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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28893/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF – P.IV ), rappresentata e assistita dagli Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
Avvocati Nicola Baù e Davide Savio come da procura in atti con domicilio eletto presso il loro studio in Piazzetta G. Bussolin 16/17 35137 Padova (PD)
-opponente-
Contro
P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Chiesa come da CP_1 P.IV_3 procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Milano –Via della Posta,
10-,
-opposta-
e nei confronti di
P.IV rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Federico Controparte_2 P.IV_4
LA come da procura in atti presso lo studio del quale in Milano, Viale Regina Margherita 43 è elettivamente domiciliata
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
CONCLUSIONI
Per e Pt_1 Parte_1
- Nel merito:
1. Revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o comunque inefficace, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del Tribunale di Milano del 08.05.2021, pronunciato nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3416/2021 e qui opposto;
- In via riconvenzionale:
pagina 1 di 12 2. accertata la responsabilità di parte convenuta opposta per i fatti oggetto di narrativa, condannare
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in CP_1 P.IV_3
favore di (C.F. e P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, l'importo complessivo di 14.994,00
(quattordicimilanovecentonovantaquattro/00) a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in narrativa, ovvero la diversa maggiore o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche calcolata in via equitativa;
- In via subordinata:
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere, anche solo parzialmente, confermato, si chiede che il Giudice ne operi la compensazione con il credito di
[...] pari ad € 14.994,00 (quattordicimilanovecentonovantaquattro/00), ovvero con la diversa Parte_1
maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
*
Per CP_1
- In via principale:
1. rigettare le domande e pretese avversarie e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni liquidati in favore di Controparte_3 Parte_1
mandando assolta
[...] CP_1
3. alternativamente, condannare a manlevare ed a tenere indenne Controparte_3 CP_1
rifondendo così a quest'ultima tutte le somme che la stessa fosse tenuta a versare a
[...] Parte_1
[...]
4. con vittoria di spese e compensi di giudizio.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Prova testimoniale.
Si domanda l'ammissione della prova orale sulle seguenti circostanze di fatto, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
pagina 2 di 12 1. A febbraio 2020 ha commissionato a la decorazione serigrafica Parte_1 CP_1
di n.1014 bottiglie con trattamento normale e di n.7907 bottiglie con speciale trattamento protettivo;
2. Alcune delle bottiglie consegnate a , acquistate da Controparte_4
presso la vetreria presentavano segni sul vetro di tipo Parte_1 Controparte_3
“gessatura” conseguenti al contatto tra singoli pezzi (bottiglie) in fase di trasporto;
3. I segni sul vetro di tipo “gessatura” erano preesistenti all'intervento di decorazione effettuato da
CP_1
4. L'entità e l'incidenza dei segni di “gessatura” presenti su alcune delle bottiglie consegnate a per la decorazione serigrafica commissionata da erano trascurabili CP_1 Parte_1
ed ampiamente contenute negli usuali limiti di tolleranza;
5. A era in precedenza più volte capitato, nell'ambito del rapporto di fornitura con CP_1 altri clienti, di ricevere per la decorazione bottiglie con segni di “gessatura” analoghi per entità ed incidenza a quelli presenti sulle bottiglie da serigrafare per Parte_1
6. Nelle occasioni di cui al capitolo che precede, ha proceduto alla decorazione CP_1
commissionata dai clienti senza ricevere dai medesimi alcuna contestazione;
7. L'ordine di lavorazione emesso da era privo di particolari specifiche relative alla Parte_1
qualità delle bottiglie da assoggettare a lavorazione;
8. L'ordine di lavorazione emesso da commissionava a la decorazione Parte_1 CP_1
serigrafica delle bottiglie senza conferire alla medesima un incarico di preventivo controllo qualità.
Si indicano come testimoni il signore /o Testimone_1 CP_1
Interrogatorio formale.
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della società Controparte_3
sulla seguente circostanze di fatto, preceduta dalla locuzione “Vero che”:
1. le bottiglie acquistate da di cui alla fattura n.20001613 del Parte_1 Controparte_3
31/01/2020, si collocano in una fascia di prodotto medio-bassa.
Chiede altresì che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: che i segni sul vetro di tipo “gessatura”, presenti su alcune delle bottiglie consegnate a per la decorazione CP_1
serigrafica, sono stati causati dal contatto tra singoli pezzi (bottiglie) in fase di trasporto ed erano quindi preesistenti rispetto alle lavorazioni di decoro effettuate da che l'entità e CP_1
l'incidenza dei segni di “gessatura”, presenti su alcune delle bottiglie consegnate a per CP_1
la decorazione serigrafica commissionata da erano trascurabili ed ampiamente Parte_1
contenute negli usuali limiti di tolleranza;
le bottiglie acquistate da di cui alla Parte_1
pagina 3 di 12 fattura n.20001613 del 31/01/2020, si collocano in una fascia di prodotto medio Controparte_3
bassa.
*
Per Controparte_2
- In via preliminare:
1. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a e l'estraneità alla Controparte_3
fattispecie sostanziale in capo alla stessa;
- Nel merito:
2. Rigettare tutte le domande svolte nei confronti di , in quanto infondate in fatto e in diritto per CP_3
tutti i motivi esposti in atti, e mandare assolta da ogni e qualunque pretesa risarcitoria e da CP_3
ogni spesa e/o pregiudizio economico;
3. In ogni caso con vittoria di compensi oltre 15% spese generali e oneri di legge.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione datato 21 giugno 2021, e conveniva in giudizio Pt_1 CP_3
opponendosi così tempestivamente al decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del CP_1
08.05.2021 emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento della somma di Euro 10.138,04 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, ottenuto per il mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante a carico dell'ingiunta e rinveniente la propria giustificazione causale nella fattura commerciale n. 53 emessa in data 28.02.2020 da Controparte_1
L'opponente nel merito chiedeva la revoca del summenzionato decreto ingiuntivo, contestando il diritto di credito azionato in via monitoria da e sollevando l'eccezione di inadempimento di CP_1 cui all'art. 1460 c.c., rappresentando come le bottiglie oggetto della decorazione commissionata presentavano dei vizi e difetti che rendevano le stesse inidonee per lo scopo cui erano destinate, sicché non avendo adempiuto per prima alle obbligazioni gravanti a di lei carico vi erano i CP_1 presupposti per avvalersi dell'istituto de quo. In via riconvenzionale, proponeva nei confronti di domanda di risarcimento dei danni eziologicamente riconducibili alla condotta di CP_1
inadempimento assunta dalla stessa per un importo complessivo di Euro 14.994,00. In subordine, formulava eccezione di compensazione facendo valere i crediti vantati nei confronti di CP_1
[...]
