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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/06/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15016/22 R.G. promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sulla figlia minore , C.F. , entrambi Persona_1 C.F._3 elettivamente domiciliati in Genova, Via Ceccardi 1/121, presso lo studio professionale dell'Avv. Enrico Sacchi, che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti
ATTORI contro
P.iva e C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, Via Cernaia n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Desirée
Battistelli, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTA nonché contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
Torino alla Via Giuseppe Barbaroux 39 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Caccavo, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTO
e contro pagina 1 di 44 , P. Iva , Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, C.so Re Umberto 44, presso lo studio professionale dell'Avv. Massimiliano Ghignone, che la rappresenta e difende in forza di procura presente in atti;
TERZA CHIAMATA dal dott. CP_2
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Piaccia al tribunale Ill.mo. Contraris reiectis, previa se ritenuta l'ammissione delle residue istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma VI n. II cpc:
1. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Dott.
in proprio e/o nella qualità di medico convenzionato ASLTO3 e della Controparte_4
ASL TO3 in persona del Direttore Generale pro tempore, per la verificazione di tutti i danni sofferti dai ricorrenti, dei danni biologici, dei danni da invalidità temporanea, dei danni morali ai prossimi congiunti, dei danni non patrimoniali nessuno escluso nonché per quelli determinati dalla verificazione della perdita di chance subiti dai conchiudenti in forza delle ragioni di cui in premessa.
2.in ogni caso, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare il Dott. in Controparte_4 proprio e/o nella qualità di medico convenzionato ASLTO3 e della ASL TO3 in persona del Direttore Generale pro tempore in proprio, in via solidale e/o alternativo o come meglio, a risarcire integralmente ai conchiudenti i danni tutti riportati in conseguenza delle circostanze descritte, nell'ammontare complessivo richiesto di € 418.377,00 o in quello maggiore o minore che parrà all'Ill.mo Signor Giudice, da comunque determinarsi in via equitativa quanto al pregiudizio da perdita di chance, danno morale ai prossimi congiunti, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e interessi di mora da quest'ultima al saldo, entro comunque l'importo massimo di € 520.000,00;
3) dichiarare tenuti e per l'effetto condannare parti resistenti al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle inerenti il procedimento di istruzione preventiva iscritto al numero di r.g. 14271/2021, oltre spese generali, C.N.P.A. e I.V.A., nonché a rimborsare pagina 2 di 44 integralmente ai conchiudenti gli esborsi sostenuti a titolo di compenso della C.T.U. inerente e delle spese dei consulenti di parte ricorrente. Sentenza esecutiva ai sensi di legge. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.”
Per ASL TO3:
“Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese;
In via subordinata di merito in subordine emettere sentenza secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente alle condotte dei sanitari di parte Resistente ASL TO3 ed all'entità delle conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate, senza vincolo di solidarietà;
In via istruttoria si chiede, anzitutto, l'espletamento di nuova c.t.u. medico-legale che veda l'introduzione di un nuovo collegio peritale con un medico specialista in materia, come disposto dall'art. 15 della legge n. 24 del 2017 per le motivazioni espresse in narrativa;
in subordine si insta affinché il Giudice disponga una integrazione peritale disaminando il caso clinico senza tenere in considerazione i sintomi clinici al collegio riferiti dai genitori in sede di accertamento tecnico.
In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Pe : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in atti;
3) nel merito in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori, accertare con rigore l'entità dei danni realmente subiti dai medesimi e strettamente riconducibili alle condotte del Dott.
, dichiarando tenute e condannando la Controparte_2 [...]
e l'A.S.L. TO3 a tenere indenne e/o manlevare e/o garantire Controparte_5
pagina 3 di 44 – ciascuna per il proprio titolo – il predetto Dott. da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole che gli dovesse derivare, per sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese di lite, legali e tecniche, proprie (previa, se del caso, declaratoria di nullità dell'art. 26 delle Condizioni Addizionali della polizza N° 01053) e degli altri soggetti processuali.
Con vittoria di anticipazioni, spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge, anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 14271/2021
Tribunale Torino, nonché con refusione di spese di C.T.P. in misura almeno pari a quelle di C.T.U. ovvero nella veriore determinanda misura.
Pe : Controparte_3
“In via istruttoria
Disporre la rinnovazione della CTU per le ragioni illustrate in atti;
Accertare e dichiarare, per i motivi evidenziati nel corso dell'udienza del 05.07.2024, la nullità della testimonianza resa dal Sig Tes_1
In via principale
Rigettare, per i motivi di cui in atti, tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti del Dott e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte e/o CP_2 proponende nei confronti d;
Controparte_3
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott : CP_2
Accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad essere tenuto integralmente indenne CP_2
e manlevato dalla ASL TO3 dalle conseguenze pregiudizievoli tutte derivantegli dalla vicenda dedotta in giudizio;
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott. e venisse rigettata, integralmente o parzialmente, la CP_2 domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti della ASL TO3: CP_2
Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di Controparte_3 nei limiti e termini di polizza, ed in ogni caso con una franchigia di € 500,00 per sinistro,
pagina 4 di 44 entro il massimale di € 3.000.000,00, limitatamente alla sola quota di responsabilità del
Dott. e per i danni strettamente riferibili al Dott con esclusione del vincolo CP_2 CP_2 di solidarietà rispetto ad altri soggetti obbligati e con esclusione, attesa la violazione del patto di gestione della lite, del riconoscimento delle spese di resistenza sostenute dal
Dott ; CP_2
In ogni caso:
Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.8.2022 i sig.ri e Parte_1
in proprio e quali genitori della minore , affetta sin Parte_2 Persona_1 dalla nascita, avvenuta il 05.07.2014 presso la Clinica Universitaria S. Anna di Torino, da atresia delle vie biliari, hanno convenuto in giudizio l'A.S.L.TO3 e il dott. CP_2
, onde vederli condannare alla refusione dei danni patiti a causa della omessa
[...]
e/o tardiva diagnosi della suddetta malattia che, se tempestivamente diagnosticata, avrebbe permesso alla neonata di accedere ad un intervento diverso e meno invalidante di quello subito (trapianto di fegato) e, a fondamento della propria pretesa, hanno rappresentato:
• che, sebbene durante la gravidanza non furono rilevate anomalie fetali – al riguardo precisando come, allo stato, non vi sia possibilità di prevenzione o di diagnosi prenatale -, la neonata ebbe a manifestare sin dai primi giorni di vita sintomi riconducibili alla malattia da cui era affetta e consistiti: in un accertato difetto della crescita (calo fisiologico di 190 g al quarto giorno dalla nascita); cute descritta, nel terzo giorno di vita, come “con sfumatura itterica”; valori di bilirubinemia alti e allarmanti (in particolare, si registrò un aumento del livello di bilirubinemia, che passò da 6.2 mg/dl a 10.7 mg/dl tra il terzo e il quarto giorno di vita, e successivamente: 10/07/2014 peso 2385 g. e bilirubinemia 13.8 mg/dl;
-11/07/2014 peso 2430 g. e bilirubinemia 13.1 mg/dl;14/07/2014 peso 25155 g.
