CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6196/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Consigliere Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), residente in Roma ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato al n. 38 del Viale Angelico, presso lo studio dell'Avv. Roberto Maiorana ) che lo rappresenta C.F._2
e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso in appello,
Ricorrente-appellante Email_1
e
NTroparte_1
( ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, Lungotevere Tor di Nona n. 1 ed elettivamente domiciliata, in Roma in via F. Paulucci dè Calboli, 20/E, presso l'avv.
Alfonsina Di Domenico ),dell'Avvocatura dell'Ente C.F._3 dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di Procura Generale alle
Liti per Notaio Avv. , rep. 3971 racc. 2776 del 04/10/018, Per_1
p.e.c. ; Email_2
Resistente - appellata CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulata nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle della memoria di costituzione;
nonché quelle rese per entrambi all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del
24.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5642/2021il tribunale di Roma nel procedimento Rg.
36001/2019 ha emesso il seguente dispositivo : “ Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta tutte le domande di condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € NTroparte_1
415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge. Roma, 26.03.2021 F.to Il Giudice “
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale giudicante: “ Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.05.2019
[...]
NT ha vocato in giudizio l'Ater per sentire Parte_1 CP_1 accogliere le conclusioni così precisate in sede di memorie integrative: “1. Dichiarare nulla, o comunque annullare o dichiarare illegittima e/o disapplicare, qualora necessario, la Determinazione
Dirigenziale del servizio Rapporti con il Territorio n. 567 del 9 ottobre
2018 – Prot. 103714 del 9 ottobre 2018, inoltrata a mezzo posta raccomandata in data 19 ottobre 2018 (Prot. U-0104673 del 12 ottobre 2018), avente ad oggetto istanza subentro e voltura Legge
Regionale 12/1999, Art. 12. Inammissibilità per carenza delle condizioni normative. – Codice Immobile Parte_1
ed ogni altro atto presupposto, connesso e P.IVA_2 consequenziale, ivi espressamente incluso o richiamato per i motivi pag. 2/8 esposti;
2. In ogni caso, dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al subentro nella assegnazione dell'alloggio di proprietà , sito in CP_1
Roma, via Caffaro n. 24 – Scala B – Int. 3, identificato con matricola
52551000024 con voltura del contratto di locazione originariamente intestato al padre sig. , per tutti i motivi esposti. Con Parte_2 vittoria di spese e onorari”.
Si è costituita l'Ater del con comparsa depositata il CP_1
19.11.2019 con la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: - rigettare le domande ed eccezioni tutte proposte da parte attorea, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e per 'effetto confermare il provvedimento impugnato”.
All'udienza del 05.12.2019, trattandosi di materia locatizia, è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a quello di cui all'art. 447 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
All'udienza del 26.03.2021 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza”.
Seguiva sentenza gravata.
in atti, proponeva gravame avverso detta sentenza Parte_1 contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l'Ater che impugnava l'atto d'appello perché inammissibile ed infondato chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 24.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nel seguente motivo:
§.- L'appellante si duole dell'errata interpretazione da parte del tribunale della sussistenza delle condizioni per il subentro pag. 3/8 nell'assegnazione dell'alloggio ERP;
nonché sull'ulteriore profilo di doglianza avverso la sentenza impugnata concernente la qualifica- zione, resa dal giudice di prime cure, di inefficacia dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare a cagione dell'asserita tardività dell'istanza medesima.
Invero il Tribunale nega l'esistenza di un'istanza di ampiamento del nucleo familiare, salvo poi ritenerla inefficace perché considerata tardiva.
Erronea interpretazione da parte del Tribunale della comunicazione del 24.02.2018 da intendersi non ai fini assistenziali ma di subentro.
La Corte così ragiona: ln via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il
Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argo- mentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
In fatto si osserva che
L'alloggio per cui è causa era assegnato al signor Parte_2 unitamente al proprio nucleo familiare composto dalla coniuge signora ed i figli, tra cui l'odierno ricorrente. Persona_2
Quest'ultimo ne usciva per matrimonio in data 25/09/1988.
In data 16/12/2015 decedeva l'originario assegnatario.
In data 24/02/2018 decedeva anche la coniuge, madre dell'odierno appellante.
In data 15 maggio 2018 (prot. 25445) veniva acquisita dall' CP_1
un'istanza sottoscritta dalla signora con la quale la CP_2 stessa chiedeva di subentrare al proprio coniuge deceduto nel pag. 4/8 2015, nonché di ottenere l'ampliamento in favore del figlio
[...]