pagina 4 di 12 In data 17 novembre 2021 si costituiva ritualmente in giudizio la quale, contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo con concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Inoltre, nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 269 c.p.c., chiedeva al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della terza sul Controparte_2 presupposto che i difetti lamentati dall'opponente – e, consistenti, più precisamente, in segni di gessatura sulla superficie esterna del materiale - fossero imputabili a quest'ultima, alla quale era stata commissionata da e la produzione delle bottiglie ch in una seconda fase Pt_1 CP_3 Pt_2
del processo produttivo, erano state consegnate a affinché procedesse alla CP_1 decorazione serigrafica delle stesse. Per tale motivo, nella denegata ipotesi in cui l'opposizione di fosse accolta, chiedeva la condanna di a Parte_1 Controparte_2 manlevare ed a tenere indenne rifondendo così a quest'ultima tutte le somme che la CP_1
stessa fosse tenuta a versare alla committente.
In data 24 marzo 2022 si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva e denunciando la propria estraneità rispetto al procedimento. A fondamento di ciò, rappresentava che l'operazione commerciale posta in essere dall'opponente si fosse sostanzialmente estrinsecata in due negozi giuridici, distinti e privi di qualsiasi collegamento funzionale: l'uno intercorrente con la terza chiamata in causa e qualificabile nei termini di contratto di compravendita, avente ad oggetto la mera consegna di circa novemila bottiglie;
l'altro concluso con e avente ad oggetto una prestazione di facere, cioè la decorazione mediante serigrafia CP_1
di n.
8.921 bottiglie. Pertanto, non essendo stata parte del negozio giuridico fonte del diritto di credito azionato mediante procedimento monitorio, chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, essendo totalmente estranea ai fatti di causa.
Alla prima udienza ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
Controparte_2
insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo CP_1
opposto; si opponeva e tutte le parti chiedevano concedersi i termini di cui Pt_1 Parte_1 all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza del 19 aprile 2022 il giudice istruttore respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che la produzione documentale dell'opponente – seppur in via indiziaria – confermava l'esistenza dei vizi sottesi all'eccezione di inadempimento. Indi, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., essendo la causa pagina 5 di 12 regolata dal rito ordinario di cognizione ante D.lgs. 10 febbraio 2022, n 149, avente effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicabile a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data.
In seguito, con ordinanza del 12 gennaio 2023, il giudice istruttore non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dalla sola convenuta opposta, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione già sulla base della documentazione in atti, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 ottobre 2023.
In tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore assegnava alle parti i termini massimi di cui al previgente art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo istruttorio e con successivo decreto del 10 ottobre 2024 del nuovo giudice assegnatario l'udienza così fissata per la precisazione delle conclusioni veniva rinviata
– per motivi di organizzazione del ruolo - al giorno 18 dicembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c. .
Quindi, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione e constatato che nelle proprie note scritte conclusionali le parti si erano riportate alle comparse conclusionali e memorie di replica già depositate a suo tempo, tratteneva la causa in decisione.
*
2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 novembre 2021, ha CP_1
chiamato in causa sostenendo che la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_2
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dovesse essere esperita anche nei Parte_1
confronti della stessa, essendo ad essa esclusivamente imputabili i vizi riscontrati sulle bottiglie di vetro oggetto della fattispecie negoziale de qua. Secondo, infatti, la prospettazione della convenuta opposta, le bottiglie di vetro erano state prodotte da e solo in un secondo Controparte_2
momento consegnate a affinché procedesse alla decorazione, sicché essendo i vizi CP_1 denunciati dall'attrice opponente preesistenti all'attività di serigrafia e già sussistenti al momento della consegna a i medesimi sarebbero eziologicamente riconducibili all'attività di produzione CP_1
della venditrice, quale unica persona giuridica nei confronti della quale avrebbe dovuto esperirsi la domanda di risarcimento ex art. 1453 c.c.
Di contro, in sede di costituzione e nei successivi atti difensivi ha eccepito Controparte_2
il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando la assoluta estraneità alla fattispecie sostanziale oggetto del presente procedimento e l'impossibilità di configurare a suo carico una responsabilità da inadempimento – non essendovi stato alcun rapporto obbligatorio con CP_1
pagina 6 di 12 – ovvero una responsabilità extracontrattuale, difettando nel caso di specie gli elementi costitutivi CP_1 richiesti dall'art. 2043 c.c. e sottesi al principio del neminem laedere.
Ciò premesso in merito alla vicenda fattuale, per come prospettata dalle parti, deve osservarsi come l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva di sia fondata per le Controparte_2
ragioni qui di seguito esposte.
Preliminarmente, preme rammentare che la legitimatio ad causam deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda e al rapporto in essa istituito tra il convenuto – rectius, chiamato in causa - e la fattispecie dedotta quale causa petendi.
Orbene sulla scorta della prospettazione attorea e della documentazione in atti deve osservarsi come e abbia allegato di avere deciso, nell'ambito dello sviluppo commerciale della Pt_1 Parte_1
propria attività, di immettere sul mercato una nuova tipologia di vino che, essendo destinata ad una fascia di mercato di alta qualità, avrebbe necessitato di un packaging ad hoc, pensato proprio al fine di conferire maggiore risalto al nuovo marchio e di renderlo maggiormente identificabile.
A tal fine, l'opponente ha allegato di avere posto in essere una operazione commerciale che si estrinsecava sostanzialmente in due diverse e distinte fattispecie negoziali: da un lato, stipulava un contratto di compravendita con avente ad oggetto la consegna da parte di Controparte_2 quest'ultima di circa 9000 bottiglie di vetro;
dall'altro lato, commissionava a la CP_1
decorazione della superficie esterna delle bottiglie con serigrafia in oro, statuendo altresì che n. 1014 bottiglie avrebbero dovuto essere decorate con trattamento standard, mentre n. 7907 bottiglie con trattamento superiore, consistente nell'applicazione di una pellicola protettiva.
