pagina 16 di 18 loro riconosciuto.
Non si tratta di importi che rendono evidenza di uno scostamento dai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost.
6. Infine, non può essere accolta neppure la domanda di accertamento del diritto al pagamento di maggiori somme a titolo di distribuzione delle spese processuali (effettivamente riscosse) riconosciute in favore di nell'ambito di procedimenti definiti con Controparte_1 pronunciamento favorevole per la convenuta.
E' appena il caso di osservare che le ricorrenti invocano l'applicazione di una disciplina
(quella contenuta all'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n.
114) che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, regola il riparto del recuperato esclusivamente con riguardo agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
e agli avvocati e procuratori dello Stato.
Trattandosi di norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica, ancorché gli avvocati dell'ufficio legale di in quanto ente pubblico trasformato in persona Controparte_1 giuridica di diritto privato, a partecipazione pubblica prevalente, siano assimilati agli avvocati degli enti pubblici, ma ai soli fini dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Non senza considerare poi che l'art. 9, comma 3, del d.l. 90/2014 consente la ripartizione delle c.d. propine “nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma
7”, mentre nel caso di non risulta che la materia sia stata regolata per Controparte_1 regolamento o contratto collettivo.
7. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le ricorrenti devono essere condannate, in solido tra loro, alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta le domande delle ricorrenti;
- condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al pagina 17 di 18 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 24 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1772/2021 R.A.C.L., promossa da avv. Nives, avv. AR AN e Verardi avv. NA RO MA Pt_1 Pt_2
AR, elettivamente domiciliate in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonio De Giudici, che le rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marina Controparte_1
Cinque, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Michel Martone per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 luglio 2021, le avvocate Nives Mura, AR AN
MU e NA RO MA AR Verardi hanno agito in giudizio nei confronti di
[...]
esponendo: Controparte_1
- di essere state assunte, a seguito di concorso, nel gennaio 1988, alle dipendenze della convenuta, allorquando questa era ancora costituita come azienda autonoma dello Stato, solo successivamente trasformata in ente pubblico economico ed infine nella sua attuale forma societaria, per effetto delle previsioni contenute nel d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in l.
29 gennaio 1994, n. 71;
- che la trasformazione dell'ente aveva comportato il passaggio al regime proprio dei datori di lavoro privati, “con applicazione della contrattazione collettiva privatistica”: segnatamente “con riferimento alla contrattazione non dirigenziale, dunque per operai, impiegati e quadri, la resistente ha sviluppato una propria area di contrattazione collettiva, sottoscrivendo un CCNL apposito, il primo dei quali è quello del 26.11.1994, a cui hanno fatto seguito, oltre ad alcuni rinnovi economici, quelli del 26.07.1996, del 19.06.1997, dell'11.01.2001, dell'11.07.2003,
pagina 1 di 18 dell'11.07.2007, del 14.04.2011, del 30.11.2017 e del 23.06.2021”; “per l'area della dirigenza, dopo l'inziale sottoscrizione di uno specifico contratto […], dalla scadenza dell'ultimo, cioè dal
31.12.2002, applica il CCNL Dirigenti Industria […] sottoscritto da e Parte_3
a partire da quello del 23.05.2000 […], poi rinnovato nel 2003 […], ovvero, CP_2 quantomeno, a partire da quello del 24.11.2004, poi sostituito o aggiornato per la parte economica con i CCNL 25.11.2009, 30.12.2014 e 30.07.2019”;