(attuale ricorrente). Parte_1
Tale istanza è datata e sottoscritta il 24/02/2018 ossia la data di decesso della medesima signora , ma pervenuta Per_2 all'ufficio protocollo in data 15.5.18.
Osserva il Collegio che “l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è legittima solo in virtù di un provvedimento d'assegnazione emesso, ai sensi dell'art.11 DPR n.1035/1972 ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario nei casi previsti dalla legge”.
L'art. 12, legge Regionale Lazio 6 agosto 1999 n. 12, così dispone:
“Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare” al comma I così dispone: “1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2
e 3, in caso di decesso, o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5. “ ed al comma 4“ Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente” ed al Comma 5 “ L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 3 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito pag. 5/8 dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore”.
Appare dirimente che all'atto della comunicazione del 24.2.2018, dopo circa 3 anni dalla morte del originario Parte_2 assegnatario del contratto, della permanenza di la Parte_1
non aveva tempestivamente richiesto ed ottenuto il Persona_2 riconoscimento del subentro per sé nel contratto di locazione e per l'effetto la richiesta d'ampliamento prima a suo favore e poi all'esito positivo della stessa il subentro del figlio.
Peraltro appare pacifico che nessuna valida prova è stata fornita dall'appellante sulla circostanza di aver effettuato la prevista rituale comunicazione dell'ampliamento familiare necessaria, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di legge, anche in relazione alla categoria di appartenenza, per procedere alla voltura del contratto come ritenuto dalla Cass. 19489/2017, cfr. anche Cass. 31905/2018
e Cass. Ordinanza n. 11230 del 2017.
Esaminando la comunicazione del 24.02.2018 della Persona_2 questa non può essere qualificata come valida istanza d'ampliamento (cfr. allegato 9 all'atto di citazione) di nucleo familiare, ma come semplice autorizzazione ad ospitare un soggetto a fini assistenziali infatti nella lettera si legge: “La sottoscritta Persona_2
nata a [...] il [...] abitante in via Caffaro 24-scala B
[...] int. 3 Essendo vedova e invalida, allego documento di Invalidità con il mio benestare dichiaro che mio figlio, faccia rientro Parte_1 in casa per accudirmi, e compagnia essendo rimasta sola e non auto sufficiente Saluto e ringrazio sentitamente” .
pag. 6/8 Non viene comunicato il rientro del figlio ma viene solo chiesta l'autorizzazione a ospitarlo per finalità assistenziali.
L'inefficacia dell'istanza emerge anche da una seconda constatazione: la sua tardività; infatti la stessa è stata inviata alla data della morte di ossia tre anni dopo il decesso dell'originario Persona_2 assegnatario.
A conforto “In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, prevede, per l'ipotesi di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, il subingresso nell'assegnazione dell'alloggio dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario (tra i quali anche i discendenti) o ampliato (con esclusione dei discendenti), come risultante da provvedimento ricognitivo, da parte dell'ente concedente, dei presupposti di fatto dell'ampliamento del nucleo familiare” e Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 4549/2017.
In mancanza di tali presupposti l'appello va disatteso con il rigetto della domanda, come proposte da di annullamento Parte_1 della “Determinazione Dirigenziale del servizio Rapporti con il
Territorio n. 567 del 9 ottobre 2018 – Prot. 103714 del 9 ottobre
2018, inoltrata a mezzo posta raccomandata in data 19 ottobre 2018
(Prot. U-0104673 del 12 ottobre 2018), avente ad oggetto istanza subentro e voltura Legge Regionale 12/1999, Art. 12. Inammissibilità per carenza delle condizioni normative. – Codice Parte_1
Immobile ” e di accertamento del proprio diritto al P.IVA_2 riconoscimento del subentro nel contratto di assegnazione dell'alloggio in locazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM
147/2022, il valore della causa indicato come indeterminabile basso, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione pag. 7/8 giuridica trattata in € 2.906,00 oltre € 225,00 per spese ed il 15% oltre il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna di al pagamento a favore dell' Parte_1 CP_1 CP_1 [...]