e bilirubinemia 12.0 mg/dl); tracce di sangue rosso vivo nelle feci in concomitanza all'induzione di nutrizione con latte artificiale;
feci ipocoliche;
la presenza di subittero;
pagina 5 di 44 • che i genitori avevano provveduto a riferire i suddetti sintomi sia al pediatra della bambina, dott. , già in occasione dalla prima visita post-natale (avvenuta CP_2 il 31.7.2014), sia ai sanitari di PS degli Ospedali Riuniti Rivoli ASL TO3, presso cui, in data 16 e 21.08.2014 accompagnavano la bambina per stipsi in atto da circa tre giorni;
• che in occasione della visita di cui sopra e di quella successiva del 18.9.2014, il dott. non prescrisse un ulteriore controllo della bilirubina, così parimenti CP_2
i sanitari nei due accessi al PS nel mese di agosto, dimisero la bambina al domicilio senza disporre ulteriori accertamenti;
• che in esito al successivo controllo del 19.11.2014 il dott. attestava CP_2
“Condizioni generali buone, ottimi i parametri di crescita. Permane subittero” e prescriveva un controllo ematologico ed ecografia addominale per approfondimento diagnostico, analisi che vennero effettuate in data 24.11.2014 e diedero modo di riscontrare l'alterazione del livello di bilirubina (con un valore di
AST pari a 408 U/I), un'evidente sofferenza del fegato e segni di compromissione epatica;
• che venne ricoverata in data 28.11.2014 presso il reparto di Per_1
Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Regina
Margherita di Torino con diagnosi di ingresso di “Ittero colestatico a gamma GT elevate e feci acoliche in lattante” e che, ricevuta, in data 05.12.2014, la diagnosi di “cirrosi biliare verosimilmente secondaria ad atresia delle vie biliari” , previo inserimento in apposita lista per trapianto epatico pediatrico con PELD 19, in data
01/01/2015, è stata trasferita presso l'Ospedale Molinette di Torino e sottoposta a trapianto di fegato;
• che, dopo svariati ricoveri dovuti alla prosecuzione delle cure post-operatorie necessarie ed all'insorgenza di sintomi che rendevano necessari analisi e accertamenti, la minore fu da ultimo dimessa in data 20.04.2015;
• che il dott. , non ha correttamente riscontrato i segni clinici (subittero, CP_2 scarso accrescimento e feci ipocoliche, queste ultime descritte dalla madre), sottovalutandoli, omettendo di prescrivere gli opportuni accertamenti che, se pagina 6 di 44 effettuati, avrebbero consentito di raggiungere una diagnosi precoce della malattia e di effettuare l'intervento di portoenteroanastomosi secondo nei Pt_3 primi 45 giorni di vita (la quale avrebbe consentito di addivenire alla riduzione della bilirubina ed avrebbe potuto evitare il trapianto di fegato, come succede nel
70% dei bambini affetti dalla stessa patologia sottoposti a quello specifico trattamento chirurgico entro i 90 giorni di vita), così riducendo drasticamente la possibilità che seguisse un percorso terapeutico congruo e gravato da Per_1 minori complicazioni;
• che vi è la possibilità tutt'altro che remota, che la piccola debba Per_1 nuovamente essere sottoposta a trapianto, oltre a dover assumere sin dalla sua giovanissima età una terapia immunosoppressiva cronica, fatto quest'ultimo che l'ha esposta inevitabilmente ad eventi infettivi nell'ambito della comunità in cui vive;
• che nell'ambito del procedimento per ATP n.r.g. 14271/21 instauratosi con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. depositato in data 18.10.2021, il Collegio peritale, nominato dal giudice, oltre ad aver accertato la responsabilità del dott. CP_2
e la sussistenza del nesso di causa tra il pregiudizio patito dalla minore e l'operato professionale del sanitario ausiliario ASL, ha affermato che “se la diagnosi fosse stata tempestiva, in particolare se fossero stati messi in atto gli accertamenti previsti per l'ittero protratto al momento opportuno, la paziente sarebbe stata con tutta probabilità eleggibile all'intervento di … che si sarebbe concretizzato Pt_3 verosimilmente nei primi 60 giorni di vita … e che in una situazione del genere un bambino con AVB operato avrebbe una probabilità del 55-60% di evitare il trapianto di fegato nei primi 2 anni di vita, e qualora lo evitasse avrebbe una probabilità del 20% circa di necessitarlo entro i successivi 10 anni … la probabilità condizionata di sopravvivenza libera da trapianto sarebbe stata al massimo intorno al 44-48%.”, dunque con l'intervento di la bambina avrebbe avuto Pt_3 la possibilità del 50-60% di evitare il trapianto di fegato nei primi due anni di vita e superati i primi due anni, la probabilità di necessitare di un trapianto di fegato sarebbe stata del 20% (questo significa che nell'80% dei casi il trapianto può
pagina 7 di 44 essere evitato nei primi 10 anni), e dunque il ricorso ad una tempestiva terapia secondo avrebbe evitato il trapianto di fegato sino al 48% dei casi;
Pt_3
• che i CCTTUU hanno altresì chiarito che la bambina abbia patito un'invalidità temporanea assoluta determinata in giorni 86 e che sia residuata una invalidità permanente (dal trapianto di fegato) tra il 35 e il 40%.
Ritenendo, dunque, accertata la responsabilità della ASL TO3 e del dott.
, richiamata la disciplina di cui alla legge 08/03/2017 n. 24 - che, in forza CP_2 dell'art. 7, trova applicazione anche nelle fattispecie in cui gli eventi generatori di responsabilità siano, come nel caso di specie, antecedenti alla sua entrata in vigore - e la giurisprudenza di legittimità antecedente alla suddetta legge – che già riconduceva la responsabilità dell' , gestore di un servizio pubblico, nell'alveo della Controparte_6 responsabilità contrattuale, essendo responsabile, quale soggetto tenuto al controllo sull'operato dei sanitari, dell'illecito commesso dal medico convenzionato per l'assistenza medico-generica ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c. - ha concluso instando per la condanna dei convenuti, in solido o in via alternativa, al pagamento della somma complessiva di €
418.377,00 a titolo di danno biologico e morale e sua personalizzazione subiti dalla minore (40% IP e 300 gg di inabilità temporanea), nonché della somma di € 200.000,00
a titolo di danno da perdita di chance e morale ai prossimi congiunti, oltre alla rifusione delle spese di lite anche del procedimento di ATP e relativi esborsi per CTU e CTP.
Con comparsa del 12.01.2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
(già anche ASL TO3) e ha contestato la ricostruzione operata dalla
[...] controparte e le conclusioni cui questa è addivenuta, perché fondate su una CTU esperita in sede di ATP, viziata da errore metodologico (avendo il Collegio Peritale ritenuto che i sanitari ebbero a trascurare i sintomi riferiti dalla famiglia in occasione delle visite, pur non essendoci nei referti alcun riferimento a tali dati) e, onde affermare la correttezza dell'operato dei sanitari esente da censure, ha segnalato:
• che in occasione della prima visita effettuata dal pediatra per il c.d. bilancio di salute, avvenuta in data 31.07.2014 ed in quella successiva, avvenuta in data
18.9.2014, nessuno ebbe a riferire al medico la presenza di segni o sintomi riconducibili alla colestasi da atresia delle vie biliari (in particolare, non vennero pagina 8 di 44 riferiti segni come di prurito, feci acoliche o urine ipercromiche) e che i sanitari che ebbero a visitare la bambina in occasione dei due accessi in PS, avvenuti il 16
e il 21 agosto 2014, oltre a non menzionare il colorito giallo dei bambini che presentano ittero, non considerarono patologici i sintomi segnalati dai genitori
(che, in occasione dell'accesso del 21.08.2014, riferivano la comparsa di crisi di pianto, stipsi e sangue rosso vivo nelle feci), circostanze, quelle appena considerate, che dimostrerebbero come, almeno fino al 48esimo giorno di vita di
, non vi fossero sintomi manifestai che potessero far sospettare l'atresia Per_1 delle vie biliari;
• che, con riferimento alla descrizione delle condizioni generali della bambina resa in data 19.11.2014 dal dott. , l'uso della locuzione “permane subittero” - CP_2 su cui si sono impropriamente basati i CCTTUU per giungere alle proprie conclusioni relativamente alla condotta omissiva del pediatra - non può che essere riferito alla visita precedente, avvenuta il 18.09.2014, quando la minore aveva già ampiamente superato il termine utile per essere sottoposta all'intervento di posto peraltro che questa malattia molto rara è Pt_3 intercettata solo nel 40% dei casi entro tale termine proprio perché i sintomi sono confondenti e di difficile interpretazione;
• in ogni caso, che il trapianto di fegato, avvenuto a distanza di poco più di un mese dal ricovero del 27.11.2014 - e che non può escludersi sarebbe stato necessitato dalla bambina anche ove si fosse tempestivamente intervenuti con la procedura di – ha avuto esito positivo e che l'intervento di ha una Pt_3 Pt_3 sopravvivenza a 5 anni inferiore al 45% mentre il risultato prognostico di sopravvivenza a 5 anni del trapianto di fegato è del 98%, come riportato dai
CCTTUU;
• che risultavano assenti tutti i principali fattori di rischio riconosciuti per la patologia (ossia l'essere nati nel periodo invernale, l'origine non caucasica, presenza adi infezione attiva da citomegalovirus, presenza di altre malformazioni congenite) che, se presenti, avrebbero potuto, in via del tutto ipotetica, orientare il pediatra di base o i sanitari che visitarono la bambina in occasione degli accessi pagina 9 di 44 in PS, verso tale ipotesi diagnostica, e che l'assenza dei due segni clinici fondamentali della patologia che affliggeva (ossia feci acoliche - di cui gli Per_1 odierni attori sostengono di aver riferito benché manchi specifico riscontro di ciò -
e urine molto scure) e, contemporaneamente, la presenza del solo subittero o lieve ittero, per altro in un caso in cui vi era presenza di ereditarietà per ittero di
Gilbert, non potevano orientare i sanitari verso la rara condizione che affliggeva la bambina;
• che se anche alla visita del 18.9.2014 il dott. avesse prescritto ulteriori CP_2 esami, tenuto conto del tempo necessario al loro espletamento ed alla formulazione della diagnosi, l'operazione di sarebbe comunque intervenuta Pt_3 oltre i 60 giorni e gli stessi CCTTUU hanno riportato come le chances di riuscita di tale intervento peraltro rischioso, si abbassano notevolmente con l'avvicinarsi del
90esimo giorno tanto da non essere più indicato;
• che nell'operare la quantificazione del danno biologico permanente di cui sopra, gli attori non hanno tenuto debito conto del fatto che, anche se la malattia fosse stata diagnosticata prima, secondo il parametro giuridico del “più probabile che non” il trapianto sarebbe stato ritardato ma non evitato e che se mai un danno è stato riportato dalla minore, esso avrebbe natura intermittente e differenziale, posto che anche l'intervento di avrebbe comportato un danno biologico di Pt_3 natura ingravescente;
• che nulla possa essere riconosciuto a titolo di danno alla salute, data l'insussistenza del nesso causale tra l'asserito inadempimento del pediatra e il danno biologico per il trapianto - e ciò sulla falsariga delle conclusioni dei
CCTTUU che lo hanno escluso, parlando esclusivamente di “anticipazione” di detto atto medico – ed, in ogni caso, che la richiesta personalizzazione del danno sia sfornita di idonea prova, che le richieste risarcitorie degli attori si traducono in una duplicazione risarcitoria (avendo richiesto oltre al danno biologico tabellare anche la personalizzazione massima), che il danno da perdita di chances di guarigione vada rigettato avendo anche i CCTTUU ritenuto che l'intervento di avrebbe potuto non escludere il successivo trapianto di fegato, così Pt_3
pagina 10 di 44 parimenti il danno riflesso dei congiunti – di natura extracontrattuale atteso che paziente è sempre stata solo la minore –, posto che è la malattia che avrebbe comportato per i genitori la perturbazione di animo e non l'asserito inadempimento del sanitario.
