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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12069/2020 RG discussa all'udienza del 09/09/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. FORESIO Parte_1
FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, CP_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che la ricorrente è invalida e ha ottenuto il riconoscimento della pensione INVCIV con verbale del 29.6.17. Ha successivamente ottenuto il riconoscimento della pensione di invalidità ordinaria con decreto di omologa in rg 6693/19. La pensione INVCIV veniva anche maggiorata a seguito di C. Cost.
152/2020. Con provvedimento di liquidazione della pensione di invalidità ordinaria veniva effettuata la trattenuta per maggiorazione sociale, risultando superati i limiti di reddito.
Contesta che avrebbe violato il principio sancito da SU 12796/2005 essendo stati gli CP_1 arretrati computati per cassa e non per competenza. Ritiene quindi non dovuta la trattenuta effettuata.
pur ritualmente evocato in giudizio, non risulta costituto in giudizio (cfr. produzione del CP_1
17.3.22).
1 Il ricorso è fondato.
Orbene, da quanto in atti sembrerebbe effettivamente che l'indebito sia derivato dalla non corretta applicazione del principio di cui alle citate Sezioni unite in tema di calcolo dei redditi per cassa o competenza.
Inoltre, va rilevato come la maggiorazione sociale (e il suo incremento) su prestazione INVCIV
è prestazione assistenziale e quindi in ogni caso vale per essa la giurisprudenza in tema di indebito assistenziale (Cass. 13915/21).
Pertanto, essendo evidente che l'ente era a conoscenza di tutti i redditi erogati alla ricorrente e non essendovi alcun dolo od omissione da parte della stessa anche per questa via si può giungere alla declaratoria di irripetibilità dell'indebito. Né si tratta di un indebito per incompatibilità tra prestazioni ma per meri motivi di superamento della soglia reddituale.
Lo stesso (cfr. nota in fasc. ricorrente datata 5.11.2020) quantifica in € 1807,05 la somma indebita che è la stessa oggetto di compensazione in sede di liquidazione della prestazione IO
(cfr. provvedimento di liquidazione del 29.10.2020).
Sulla base di quanto sopra esposto si deve dichiarare non corretta la trattenuta effettuata e disporre la restituzione di quanto trattenuto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12069/2020, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la somma di € 1807,05 con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto oltre accessori di legge;
CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1312,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%) iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 09/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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