- di essersi iscritte all'albo degli avvocati di Cagliari, nell'elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici, il 15 maggio 1995, data a partire dalla quale avevano iniziato a svolgere funzioni di avvocato per conto della datrice di lavoro, e di essere abilitate al patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione dal 2008;
- che, infatti, proprio nel 1995 l'ente si era dotato di un proprio Ufficio Legale, dipendente direttamente dal Presidente e coordinato a livello nazionale dalla Direzione Affari Legali, da cui le ricorrenti ancora dipendono funzionalmente, il cui capo è l'avv. Andrea Sandulli, con inquadramento dirigenziale;
- che gli avvocati addetti all'Ufficio Legale svolgono le medesime funzioni, senza gerarchia tra essi, tanto che il Responsabile della Direzione Affari Legali e Coordinatore è un primus inter pares;
- che le loro mansioni, dal 24 aprile 1998, sono le seguenti: “a) quali addette all'Ufficio
Legale, Avvocate nominate procuratrici generali alle liti disgiuntamente tra loro, svolgono attività difensiva rappresentandola Società in giudizio, anche con riferimento al Patrimonio
Bancoposta, dinanzi a qualunque Autorità Giudiziaria, in ogni grado di giurisdizione e perciò innanzi i Giudici di Pace, i Tribunali e le Corti d'Appello, sia ordinarie che del Lavoro o di altre sezioni specializzate, i giudici Amministrativi di ogni grado, i Tribunali delle Acque Pubbliche, sia regionali sia superiori, le Commissioni Tributarie di ogni grado, innanzi gli arbitri nominati per effetto di compromesso e di clausola compromissoria ed in genere innanzi qualsiasi altra
Autorità Amministrativa o Commissione Giurisdizionale, amministrativa o speciale ed anche arbitrale, nonché nelle procedure di mediazione conciliativa ex D. Lgs. 28/2010, in quelle di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 e ss. mm. ii., nonché in quelle per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e ss. mm. ii., in tutte le cause e procedure sia attive che passive, mosse e da muoversi;
b) sottoscrivono atti, promuovono azioni, ottenendo sentenze, decisioni e decreti, provocando sequestri giudiziari e conservativi, mandando ad esecuzione i provvedimenti giurisdizionali e non, potendo promuovere gravami, rinunciare e accettare rinunce agli atti in qualsiasi stato e grado del pagina 2 di 18 procedimento; c) rappresentano la Società nelle procedure fallimentari, fanno opposizione in genere a crediti, privilegi e pretesa qualità di creditori;
d) quali procuratrici speciali, cioè su incarichi specifici, rappresentano la Società nanti la Cassazione;
e) su richiesta degli Uffici della convenuta redigono pareri;
f) rendono pareri sulla opportunità di impugnare le sentenze e danno indicazioni circa le percentuali di soccombenza da inserire a fondo rischi;
g) svolgono le mansioni sopra elencate in maniera autonoma e da sole (cioè non operano in affiancamento)”;
- di operare sulla base di procure generali alle liti, nell'ultima delle quali, risalente al 2020, si legge: “Nomina procuratori generali alle liti, gli avvocati di cui all'elenco allegato sotto la lettera “A”, affinché, disgiuntamente tra loro, nella loro qualità di avvocati interni della Società stessa, iscritti nell'Elenco Speciale “ ” istituito presso i consigli dell'Ordine degli CP_1
Avvocati dei distretti di Corte di Appello di rispettiva pertinenza, secondo gli incarichi ricevuti, possano rappresentare e difendere la Società in giudizio, anche con riferimento al Patrimonio
Bancoposta, dinanzi a qualunque Autorità Giudiziaria, in ogni grado di giurisdizione e perciò, a mero titolo esemplificativo, innanzi i Giudici di Pace, i Tribunali e le Corti d'Appello, sia ordinarie che del Lavoro o di altre sezioni specializzate, i giudici Amministrativi di ogni grado, i
Tribunali delle Acque Pubbliche, sia regionali sia superiori, Le Commissioni Tributarie di ogni grado, innanzi gli arbitri nominati per effetto di compromesso e di clausola compromissoria ed in genere innanzi qualsiasi altra Autorità Amministrativa o Commissione Giurisdizionale, amministrativa o speciale ed anche arbitrale, nonché nelle procedure di mediazione conciliativa ex D. Lgs. 28/2010, in quelle di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito con L.