Ritenuto che alcun profilo di responsabilità possa essere ascritto ai sanitari, ha concluso, in via istruttoria, per la rinnovazione/integrazione della CTU con sostituzione del Collegio Peritale, nonché nel merito in via principale, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie a vario titolo formulate dagli attori, perché infondate in fatto e diritto, e in subordine, il contenimento della condanna entro i limiti del giusto e del provato.
Con comparsa del 13.01.2023 si è costituito il dott. , il Controparte_2 quale:
• in via preliminare, ha rappresentato di essere assicurato, in forza di Certificato n.
01053, con la (succeduta alla Controparte_7 in ogni rapporto attivo e passivo), che la polizza Controparte_8 prevedeva una copertura temporale dal 31/12/2016 al 31/12/2017 ed un'operatività in regime di c.d. claims made, di aver tempestivamente provveduto a denunciare al
Broker il sinistro e che questi, dal canto suo, con mail del 21.6.2017, ha CP_9 confermato l'apertura del sinistro con la Compagnia e che la gestione della suddetta polizza è stata successivamente trasferita alla Società , cui ha Controparte_10 inoltrato la notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;
• nel merito, ha contestato la sussistenza di una responsabilità a proprio carico per omessa tempestiva diagnosi ed ha rappresentato:
o che l'anamnesi familiare della bambina rilevava una situazione di eterozigosi per alfa-talassemia a livello di entrambe le linee paterna e materna, nonché, solo a livello paterno, una condizione di sub-ittero da riferire ad iper- bilirubinemia di Gilbert e che, data la regolarità della degenza post-partum, la bambina è stata dimessa in terza giornata senza alcun rilievo particolare, ad eccezione del modesto riscontro di iperbilirubinemia;
pagina 11 di 44 o che, nel caso di cui ci si occupa, non sono stati accertati i fattori di rischio che, se presenti, avrebbero ipoteticamente indirizzato il pediatra verso la diagnosi della malattia, trattandosi peraltro di malattia rara: infatti, né il Consultorio
Pediatrico di GR (30/7/2014), né il Dott. (31/7/2014), né i CP_2 sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rivoli (16/8/2014 e 21/8/2014) ebbero a menzionare presenza/persistenza di ittero e tantomeno a riportare un'anamnesi positiva per riscontro di feci acoliche e, infine, la presenza di subittero - riscontrata per la prima volta in data 19.11.2014 - di per sé non rappresenta un'evenienza sufficiente a giustificare un sospetto della natura colestatica dello stesso, con la conseguenza che i principali segni clinici dell'atresia delle vie biliari non erano presenti neppure in data 18.9.2014 ;
o di aver posto un dubbio diagnostico verso una patologia colestatica alla visita del 19.11.2014, motivato dalla presenza di ittero - al riguardo precisando che l'espressione “permane subittero” non possa interpretarsi nel senso di ritenere presente, oltre l'ittero, altro segno clinico dell'atresia delle vie biliari, ossia le feci acoliche, o che ne avesse riscontrato la presenza già in occasione della visita precedente (18.9.2014), visto che, in quella occasione, nulla ebbe al riguardo a segnalare - e che, a fronte dei riscontri emersi all'esito del test ematico - che ha accertato un lieve aumento della bilirubinemia - e della ecografia addominale, ha indirizzato la paziente presso il Presidio Ospedaliero pediatrico Regina Margherita di Torino per il prosieguo degli accertamenti diagnostici e delle cure;
o che il ragionamento seguito dai CCTTUU nominati nell'ambito dell'ATP è viziato da una ricostruzione del fatto storico che si scontra con i dati obiettivi presenti nella documentazione clinica, come poc'anzi indicati, il Collegio Peritale in quanto avrebbe fondato le sue determinazioni su racconti forniti dagli odierni attori e su fotografie da questi versati in atti, la cui databilità è tuttavia incerta, dovendosi peraltro ritenere inverosimile che i genitori della bambina abbiano riferito ai sanitari del PS di Rivoli della presenza di sangue nelle feci ma pagina 12 di 44 abbiano omesso di riportare, sempre in sede di anamnesi, la presenza di feci acoliche;
o che in ogni caso i CCTTUU hanno escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento addebitato al sanitario e l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente, esitato nel trapianto di fegato, posto che essi hanno osservato che la tempestiva esecuzione dell'intervento secondo non avrebbe escluso la necessità di procedere al trapianto di fegato, “ma Pt_3 ne avrebbe ritardato al più solo il momento” ed, in ogni caso, anche con la la minore si “sarebbe trovata in una condizione di Parte_4 epatopatia cronica ingravescente valutabile in un'invalidità progressivamente crescente tra l'11 e il 50%”, con la conseguenza che l'esecuzione tempestiva di un intervento di non può inquadrarsi, nel caso di specie, come “risultato Pt_3 migliore sperato”, rispetto al quale la condotta del Dott. avrebbe CP_2 privato controparte di chance di raggiungerlo;
o che la quantificazione del danno biologico ex adverso operata sia scorretta, posto che gli esiti invalidanti indicati dal Collegio Peritale (35/40%) rappresentano menomazioni connesse alla patologia di base di cui era portatrice la piccola ed in virtù dei dati di letteratura richiamati dai Per_1 consulenti tecnici d'ufficio, deve ritenersi più probabile che non che tali esiti si sarebbero comunque verificati anche in caso di diagnosi tempestiva da parte del Dott. , con la conseguenza che siffatta invalidità non possa essere CP_2 considerata alla stregua di una conseguenza immediata e diretta della condotta contestata al sanitario;
o che sotto il profilo della richiesta personalizzazione, difetti l'allegazione e la prova della ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali consentano di ritenere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso tipo, sofferti da persone della stessa età;
o che sotto il profilo del danno biologico temporaneo, la richiesta risarcitoria diverga anche da quanto accertato in sede di CTU (300 giorni contro gli 86
pagina 13 di 44 indicati dal Collegio Peritale), posto peraltro che anche in caso di diagnosi anticipata sarebbe stato necessario un intervento di e che lo stesso Pt_3 avrebbe comunque comportato delle conseguenze a livello sia temporaneo che permanente;
o che, sotto il profilo della perdita di chances, i CCTTUU hanno dato atto dell'impossibilità di “determinare quali sarebbero potute essere le condizioni della piccola al momento in cui si sarebbe trovata nella necessità del trapianto e quali sarebbero potuti effettivamente essere gli esiti di siffatto trapianto effettuato successivamente” nell'ipotesi di intervento secondo eseguito Pt_3 tempestivamente”, inoltre il Collegio Peritale non ha escluso che la piccola sarebbe potuta arrivare al trapianto dopo l'intervento di in Per_1 Pt_3 condizioni peggiori o sovrapponibili a quelle oggi presentate, né, dunque, il rischio di un esito sfavorevole di un trapianto eseguito in un secondo momento ed infine detta posta risarcitoria costituisce un'inammissibile duplicazione posto che entrambi gli asseriti pregiudizi – danno biologico e danno da perdita di chances – discenderebbero nella prospettazione attorea del ritardo diagnostico della atresia delle vie biliari, con la conseguenza che l'aver determinato un aggravamento delle condizioni di salute della paziente a causa di tale ritardo assorbe e ricomprende la perdita di chance di guarigione;
o di essere in rapporto di convenzionamento e di intrattenere - come rilevato dalla Cassazione (Cass. 6243/2015) e confermato dalla l. 24/2017- un rapporto di parasubordinazione con l' , ente gravato da una obbligazione ex lege CP_11 che trova fonte nell'art. 1173 c.c. e che è tenuto ad erogare prestazioni curative agli utenti del S.S.N., con la conseguenza che il dott. ha CP_2 diritto ad essere manlevato e tenuto indenne dalla ASL TO3 da ogni conseguenza pregiudizievole che gli dovesse derivare in dipendenza dei fatti oggetto dell'odierno procedimento.
Ribadito, allora, come i principali segni clinici dell'atresia delle vie biliari non fossero presenti/persistenti in occasione delle visite di controllo da lui effettuate in data
31.7.2014 e 18.9.2014 e che, pertanto, l'impossibilità di eseguire l'intervento secondo pagina 14 di 44 entro i 60 giorni dalla nascita non sia imputabile ad una propria condotta omissiva, Pt_3 ritenuto che, eliminando la propria condotta asseritamente colposa e sostituendola con quella indicata come corretta dal Collegio peritale, il suddetto intervento non avrebbe escluso, ma solo ritardato, il successivo trapianto di fegato, data, allora, l'insussistenza di condotte contrarie alle linee guida e alle buone pratiche mediche e del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia da cui era affetta e il proprio Per_1 operato, il dott. ha concluso, in via istruttoria, per la rinnovazione/integrazione CP_2 della CTU con sostituzione del Collegio Peritale, nonché nel merito in via principale, instando per il respingimento di tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
nel merito in via riconvenzionale subordinata, in caso di accertamento di responsabilità, ha chiesto di essere tenuto indenne e/o manlevato e/o garantito dalla , quale Controparte_5 assicurazione del rischio professionale, e/o l'A.S.L. TO3.