Una volta ultimata la decorazione delle bottiglie, provvedeva a consegnarle alla CP_1
committente, emettendo altresì in data 28 febbraio 2020 la fattura n. 100053 per un importo complessivo di euro 10.138,04. Sennonché, non appena ricevuto il materiale commissionato, e Pt_1
prendeva immediatamente contezza del fatto che le bottiglie presentavano segni di Parte_1 gessatura sulla superficie esterna che rendevano di fatto le stesse inidonee all'uso per cui erano destinate e ne impedivano l'immissione in commercio: pertanto, provvedeva a denunziare i vizi riscontrati entro il termine di decadenza di cui all'art. 1667, secondo comma, c.c1.
Di contro, affermava che i vizi fossero preesistenti alla attività di decorazione CP_1
espletata e fossero verosimilmente riconducibili allo stretto contatto tra le bottiglie in fase di trasporto, sicché qualsiasi difetto riscontrato avrebbe dovuto imputarsi a non avendo Controparte_2 la stessa correttamente adempiuto all'obbligo di consegnare il materiale nello stesso stato in cui si trovava al momento della vendita e avendo cagionato quella violazione della lex contractus sottesa alla 1 Sul punto, vedasi documento 6 allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 7 di 12 garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Siffatte considerazioni, già fatte valere in sede stragiudiziale a seguito della denuncia ex art. 1667 c.c., sono state altresì reiterate dalla convenuta opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, allorquando la stessa, proprio lamentando la preesistenza dei vizi riscontrati rispetto all'attività di decorazione, ha chiamato in causa al fine di essere Controparte_2
dalla medesima tenuta indenne e manlevata rispetto a qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che la ricostruzione fattuale operata dalle parti e la documentazione prodotta consentano di accertare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla chiamata in causa circa la propria carenza di legittimazione passiva.
Si osserva infati come nel caso di specie vengano in rilievo due fattispecie negoziali diverse e distinte, qualificabili nei termini di contratto di compravendita, per quanto riguarda la fattispecie negoziale conclusa con e contratto di appalto, avente ad oggetto la prestazione di Controparte_2
facere commissionata a CP_1
L'assoluta estraneità della chiamata in causa al rapporto obbligatorio sorto tra attrice opponente e convenuta opposta, rispetto al quale la venditrice si pone come soggetto terzo nei cui confronti non può prodursi alcun effetto giuridico stante il principio di relatività del contratto, e l'assenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra le fattispecie negoziali poste in essere da e Pt_1 Parte_1 nell'ambito dello sviluppo commerciale della propria attività testimoniano l'assenza in carico di ella titolarità della potestà di resistere in giudizio. Controparte_2
Va osservato infatti che la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice nei confronti della convenuta opposta rinviene il proprio ubi consistam nell'inadempimento delle obbligazioni gravanti a carico di quest'ultima e aventi ad oggetto – secondo la prospettazione attorea - la prestazione di decorazione delle bottiglie con serigrafia in oro, nonché il preventivo controllo circa la qualità del materiale ricevuto da Trattasi di obbligazioni che rinvengono la proprie fonte nel contratto di Controparte_2 appalto concluso in data 11.02.2020 dall'attrice opponente e dalla convenuta opposta e rispetto al quale, quindi, è da considerarsi soggetto terzo non avendo preso parte alla Controparte_2
fattispecie negoziale de qua.
Al fine di una completezza espositiva, deve altresì sottolinearsi l'assenza di un qualsivoglia collegamento funzionale tra i summenzionati negozi giuridici, accomunati dalla mera circostanza di una parziale coincidenza tra i soggetti contraenti, sicché deve escludersi che gli stessi siano coordinati teleologicamente da un nesso di reciproca dipendenza tale da far sì che le vicende dell'uno si trasmettano all'altro.
pagina 8 di 12 Per le suesposte considerazioni, deve ravvisarsi l'assoluta estraneità della chiamata in causa rispetto alla fattispecie dedotta quale causa petendi e, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva della stessa.
*
3. Sulla pretesa attorea.
La conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'attività di decorazione della superficie esterna delle bottiglie con serigrafia in oro interveniva tra le parti in data 11 febbraio 2020, mediante l'invio, da parte dell'odierna opponente, dell'ordine di acquisto.
Sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi che la prova circa il sorgere del rapporto obbligatorio tra e e possa essere evinta dall'ordine n. 2000035 Pt_1 Parte_1 CP_1 del 11.02.2020 (doc. 3), dalla fattura n. 100053 del 28.02.2020 emessa dall'appaltatrice a seguito dell'esecuzione della prestazione gravante a suo carico (doc. 4) e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti tra marzo e novembre 2020 (doc. 6, 8 e 10). A fortiori, si osserva come l'avvenuta conclusione del contratto de quo non sia mai stata contestata dalle parti, sicché può ritenersi provata anche in virtù del principio di non contraddizione di cui all'art. 115 c.p.c.
La summenzionata documentazione – e, in particolare, l'ordine di acquisto n. 2000035 inviato dall'odierna opponente in data 11 febbraio 2020 a – permette altresì di circoscrivere CP_1
l'oggetto del rapporto obbligatorio sorto tra le parti e di enucleare quali siano le prestazioni gravanti a carico delle stesse, quale questione prodromica a qualsiasi valutazione circa la fondatezza della pretesa attorea.
Proprio la disamina dell'ordine di acquisto de quo permette non solo di qualificare la fattispecie negoziale sorta tra le parti nei termini di un contratto di appalto, ma anche di descrivere la prestazione di facere gravante a carico della convenuta opposta nei soli termini di una attività di decorazione della superficie esterna delle bottiglie di vetro con serigrafia in oro. Più precisamente, con la stipula del contratto de quo ha assunto l'obbligo di decorare mediante trattamento standard la CP_1
superficie esterna di n. 1014 bottiglie e con trattamento superiore, consistente nell'applicazione di una pellicola protettiva, la superficie esterna di n. 7907 bottiglie;
ex adverso, ha Parte_1 assunto l'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito – pari ad euro 8.572,96 – a seguito dell'esecuzione dell'opera commissionata.