162/2014 e ss. mm. ii., nonché in quelle per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ex
L. 3/2012 e ss. mm. ii., in tutte le cause e procedure sia attive che passive, mosse e da muoversi,
e, per l'effetto, con facoltà di ottenere sentenze, decisioni e decreti, provocare sequestri giudiziari e conservativi, mandare ad esecuzione le sentenze, decisioni favorevoli e le contrarie, appellare, accettare rinunce agli atti in qualsiasi stato e grado del procedimento, rappresentare la Società nelle procedure fallimentari, fare opposizione in genere a crediti, privilegi e pretesa qualità di creditori, eleggere domicilio ed in genere adempiere a tutti gli atti necessari e opportuni per la rappresentanza e la difesa della parte rappresentata, sia nello stato di cognizione che di esecuzione dei giudizi stessi, conferendo per l'oggetto ogni più ampio potere”;
- di essere addette alla struttura periferica di Cagliari, ma di prestare servizio “su tutto il territorio della Sardegna, sul Lazio, sull'Abruzzo e sul Molise […] non solo presso i loro uffici, ma anche presso gli uffici giudiziari, ove si occupano delle udienze e delle attività connesse alle udienze”; pagina 3 di 18 - di essere inquadrate “nel livello “Professional Master”, cioè Quadri A1 Professional
Master/Professional Master Area Staff, applicando il CCNL per il personale non dirigente di
”; CP_1
- che nei loro confronti troverebbe applicazione “la disciplina dell'ordinamento forense riferita alle avvocature pubbliche (L. 247/2012), segnatamente gli artt. 3 («
1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. (omissis) / 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. /
(omissis)») e 23 (che per gli Avvocati degli Uffici legali degli Enti Pubblici prevede che venga assicurata «la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»)”;
- che la disciplina di contrattazione collettiva applicata non ricomprende espressamente gli avvocati nella categoria dei quadri, quantomeno a partire dal C.C.N.L. dell'11 luglio 2003, mentre prima di allora vigeva una disciplina “provvisoria” (un accordo integrativo datato 23 maggio 1995) che prevedeva l'inquadramento nell'area Q1 per le attività di patrocinio e assistenza legale;
- di percepire attualmente “una retribuzione complessiva mensile lorda di € 4.012,01
(MURA), € 3.720,35 (MURGIA) e € 3.978,68 (VERARDI), così composta: € 1.795,45 (paga base), come da artt. 63, 64, 65 e allegato 9 al CCNL;
+ € 545,44 (contingenza),come da artt. 63,
64, 65 e allegato 9 al CCNL;
+ 34,49 (retrib. ind., come da art. 25 DPR 335/1990, equivalendo alla vecchia retribuzione di anzianità); + € 245,46 (Art. 55 CCNL/94); + € 8,36 DIF. I.I.S.
(trattasi di voce di raccordo con le voci della retribuzione “pubblica”); + ASSEGNO AD
PERS.(€ 666,66 MURA –375,00 –633,33 VERARDI); + € 716,15 (Indenn. Funz.)”, Pt_2 senza alcuna maggiorazione per il lavoro svolto oltre le 36 ore settimanali, salva la periodica erogazione di un premio di produttività, tuttavia non legato alla funzione di avvocato;
- di non percepire alcun trattamento economico aggiuntivo, ossia “onorari sulle cause (cioè compensi per l'attività legale, anche note come “propine” –v. infra), né […] altre somme o indennità, e specificamente non percepiscono alcun premio di risultato (art. 69), alcuna incentivazione commerciale (art. 70), alcuna indennità di posizione (art. 71), o altre somme, indennità o premi”;
- che il loro inquadramento e la loro retribuzione “non si differenziano da quelli di tutti gli altri dipendenti che non svolgono l'attività di legale (anzi: le ricorrenti percepiscono meno!) e pagina 4 di 18 comunque si discostano di poco da quella attribuita a dipendenti di categoria inferiore (A2). In ogni caso per gli altri colleghi non è richiesta la laurea (neanche quella triennale o “breve”), cosa ovviamente non ammissibile per gli Avvocati, per i quali è necessaria quella quadriennale vecchio ordinamento o quella a ciclo unico di cinque anni, ovvero quella triennale più la laurea magistrale(o specialistica) a seconda del periodo del corso”;
- di reputare errato l'inquadramento nella categoria dei quadri e più consono alla loro professionalità, alla responsabilità ed autonomia di cui sono investite l'inquadramento nella categoria dei dirigenti, secondo le previsioni del CCNL Dirigenti Industria sottoscritto da e Parte_3 CP_2
- di aver conseguentemente diritto all'adeguamento retributivo e ciò ai sensi dell'art. 2103 c.c.