Con comparsa di risposta del 21.2.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata contestando in radice le pretese Controparte_3 avversarie di parte attrice e rappresentando:
• che la CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP e che gli odierni attori hanno posto alla base delle loro pretese risarcitorie sarebbe fondata su valutazioni errate, in quanto basata:
o su circostanze fattuali mai accertate - o accertate successivamente- (come la presenza di ittero cutaneo e sclerale e feci ipo/acoliche già alla prima visita post-natale avvenuta in data 31.07.2014),
o su reperti laboristici - consistenti negli esami ematici condotti sulla neonata nei primi giorni di vita, sia durante la degenza presso l'Ospedale Sant'Anna sia nei giorni immediatamente successivi alla dimissione, allorquando vennero eseguiti prelievi presso l'ambulatorio del predetto nosocomio - i cui esiti ebbero ad accertare un livello di bilirubina nel sangue rientrante nei parametri di normalità,
o su dichiarazioni rese dai genitori di non comprovate e che il dott. Per_1
nega di aver ricevuto durante la prima visita del 31.07.2014 CP_2
pagina 15 di 44 (come per altro dimostrerebbe il certificato di visita presso il Consultorio
Pediatrico di GR del 30.07.2014, erroneamente imputato al dott.
) che non menziona i sintomi asseritamente riferiti, ossia ittero e CP_2 feci acoliche,
o su immagini fotografiche di modesta risoluzione e ritraenti la neonata in penombra prodotte dai genitori che, tuttavia, non presentando una datazione certa, e che, secondo quanto affermato da controparte, sarebbero state scattate nei mesi di agosto/settembre 2014, non risultano utili al fine di accertare se alla data del 31.07.2014 la bambina presentasse la sintomatologia di cui si tratta,
o nonché sull'errata interpretazione dell'espressione “permane subittero” annotata sul certificato rilasciato all'esito della terza visita del 19.11.2014 dal dott. , estrinsecazione da correlare al fatto che tale CP_2 sintomatologia fosse presumibilmente comparsa nei giorni o nelle settimane addietro e comunque dopo la visita del 18.09.2014 e non accennasse a regredire, circostanza, quest'ultima, che spinse i genitori a darne conto al medico;
• che, a contrario, le parti resistenti nel procedimento per ATP avrebbe offerto prova incontestabile del fatto che la neonata, all'atto della visita del 31.07.2014 condotta dal dott. , non presentava ittero né feci ipo/acoliche e dunque CP_2 alcuno dei sintomi riferibili ad atresia delle vie biliari, in quanto:
o infatti, il certificato del Consultorio Pediatrico di GR del 30.07.2014 redatto da soggetto terzo non ha attestato alcuna sintomatologia propria della patologia da cui era affetta e non ha attestato elementi o Per_1 valori nello stesso senso allarmanti;
o il certificato redatto dal pediatra in data 31.07.2014 non riferisce di manifestazioni itteriche e non reca una anamnesi di feci ipo/acoliche;
o i verbali dei sanitari relativi agli accessi in PS del 16 e del 21.08.2014 non menzionano sintomi di rilevanza e anzi attestano “buone condizioni generali cute e mucose normoirrorate e idratate” il primo (doc. 22
pagina 16 di 44 fascicolo attoreo) e “condizioni generali buone vivace e reattiva cute e mucose normoidratate” il secondo (doc. 23 fascicolo attoreo);
o se, come anche riconosciuto dai CCTTUU, la atresia delle vie biliari è una patologia ingravescente e progressiva, deve concludersi che i sintomi patognomici della malattia, se presenti alla visita del 31.07.2014, avrebbero dovuto inevitabilmente essere presenti, ed in misura ancor più rilevante, durante le successive visite dell'agosto 2014, che invece hanno riscontrato una condizione di assoluta normalità di cute e mucose, condizione dunque assolutamente incompatibile con il quadro clinico invece tratteggiato dai CCTTUU;
o il certificato redatto all'esito della visita del 18.09.2014 dal dott. CP_2 non riporta alcun riferimento a elementi riconducibili ad una condizione patologica (doc. 24 fascicolo attoreo);
o solo nel corso della visita del 19.11.2014 (terza visita) il pediatra rilevò la presenza di sintomatologia sospetta e, correttamente e tempestivamente, prescrisse gli accertamenti idonei a diagnosticare la patologia in argomento;
• che in ogni caso difetta nel caso di specie la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa/ritardata diagnosi imputata al dot. e l'aggravamento delle CP_2 condizioni di salute della paziente, posto che anche i CCTTUU del procedimento per ATP hanno affermato che, anche ove la malattia fosse stata riconosciuta già nel corso della prima visita e la bambina sottoposta ad intervento di ella, Pt_3 alla stregua del parametro del “più probabile che non”, avrebbe comunque necessitato dell'intervento di trapianto del fegato ed inoltre, anche ove la sintomatologia fosse stata presente alla visita del 18.09.2014 e il dott. CP_2 avesse dato avvio all'iter diagnostico già in quella data, la neonata avrebbe in ogni caso dovuto essere sottoposta a trapianto di fegato, non essendo più utilmente percorribile, già in quella data - per decorso del termine di 60 giorni entro la nascita - l'intervento di circostanza, questa, che proverebbe come Pt_3 il medico convenuto non abbia provocato una maggiore menomazione rispetto a pagina 17 di 44 quella che sarebbe conseguita ove egli avesse tenuto la condotta asseritamente dovuta;
• che inoltre il Collegio Peritale non ha escluso che la piccola sarebbe Per_1 potuta arrivare al trapianto dopo l'intervento di in condizioni peggiori o Pt_3 sovrapponibili a quelle oggi presentate, precisando che l'intervento di trapianto di fegato è stato risolutore della patologia di cui la paziente era portatrice e che, ad oggi, la piccola versa in buone condizioni di salute, mentre non Persona_1 sussiste alcuna certezza che, qualora fosse stato prima eseguito l'intervento di vi sarebbe stato un fegato disponibile per il trapianto nel momento in cui Pt_3 detto intervento si fosse reso necessario, e che tale intervento avrebbe avuto gli stessi positivi esiti conseguiti tramite quello da subito eseguito;
• che deve essere disattesa la quantificazione della richiesta risarcitoria avversaria, sia con riferimento al danno biologico permanente - posto che il danno eventualmente liquidabile consisterebbe nella differenza tra la lesione riconducibile all'asportazione dell'organo epatico (e successivo trapianto) e quella derivante dalla permanenza in sede dello stesso organo epatico soggetto, secondo quanto accertato dai CCTTUU stessi, a progressivo ammaloramento, nonché dagli esiti comunque invalidanti propri dell'intervento di e non già Pt_3 quello conseguente al trapianto in sé e per sé -, sia con riferimento al danno da inabilità temporanea - limitato dai CCTTUU a un pregiudizio di 86 giorni, e non già di 300 -, escludendosi peraltro la ricorrenza di circostanze “specifiche ed eccezionali” che legittimerebbero la personalizzazione delle poste risarcitorie, nonché delle condizioni utili e necessarie al riconoscimento del danno da perdita di chance, segnalando inoltre come la pretesa volta a ristorare il danno patito dai genitori in conseguenza dell'occorso e da essi pretesa, prima che infondata, è erronea, siccome determinata sulla base dei criteri di liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale;
• che in forza dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'unico soggetto eventualmente tenuto a ristorare il danno andrebbe individuato nella struttura sanitaria in seno alla quale i trattamenti sono stati pagina 18 di 44 praticati, siccome tenuta, in forza di autonomo contratto, a fornire, per il tramite dei propri sanitari, assistenza medico-generica adeguata e diligente ed è gravata da precisi obblighi relativi alla scelta dei professionisti che operano presso l'ente ed al controllo sulla formazione e sull'aggiornamento degli stessi e dunque responsabile, ex art. 1218 c.c., dell'errore compiuto dal medico con essa convenzionato;
• che la polizza azionata dal dott. , stipulata con CP_2 Controparte_8
prevede un massimale pari a euro 3 milioni, una franchigia di €
[...]
500,00 per ogni sinistro, oltre che limitazioni in caso di accertamento di responsabilità solidale tra i soggetti chiamati a ristorare il danno, al riguardo precisando come detto contratto assicurativo presti copertura unicamente per la quota di responsabilità strettamente riferibile all'assicurato, con esclusione della quota di responsabilità ascrivibile alle altre parti coinvolte, e che l'assicurato, dott.
, costituendosi in giudizio a mezzo di proprio difensore, avrebbe violato il CP_2 patto di gestione della lite contenuto nella polizza di responsabilità civile, ed in particolare l'art. 26 delle Condizioni Addizionali di Polizza a mente del quale “[…]
La Compagnia non riconosce spese incontrate dal per legali o tecnici Parte_5 che non siano da essa designati […]”.
Ha concluso instando, in via istruttoria, per la rinnovazione della CTU e nel merito e in via principale, per il rigetto delle domande proposte nei confronti dott. , CP_2
e, conseguentemente, di quelle proposte nei propri confronti;
nel merito e in via subordinata, in caso di accertamento della responsabilità del dott. , ha CP_2 chiesto che questi sia tenuto indenne e manlevato dalla ASL TO3 per le ragioni più sopra esposte;
in via di ulteriore subordine, in caso di accertamento di responsabilità in capo all'assicurato, ha insistito per il riconoscimento dei limiti di operatività della polizza, con esclusione delle spese di resistenza sostenute dal dott. . CP_2
In corso di causa, accolta l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, disposto il mutamento di rito, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta l'insussistenza per la rinnovazione della CTU svolta in sede di ATP, sono stati escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova ammessi;
precisate le conclusioni con note scritte pagina 19 di 44 sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 4.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
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1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente controversia trae origine dalla domanda risarcitoria promossa dai signori e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_6 genitoriale sulla minore i quali hanno assunto che, in conseguenza Persona_1 della mancata prescrizione di alcuni esami di controllo da parte del pediatra, dott.
