Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Cardinali, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Novara, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento Prot. Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Novara in data -OMISSIS- (notificato in data 16/04/2025), che ha disposto la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- emesso in favore di -OMISSIS-;
- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. AN FR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, cittadina albanese residente in Italia dal 2019, ha chiesto l’annullamento del decreto, come in epigrafe individuato, a mezzo del quale la Questura di Novara ha revocato il permesso di soggiorno per attesa occupazione rilasciatole in data-OMISSIS-.
La determinazione impugnata è motivata dall’intervenuto arresto della ricorrente, assieme al coniuge e al fratello, per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (GIP di Novara, ord. -OMISSIS-, doc. 3 Ministero dell’Interno). L’Amministrazione ha ritenuto che le risultanze dell’indagine penale fossero indicative della pericolosità di -OMISSIS- per l’ordine e la sicurezza pubblica e giustificassero la revoca del permesso di soggiorno a norma degli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 286/1998.
A fondamento della propria impugnazione, la ricorrente ha formulato un unico motivo di diritto (rubricato « Violazione di legge, con riferimento agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta »). Ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe compreso la natura e la pregnanza degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria: l’arresto in flagranza e financo la successiva irrogazione degli arresti domiciliari non comporterebbero un accertamento della responsabilità penale e non escluderebbero, quindi, che la ricorrente possa essere assolta in sede dibattimentale; in ogni caso, il quantitativo di stupefacente ritrovato consentirebbe – recte , imporrebbe – la riqualificazione dell’imputazione in spaccio di “lieve entità” ex art. 73, co. 5 d.p.r. 309/1990, con conseguente esclusione di ogni possibile automatismo preclusivo al rilascio del titolo di soggiorno.
2. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria svolta e l’ampia discrezionalità sottesa alla valutazione di pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza.
3. – All’esito dell’udienza camerale del 23/07/2025, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, reputando che l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili profili di fondatezza e che il provvedimento impugnazione fosse comunque insuscettibile di arrecare un danno grave e irreparabile alla ricorrente, stante l’intervenuto rilascio in favore di quest’ultima di un permesso di soggiorno per cure mediche al fine di consentirle di portare a termine la gravidanza in Italia (ord. 25/07/2025 n. 341).
4. – Con istanza ex art. 58 c.p.a. notificata in data 23/02/2026, la ricorrente ha chiesto revoca/modifica delle statuizioni cautelari rese dal Tribunale.
La pretesa attorea è giustificata dal fatto che, nelle more di questo giudizio, -OMISSIS- è stata condannata in primo grado per spaccio di lieve entità (art. 73, co. 5 d.p.r. 309/1990), anziché per la più grave ipotesi di reato indicata nel provvedimento di revoca del permesso di soggiorno (GUP di Novara, sentenza del -OMISSIS-: sub doc. 3 istanza del 23/02/2026). Sarebbe dunque confermato l’errore commesso dal Ministero dell’Interno nella qualificazione del reato contestatole in sede penale e nell’applicazione del meccanismo reiettivo automatico di cui all’art. 4, co. 3 d.lgs. 286/1998. Sotto il profilo del periculum in mora, l’istanza è giustificata dall’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per cure mediche e dalla conseguente impossibilità per la ricorrente di permanere nel territorio italiano.
5. – Nel corso dell’udienza camerale del 18/03/2026, il Collegio ha reso alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a. in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata infine introitata per la decisione, all’esito della discussione orale.
6. – La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a.
La decisione non richiede l’espletamento di alcun incombente istruttorio. Il contraddittorio processuale è integro, il termine a difesa previsto dagli artt. 55, co. 5 e 60 c.p.a. appare rispettato e le parti costituite non hanno formulato rilievi sull’anticipata definizione del giudizio prospettata nel corso dell’udienza camerale. Sono infine ravvisabili profili di manifesta infondatezza del ricorso, suscettibili di giustificare ex artt. 60 e 74 c.p.a. la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
7. – Tanto precisato in rito, è opportuno premettere che l’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998 conferisce all’Autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre la revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato « quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
L’art. 4, co. 3 d.lgs. 286/1998, nel definire i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, a propria volta prevede – per quanto di interesse in questa sede – che « non è ammesso in Italia lo straniero che […] sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato […] o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale […] per reati inerenti gli stupefacenti ».