Di contro, deve osservarsi come la circostanza dedotta da parte attrice opponente circa un asserito obbligo di di controllare in via preventiva la qualità delle bottiglie di vetro prima di CP_1 procedere all'attività di decorazione commissionatale non abbia trovato alcun riscontro nella documentazione allegata dalla committente, sicché in virtù del principio iuxta alligata et probata,
pagina 9 di 12 cristallizzato nella disposizione normativa di cui all'art. 115 c.p.c. e che impone al giudice di giudicare solo secondo le prove e allegazioni presentate dalle parti, deve ritenersi come la prestazione de qua esuli dall'oggetto del rapporto obbligatorio foriero del presente procedimento, non essendo stato debitamente provato che abbia assunto in sede di conclusione del contratto un CP_1
obbligo di tal natura.
Risulta, invece, debitamente documentato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione gravante a carico di avendo quest'ultima realizzato l'attività di decorazione commissionatale e avendo CP_1
proceduto a consegnare alla committente il materiale de quo nel rispetto del termine convenzionalmente pattuito, sicché deve ritenersi provato il diritto di credito azionato in via monitoria e rinveniente la propria giustificazione causale nella fattura n. 100053 del 28 febbraio 2020 emessa dall'appaltatrice a seguito dell'intervenuta esecuzione della prestazione.
Le suesposte considerazioni permettono di ritenere infondata l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. sollevata da e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in Pt_1 Parte_1
quanto, circoscritta la prestazione gravante a carico di nella sola attività di CP_1
decorazione della superficie esterna delle bottiglie di vetro, deve ritenersi come l'appaltatrice abbia correttamente adempiuto alla obbligazione discendente dal contratto di appalto stipulato e, pertanto, nessuna doglianza circa l'omesso controllo della qualità del materiale consegnatole può esserle mossa: infatti, non v'è chi non veda come dalla documentazione in atti emerga una ricostruzione fattuale diametralmente opposta rispetto a quanto descritto dall'attore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo questi fornito alcuna prova circa l'assunzione da parte di CP_1 dell'obbligo di controllare preventivamente la qualità del materiale ricevuto, onere probatorio, questo, che avrebbe dovuto essere assolto da e Pt_1 Parte_1
Ai fini di una completezza espositiva, giova fare alcune considerazioni sulla disposizione normativa di cui all'art. 1663 c.c., richiamata dall'attrice opponente in sede di memorie integrative di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ancorata sul presupposto che, avendo le parti in sede di conclusione del contratto derogato all'art. 1658 c.c. che pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di fornire la materia necessaria a compiere l'opera, non ha adempiuto all'onere gravante a suo carico di dare pronto CP_1
avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, non ponendo così in essere quel controllo sulla qualità e specifica idoneità del materiale che le avrebbe permesso – secondo la prospettazione attorea – di evitare di incorrere nella responsabilità derivante da vizi e difformità dell'opera.
Sul punto, si osserva come la disposizione normativa de qua non si attagli al caso di specie, in quanto per la configurabilità della stessa è necessaria la compresenza di tre requisiti indefettibili, quali: la pagina 10 di 12 fornitura del materiale oggetto della fattispecie negoziale da parte del committente;
la trasformazione della res fornita in un materiale nuovo a seguito dell'opera dell'appaltatore; che i difetti e le difformità riscontrate non solo comportino l'inidoneità dell'opera realizzata all'uso per cui era destinata, ma siano altresì riconoscibili ictu oculi da un tecnico dell'arte già all'atto della consegna.
Applicati i predetti principi di diritto al caso di specie, non v'è chi non veda come la fattispecie concreta non possa essere sussunta nell'alveo della disposizione normativa richiamata da parte attrice in quanto l'attività di decorazione commissionata a non ha di certo comportato una CP_1
trasformazione delle bottiglie di vetro, ma solo un abbellimento della superficie esterna delle stesse, e, inoltre, i segni di gessatura presenti già al momento della consegna non erano di consistenza e gravità tali da poter fare ritenere ad un tecnico dell'arte che, all'esito del processo di lavorazione, il materiale non sarebbe stato più idoneo all'uso per cui era destinato.
L'impossibilità di configurare a carico della convenuta opposta una condotta di inadempimento intesa nei termini di omesso controllo circa la qualità delle bottiglie di vetro consegnatele e di sussumere la fattispecie concreta sotto l'egida dell'art. 1663 c.c. impone il rigetto delle pretese attoree, consistenti nella revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché nella domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale, non essendo ravvisabile alcuna condotta di inadempimento ex art. 1218 c.c.
*
4. Conclusioni e spese di lite
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da deve essere Controparte_2
accolta in virtù di quanto ut supra rappresentato.
Le domande di e devono essere respinte, come sopra meglio dichiarato. Pt_1 Parte_1
Conseguentemente, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del Tribunale di Milano del 08.05.2021, pronunciato nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3416/2021
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
Sul punto, si osserva che in ossequio a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., deve condannarsi
[...]
a rimborsare le spese di lite sostenute da quale parte totalmente Parte_1 CP_1
vittoriosa, con la doverosa precisazione che la natura documentale della controversia e la semplicità dei temi trattati comportano l'applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento, dovendosi comunque includere la fase istruttoria estrinsecatasi nella formulazione delle memorie integrative di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nonostante alcuna richiesta istruttoria sia stata accolta.