e anche direttamente dell'art. 36 Cost.;
- che il difetto di proporzionalità della retribuzione emergerebbe “anche dall'analisi dei precedenti di contrattazione collettiva (che certamente aiutano ad individuare i criteri per la retribuzione parametro) e giurisprudenziali. Così, per esempio il CCNL 21.07.2010 inerente la dirigenza degli Enti Pubblici non Economici e delle Agenzia Fiscali (doc. 56) ha individuato uno specifico profilo professionale –“Professionisti”- in cui inquadrare i legali, confermando la disciplina preesistente (art. 31). Ancor più chiaramente il CCNL 09.03.2020 Personale Area
Funzioni Centrali, nel disciplinare il rapporto dirigenziale (doc. 57) ha: - previsto una specifica sezione dedicata ai “Professionisti” (art. 82 e segg.) […] - dettato una disciplina di dettaglio, anche per la parte economica (art. 85 e segg.), tra cui troviamo la retribuzione di risultato ed i trattamenti di cui all'art. 9 D.L. 90/2014 (le “propine” di cui si parlerà in seguito –art. 86), indennità varie ed uno specifico fondo (art. 89), avanzamenti in carriera ed incarichi di coordinamento (art. 90 e 91). Così nel contratto collettivo integrativo del 08.01.2003 relativo al personale dell'area dei Professionisti e dell'Area medica Enti Pubblici Non Economici, stipulato in attuazione dell'art. 33 del CCNL il 16.02.1999 (doc. 61), si leggono disposizioni sui
Professionisti (art. 4) e disposizioni specifiche per l'avvocatura (art. 6)”;
- che ad analoghe conclusioni sarebbe pervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari
n. 317/2018, “che, con riferimento all'Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff, in aggiunta a quanto già percepito (e quindi anche alla distribuzione di somme derivanti dalle spese legali liquidate). Nella sentenza si legge: «È vero che costoro non domandano un inquadramento diverso da quello in categoria D, cui appartengono;
ma la loro domanda di adeguamento della retribuzione si fonda proprio sull'assunto –più volte ribadito –che il patrocinio legale della pagina 5 di 18 Regione è un'attività ulteriore e più qualificata rispetto ai compiti dei dipendenti di quella categoria. Assunto che con tutta evidenza è fondato. La classificazione dei lavoratori contenuta nell'allegato A del Ccrl 2001 mostra come la categoria D sia astrattamente compatibile con le funzioni di avvocato … ma appare evidente la peculiarità dell'attività legale rispetto alla generalità delle attività delle figure professionali comprese in questa categoria, tanto è vero che la difesa legale della Regione era originariamente affidata, com'è pacifico, solo ad avvocati inquadrati come dirigenti» (pag. 7 della sentenza)”;
- che l'insufficienza della retribuzione delle ricorrenti sarebbe ricavabile anche dalla recente assunzione alle dipendenze della convenuta dell'avv. Paolo Carta, “divenuto cassazionista ad aprile 2021, che incredibilmente percepisce una retribuzione globale di fatto enormemente superiore a quella delle ricorrenti, pari a circa € 80.000,00 lordi annui, oltre a benefits (auto e bonus carburante)”;
- che l'avv. Carta, privo dell'esperienza e, inizialmente, anche delle responsabilità proprie delle ricorrenti, è stato inquadrato come quadro di livello A1 come le ricorrenti;
- che “l'unico modo per dare una spiegazione razionale alla scelta aziendale inerente la retribuzione dell'avv. Carta è quello di ritenere che a decorrere da lui la resistente abbia cercato di allineare le retribuzioni ai principi di cui diffusamente si è parlato sopra”;
- che ha finanche omesso di dare attuazione alla “disciplina relativa alla Controparte_1 partecipazione alla distribuzione dei compensi (spese legali) come delineata attualmente dall'art. 9 D .L . n. 90 2014 cfr. art. 13 L . 247 2012)2012)”;
- di essere pertanto creditrici anche di ulteriori somme a titolo di distribuzione delle spese legali liquidate in favore della datrice di lavoro in forza di sentenze favorevoli ed effettivamente recuperate dalle controparti, e ciò anche ai sensi dell'art. 36 cost.