(in particolare, il dosaggio della bilirubina totale e diretta), i cui esiti avrebbero CP_2 portato alla formulazione tempestiva della diagnosi della patologia che affliggeva la minore (atresia delle vie biliari), è stato impedito alla bambina di accedere ad un trattamento chirurgico (portoenteroanastomosi di che avrebbe potuto evitare il Pt_3 trapianto di fegato, cui ella è stato invece sottoposta, quale unica scelta possibile e obbligata data l'insorgenza dell'insufficienza epatica riconducibile alla malattia.
In particolare, gli attori hanno dedotto che il dott. avrebbe omesso di CP_2 condurre ulteriori indagini da ritenersi doverose, alla luce delle condizioni cliniche della bambina già note al momento delle visite svolte il 31.7.2014 ed il successivo 18.9.2014, nonostante già al momento delle dimissioni dall'Ospedale Sant'Anna dopo la nascita, la stessa presentasse valori di bilirubina elevati, avesse nel tempo manifestato ittero
(associato ad un colore della pelle tendente al giallo), non crescesse di peso ed i genitori avessero rilevato la presenza di feci acoliche e di sangue vivo.
Invero, solo all'ultima visita del 19.11.2014 il pediatra, registrando il “permane subittero” prescriveva il dosaggio della bilirubina ed avuti i risultati, la piccola Per_1 veniva ricoverata, il successivo 28.11.2024, presso il reparto di Gastroenterologia ed
Epatologia Pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita ove, posta la diagnosi di “cirrosi biliare verosimilmente secondaria da atresia delle vie biliari” il 5.12.2014, veniva inserita in lista per trapianto epatico pediatrico, poi condotto presso l'Ospedale Molinette il successivo 1.1.2015 ed infine dimessa il 13.2.2015.
pagina 20 di 44 Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11.1.2008 n.
577, sottolineata, in materia di responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, l'irrilevanza della circostanza che si tratti di casa di cura privata o di ospedale pubblico - venendo comunque in considerazione violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione -, hanno ritenuto di confermare il costante orientamento giurisprudenziale che inquadra “la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto” (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass.
28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316)”.
Si aggiunge in motivazione: “anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale", ha natura contrattuale” (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass.
29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006)”, non assumendo “più rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l'intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell'Ente”.
L'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi fermo e consolidato anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L.
8.11.2012 n. 189, il cui art. 3 così dispone: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.”
A tal proposito, per quanto rileva nella presente sede (essendo stato chiamato in causa anche il pediatra che opera in regime convenzionato con il SSN) appare significativa la pronuncia in cui la Suprema Corte ha osservato che la norma in questione “là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la pagina 21 di 44 professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. … Non sembra ricorrere, dunque, alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni” (cfr. Cass. n. 8940/14 e Cass. n. 27391/14).
Più di recente la Suprema Corte, affrontando la questione della interpretazione temporale tra la disciplina preesistente e quella successiva all'entrata in vigore prima della Legge Balduzzi e quindi della Legge Gelli-Bianco, ha affermato che “Le norme sostanziali contenute nella l. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24 del
2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt.
138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”; ancora, “La L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui
"resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. La L. n. 189 del 2012, art. 3 nel richiamare l'art. 2043
c.c. non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione” (cfr. Cass. n.
28994/19).
Vi è poi da aggiungere che la L. n. 24/17 (cd. Legge Gelli-Bianco) ha mantenuto espressamente la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 – 1228 c.c.) delle strutture sanitarie, pubbliche o private, che si avvalgono per adempiere le proprie obbligazioni dell'opera di esercenti la professione sanitaria “anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa” (art. 7 comma 1), sancendo invece la pagina 22 di 44 responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'esercente la professione sanitaria “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al medico che opera in regime convenzionato con il SSN, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “L'A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti dalla legge” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6243 del 27/03/2015), “essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14846 del 28/05/2024).
Ora, come detto la vicenda sanitaria di cui è causa si è svolta nel 2014, donde l'inapplicabilità delle norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17.
Dunque, nel caso di specie deve ritenersi la natura contrattuale dell'azione proposta dalla paziente tanto nei confronti della struttura sanitaria quanto del medico, con le dovute conseguenze in tema di onere probatorio.
In particolare, l'onere della prova va ricondotto nell'alveo dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/11, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
pagina 23 di 44 Nell'ambito specifico della responsabilità medica, poi, rileva la pronuncia delle Sezioni
Unite sopra richiamata (n. 577/08): “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato”.
Ed ancora “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Dunque, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli art. 1218 e 1176 c.c. è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (ovvero il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario), mentre è onere della parte debitrice provare che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento: “Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento delle prestazioni di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica, o la insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la esatta pagina 24 di 44 esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/19 e Cass. n. 28992/19 e da ultimo
Cass. 27412/24, Cass. 21511/24).
2. Sull'inadempimento del medico
Onde valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre muovere dalla disamina dell'elaborato peritale depositato all'esito della CTU svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Ora, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittima acquisizione della relazione peritale ivi depositata tra le fonti utilizzabili per l'accertamento dei fatti di causa (cfr.
Cass. n. 6591/16 e Cass. n. 23693/09), dovendosi peraltro richiamare le valutazioni già espresse in corso di causa in merito alla insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU, per la sua integrazione e per la sostituzione del Collegio Peritale
(Cfr. Ordinanza del 2.1.2024).
Vi è infine da sottolineare che “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale”
(cfr. Cass. n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass. n. 13736/20).
Orbene, i CTU nominati nell'ambito del procedimento per ATP, R.G. 14271/21, previa disamina della documentazione versata in atti, sentiti i genitori in merito ai fatti di causa ed effettuata una visita della bambina, hanno anzitutto precisato che “L'ittero neonatale
è evenienza comune, tanto da essere definito “fisiologico” e che “Un ittero o subittero che persista oltre le due settimane di vita si definisce protratto. Ancora una volta, la causa di gran lunga più frequente di ittero protratto è l'ittero “fisiologico”, mentre solamente 1 neonato con ittero protratto su 60-375 presenta ittero colestatico”.
Tanto chiarito, hanno distinto il caso di , segnalando come la stessa “era Per_1 invece affetta da un ittero colestatico, diverso da quello “fisiologico”, caratterizzato dalla pagina 25 di 44 presenza inconsueta di bilirubina diretta, marker di un danno epatico, e difficilmente differenziabile dal primo solo sul piano clinico.”
Previamente chiarendo che, generalmente, “I pediatri di famiglia visitano [..] i loro assistiti la prima volta intorno alle 2-3 settimane di vita”, hanno segnalato come
“riconoscere l'ittero colestatico è di fondamentale importanza perché le malattie epatiche che lo provocano sono progressive e in alcuni casi suscettibili di trattamento precoce, come l'atresia delle vie biliari (AVB)”, rilevando come esistessero già al tempo dei fatti, linee guida e raccomandazioni molto chiare sulla diagnosi dell'ittero colestatico, le quali sono concordi nel raccomandare “l'esecuzione di un semplice ed accurato esame quale il dosaggio ematico della bilirubina diretta a tutti i neonati che presentano ittero protratto (oltre le due settimane di vita, oltre le tre settimane negli allattati al seno)”.
(CTU pag.25/26).
Peraltro, sul punto, a specifico chiarimento richiesto da parte del CT di parte convenuta (dott. e per l'ASL TO3), i CTU hanno riportato l'estratto Per_2 Persona_3 della letteratura richiamata (da American Academy of Pediatrics, Steering Committee on
Quality Improvement and Management. Classification of recommendations for clinical practice guidelines. Pediatrics. 2004, tabella n. 1: “RACCOMANDAZIONE 4.1.2: I bambini in cattive condizioni e quelli che hanno ittero alle 3 settimane o oltre dovrebbero ricevere una misurazione della bilirubina totale e diretta o coniugata per identificare la colestasi (evidenza D: i benefici in confronto ai rischi sono eccezionali”) precisando che
“tanto è forte il vantaggio del fare l'esame (in questo caso la bilirubinemia frazionata) rispetto all'ometterlo” e dunque che “di fronte all'ittero protratto si deve fare la bilirubina frazionata (totale e diretta). Nessuna incertezza o ombra deve sussistere su questo elemento” (CTU pagg. 49 e 50).
Tutto ciò precisato, i CCTTUU hanno dato atto del fatto che “Il dott. ha CP_2 visitato la paziente a 3 settimane di vita e a 2 mesi di vita, quando la bambina presentava ittero cutaneo e sclerale (sulla base dei reperti laboratoristici precedenti, di quanto riportato dai genitori, di quanto annotato in anamnesi su documentazione clinica del 2014 e del 2016, sulla base dei riscontri iconografici delle fotografie della bambina, e come indicato dalla stessa modalità del dott. di accennare alla “permanenza” del CP_2
pagina 26 di 44 subittero); ha inoltre, sulla base di quanto riportato dalla madre, raccolto la descrizione di feci ipo/acoliche (chiare), sintomo specifico di AVB” ed hanno concluso nel senso di affermare che “il dott. non ha messo in opera atti medici sufficienti a chiarire la CP_2 causa della persistenza dell'ittero. In particolare, i) non ha richiesto tempestivamente esami di laboratorio o strumentali che con ogni probabilità avrebbero portato Part all'identificazione dell'ittero colestatico e conseguentemente del ii) non ha chiesto di osservare direttamente le feci della paziente, atto doveroso in ogni caso di ittero neonatale protratto;
iii) non ha disposto controlli anticipati per valutare l'evoluzione del sintomo. Questo atteggiamento configura una condotta omissiva da parte del curante”
(CTU pag. 26).