La valutazione di pericolosità sociale dello straniero e correlata ponderazione comparativa dei contrapposti interessi, ai fini del rilascio o della revoca di un titolo di soggiorno, è evidentemente connotata da ampi margini di discrezionalità ed è rimesso alla prudente valutazione dell’autorità di PS, chiamata a giudicare complessivamente la compatibilità della permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La determinazione amministrativa è dunque sindacabile dal Giudice amministrativo solo “ab externo” , ossia limitatamente al rilievo della manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà della decisione assunta (da ultimo ex permultis TAR Friuli Venezia Giulia, 16/01/2026 n. 14; TAR Veneto, 18/03/2025 n. 372; Cons. Stato, Sez. III, 12/09/2025, n. 3355; Cons Stato, Sez. VI 28/01/2025 n. 627; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28/04/2025, n. 1444).
8. – Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, la valutazione di pericolosità effettuata a carico di -OMISSIS- si sottrae alle censure attoree.
8.1 - I fatti che hanno condotto all’arresto della ricorrente nel marzo del 2025 non possono considerarsi di modesta gravità.
-OMISSIS- è infatti accusata di aver cooperato col marito e il fratello nello spaccio di cocaina, utilizzando quale base logistica dell’attività criminosa il proprio appartamento, dove lo stupefacente era conservato (e lavorato) e i proventi illeciti nascosti. Tale condotta è resa ancor più grave dal fatto che, al momento dell’arresto, la ricorrente beneficiava da più di un semestre dell’indennità di disoccupazione Naspi, dunque di un contributo a carico delle collettività diretto a favorire la ricerca di un’occupazione lavorativa (e peraltro si trovava in stato di gravidanza).
Le modalità della condotta e le circostanze del reato sono indici più che perspicui dell’indisponibilità della ricorrente ad adeguarsi alle regole del vivere civile e rendono tutt’altro che arbitraria la valutazione dell’Amministrazione in ordine alla sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nessun dubbio può esservi dunque sulla congruenza e sulla continenza, ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 286/1998, degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria amministrativa.
8.2 - Quanto alla rilevanza probatoria degli elementi istruttori acquisiti dal Ministero dell’Interno, la menzionata ordinanza di convalida dell’arresto attesta l’abbondanza di riscontri rispetto alle accuse mosse nei confronti di -OMISSIS-. Vi si legge in particolare che l’arresto della ricorrente e dei familiari è intervenuto « all’esito di un servizio di osservazione e appostamento, durato alcuni giorni e attivato a seguito della segnalazione, da parte di una fonte confidenziale ». All’arrivo degli operatori di PS, -OMISSIS- ha spontaneamente esibito cinque involucri termosaldati di cellophane, contenenti cocaina e ha falsamente affermato che non vi fosse altro stupefacente in casa. Il GIP ha osservato che tale contegno, in uno con la frequenza e le modalità delle comunicazioni telefoniche avute con gli altri coimputati, rivelerebbe la piena consapevolezza della ricorrente circa l’attività illecita posta in essere dal marito e dal fratello (« Per quanto concerne la -OMISSIS-, invece, la difesa ha prospettato una ipotesi di connivenza non punibile che, secondo la Scrivente è smentita dalla stessa indagata che ha affermato di non sapere nulla dell'attività illecita del marito e del fratello. […] Nel caso di specie, come si legge dal verbale di arresto, la -OMISSIS- era ben consapevole dell'attività illecita che si svolgeva presso la sua abitazione, anche considerato il suo comportamento al momento dell'arresto, visto che ha mostrato ai poliziotti dove era nascosta parte della sostanza »).
In disparte dunque la rilevanza di tali elementi di prova ai fini dell’accertamento della responsabilità penale della ricorrente, nessun dubbio può esservi sul fatto che la determinazione impugnata sia fondata su plurimi e consistenti elementi di prova, suscettibili di giustificare nel concreto la prognosi di inaffidabilità/pericolosità di -OMISSIS-.
8.3 - La recente condanna della ricorrente per il reato di cui all’art. 73, co. 5 d.p.r. 309/1990 non smentisce tali conclusioni.