Sulla base della rappresentazione che precede, le ricorrenti hanno concluso domandando al
Tribunale:
“1) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento dirigenziale a far data dal 15.05.1995 ovvero da altra accertanda data, con ogni statuizione conseguente, anche in punto di differenze retributive;
2) in ogni caso, anche per il caso che il Giudicante trovi corretto
l'attuale inquadramento, in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., e quindi con giudizio
d'adeguamento e determinazione giudiziale, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla corresponsione della retribuzione proporzionata e sufficiente, individuando la stessa sulla base di quella parametro che verrà determinata in corso di causa, come da narrativa, con decorrenza dal 15.05.1995 ovvero da altra accertanda data;
3)in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto pagina 6 di 18 delle ricorrenti al pagamento degli “onorari”, ovvero le competenze comunque denominate
(propine, compensi o altro), di cui all'art. 9 D.L. 90/2014, anche in applicazione degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c., e quindi anche con giudizio d'adeguamento e determinazione giudiziale, individuando la retribuzione adeguata e sufficiente sulla base di quella parametro che verrà determinata in corso di causa, con decorrenza dall'entrata in vigore del citato art. 9 del D.L.
90/2014; 4) il tutto con condanna generica della resistente al pagamento delle differenze retributive e liquidazione in separato giudizio, occorrendo, anche con determinazione equitativa, dalla maturazione dei singoli crediti (differenze retributive, “onorari” o propine) al saldo, con ricalcolo per le voci retributive basate sulla paga come determinanda (incluse 13.ma, 14.ma e
TFR), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, e con l'unico limite della prescrizione;
5)con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze professionali”. ha resistito con articolate difese. Controparte_1
2. Prima di accertare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento della posizione economica superiore ed alla corresponsione delle differenze retributive rivendicate, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione parziale del credito, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte convenuta.
E' noto che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dall'attribuzione della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
E' altrettanto noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n. 4, c.c., limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa" o pagina 7 di 18 di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto
(stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e
2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno
1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trova applicazione per i rapporti che siano assistiti da stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
L'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale grava sul datore di lavoro, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto del termine prescrizionale costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione.
In senso contrario non rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che assurge a fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione (Cass. civ., Sez. L, 16 maggio
2012, n. 7640).
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., nel settore privato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato – essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata - non è più assistito da un regime di stabilità assimilabile a quello precedente, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012),
“il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 pagina 8 di 18 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
Ciò a fortiori per i rapporti regolati dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Questo principio vale anche per i rapporti di lavoro che fanno capo a ente Controparte_1 di natura privatistica.
E' appena il caso di aggiungere che il termine di prescrizione decennale del diritto all'inquadramento superiore decorre durante il rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia di tutele apprestate contro il licenziamento illegittimo.
Ciò premesso, l'eccezione della convenuta è fondata.
Le ricorrenti domandano l'inquadramento superiore e l'adeguamento retributivo a partire dal
15 maggio 1995 (salvo precisare, quanto al riconoscimento delle differenze retributive, di pretenderlo con il limite della prescrizione).
Il primo atto di costituzione in mora, contenente la richiesta di inquadramento in posizione economica superiore e di pagamento di somme a titolo di differenziale retributivo, è stato comunicato alla convenuta a mezzo pec il 15 marzo 2021 (doc. 50 del fascicolo delle lavoratrici)
e poi a mezzo posta, per raccomandata con avviso di ricevimento, in data 19 marzo 2021 (doc.
49).
La pretesa all'inquadramento superiore è quindi prescritta fino al 14 marzo 2011, mentre il credito per differenze retributive è prescritto per le mensilità maturate fino a giugno 2007 (infatti, essendo notorio che la resistente abbia occupato un numero di lavoratori tale da rendere operativo il regime di tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, deve ritenersi che fino alla riforma introdotta dalla Legge Fornero, e quindi fino al 18 luglio 2012, il termine di prescrizione dei crediti retributivi sia decorso in costanza di rapporto).