Ex adverso, in merito alle spese sostenute dalla chiamata in causa deve osservarsi come le stesse patiscano la carenza di legittimazione passiva riscontrata a carico di Controparte_2
pagina 11 di 12 dovendosi così condannare a rifondere le spese sostenute dalla stessa. Sul punto, la CP_1
Giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto vittorioso deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria (ex multis, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 27 settembre 2021, n. 26082). Ne caso di specie benchè l'opposizione sia stata rigettata, la chiamata del terzo risulta effettuata in modo del tutto incongruo avendo ad oggetto una prestazione diversa ed autonoma.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo alla terza chiamata;
Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del Tribunale di Milano del 08.05.2021, che dichiara esecutivo;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa, che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF – P.IV ), rappresentata e assistita dagli Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
Avvocati Nicola Baù e Davide Savio come da procura in atti con domicilio eletto presso il loro studio in Piazzetta G. Bussolin 16/17 35137 Padova (PD)
-opponente-
Contro
P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Chiesa come da CP_1 P.IV_3 procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Milano –Via della Posta,
10-,
-opposta-
e nei confronti di
P.IV rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Federico Controparte_2 P.IV_4
LA come da procura in atti presso lo studio del quale in Milano, Viale Regina Margherita 43 è elettivamente domiciliata
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
CONCLUSIONI
Per e Pt_1 Parte_1
- Nel merito:
1. Revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o comunque inefficace, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del Tribunale di Milano del 08.05.2021, pronunciato nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3416/2021 e qui opposto;
- In via riconvenzionale:
pagina 1 di 12 2. accertata la responsabilità di parte convenuta opposta per i fatti oggetto di narrativa, condannare
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in CP_1 P.IV_3
favore di (C.F. e P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, l'importo complessivo di 14.994,00
(quattordicimilanovecentonovantaquattro/00) a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in narrativa, ovvero la diversa maggiore o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche calcolata in via equitativa;
- In via subordinata:
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere, anche solo parzialmente, confermato, si chiede che il Giudice ne operi la compensazione con il credito di
[...] pari ad € 14.994,00 (quattordicimilanovecentonovantaquattro/00), ovvero con la diversa Parte_1
maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
*
Per CP_1
- In via principale:
1. rigettare le domande e pretese avversarie e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni liquidati in favore di Controparte_3 Parte_1
mandando assolta
[...] CP_1
3. alternativamente, condannare a manlevare ed a tenere indenne Controparte_3 CP_1
rifondendo così a quest'ultima tutte le somme che la stessa fosse tenuta a versare a
[...] Parte_1
[...]
4. con vittoria di spese e compensi di giudizio.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Prova testimoniale.
Si domanda l'ammissione della prova orale sulle seguenti circostanze di fatto, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
pagina 2 di 12 1. A febbraio 2020 ha commissionato a la decorazione serigrafica Parte_1 CP_1
di n.1014 bottiglie con trattamento normale e di n.7907 bottiglie con speciale trattamento protettivo;
2. Alcune delle bottiglie consegnate a , acquistate da Controparte_4
presso la vetreria presentavano segni sul vetro di tipo Parte_1 Controparte_3
“gessatura” conseguenti al contatto tra singoli pezzi (bottiglie) in fase di trasporto;
3. I segni sul vetro di tipo “gessatura” erano preesistenti all'intervento di decorazione effettuato da
CP_1
4. L'entità e l'incidenza dei segni di “gessatura” presenti su alcune delle bottiglie consegnate a per la decorazione serigrafica commissionata da erano trascurabili CP_1 Parte_1
ed ampiamente contenute negli usuali limiti di tolleranza;
5. A era in precedenza più volte capitato, nell'ambito del rapporto di fornitura con CP_1 altri clienti, di ricevere per la decorazione bottiglie con segni di “gessatura” analoghi per entità ed incidenza a quelli presenti sulle bottiglie da serigrafare per Parte_1
6. Nelle occasioni di cui al capitolo che precede, ha proceduto alla decorazione CP_1
commissionata dai clienti senza ricevere dai medesimi alcuna contestazione;
7. L'ordine di lavorazione emesso da era privo di particolari specifiche relative alla Parte_1
qualità delle bottiglie da assoggettare a lavorazione;
8. L'ordine di lavorazione emesso da commissionava a la decorazione Parte_1 CP_1
serigrafica delle bottiglie senza conferire alla medesima un incarico di preventivo controllo qualità.
Si indicano come testimoni il signore /o Testimone_1 CP_1
Interrogatorio formale.
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della società Controparte_3
sulla seguente circostanze di fatto, preceduta dalla locuzione “Vero che”:
1. le bottiglie acquistate da di cui alla fattura n.20001613 del Parte_1 Controparte_3
31/01/2020, si collocano in una fascia di prodotto medio-bassa.
Chiede altresì che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: che i segni sul vetro di tipo “gessatura”, presenti su alcune delle bottiglie consegnate a per la decorazione CP_1
serigrafica, sono stati causati dal contatto tra singoli pezzi (bottiglie) in fase di trasporto ed erano quindi preesistenti rispetto alle lavorazioni di decoro effettuate da che l'entità e CP_1
l'incidenza dei segni di “gessatura”, presenti su alcune delle bottiglie consegnate a per CP_1
la decorazione serigrafica commissionata da erano trascurabili ed ampiamente Parte_1
contenute negli usuali limiti di tolleranza;
le bottiglie acquistate da di cui alla Parte_1
pagina 3 di 12 fattura n.20001613 del 31/01/2020, si collocano in una fascia di prodotto medio Controparte_3
bassa.
*
Per Controparte_2
- In via preliminare:
1. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a e l'estraneità alla Controparte_3
fattispecie sostanziale in capo alla stessa;
- Nel merito:
2. Rigettare tutte le domande svolte nei confronti di , in quanto infondate in fatto e in diritto per CP_3
tutti i motivi esposti in atti, e mandare assolta da ogni e qualunque pretesa risarcitoria e da CP_3
ogni spesa e/o pregiudizio economico;
3. In ogni caso con vittoria di compensi oltre 15% spese generali e oneri di legge.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione datato 21 giugno 2021, e conveniva in giudizio Pt_1 CP_3
opponendosi così tempestivamente al decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del CP_1
08.05.2021 emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento della somma di Euro 10.138,04 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, ottenuto per il mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante a carico dell'ingiunta e rinveniente la propria giustificazione causale nella fattura commerciale n. 53 emessa in data 28.02.2020 da Controparte_1
L'opponente nel merito chiedeva la revoca del summenzionato decreto ingiuntivo, contestando il diritto di credito azionato in via monitoria da e sollevando l'eccezione di inadempimento di CP_1 cui all'art. 1460 c.c., rappresentando come le bottiglie oggetto della decorazione commissionata presentavano dei vizi e difetti che rendevano le stesse inidonee per lo scopo cui erano destinate, sicché non avendo adempiuto per prima alle obbligazioni gravanti a di lei carico vi erano i CP_1 presupposti per avvalersi dell'istituto de quo. In via riconvenzionale, proponeva nei confronti di domanda di risarcimento dei danni eziologicamente riconducibili alla condotta di CP_1
inadempimento assunta dalla stessa per un importo complessivo di Euro 14.994,00. In subordine, formulava eccezione di compensazione facendo valere i crediti vantati nei confronti di CP_1
[...]
