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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa n. 2426/2022 RG promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Parte_1
procuratore speciale di rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
VI AL e OB RI
attrice
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
convenuto contumace
******************
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.07.2022, la Parte_1
nella qualità di procuratrice speciale della premetteva che Parte_2
tra e società per la cartolarizzazione Controparte_2 Parte_2
dei crediti, costituita ed operante ai sensi della L. n.130 del 30.4.1999, era intercorso un contratto di cartolarizzazione e che, nell'ambito di una cessione di crediti in blocco,
[...]
aveva ceduto a un credito di € 45.147,23 CP_2 Parte_2
relativo alle fatture emesse nei confronti del di la CP_1 Controparte_1
cessione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 04/01/2022 e della stessa era stata fornita comunicazione al Comune ceduto, sia mediante invio di apposita lettera informativa, sia tramite notifica a mezzo pec;
contestualmente alla cessione, la
[...]
aveva ricevuto da mandato alla gestione, recupero Parte_2 Controparte_2
e incasso dei crediti relativi alle fatture oggetto di cessione. Premetteva ancora l'attrice che, dopo la cessione, la aveva inviato, in data 01.02.2022, Parte_2
lettera di diffida ad adempiere al Comune di in ma senza CP_1 CP_1
ottenere riscontro e che, pertanto, rimaneva creditrice di € 45.147,23, a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori, interessi anatocistici ed oltre € 1.280,00, dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, la società attrice citava il
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni;
in via Controparte_1
principale, che fosse accertato e dichiarato il diritto della ad Parte_3
ottenere il pagamento, da parte del di € Controparte_1
45.147,23, quale sorte capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12; ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; ed oltre € 1.280,00, dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via subordinata, che fosse dichiarato ed accertato il diritto della ad ottenere il pagamento, da parte del Parte_3 Controparte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per sorte capitale,
[...]
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n.
192/12, ed interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12; ed oltre € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via ulteriormente subordinata, che fosse accertato e dichiarato il diritto di ad Parte_3
ottenere il pagamento da parte del di ogni Controparte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.; con vittoria di compensi e spese del giudizio. Il Controparte_1
non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con
[...]
ordinanza del 23.11.2023. All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 19.11.2025; la predetta udienza, con decreto del
04.11.2025, è stata sostituita da trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette le note in trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la presente sentenza.
**********
Nel caso in esame le pretese creditorie sono state azionate dalla n.q. Parte_1
di procuratrice speciale della a sua volta titolare dei crediti Parte_2
oggetto di causa per cessione in suo favore da parte dell' , avvenuta Controparte_2
per atto notarile del 22.12.2021, allegato in atti;
i crediti de quo si fondano sull'originario rapporto di fornitura di energia elettrica e gas naturale, intercorrente tra CP_2
ed il convenuto, attestato dal contratto stipulato in data 24.05.2012,
[...] CP_1
allegato in atti;
l'esistenza dei crediti nascenti dal suddetto contratto è documentata dalla produzione dell'estratto autentico notarile del registro dei corrispettivi, in cui sono indicate le singole fatture emesse dall'Ente fornitore per i crediti de quo, prodotte anche in forma elettronica;
parte attrice afferma che le predette fatture sono rimaste inevase malgrado la diffida ad adempiere, prodotta in atti, inoltrata al convenuto, in data CP_1
01.02.2022 dalla società attrice, nella qualità di procuratrice speciale della cessionaria
Alla luce della documentazione sopra citata ed allegata Parte_2
all'atto di citazione, deve ritenersi che parte attrice abbia compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei crediti azionati;
in tema di riparto dell' onere probatorio l'art. 2697 c.c., prevede che chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si sia modificato o estinto, deve provare i fatti sui cui si fonda l'eccezione; nel caso in esame, parte ricorrente ha provato i fatti costituitivi del proprio diritto, producendo in giudizio il contratto stipulato tra ed il convenuto, ed ha provato l'esistenza dei Controparte_2 CP_1
crediti azionati producendo copia dell'estratto autentico del registro dei corrispettivi di
, su cui sono riportate le relative fatture;
il registro dei corrispettivi, Controparte_2
disciplinato dal DM n.370/2000, costituisce una scrittura contabile obbligatoria, finalizzata a rappresentare in forma riepilogativa i crediti dell'impresa verso la propria utenza;
l'art. 2710 c.c. attribuisce ai libri e scritture contabili dell'imprenditore efficacia probatoria a favore di chi li ha formati, ma solo con riferimento a rapporti tra imprenditori;
sebbene la norma non faccia riferimento a rapporti con soggetti non imprenditori, tuttavia, una tale valenza può essere estesa anche nell'ambito di rapporti tra impresa ed altri soggetti, tenendo conto del caso specifico, sulla base di una valutazione effettuata del giudice ai sensi degli artt. 115 e 116 c.c., e tenendo conto del concorso di altri elementi di prova;
nel caso in esame non risulta che il convenuto abbia contestato il contenuto della diffida pervenutagli in data 01.02.2022, sopra richiamata, nella quale sono riportate le singole fatture relative ai crediti oggetto di causa, né ha svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio, rimanendo contumace. Pertanto, in assenza di contestazione del convenuto sia in sede stragiudiziale che nel giudizio di merito, l'estratto autentico del registro dei corrispettivi , in aggiunta alla diffida rimasta inevasa, nonché dalla produzione delle fatture in forma elettronica, costituisce prova idonea a provare, sia l'esistenza del rapporto - già supportata dalla produzione del relativo contratto - sia il quantum debeatur, secondo una valutazione di complessiva attendibilità del materiale probatorio, alla luce dei principi espressi dagli artt. 115 e 116 c.c. (cfr. Tribunale di
Bologna n.1103 del 21.04.2022). Deve, pertanto, essere accolta la domanda di condanna al pagamento di € 45.147,23 corrispondente alla somma degli importi di cui alle fatture attestate dall'estratto autentico del registro dei corrispettivi, prodotti in atti.