3. Delimitato l'ambito della cognizione sulla pretesa di merito per effetto della accertata prescrizione, occorre innanzitutto verificare se, a partire dal luglio 2007, le ricorrenti, come avvocate di abbiano svolto mansioni proprie della categoria dirigenziale Controparte_1 suscettibili di attribuire loro il diritto all'adeguamento retributivo ai sensi dell'art. 2103 c.c. e se, successivamente al 14 marzo 2011, abbiano maturato anche il diritto all'inquadramento superiore.
In subordine, è richiesto al Tribunale di verificare se – nell'ipotetica correttezza dell'inquadramento professionale come da contratto - la retribuzione percepita sia risultata comunque inadeguata rispetto ai parametri stabiliti dall'art. 36 Cost.
Infine, occorre accertare se le ricorrenti abbiano maturato il diritto alle c.d. propine.
E' opportuno precisare che, durante il giudizio, il 17 novembre 2021, il rapporto di lavoro pagina 9 di 18 delle ricorrenti è pacificamente cessato.
4. Le domande incentrate sullo svolgimento di mansioni superiori (quindi, sia quella di accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria dirigenziale che quella di riconoscimento del diritto al differenziale economico) sono infondate.
4.1. L'art. 2103 c.c. prevedeva, nella versione vigente al mese di luglio 2007, il diritto del prestatore di lavoro ad essere “adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”
(comma 1, primo inciso) e “nel caso di assegnazione a mansioni superiori”, il “diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta" e all'assegnazione definitiva, “ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Il testo è stato (come noto) rimaneggiato per effetto del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e da allora la disciplina applicabile è la seguente:
“
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
[…]
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
4.2. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, ed, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (c.d. procedimento trifasico, cfr. Cass. civ., Sez. L, 27 settembre 2016, n. 18943).
Per
contro
- ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali - l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con pagina 10 di 18 l'inquadramento a costoro attribuito, esaurendosi invece nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria (Cass. civ., Sez. L, 7 luglio 2004, n. 12513).
4.3. E' sostanzialmente pacifico il complesso di mansioni che le ricorrenti, come avvocate iscritte all'albo, espletavano all'interno dell'Ufficio Legale di svolgimento Controparte_1 di attività difensiva in giudizio, dinanzi a qualunque autorità giudiziaria, di ogni ordine e grado, e nelle procedure arbitrali, comprese le fasi amministrative o lato sensu conciliative preliminari, in forza di una procura generale alle liti rilasciata per atto notarile;
redazione di pareri e attività di consulenza legale.
Ed è altrettanto incontestato che l'esercizio dell'attività di avvocato fosse fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, così come prescritto dagli artt. 3 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4.4. Occorre a questo punto chiedersi se – per contrattazione collettiva applicabile – questo genere di attività fosse proprio della categoria dei quadri, nel più alto livello di inquadramento assegnato alle ricorrenti, ossia A1, con qualifica di professional master area staff, ossia della categoria dei dirigenti.
A tal fine, per semplificazione, si porranno qui in raffronto la declaratoria della categoria dei quadri contenuta nel C.C.N.L. per il personale non dirigente di dell'11 luglio Controparte_1
2007 (che ricalca sostanzialmente le declaratorie del contratto collettivo precedente e di quelli successivi), e la declaratoria della categoria dirigenziale del C.C.N.L. Dirigenti Industria del 24 novembre 2004.
Declaratoria C.C.N.L. per il personale non Declaratoria C.C.N.L. Dirigenti Industria del 24 dirigente di dell'11 luglio novembre 2004 (art. 1) Controparte_1
2007 (art. 21)
LIVELLO A – Quadri
Lavoratori con elevata preparazione 1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i professionale, ampia autonomia, alto grado di quali sussistano le condizioni di subordinazione specializzazione, responsabilità diretta di cui all'art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'attuazione degli obiettivi della Società, cui nell'azienda un ruolo caratterizzato da un sono attribuiti compiti di rilevante importanza. elevato grado di professionalità, autonomia e
Appartengono a questo livello i dipendenti che potere decisionale ed esplicano le loro funzioni pagina 11 di 18 hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
All'interno del presente livello professionale sono individuate due distinte posizioni retributive: A2 ed A1.