CP_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
NTroparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
5642/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'
[...]
come in atti, delle spese del presente NTroparte_1 grado del giudizio, che liquida in € 2.906,50, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore Parte_1 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
27/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6196/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Consigliere Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), residente in Roma ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato al n. 38 del Viale Angelico, presso lo studio dell'Avv. Roberto Maiorana ) che lo rappresenta C.F._2
e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso in appello,
Ricorrente-appellante Email_1
e
NTroparte_1
( ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, Lungotevere Tor di Nona n. 1 ed elettivamente domiciliata, in Roma in via F. Paulucci dè Calboli, 20/E, presso l'avv.
Alfonsina Di Domenico ),dell'Avvocatura dell'Ente C.F._3 dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di Procura Generale alle
Liti per Notaio Avv. , rep. 3971 racc. 2776 del 04/10/018, Per_1
p.e.c. ; Email_2
Resistente - appellata CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulata nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle della memoria di costituzione;
nonché quelle rese per entrambi all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del
24.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5642/2021il tribunale di Roma nel procedimento Rg.
36001/2019 ha emesso il seguente dispositivo : “ Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta tutte le domande di condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € NTroparte_1
415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge. Roma, 26.03.2021 F.to Il Giudice “
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale giudicante: “ Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.05.2019
[...]
NT ha vocato in giudizio l'Ater per sentire Parte_1 CP_1 accogliere le conclusioni così precisate in sede di memorie integrative: “1. Dichiarare nulla, o comunque annullare o dichiarare illegittima e/o disapplicare, qualora necessario, la Determinazione
Dirigenziale del servizio Rapporti con il Territorio n. 567 del 9 ottobre
2018 – Prot. 103714 del 9 ottobre 2018, inoltrata a mezzo posta raccomandata in data 19 ottobre 2018 (Prot. U-0104673 del 12 ottobre 2018), avente ad oggetto istanza subentro e voltura Legge
Regionale 12/1999, Art. 12. Inammissibilità per carenza delle condizioni normative. – Codice Immobile Parte_1
ed ogni altro atto presupposto, connesso e P.IVA_2 consequenziale, ivi espressamente incluso o richiamato per i motivi pag. 2/8 esposti;
2. In ogni caso, dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al subentro nella assegnazione dell'alloggio di proprietà , sito in CP_1
Roma, via Caffaro n. 24 – Scala B – Int. 3, identificato con matricola
52551000024 con voltura del contratto di locazione originariamente intestato al padre sig. , per tutti i motivi esposti. Con Parte_2 vittoria di spese e onorari”.
Si è costituita l'Ater del con comparsa depositata il CP_1
19.11.2019 con la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: - rigettare le domande ed eccezioni tutte proposte da parte attorea, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e per 'effetto confermare il provvedimento impugnato”.
All'udienza del 05.12.2019, trattandosi di materia locatizia, è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a quello di cui all'art. 447 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
All'udienza del 26.03.2021 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza”.
Seguiva sentenza gravata.
in atti, proponeva gravame avverso detta sentenza Parte_1 contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l'Ater che impugnava l'atto d'appello perché inammissibile ed infondato chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 24.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nel seguente motivo:
§.- L'appellante si duole dell'errata interpretazione da parte del tribunale della sussistenza delle condizioni per il subentro pag. 3/8 nell'assegnazione dell'alloggio ERP;
nonché sull'ulteriore profilo di doglianza avverso la sentenza impugnata concernente la qualifica- zione, resa dal giudice di prime cure, di inefficacia dell'istanza di ampliamento del nucleo familiare a cagione dell'asserita tardività dell'istanza medesima.
Invero il Tribunale nega l'esistenza di un'istanza di ampiamento del nucleo familiare, salvo poi ritenerla inefficace perché considerata tardiva.
Erronea interpretazione da parte del Tribunale della comunicazione del 24.02.2018 da intendersi non ai fini assistenziali ma di subentro.
La Corte così ragiona: ln via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il
Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argo- mentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del 16/11/2017, n. 27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
In fatto si osserva che
L'alloggio per cui è causa era assegnato al signor Parte_2 unitamente al proprio nucleo familiare composto dalla coniuge signora ed i figli, tra cui l'odierno ricorrente. Persona_2
Quest'ultimo ne usciva per matrimonio in data 25/09/1988.
In data 16/12/2015 decedeva l'originario assegnatario.
In data 24/02/2018 decedeva anche la coniuge, madre dell'odierno appellante.
In data 15 maggio 2018 (prot. 25445) veniva acquisita dall' CP_1
un'istanza sottoscritta dalla signora con la quale la CP_2 stessa chiedeva di subentrare al proprio coniuge deceduto nel pag. 4/8 2015, nonché di ottenere l'ampliamento in favore del figlio
[...]