L’istruttoria svolta nel corso del procedimento penale, così come riflessa nelle motivazioni della sentenza di condanna, non ha smentito i fatti posti a fondamento dell’impugnata revoca e non ne ha modificato in modo significativo il nucleo di disvalore. Tutt’al più, la condanna penale ha rafforzato il quadro probatorio a carico della ricorrente, giacché ha escluso – o quantomeno ulteriormente depotenziato – l’ipotesi di una connivenza non punibile, che -OMISSIS- rivendica a propria discolpa.
Né d’altronde la riqualificazione del reato nei termini dello spaccio di “lieve entità” (art. 73, co. 5 d.p.r. 309/1990) pare confliggere con l’ iter decidendi della determinazione gravata. Va infatti chiarito che, a dispetto delle deduzioni in tal senso contenute negli scritti attorei, l’Amministrazione non ha fatto applicazione del meccanismo preclusivo di cui all’art. 5, co. 3 d.lgs. 286/1998, ma ha svolto una valutazione in concreto della pericolosità sociale della ricorrente, alla luce della condizione personale di quest’ultima nonché della gravità delle condotte contestatele. L’automatismo in parola non poteva d’altronde nemmeno applicarsi alla fattispecie controversa, per l’assorbente ragione che, al momento dell’adozione della determinazione impugnata, -OMISSIS- non era ancora stata “condannata” in sede penale. Sotto questo profilo, le censure attoree non sono conferenti con l’ iter decidendi seguito dal Ministero dell’Interno.
A ciò si aggiunga che nemmeno l’assoluzione della ricorrente dal reato contestatole sarebbe di per sé sola sufficiente a giustificare il travolgimento della determinazione impugnata. L’irrilevanza penale di un fatto illecito – sia essa derivante dall’archiviazione del procedimento, dall’assoluzione dell’imputato, o dalla riabilitazione del condannato (ovvero ancora dall’estinzione del reato o della pena) – non impedisce all’Amministrazione di valorizzare la condotta, nella sua dimensione materiale e nei limiti in cui ne sia stata acquisita la prova, quale indice dell’inaffidabilità dello straniero e della sua pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza (cfr. ex plurimis TAR Valle d’Aosta, 03/08/2017 n. 48; TAR Piemonte, Sez. I, 09/10/2014 n. 1516).
8.4 - Quanto infine all’esistenza di legami socio-familiari, rilevanti ai fini della ponderazione comparativa dei contrapposti interessi (art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998), -OMISSIS- non ha documentato significativi legami familiari o affettivi nel territorio italiano.
Gli unici rapporti che ella ha dedotto di intrattenere in Italia sono con il marito e il fratello, entrambi coimputati (rei confessi) nel reato di spaccio e – a quanto risulta dalla documentazione di causa – ancora in stato di custodia cautelare in carcere al momento dell’adozione della determinazione impugnata. In disparte dunque l’assenza di deduzioni in ordine alle condizioni di vita della ricorrente, l’attività criminale posta in essere dai tre esclude in nuce che l’esistenza di rapporti tra di loro sia in qualche modo indicativa del radicamento socio-economico di -OMISSIS- in Italia. Quanto all’attività lavorativa, è pacifico che il rapporto di lavoro documentato sub doc. 4 sia cessato nell’ottobre del 2024 e che la ricorrente sia allo stato priva di occupazione lavorativa. Si osserva inoltre che la ricorrente risiede in Italia dal 2019, di talché nemmeno la durata del soggiorno appare di tale rilevanza da aver reciso i legami socio-affettivi col Paese di origine.
Non incide infine sulla legittimità del provvedimento impugnato lo stato di gravidanza della ricorrente, giacché – a tacer d’altro – l’Amministrazione ha provveduto a rilasciarle un permesso di soggiorno per cure mediche, con validità fino al compimento dei sei mesi del nascituro. Esorbita invece dall’odierno contenzioso ogni iniziativa che -OMISSIS- intenda assumere allo scadere di tale titolo di soggiorno al fine di permanere legalmente sul territorio italiano.
8.5 - In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della Difesa erariale deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere al Ministero intimato le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad eccezione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AN FR LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FR LO | EL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.