Considerato che “La prestazione richiesta allo specialista pediatra non è la diagnosi di atresia delle vie biliari, che rappresenta una diagnosi multidisciplinare perseguibile solo in centri specializzati”, bensì “è il riconoscimento della natura colestatica dell'ittero, che per un pediatra non configura speciale difficoltà (esecuzione di un semplice prelievo di sangue per il dosaggio della bilirubina totale e diretta)” (CTU pag. 32), i consulenti hanno ritenuto che, ove effettuate, tali prestazioni avrebbero inevitabilmente fatto scaturire “…l'invio della perizianda ad un centro ad elevata specializzazione gastroenterologica ed epatologica pediatrica, come in effetti avvenuto il 28.11.2014”.
Ora, le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU sono state contrastate dalle parti e dai rispettivi consulenti, evidenziando essenzialmente come gli stessi abbiano ritenuto la sussistenza di un inadempimento da parte del sanitario sulla scorta di una ricostruzione fattuale priva di riscontri ed anzi, confutata dalle altre risultanze documentali agli atti.
Essi contestano invero che i CCTTUU abbiano ritenuto che il dott. avrebbe CP_2 dovuto essere consapevole della condizione della piccola paziente – che presentava ittero o subittero ancora oltre le tre settimane di vita nonché feci ipo/acoliche (chiare), sintomi entrambi indicativi di una possibile AVB – e dunque prescrivere ulteriori approfondimenti, in quanto ciò risultava dagli esami di laboratorio precedenti, da quanto riferito dalla madre nel corso delle visite, dalle fotografie prodotte in atti (e ritraenti la bambina nel periodo agosto-settembre 2014) e dall'anamnesi riportata sulla documentazione clinica del 2014 e 2016 (cfr. doc. 30 e 34 fasc. attoreo).
pagina 27 di 44 Nel corso del giudizio è stato, quindi, dato ingresso alla prova orale richiesta dagli attori onde appurare tali circostanze.
Anzitutto deve escludersi che la testimonianza del sig. (padre Tes_1 dell'attrice) sia affetta da nullità per incapacità ex art. 246 c.p.c., come tempestivamente eccepito dalle parti convenute, posto che “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati” (Cass. 26044/23) “non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. 167/2018).
Nel caso di specie, non profilandosi in capo al padre dell'attrice alcun interesse giuridico che ne legittimerebbe la partecipazione al processo, deve dunque escludersi che la testimonianza resa sia affetta da nullità, pur dovendosi considerare come, evidentemente, l'esistenza di stretti rapporti familiari e di affetto, renda opportuno condurre un vaglio più stringente per ciò che riguarda l'attendibilità della deposizione resa.
Il teste ha riferito in merito alle condizioni di salute della bambina nei Tes_1 primi mesi di vita (“continuava ad avere lo stesso colore … piangeva quasi sempre … la bambina restava sempre piccolina … la pesavano e il peso non diminuiva ma nemmeno saliva, era stabile … vedevo sempre lo stesso colorito dopo due tre mesi in più piangeva spesso e aveva la faccia da “vecchietta” ) ed alla presenza di un colorito percepito come
“non normale” “giallo” , oltre alla sussistenza di un pianto talvolta inconsolabile;
tali elementi sono stati confermati anche dagli altri testi escussi – e Testimone_2
, familiari degli attori (teste “la bambina secondo noi aveva Testimone_3 Tes_2 un colore non normale … la bambina era inconsolabile” e “ha sempre pianto, Tes_3
pagina 28 di 44 una volta ho detto “ha un velo nell'occhio che è giallo” però quello che più saliva all'occhio è che piangeva in continuazione … la bambina aveva sempre gli occhi giallo e quel velo che glielo vedevo ogni volta”).
I testi escussi hanno inoltre confermato le foto prodotte in atti (doc. 49 – 54 fasc. attoreo) ritraenti la bambina nel periodo agosto – settembre 2014.
Prive di rilievo probatorio, invece, devono ritenersi le dichiarazioni rese dal teste con riferimento a quanto appreso direttamente dalla figlia, con riferimento Tes_1 alle visite che ella ha svolto presso il dott. , posto che lo stesso teste ha chiarito CP_2 non essere mai entrato presso la stanza del medico, trattandosi dunque di circostanze che egli ha appreso indirettamente dall'odierna attrice.
Sul punto deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale
“In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025 conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015).
Inoltre, con riferimento alla presenza di feci ipo/acoliche, deve registrarsi una sostanziale contraddizione nelle dichiarazioni rese dal teste che ne rendono sul punto la testimonianza inattendibile, il quale ha dapprima dichiarato “le feci le controllava mia moglie io non le ho viste” in seguito ha tuttavia affermato “qualche volta vedevo le feci chiare le poche volte che le ho viste non ricordo bene” .
Non risulta dunque provato, all'esito dell'escussione testimoniale, che effettivamente fosse stata segnalata al medico la presenza di feci ipo/acoliche (chiare) da parte dei genitori della neonata.
Dall'istruttoria orale condotta è, tuttavia, emerso uno stato di malessere nella bambina con manifestazioni, nei primi mesi di vita, esterne visibili e la percezione di condizioni – colorito esterno, pianto inconsolabile – apparentemente inusuali;
i fotogrammi prodotti dagli attori e ritraenti la bambina nel periodo agosto - settembre
2014 lasciano emergere una bambina apparentemente minuta ma quanto al colorito del pagina 29 di 44 viso – complice evidentemente anche la risoluzione dei fotogrammi o le condizioni interne od esterne in cui sono stati tratti – non consentono invece di percepire una significativa anomalia nel colore della cute, fatta eccezione che per l'ultima foto, la n.
54, la quale evidenzia invece un colorito del viso tendente effettivamente al giallo.
Ciò che non è, invece, emerso con chiarezza è se tale condizione fosse effettivamente esteriormente percepibile già a luglio, poche settimane dopo la nascita di o se sia invece divenuta manifesta nel periodo successivo (agosto-settembre), Per_1 posto peraltro che i fotogrammi, come espressamente indicato dagli attori non risalirebbero a tale primissimo periodo.
La presenza di lieve ittero o subittero nella bambina sembra poi emergere dagli esiti degli esami di laboratorio eseguiti presso l'ambulatorio neonatale dell'Ospedale
Sant'Anna, dopo le dimissioni, che segnalavano livelli di bilirubina elevati ma, comunque,
a scalare (-10/07/2014 peso 2385 g. e bilirubinemia 13.8 mg/dl -11/07/2014 peso 2430
g. e bilirubinemia 13.1 mg/dl -14/07/2014 peso 25155 g. e bilirubinemia 12.0 mg/dl), nonché dalla cartella clinica dell'Ospedale Sant'Anna dove veniva dato atto che, solo alla nascita, la pelle della bambina presentava “sfumatura itterica” (cfr. doc. 20 e 21 fasc. attoreo).
Madre e bambina venivano dimesse dall'Ospedale Sant'Anna l'8.7.2014, svolgevano i primi controlli presso l'ambulatorio neonatale dello stesso nosocomio che, peraltro, non poneva ulteriori indicazioni sul punto e, quindi, il 30.7.2014 svolgevano la prima visita presso il Consultorio di zona (cfr. doc. 21).
Va inoltre precisato che il referto della visita del 30.7.2014 non possa ricondursi al dott. sia in quanto redatto su carta intestata del “Presidio territoriale di CP_2
GR Consultorio Pediatrico” , diversamente dai referti delle successive visite condotte invece presso lo studio del dott. (doc. 21, 24 e 25 fasc. attoreo) e sia CP_2 in quanto detto documento non reca alcuna prescrizione medica, riportando esclusivamente, oltre ai dati della minore, il peso registrato della bambina al momento dell'accesso, nonché l'indicazione “fare scheda I° coll.”, potendosi ragionevolmente ritenere che anche l'indicazione del medico (“dr. ”) in alto a sinistra del foglio sia CP_2
pagina 30 di 44 finalizzata a registrate i dati della bambina e del pediatra curante per il database interno al Consultorio medesimo.
Il giorno successivo, il 31.7.2014, i genitori si rivolgevano quindi al dott. , CP_2 medico pediatra convenzionato della bambina, il quale nell'effettuare il primo bilancio di salute dei 15 giorni, riportava “attualmente con parametri di crescita dubbi. Pt_8
Valutare la crescita per eventuale integrazione ” (doc. 21). CP_12
Nel predetto referto, dunque, non vi è indicazione né della presenza di ittero o subittero né di altra sintomatologia (quale appunto le feci ipo/acoliche), quest'ultima in particolare, tale da indurre nel sanitario il dubbio che si fosse, nel caso della piccola
, in presenza di una condizione di “ittero colestatico”, diverso da quello Per_1
“fisiologico”, dovendosi peraltro richiamare le conclusioni rese dai CCTTUU sul punto in merito al fatto che “la causa di gran lunga più frequente di ittero protratto è l'ittero fisiologico mentre solamente 1 neonato con ittero protratto su 60-375 presenta ittero colestatico” (CTU pag. 25).
Deve allora ritenersi che, ponendosi in una condizione ex ante, con riferimento alla prima visita 31.7.2014, il pediatra non avesse ancora elementi indicativi di una possibile sintomatologia anomala che dovesse essere ulteriormente indagata, vertendosi ancora in una condizione di normalità, nonostante la possibile (ancorché non riscontrata) presenza di ittero, ancorché protratto (per due/tre settimane) nella piccola paziente.