(attuale ricorrente). Parte_1
Tale istanza è datata e sottoscritta il 24/02/2018 ossia la data di decesso della medesima signora , ma pervenuta Per_2 all'ufficio protocollo in data 15.5.18.
Osserva il Collegio che “l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è legittima solo in virtù di un provvedimento d'assegnazione emesso, ai sensi dell'art.11 DPR n.1035/1972 ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario nei casi previsti dalla legge”.
L'art. 12, legge Regionale Lazio 6 agosto 1999 n. 12, così dispone:
“Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare” al comma I così dispone: “1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2
e 3, in caso di decesso, o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5. “ ed al comma 4“ Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente” ed al Comma 5 “ L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 3 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito pag. 5/8 dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore”.
Appare dirimente che all'atto della comunicazione del 24.2.2018, dopo circa 3 anni dalla morte del originario Parte_2 assegnatario del contratto, della permanenza di la Parte_1
non aveva tempestivamente richiesto ed ottenuto il Persona_2 riconoscimento del subentro per sé nel contratto di locazione e per l'effetto la richiesta d'ampliamento prima a suo favore e poi all'esito positivo della stessa il subentro del figlio.
Peraltro appare pacifico che nessuna valida prova è stata fornita dall'appellante sulla circostanza di aver effettuato la prevista rituale comunicazione dell'ampliamento familiare necessaria, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di legge, anche in relazione alla categoria di appartenenza, per procedere alla voltura del contratto come ritenuto dalla Cass. 19489/2017, cfr. anche Cass. 31905/2018
e Cass. Ordinanza n. 11230 del 2017.
Esaminando la comunicazione del 24.02.2018 della Persona_2 questa non può essere qualificata come valida istanza d'ampliamento (cfr. allegato 9 all'atto di citazione) di nucleo familiare, ma come semplice autorizzazione ad ospitare un soggetto a fini assistenziali infatti nella lettera si legge: “La sottoscritta Persona_2
nata a [...] il [...] abitante in via Caffaro 24-scala B
[...] int. 3 Essendo vedova e invalida, allego documento di Invalidità con il mio benestare dichiaro che mio figlio, faccia rientro Parte_1 in casa per accudirmi, e compagnia essendo rimasta sola e non auto sufficiente Saluto e ringrazio sentitamente” .
pag. 6/8 Non viene comunicato il rientro del figlio ma viene solo chiesta l'autorizzazione a ospitarlo per finalità assistenziali.
L'inefficacia dell'istanza emerge anche da una seconda constatazione: la sua tardività; infatti la stessa è stata inviata alla data della morte di ossia tre anni dopo il decesso dell'originario Persona_2 assegnatario.
A conforto “In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, prevede, per l'ipotesi di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, il subingresso nell'assegnazione dell'alloggio dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario (tra i quali anche i discendenti) o ampliato (con esclusione dei discendenti), come risultante da provvedimento ricognitivo, da parte dell'ente concedente, dei presupposti di fatto dell'ampliamento del nucleo familiare” e Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 4549/2017.
In mancanza di tali presupposti l'appello va disatteso con il rigetto della domanda, come proposte da di annullamento Parte_1 della “Determinazione Dirigenziale del servizio Rapporti con il
Territorio n. 567 del 9 ottobre 2018 – Prot. 103714 del 9 ottobre
2018, inoltrata a mezzo posta raccomandata in data 19 ottobre 2018
(Prot. U-0104673 del 12 ottobre 2018), avente ad oggetto istanza subentro e voltura Legge Regionale 12/1999, Art. 12. Inammissibilità per carenza delle condizioni normative. – Codice Parte_1
Immobile ” e di accertamento del proprio diritto al P.IVA_2 riconoscimento del subentro nel contratto di assegnazione dell'alloggio in locazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM
147/2022, il valore della causa indicato come indeterminabile basso, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione pag. 7/8 giuridica trattata in € 2.906,00 oltre € 225,00 per spese ed il 15% oltre il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna di al pagamento a favore dell' Parte_1 CP_1 CP_1 [...]
CP_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
NTroparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
5642/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'
[...]
come in atti, delle spese del presente NTroparte_1 grado del giudizio, che liquida in € 2.906,50, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore Parte_1 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
27/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/8