pagina 4 di 12 In data 17 novembre 2021 si costituiva ritualmente in giudizio la quale, contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo con concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Inoltre, nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 269 c.p.c., chiedeva al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della terza sul Controparte_2 presupposto che i difetti lamentati dall'opponente – e, consistenti, più precisamente, in segni di gessatura sulla superficie esterna del materiale - fossero imputabili a quest'ultima, alla quale era stata commissionata da e la produzione delle bottiglie ch in una seconda fase Pt_1 CP_3 Pt_2
del processo produttivo, erano state consegnate a affinché procedesse alla CP_1 decorazione serigrafica delle stesse. Per tale motivo, nella denegata ipotesi in cui l'opposizione di fosse accolta, chiedeva la condanna di a Parte_1 Controparte_2 manlevare ed a tenere indenne rifondendo così a quest'ultima tutte le somme che la CP_1
stessa fosse tenuta a versare alla committente.
In data 24 marzo 2022 si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva e denunciando la propria estraneità rispetto al procedimento. A fondamento di ciò, rappresentava che l'operazione commerciale posta in essere dall'opponente si fosse sostanzialmente estrinsecata in due negozi giuridici, distinti e privi di qualsiasi collegamento funzionale: l'uno intercorrente con la terza chiamata in causa e qualificabile nei termini di contratto di compravendita, avente ad oggetto la mera consegna di circa novemila bottiglie;
l'altro concluso con e avente ad oggetto una prestazione di facere, cioè la decorazione mediante serigrafia CP_1
di n.
8.921 bottiglie. Pertanto, non essendo stata parte del negozio giuridico fonte del diritto di credito azionato mediante procedimento monitorio, chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, essendo totalmente estranea ai fatti di causa.
Alla prima udienza ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
Controparte_2
insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo CP_1
opposto; si opponeva e tutte le parti chiedevano concedersi i termini di cui Pt_1 Parte_1 all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza del 19 aprile 2022 il giudice istruttore respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che la produzione documentale dell'opponente – seppur in via indiziaria – confermava l'esistenza dei vizi sottesi all'eccezione di inadempimento. Indi, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., essendo la causa pagina 5 di 12 regolata dal rito ordinario di cognizione ante D.lgs. 10 febbraio 2022, n 149, avente effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicabile a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data.
In seguito, con ordinanza del 12 gennaio 2023, il giudice istruttore non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dalla sola convenuta opposta, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione già sulla base della documentazione in atti, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 ottobre 2023.
In tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore assegnava alle parti i termini massimi di cui al previgente art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo istruttorio e con successivo decreto del 10 ottobre 2024 del nuovo giudice assegnatario l'udienza così fissata per la precisazione delle conclusioni veniva rinviata
– per motivi di organizzazione del ruolo - al giorno 18 dicembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c. .
Quindi, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione e constatato che nelle proprie note scritte conclusionali le parti si erano riportate alle comparse conclusionali e memorie di replica già depositate a suo tempo, tratteneva la causa in decisione.
*
2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 novembre 2021, ha CP_1
chiamato in causa sostenendo che la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_2
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dovesse essere esperita anche nei Parte_1
confronti della stessa, essendo ad essa esclusivamente imputabili i vizi riscontrati sulle bottiglie di vetro oggetto della fattispecie negoziale de qua. Secondo, infatti, la prospettazione della convenuta opposta, le bottiglie di vetro erano state prodotte da e solo in un secondo Controparte_2
momento consegnate a affinché procedesse alla decorazione, sicché essendo i vizi CP_1 denunciati dall'attrice opponente preesistenti all'attività di serigrafia e già sussistenti al momento della consegna a i medesimi sarebbero eziologicamente riconducibili all'attività di produzione CP_1
della venditrice, quale unica persona giuridica nei confronti della quale avrebbe dovuto esperirsi la domanda di risarcimento ex art. 1453 c.c.
Di contro, in sede di costituzione e nei successivi atti difensivi ha eccepito Controparte_2
il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando la assoluta estraneità alla fattispecie sostanziale oggetto del presente procedimento e l'impossibilità di configurare a suo carico una responsabilità da inadempimento – non essendovi stato alcun rapporto obbligatorio con CP_1
pagina 6 di 12 – ovvero una responsabilità extracontrattuale, difettando nel caso di specie gli elementi costitutivi CP_1 richiesti dall'art. 2043 c.c. e sottesi al principio del neminem laedere.
Ciò premesso in merito alla vicenda fattuale, per come prospettata dalle parti, deve osservarsi come l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva di sia fondata per le Controparte_2
ragioni qui di seguito esposte.
Preliminarmente, preme rammentare che la legitimatio ad causam deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda e al rapporto in essa istituito tra il convenuto – rectius, chiamato in causa - e la fattispecie dedotta quale causa petendi.
Orbene sulla scorta della prospettazione attorea e della documentazione in atti deve osservarsi come e abbia allegato di avere deciso, nell'ambito dello sviluppo commerciale della Pt_1 Parte_1
propria attività, di immettere sul mercato una nuova tipologia di vino che, essendo destinata ad una fascia di mercato di alta qualità, avrebbe necessitato di un packaging ad hoc, pensato proprio al fine di conferire maggiore risalto al nuovo marchio e di renderlo maggiormente identificabile.
A tal fine, l'opponente ha allegato di avere posto in essere una operazione commerciale che si estrinsecava sostanzialmente in due diverse e distinte fattispecie negoziali: da un lato, stipulava un contratto di compravendita con avente ad oggetto la consegna da parte di Controparte_2 quest'ultima di circa 9000 bottiglie di vetro;
dall'altro lato, commissionava a la CP_1
decorazione della superficie esterna delle bottiglie con serigrafia in oro, statuendo altresì che n. 1014 bottiglie avrebbero dovuto essere decorate con trattamento standard, mentre n. 7907 bottiglie con trattamento superiore, consistente nell'applicazione di una pellicola protettiva.