Posizione Retributiva A2
Ruoli
1) Responsabile di Struttura
Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall' . Nell'ambito di tale profilo Pt_4 professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della società
e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative
- Responsabile di Servizio CRP
- Direttore Ufficio Postale
- Responsabile UDR
2) Professional
Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che
al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e
4 del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
pagina 12 di 18 possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche.
Figure professionali esemplificative
- Product Manager
- Responsabile Commerciale di Area
- Analista
Posizione Retributiva A1
Ruoli
1) Responsabile di Struttura Complessa
Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative
- Responsabile Area Territoriale Call Center
- Responsabile CPO Base
- Responsabile di Servizio (Filiale/Polo/CMP)
- Direttore Ufficio Postale
- Responsabile UDR
2) Professional Master
pagina 13 di 18 Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta su obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi dimensioni e/o che possiedono un elevato know-how specialistico fungendo, in diversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti e/o processi di lavoro di rilevante importanza.
Nell'ambito della propria professionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso attività di consulenza, progettazione e indirizzo.
Figure professionali esemplificative
- Responsabile Engineering
- Responsabile Gestione Immobiliare
- Responsabile Commerciale Grandi Clienti.
[...]
4.5. Dal raffronto delle declaratorie, è dato comprendere che, per quanto i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possano vantare elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, e siano gravati da altrettanta responsabilità, essi non partecipano dei poteri decisionali ad ampio spettro di cui sono investiti i dirigenti, che li rendono in grado di influire direttamente sull'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Non a caso, tra i profili esemplificativi selezionati dalla contrattazione collettiva per la categoria dirigenziale compaiono figure apicali e di vertice, ossia i direttori, i condirettori, e più in generale coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori, ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
Non si tratta certo della procura generale alle liti degli avvocati e delle avvocate dell'ufficio legale di che pur godono di ampia autonomia, ma non esercitano poteri di Controparte_1 rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda e neppure sono posti a capo di servizi strategici, potendo al più gestire in autonomia la propria attività professionale e coordinarsi tra loro e con altro personale di altri uffici. pagina 14 di 18 La declaratoria della categoria dei quadri è quindi pienamente compatibile con l'attività svolta dalle ricorrenti come avvocate di Controparte_1
Non è poi insignificante il fatto che il C.C.N.L. per i dipendenti dell' del 26 Controparte_3 novembre 1994 prevedesse esplicitamente (art. 45) che nell'aera dei quadri di 1° livello rientrassero anche “alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione ai relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione dell'Ente”, definizione che ancor più si adatta alla posizione professionale delle ricorrenti (e che si ritrova ancora nel C.C.N.L. per il personale non dirigente di dell'11 gennaio 2001, allegato 1 all'art. 24, dove si Controparte_1 rinviene anche il profilo "professionali" di “area quadri 1° livello”, associato ad “attività professionale di patrocinio e assistenza legale […]”).
Ed invero, il mancato espresso richiamo della figura del professionista intellettuale, a partire dal contratto collettivo del 2003, non può interpretarsi nel senso di cogliere la volontà delle parti sociali di trasporre quel profilo nell'ambito della qualifica dirigenziale.
Deve ritenersi, piuttosto, che, venuta meno la declaratoria specifica e dedicata, ai fini dell'esatto inquadramento professionale del lavoratore, il giudice debba procedere secondo i principi generali richiamati in premessa, attraverso il raffronto tra la declaratoria generale descrittiva della qualifica rivendicata e la declaratoria generale corrispondente al livello contrattualmente riconosciuto.
Questo processo c.d. trifasico ha appunto condotto nel caso di specie a confermare la correttezza della scelta aziendale di inquadrare le ricorrenti nella categoria dei quadri.