Per quanto concerne la domanda attorea di riconoscimento degli interessi moratori sulla sorte capitale, si rileva che il contratto di fornitura intercorrente tra il CP_1
convenuto e L integra un rapporto tra impresa e pubblica amministrazione CP_2
per prestazione di servizio contro pagamento di un prezzo, e, come tale, rientra nelle qualifica di transazione commerciale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.231/2002; questa normativa, in attuazione della direttiva europea 2000/35, prevede una serie di strumenti finalizzati a contrastare i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, tra cui l'applicazione di interessi moratori decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza previa costituzione in mora, disciplinati dagli artt. 3,4 e 5 dello stesso decreto;
in particolare, l'art. 3 riconosce il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è dovuto da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
l'art. 4 sancisce la decorrenza degli stessi interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e l'art. 5 sancisce i criteri di calcolo degli interessi moratori, dovuti al tasso legale di mora. Alla luce della normativa sopra citata, nel caso in esame, in assenza di prova della non imputabilità al convenuto dei ritardi nei CP_1
pagamenti, deve essere riconosciuto alla società attrice, nella qualità di procuratrice speciale della a sua volta cessionaria dei crediti oggetto di Parte_2
causa, il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sulla sorte capitale, decorrenti su ciascuna fattura dal giorno successivo alla relativa scadenza ed al tasso legale di mora, determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 231/2002, che rappresenta la misura di legge del danno da ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, anche intercorrenti tra imprese e Pubblica Amministrazione, come nel caso in esame. Inoltre, considerato che le fatture più recenti rimaste inevase scadevano in data 03.1.2022 (cfr. estratto autentico del registro dei corrispettivi, doc.12) e che la citazione è stata notificata in data 14.07.2022, ne consegue che su tutte le fatture erano già maturati interessi moratori da più di sei mesi al tempo della domanda giudiziale;
pertanto, nel caso in esame ricorrono i presupposti di cui all'art. 1283 c.c. per l'accoglimento della domanda di riconoscimento degli interessi anatocistici sull'intero credito, con decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale;
a tali interessi, in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, si applica lo stesso tasso - in questo caso previsto dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 - dell'interesse moratorio sul quale vanno calcolati. Parte attrice chiede, infine, il riconoscimento del risarcimento forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura inevasa, per l'importo complessivo di
€ 1.280,00, invocando l'applicazione dell'art 6, 2 comma, d.lgs. 231/2002, che sancisce questo risarcimento forfettario, salvo prova del maggior danno, a prescindere dalla costituzione in mora, quale ulteriore strumento di tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali;
la norma, che recepisce l'art. 6 della direttiva 2011/7/UE, non chiarisce se l'importo di € 40,00 debba applicarsi sull'intero credito fatto valere in giudizio o su ogni singola fattura rimasta inevasa. Un intervento chiarificatore al riguardo
è intervenuto da parte della Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 20.10.2022 emessa in una causa pendente dinnanzi ad un Tribunale spagnolo - causa BFF Finance
BE ; in quella sede la Corte ha chiarito che l'importo di € 40,00 di cui all'art. 6 della direttiva 2011/7/EU è collegato a ciascuna transazione commerciale singolarmente considerata e cioè a ciascun singolo ritardo di pagamento, anche se il creditore propone un'unica domanda che ingloba più fatture;
la Giurisprudenza italiana si è adeguata a questo orientamento (cfr. Tribunale di Catania n. 3896 del 27/7/2024; Tribunale di
Catanzaro, n.1235 del 20/07/2023). Deve, pertanto, trovare accoglimento anche la richiesta attorea di risarcimento nella misura di € 1.280,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2
d.lgs. 231/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto,
in persona del sindaco pro tempore deve essere Controparte_1
condannato a rifondere all'attrice, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratore speciale di Parte_2
le spese di lite, che si liquidano ex DM n.55/2014, come modificato dal DM n.
[...]
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta, in € 7.616,00 , per compenso professionale, oltre IVA, CPA ( se dovuti) spese forfettarie al 15%. e spese vive per € 545,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore , nella qualità di Parte_1
procuratrice speciale della attrice, contro Parte_2 [...]
in persona del sindaco pro tempore, convenuto contumace, così Controparte_1
provvede: 1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di credito di parte attrice, n.q. di procuratrice di di cui alle fatture Parte_2
prodotte in atti, vantato nei confronti di parte convenuta;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di
€ 47.147,23, per sorte capitale, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, al tasso legale moratorio, calcolato in forza di quanto previsto dall'art. 5 del predetto decreto, con decorrenza dalle scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo;
3) riconosce in favore di parte attrice il diritto a percepire sugli interessi moratori, via via maturati e rimasti insoluti da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, gli interessi anatocistici, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale moratorio di cui al d.lgs. 231/2002, tempo per tempo vigente, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo.
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 1.280,00, dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs 231/2002;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge e spese vive per € 545,00
Si comunichi.
Reggio Calabria, 24.11.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Francesca Versaci