Analogamente, rispetto alla registrazione di una crescita non sensibile nel peso della neonata, la stessa poteva essere ancora spiegata dalla circostanza che all'epoca ella – come riportato nel referto – fosse ancora alimentata a latte materno, poi sostituito con allattamento artificiale, che nelle visite successive consentiva di apprezzare una buona crescita ponderale (passato da 2.7 kg al 30.7.2014 a kg.
4.1 al 18.9.2014).
Rispetto a tale momento, dunque, non possono essere mossi rilievi all'operato del sanitario, sotto il profilo dell'omessa prescrizione di ulteriori controlli.
Venendo invece ad analizzare la visita successiva, tenutasi il 18.9.2024, va osservato come anche in detto referto il dott. non avesse riportato né la condizione di CP_2 ittero o subittero della bambina né la presenza di feci ipo/acoliche.
pagina 31 di 44 In base alle prove orali assunte, per le ragioni sopra evidenziate, non può ritenersi neppure provato che effettivamente la madre nel corso della visita ne avesse dato conto al medico.
Inoltre, vi è d'aggiungere che nel corso del mese di agosto i genitori in due occasioni hanno condotto la minore presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Rivoli:
. la prima in data 16.8.2014 ove veniva annotato che “da giovedì scorso dopo stipsi comparsa di ernia ombelicale … da tre giorni riscontro di ernia ombelicale, peggiorata dopo sforzi per evacuazione (bimabi più stitica da quando mangia LA)” e nell'esame obiettivo veniva riportato “buone condizioni generali cute e mucose normoirrorate e idratate;
AC toni validi ritmici puri AR respiro eupnoico;
addome meteorico trattabile piano OI in limiti;
SMN non segni neuropatologici acuti in atto;
piccola ernia ombelicale riducibile” e la piccola veniva dimessa con diagnosi di “ernia ombelicale” e prescritto controllo al Pediatra curante (doc. 22 fasc. attoreo);
. la seconda in data 21.8.2014 ove veniva annotato che “rif. pianto a crisi, si alimenta, rif. stipsi con tracce di sangue nelle feci … condotta a visita per stipsi e Co presenza di sangue rosso vivo in sede perianale. Allattamento con . Buon incremento ponderale” e nell'esame obiettivo veniva riportato “condizioni generali buone, vivace, reattiva cute e mucose normoidratate. AC e AR di nroma faringe e mMTT indenni
Addome trattabile globoso meteorico OI in limiti Piccola ernia ombelicale;
tono riflesso nella norma;
ragade in sede perianalae” e la piccola veniva dimessa con diagnosi di
“ragade perianale;
tendenza alla stipsi” e prescrizione farmacologica (doc. 23 fasc. attoreo).
Ora si tratta di due controlli avvenuti a distanza di 15/20 giorni successivi la prima visita pediatrica e ad oltre un mese dalla nascita, presso altro nosocomio, da due medici diversi, all'esito dei quali non è stata riscontrata la presenza di una condizione anomala nella bambina quale appunto il colorito “giallo”, tale da indurre detti sanitari a segnalare al pediatra l'opportunità di un approfondimento diagnostico.
Inoltre, nel secondo accesso, i genitori segnalavano una condizione particolare delle feci della bambina (“presenza di sangue vivo”) che lascia supporre che, laddove pagina 32 di 44 avessero riscontrato altre anomalie nelle feci, quali un colorito chiaro, lo avrebbero ragionevolmente segnalato al medico che dunque lo avrebbe riportato nel referto.
Sul punto, peraltro, le risposte rese dai CCTTUU alle osservazioni avanzate dal CT di parte (dott. per dott. ) non paiono persuasive: se da un lato infatti il Per_4 CP_2
Collegio Peritale ha affermato che “mentre le perdite di sangue nelle feci non passano mai inosservate ai genitori che sistematicamente tendono a sopravvalutarne l'entità … i genitori hanno una percezione inadeguata delle feci acoliche, anche legata all'errato senso comune che il bambino abbia feci tendenzialmente chiare a causa della dieta lattea”, dall'altro tuttavia ha dato conto del fatto che “Proprio per questo in vari Paesi del mondo (in Europa Francia, Germania, Svizzera) viene fornita ai genitori una carta dei colori delle feci del lattante (stool color card), che spinga i genitori a riportare feci chiare, acoliche, e ad abbreviare i tempi diagnostici dell'atresia delle vie biliari”.
Peraltro, è bene rilevare che alcun addebito è stato specificatamente dedotto dagli attori con riferimento all'operato dei medici del PS dell'Ospedale di Rivoli, rispetto ai quali dunque non è stata svolta alcuna indagine istruttoria.
Può dunque ragionevolmente ritenersi che se i genitori avessero percepito come anomalo il colorito delle feci della bambina, lo avrebbero certamente comunicato ai medici del PS, presso i quali si sono rivolti proprio in considerazione di una condizione di
“stipsi” della neonata.
Ne consegue che detta sintomatologia (feci ipo/acoliche) che gli stessi CCTTUU individuano come sintomo specifico di AVB, non risultava registrata in alcun referto almeno fino al 21.8.2014, data del secondo accesso al PS.
Nella successiva visita tenutasi presso il dott. in occasione del bilancio di CP_2 salute dei 2-3 mesi, il 18.9.2014, allorché aveva 2 mesi e 13 giorni, nulla venne Per_1 nuovamente registrato sotto il profilo della presenza dell'ittero o subittero;
venne tuttavia rilevato il passaggio al latte artificiale, registrati parametri nei limiti di norma e l'incremento ponderale (passato da 2.7 kg al 30.7.2014 a kg. 4.1) (doc. 24 fasc. attoreo).
Al controllo successivo, svoltosi il 19.11.2014, il dott. indicava “permane CP_2 subittero” e prescriveva il controllo della bilirubina totale e frazionata (doc. 25 fasc.
pagina 33 di 44 attoreo); in esito a detti controlli la minore in data 28.11.2014 veniva ricoverata, il successivo 28.11.2024, presso il reparto di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita ove, posta la diagnosi di “cirrosi biliare verosimilmente secondaria da atresia delle vie biliari” il 5.12.2014, veniva inserita in lista per trapianto epatico pediatrico, poi condotto presso l'Ospedale Molinette il successivo 1.1.2015 ed infine dimessa il 13.2.2015.
In merito all'utilizzo del termine “permane” i CCTTUU hanno rilevato che il dott.
“dava rilievo al subittero solo quando questo persisteva fino ai 4 mesi di vita CP_2 nonostante l'alimentazione con latte artificiale. Questo sembrerebbe indicare che prima il subittero non fosse assente, ma “spiegabile” con l'ipotesi dell'ittero fisiologico o da latte materno, ipotesi che è sempre da verificare con l'approfondimento degli esami di laboratorio. Ora tale affermazione permane subittero non può che significare la presenza di questo in tempo antecedente al novembre 2014”, chiarendo – in merito alle osservazioni avanzate sul punto dal CT di parte (dott. per dott. ) che Per_4 CP_2
“L'ittero cutaneo o sclerale protratto, ovvero protraentesi oltre le 2 settimane di vita, è presente nel 15% dei neonati. Si tratta pertanto di una condizione abbastanza comune”
, mentre invece “L'assenza di subittero/ittero in una bambina con atresia delle vie biliari nei primi due mesi di vita, infine, configurerebbe un caso eccezionale di fronte ad un evento tanto comune, la sua mancata annotazione non sarebbe affatto insolita” (CTU pag. 41).
Ora, condividendosi il ragionamento dei CCTTUU deve ritenersi che se il dott.
non ha registrato la condizione di ittero/subittero nella bambina nel corso della CP_2 prima visita di fine luglio è dato dal fatto che si trattasse di una “condizione comune” nei neonati, anche allorché, come nel caso di specie, si vertesse in ipotesi di ittero
“protratto”, perdurando nelle prime settimane successive al parto (CTU pag. 41 e 25), diversamente invece non può ritenersi in merito alla mancata registrazione di tale sintomatologia nel corso della visita del settembre, a distanza dunque di oltre due mesi dalla nascita e tenuto conto di quanto emerso dall'esame testimoniale.
Difficilmente potrebbe spiegarsi l'utilizzo del termine “permane” se non volendosi far riferimento ad una condizione che è perdurata e non è cessata nel corso del tempo,
pagina 34 di 44 momento che pare potersi ragionevolmente ricondurre alla visita precedente, ovvero a quando risale l'ultimo controllo condotto dallo stesso curante, vale a dire la visita del
18.9.2014.
Seppur a detta visita, per le ragioni già sopra indicate e che si richiamano, non può ritenersi provato che il sott. fosse stato reso edotto dai genitori della minore di CP_2 altra sintomatologia indicativa della malattia della bambina (presenza di feci chiari o ipo/acoliche), egli tuttavia, a fronte del perdurare di una situazione di ittero/subittero
(peraltro percepita anche dai familiari della bambina, come riportato dai testi assunti) avrebbe in ogni caso dovuto richiedere lo svolgimento di esami di laboratorio e monitorare il sintomo, trattandosi di elemento non più rientrante in termini di fisiologia o di normalità.
Dunque, rispetto alla visita del 18.9.2014 sembrano potersi muovere invece rilievi in ordine alla omessa indigine ed approfondimento diagnostico che il pediatra avrebbe dovuto condurre nell'interesse della paziente le quali, ove tempestivamente effettuate avrebbero condotto alla formulazione della diagnosi di AVB.