5. È altresì infondata la domanda subordinata di adeguamento della retribuzione ex art. 36
Cost., posto che l'adeguatezza della retribuzione in relazione alla norma costituzionale in tal caso risulta essere stata già valutata dalle parti sociali che hanno sottoscritto il contratto collettivo applicato da Controparte_1
Si tratta di un contratto che vede come firmatarie le sigle notoriamente più rappresentative nel panorama nazionale: , , , assieme a , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e CP_8 Controparte_9
E' pur vero che neppure la retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva sottoscritta da organizzazioni sindacali rappresentative si sottrae alla verifica di adeguatezza che la Costituzione demanda al giudice, ma questa gode pur sempre di una presunzione (semplice) di conformità ai canoni costituzionali di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. pagina 15 di 18 Infatti, i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva sono normalmente idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge, l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art. 36 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 27711 del 2 ottobre 2023).
Resta ferma la regola per cui il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi è tenuto ad usare la massima prudenza e adeguata motivazione “giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (paragrafo 22 della sentenza n. 27711/2023).
Nella specie, le ricorrenti non hanno offerto alcun elemento utile per ritenere che la retribuzione loro corrisposta da nel corso del rapporto sia stata inadeguata, Controparte_1 sotto il profilo della sufficienza e della proporzionalità.
Non è certo utile a tal fine il raffronto tra la retribuzione percepita come quadri e quella prevista per i dirigenti, dato che la differente qualità della prestazione giustifica livelli retributivi più elevati per i secondi.
Neppure è pertinente il richiamo ad altri contratti collettivi nazionali di lavoro applicati da enti pubblici di varia natura, trattandosi evidentemente di settori totalmente differenti, addirittura attinenti alla materia del pubblico impiego.
E infine, non è d'aiuto la retribuzione annua asseritamente riconosciuta da Controparte_1 ad altro avvocato del proprio Ufficio Legale, Paolo Carta, che a dire delle ricorrenti godrebbe di un trattamento economico superiore di circa un terzo rispetto al loro.
Ammesso che la circostanza sia vera, non esiste un generale obbligo di parità di trattamento a carico di un soggetto che opera nelle vesti privatistiche di impresa commerciale, qual è
[...]
e l'assegno ad personam riconosciuto dal datore ad un singolo dipendente non Controparte_1 solo non ha alcun effetto di trascinamento verso l'alto delle retribuzioni di altri colleghi con mansioni analoghe, ma non costituisce neppure indice del difetto di proporzionalità e sufficienza della retribuzione del resto del personale investito della stessa qualifica.
Si consideri che l'avv. Nives Mura a gennaio 2021 godeva di una retribuzione lorda di euro
4.012,01; NA RO MA AR Verardi lo stesso mese godeva di una retribuzione lorda di euro 3.978,68.
Dalla busta paga di ottobre 2020 di AR AN MU si ricava una retribuzione lorda mensile di euro 3.720,35.
La differenza tra le tre professioniste riposa nella diversa misura dell'assegno ad personam pagina 16 di 18 loro riconosciuto.
Non si tratta di importi che rendono evidenza di uno scostamento dai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost.
6. Infine, non può essere accolta neppure la domanda di accertamento del diritto al pagamento di maggiori somme a titolo di distribuzione delle spese processuali (effettivamente riscosse) riconosciute in favore di nell'ambito di procedimenti definiti con Controparte_1 pronunciamento favorevole per la convenuta.
E' appena il caso di osservare che le ricorrenti invocano l'applicazione di una disciplina
(quella contenuta all'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n.
114) che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, regola il riparto del recuperato esclusivamente con riguardo agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
e agli avvocati e procuratori dello Stato.
Trattandosi di norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica, ancorché gli avvocati dell'ufficio legale di in quanto ente pubblico trasformato in persona Controparte_1 giuridica di diritto privato, a partecipazione pubblica prevalente, siano assimilati agli avvocati degli enti pubblici, ma ai soli fini dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Non senza considerare poi che l'art. 9, comma 3, del d.l. 90/2014 consente la ripartizione delle c.d. propine “nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma
7”, mentre nel caso di non risulta che la materia sia stata regolata per Controparte_1 regolamento o contratto collettivo.
7. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le ricorrenti devono essere condannate, in solido tra loro, alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta le domande delle ricorrenti;
- condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al pagina 17 di 18 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 24 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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