TAR Torino, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 768
TAR
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
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Sentenza breve 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di pericolosità effettuata a carico della ricorrente si sottrae alle censure attoree. I fatti che hanno condotto all'arresto non sono di modesta gravità, considerando la cooperazione nello spaccio di cocaina, l'uso dell'appartamento come base logistica e la percezione dell'indennità di disoccupazione. La condotta è indice di indisponibilità ad adeguarsi alle regole del vivere civile. L'ordinanza di convalida dell'arresto attesta l'abbondanza di riscontri. La recente condanna per spaccio di lieve entità non smentisce le conclusioni, in quanto l'Amministrazione non ha applicato il meccanismo preclusivo di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/1998, ma ha svolto una valutazione in concreto della pericolosità sociale. L'irrilevanza penale di un fatto illecito non impedisce all'Amministrazione di valorizzare la condotta come indice di inaffidabilità. La ricorrente non ha documentato legami familiari o affettivi significativi in Italia, essendo i legami con marito e fratello legati all'attività criminale. La durata del soggiorno non è tale da aver reciso i legami con il Paese d'origine. Lo stato di gravidanza non incide sulla legittimità del provvedimento, essendo stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 768
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 768
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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