Una volta ultimata la decorazione delle bottiglie, provvedeva a consegnarle alla CP_1
committente, emettendo altresì in data 28 febbraio 2020 la fattura n. 100053 per un importo complessivo di euro 10.138,04. Sennonché, non appena ricevuto il materiale commissionato, e Pt_1
prendeva immediatamente contezza del fatto che le bottiglie presentavano segni di Parte_1 gessatura sulla superficie esterna che rendevano di fatto le stesse inidonee all'uso per cui erano destinate e ne impedivano l'immissione in commercio: pertanto, provvedeva a denunziare i vizi riscontrati entro il termine di decadenza di cui all'art. 1667, secondo comma, c.c1.
Di contro, affermava che i vizi fossero preesistenti alla attività di decorazione CP_1
espletata e fossero verosimilmente riconducibili allo stretto contatto tra le bottiglie in fase di trasporto, sicché qualsiasi difetto riscontrato avrebbe dovuto imputarsi a non avendo Controparte_2 la stessa correttamente adempiuto all'obbligo di consegnare il materiale nello stesso stato in cui si trovava al momento della vendita e avendo cagionato quella violazione della lex contractus sottesa alla 1 Sul punto, vedasi documento 6 allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 7 di 12 garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Siffatte considerazioni, già fatte valere in sede stragiudiziale a seguito della denuncia ex art. 1667 c.c., sono state altresì reiterate dalla convenuta opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, allorquando la stessa, proprio lamentando la preesistenza dei vizi riscontrati rispetto all'attività di decorazione, ha chiamato in causa al fine di essere Controparte_2
dalla medesima tenuta indenne e manlevata rispetto a qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che la ricostruzione fattuale operata dalle parti e la documentazione prodotta consentano di accertare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla chiamata in causa circa la propria carenza di legittimazione passiva.
Si osserva infati come nel caso di specie vengano in rilievo due fattispecie negoziali diverse e distinte, qualificabili nei termini di contratto di compravendita, per quanto riguarda la fattispecie negoziale conclusa con e contratto di appalto, avente ad oggetto la prestazione di Controparte_2
facere commissionata a CP_1
L'assoluta estraneità della chiamata in causa al rapporto obbligatorio sorto tra attrice opponente e convenuta opposta, rispetto al quale la venditrice si pone come soggetto terzo nei cui confronti non può prodursi alcun effetto giuridico stante il principio di relatività del contratto, e l'assenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra le fattispecie negoziali poste in essere da e Pt_1 Parte_1 nell'ambito dello sviluppo commerciale della propria attività testimoniano l'assenza in carico di ella titolarità della potestà di resistere in giudizio. Controparte_2
Va osservato infatti che la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice nei confronti della convenuta opposta rinviene il proprio ubi consistam nell'inadempimento delle obbligazioni gravanti a carico di quest'ultima e aventi ad oggetto – secondo la prospettazione attorea - la prestazione di decorazione delle bottiglie con serigrafia in oro, nonché il preventivo controllo circa la qualità del materiale ricevuto da Trattasi di obbligazioni che rinvengono la proprie fonte nel contratto di Controparte_2 appalto concluso in data 11.02.2020 dall'attrice opponente e dalla convenuta opposta e rispetto al quale, quindi, è da considerarsi soggetto terzo non avendo preso parte alla Controparte_2
fattispecie negoziale de qua.
Al fine di una completezza espositiva, deve altresì sottolinearsi l'assenza di un qualsivoglia collegamento funzionale tra i summenzionati negozi giuridici, accomunati dalla mera circostanza di una parziale coincidenza tra i soggetti contraenti, sicché deve escludersi che gli stessi siano coordinati teleologicamente da un nesso di reciproca dipendenza tale da far sì che le vicende dell'uno si trasmettano all'altro.
pagina 8 di 12 Per le suesposte considerazioni, deve ravvisarsi l'assoluta estraneità della chiamata in causa rispetto alla fattispecie dedotta quale causa petendi e, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva della stessa.
*
3. Sulla pretesa attorea.
La conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'attività di decorazione della superficie esterna delle bottiglie con serigrafia in oro interveniva tra le parti in data 11 febbraio 2020, mediante l'invio, da parte dell'odierna opponente, dell'ordine di acquisto.
Sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi che la prova circa il sorgere del rapporto obbligatorio tra e e possa essere evinta dall'ordine n. 2000035 Pt_1 Parte_1 CP_1 del 11.02.2020 (doc. 3), dalla fattura n. 100053 del 28.02.2020 emessa dall'appaltatrice a seguito dell'esecuzione della prestazione gravante a suo carico (doc. 4) e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti tra marzo e novembre 2020 (doc. 6, 8 e 10). A fortiori, si osserva come l'avvenuta conclusione del contratto de quo non sia mai stata contestata dalle parti, sicché può ritenersi provata anche in virtù del principio di non contraddizione di cui all'art. 115 c.p.c.
La summenzionata documentazione – e, in particolare, l'ordine di acquisto n. 2000035 inviato dall'odierna opponente in data 11 febbraio 2020 a – permette altresì di circoscrivere CP_1
l'oggetto del rapporto obbligatorio sorto tra le parti e di enucleare quali siano le prestazioni gravanti a carico delle stesse, quale questione prodromica a qualsiasi valutazione circa la fondatezza della pretesa attorea.
Proprio la disamina dell'ordine di acquisto de quo permette non solo di qualificare la fattispecie negoziale sorta tra le parti nei termini di un contratto di appalto, ma anche di descrivere la prestazione di facere gravante a carico della convenuta opposta nei soli termini di una attività di decorazione della superficie esterna delle bottiglie di vetro con serigrafia in oro. Più precisamente, con la stipula del contratto de quo ha assunto l'obbligo di decorare mediante trattamento standard la CP_1
superficie esterna di n. 1014 bottiglie e con trattamento superiore, consistente nell'applicazione di una pellicola protettiva, la superficie esterna di n. 7907 bottiglie;
ex adverso, ha Parte_1 assunto l'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito – pari ad euro 8.572,96 – a seguito dell'esecuzione dell'opera commissionata.
Di contro, deve osservarsi come la circostanza dedotta da parte attrice opponente circa un asserito obbligo di di controllare in via preventiva la qualità delle bottiglie di vetro prima di CP_1 procedere all'attività di decorazione commissionatale non abbia trovato alcun riscontro nella documentazione allegata dalla committente, sicché in virtù del principio iuxta alligata et probata,
pagina 9 di 12 cristallizzato nella disposizione normativa di cui all'art. 115 c.p.c. e che impone al giudice di giudicare solo secondo le prove e allegazioni presentate dalle parti, deve ritenersi come la prestazione de qua esuli dall'oggetto del rapporto obbligatorio foriero del presente procedimento, non essendo stato debitamente provato che abbia assunto in sede di conclusione del contratto un CP_1
obbligo di tal natura.
Risulta, invece, debitamente documentato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione gravante a carico di avendo quest'ultima realizzato l'attività di decorazione commissionatale e avendo CP_1
proceduto a consegnare alla committente il materiale de quo nel rispetto del termine convenzionalmente pattuito, sicché deve ritenersi provato il diritto di credito azionato in via monitoria e rinveniente la propria giustificazione causale nella fattura n. 100053 del 28 febbraio 2020 emessa dall'appaltatrice a seguito dell'intervenuta esecuzione della prestazione.
Le suesposte considerazioni permettono di ritenere infondata l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. sollevata da e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in Pt_1 Parte_1
quanto, circoscritta la prestazione gravante a carico di nella sola attività di CP_1
decorazione della superficie esterna delle bottiglie di vetro, deve ritenersi come l'appaltatrice abbia correttamente adempiuto alla obbligazione discendente dal contratto di appalto stipulato e, pertanto, nessuna doglianza circa l'omesso controllo della qualità del materiale consegnatole può esserle mossa: infatti, non v'è chi non veda come dalla documentazione in atti emerga una ricostruzione fattuale diametralmente opposta rispetto a quanto descritto dall'attore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo questi fornito alcuna prova circa l'assunzione da parte di CP_1 dell'obbligo di controllare preventivamente la qualità del materiale ricevuto, onere probatorio, questo, che avrebbe dovuto essere assolto da e Pt_1 Parte_1
Ai fini di una completezza espositiva, giova fare alcune considerazioni sulla disposizione normativa di cui all'art. 1663 c.c., richiamata dall'attrice opponente in sede di memorie integrative di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ancorata sul presupposto che, avendo le parti in sede di conclusione del contratto derogato all'art. 1658 c.c. che pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di fornire la materia necessaria a compiere l'opera, non ha adempiuto all'onere gravante a suo carico di dare pronto CP_1
avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, non ponendo così in essere quel controllo sulla qualità e specifica idoneità del materiale che le avrebbe permesso – secondo la prospettazione attorea – di evitare di incorrere nella responsabilità derivante da vizi e difformità dell'opera.
Sul punto, si osserva come la disposizione normativa de qua non si attagli al caso di specie, in quanto per la configurabilità della stessa è necessaria la compresenza di tre requisiti indefettibili, quali: la pagina 10 di 12 fornitura del materiale oggetto della fattispecie negoziale da parte del committente;
la trasformazione della res fornita in un materiale nuovo a seguito dell'opera dell'appaltatore; che i difetti e le difformità riscontrate non solo comportino l'inidoneità dell'opera realizzata all'uso per cui era destinata, ma siano altresì riconoscibili ictu oculi da un tecnico dell'arte già all'atto della consegna.
Applicati i predetti principi di diritto al caso di specie, non v'è chi non veda come la fattispecie concreta non possa essere sussunta nell'alveo della disposizione normativa richiamata da parte attrice in quanto l'attività di decorazione commissionata a non ha di certo comportato una CP_1
trasformazione delle bottiglie di vetro, ma solo un abbellimento della superficie esterna delle stesse, e, inoltre, i segni di gessatura presenti già al momento della consegna non erano di consistenza e gravità tali da poter fare ritenere ad un tecnico dell'arte che, all'esito del processo di lavorazione, il materiale non sarebbe stato più idoneo all'uso per cui era destinato.
L'impossibilità di configurare a carico della convenuta opposta una condotta di inadempimento intesa nei termini di omesso controllo circa la qualità delle bottiglie di vetro consegnatele e di sussumere la fattispecie concreta sotto l'egida dell'art. 1663 c.c. impone il rigetto delle pretese attoree, consistenti nella revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché nella domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale, non essendo ravvisabile alcuna condotta di inadempimento ex art. 1218 c.c.
*
4. Conclusioni e spese di lite
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da deve essere Controparte_2
accolta in virtù di quanto ut supra rappresentato.
Le domande di e devono essere respinte, come sopra meglio dichiarato. Pt_1 Parte_1
Conseguentemente, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del Tribunale di Milano del 08.05.2021, pronunciato nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3416/2021
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
Sul punto, si osserva che in ossequio a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., deve condannarsi
[...]
a rimborsare le spese di lite sostenute da quale parte totalmente Parte_1 CP_1
vittoriosa, con la doverosa precisazione che la natura documentale della controversia e la semplicità dei temi trattati comportano l'applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento, dovendosi comunque includere la fase istruttoria estrinsecatasi nella formulazione delle memorie integrative di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nonostante alcuna richiesta istruttoria sia stata accolta.
Ex adverso, in merito alle spese sostenute dalla chiamata in causa deve osservarsi come le stesse patiscano la carenza di legittimazione passiva riscontrata a carico di Controparte_2
pagina 11 di 12 dovendosi così condannare a rifondere le spese sostenute dalla stessa. Sul punto, la CP_1
Giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto vittorioso deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria (ex multis, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 27 settembre 2021, n. 26082). Ne caso di specie benchè l'opposizione sia stata rigettata, la chiamata del terzo risulta effettuata in modo del tutto incongruo avendo ad oggetto una prestazione diversa ed autonoma.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo alla terza chiamata;
Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 8585/2021 del Tribunale di Milano del 08.05.2021, che dichiara esecutivo;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa, che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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