3. Sul nesso di causalità
Preme anzitutto osservare come “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Cass. 5922/24)
pagina 35 di 44 Gli attori hanno dedotto che la mancata tempestiva prescrizione di esami di laboratorio volti ad approfondire la sintomatologia dell'ittero/subittero già evidente nella bambina che avrebbe consentito di porre la diagnosi di AVB, abbia precluso la possibilità per di accedere ad un intervento – la portoenteroanastomosi di - che le Per_1 Pt_3 avrebbe consentito di posticipare se non anche di evitare il trapianto di fegato, cui invece ella si è dovuta sottoporre, con conseguente aggravamento delle proprie condizioni di salute, legate alla necessità di assumere terapia immunosoppressiva cronica ed all'eventualità non remota di dover essere sottoposta a nuovo trapianto.
Occorre allora accertare se, in base alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), l'omissione del sanitario abbia determinato un effettivo aggravamento della situazione sanitaria della piccola , dovuta Per_1 all'essersi ella dovuta sottoporre ad un trapianto epatico in giovanissima età.
Sul punto devono richiamarsi le risultanze della CTU laddove i consulenti, interrogati in ordine al se, in luogo di una più tempestiva diagnosi, sarebbe stato possibile porre in essere, in particolare, il segnalato intervento chirurgico di portoenteroanastomosi secondo e se un diverso percorso diagnostico/terapeutico avrebbe permesso di Pt_3 evitare il trapianto di fegato, hanno anzitutto chiarito che “l'AVB è una colangiopatia distruttivo-infiammatoria in cui il danno epatico inizia dopo la nascita, e progredisce, in assenza di intervento di pressoché invariabilmente verso la cirrosi biliare nel Pt_3 primo anno di vita. In tale evoluzione, i primi 3 mesi di vita sono critici” e che
“..l'aumentare dell'età alla portoenteroanastomosi di ha un impatto sfavorevole Pt_3 sulla clearance (risoluzione) dell'ittero a breve termine (entro i 6 mesi), sulla la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni, e sulla stessa eleggibilità all'intervento di
. Pt_3
Essi hanno dunque affermato che l'individuazione della finestra temporale utile per una diagnosi che avrebbe permesso l'accesso all'intervento di vada “dalla prima Pt_3 visita, effettuata a 26 giorni di vita il 31.07.2014 (30.07.2014?), alla visita del
18.09.2014, quando la bambina aveva cioè 2 mesi e 13 giorni di vita”, precisando che
“effettuare l'intervento di oltre i 90 giorni invece che entro i 60-70 giorni riduca la Pt_3
pagina 36 di 44 percentuale di clearance dell'ittero dal 60-70% al 40% e la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni del 20-35%.”
Hanno, quindi concluso, che “Se l'intervento di fosse stato effettuato come Pt_3 conseguenza di un iter diagnostico scaturito alla prima visita del dott. , si sarebbe CP_2 concretizzato verosimilmente nei primi 60 giorni di vita.” potendo conseguentemente affermare che “.. è possibile dire sulla scorta dei dati di coorti multicentriche che in una situazione del genere un bambino con AVB operato avrebbe una probabilità del 55-60% di evitare il trapianto di fegato nei primi 2 anni di vita, e qualora lo evitasse avrebbe una probabilità del 20% circa di necessitarlo entro i successivi 10 anni” (cfr. CTU pag. 27/28)
Ne deriva che l'intervento di per essere efficace, avrebbe dovuto essere Pt_3 condotto positivamente massimo entro i 90 giorni dalla nascita della bambina (“La correzione chirurgica dell'AVB mediante portoenteroanastomosi secondo infatti, è Pt_3 efficace se effettuata entro 60-90 giorni di vita” cfr. CTU pag. 26).
Ora richiamando quanto sopra osservato in merito all'inadempimento del sanitario e potendo escludere per le ragioni già espresse, rilievi critici con riferimento alla prima visita condotta in data 31.7.2014 (data la non univocità e probabile “fisiologicità” della sola sintomatologia presente, vale a dire l'ittero/subittero nella neonata, alimentata all'epoca ancora con latte materno), deve ritenersi che la diagnosi di AVB sarebbe stata possibile solo in esito agli accertamenti che avrebbero dovuto essere prescritti alla successiva visita del 18.9.2014, allorché, tuttavia, la minore aveva già 2 mesi e 13 giorni.
In merito alle osservazioni svolte sul punto dal CT di parte (dott. per dott. Per_4
) i CCTTUU hanno affermato che se il dott. avesse richiesto l'esame CP_2 CP_2 della bilirubina frazionata alla visita del 18/9/2014 “con tutta probabilità avrebbe svolto i suoi doveri diagnostici consentendo alla paziente di arrivare in tempo alla valutazione specialistica e all'intervento di , mentre, rispondendo ai rilievi del CTP di parte Pt_3
(dott. e dott. per l'ASL TO3) hanno chiarito che “Le esperienze più Per_2 Per_3 recenti, inoltre, dimostrano che l'esperienza del centro, piuttosto che la precocità dell'intervento, determina un outcome migliore e una migliore sopravvivenza libera da trapianto” e che l'operato omesso nel caso di specie ha impedito un “riconoscimento pagina 37 di 44 dell'atresia delle vie biliari ad un mese, due mesi e tre mesi di vita, riducendo progressivamente le speranze della bambina di ricevere una chirurgia derivativa del flusso biliare quale l'intervento d (Cfr. CTU pag. 42/43 e 51). Pt_3
Nonostante quanto affermato dai CCTUU in replica ai CT di parte convenuta, considerando i tempi necessari a svolgere gli accertamenti ed a formulare la diagnosi
(prendendo a parametro la tempistica intercorsa tra la prescrizione degli esami della bilirubina alla visita del 19.11.2014 ed il ricovero presso l'Ospedale Regina Margherita in data 28.11.2024, dunque almeno 10 giorni), si sarebbe certamente arrivati molto a ridosso del termine consigliato per l'esecuzione dell'intervento di (2 mesi e 23 Pt_3 giorni), con la conseguenza che, proprio con riferimento a quanto dallo stesso Collegio
Peritale osservato nelle proprie conclusioni (“l'aumentare dell'età alla portoenteroanastomosi di ha un impatto sfavorevole sulla clearance (risoluzione) Pt_3 dell'ittero a breve termine (entro i 6 mesi)6, sulla la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni e sulla stessa eleggibilità all'intervento di cfr. CTU pag. 27/28), una chirurgia Pt_3 derivativa del flusso biliare qual è l'intervento di avrebbe potuto essere non più Pt_3 praticabile o non indicata quale miglior soluzione chirurgica.
Non può dunque ritenersi provato, secondo il criterio del più probabile che non, che laddove il dott. avesse prescritto gli esami di laboratorio per il controllo della CP_2 bilirubina tempestivamente e dunque in esito alla visita del 18/9/2014, la minore avrebbe avuto accesso all'intervento di Pt_3
In ogni caso, va rilevato come anche l'esecuzione del predetto intervento non avrebbe certamente escluso la necessità di un successivo trapianto di fegato.
I CCTTUU hanno infatti indicato nel 44-48% la probabilità di sopravvivenza libera da trapianto ove, nel caso de qua, si fosse seguito il percorso diagnostico-terapeutico raccomandato.
Invero, essi hanno altresì osservato che “una diagnosi tempestiva di atresia delle vie biliari, con possibilità quindi di poter procedere a una portoenteroanastomosi di Pt_3 non avrebbe di per sé escluso la necessità di procedere al trapianto (ribadendo, in questo senso, come la probabilità di evitare il trapianto si assesti intorno al 44-48%), limitandosi, al più, a ritardarlo (cfr. CTU pag. 30).
pagina 38 di 44 Tenuto allora conto che “...la possibilità di trapianto è legata oltre che alle condizioni cliniche del soggetto malato anche alla disponibilità di un organo compatibile”, essi hanno concluso affermando come non sia possibile “...determinare quali sarebbero potute essere le condizioni della piccola al momento in cui si sarebbe trovata nella necessità del trapianto e quali avrebbero potuto effettivamente essere gli esiti di siffatto trapianto effettuato successivamente”. (cfr. CTU pag. 30).
Nel caso di specie, il trapianto di fegato effettuato su ha avuto esito Per_1 favorevole con buon decorso clinico, avendo i CCTTUU accertando come “gli attuali esiti del trapianto non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita e sulla vita di relazione della bimba che frequenta la scuola e pratica attività sportiva.” (cfr. CTU pag. 33).
I CCTTUU hanno quindi chiarito che nell'arco di tempo che sarebbe Per_1 intercorso tra l'intervento di e la necessità di trapianto epatico da attuarsi entro Pt_3 circa i 10 anni dalla si sarebbe [potuta trovare] in una Parte_4 condizione di epatopatia cronica ingravescente valutabile in un'invalidità progressivamente crescente tra l'11 e il 50%” (cfr. CTU pag. 30), posto peraltro che, in ogni caso, “La di non avrebbe comunque portato ad una Parte_4 Pt_3 restitutio ad integrum della qualità della vita necessitando anch'essa di plurimi controlli al fine di monitorare l'evoluzione della malattia e le condizioni cliniche della bimba” (cfr.
CTU pag. 33).
Essi hanno poi affermato che il trapianto di fegato abbia come obiettivo la restituzione al paziente di una vita di qualità pressoché normale, chiarendo che “La sopravvivenza a 5 anni del paziente pediatrico che sopravviva al primo anno è del 94% circa, mentre quella dell'organo è di poco superiore all'89%. Inoltre, sebbene gli outcome del trapianto di fegato continuino a migliorare, dopo 10 anni complessivamente il 20% circa dei bambini epatotrapiantati ha una insufficienza dell'organo trapiantato con necessità di ritrapianto” (cfr. CTU pag. 27).
Inoltre, sotto il profilo dell'invalidità permanente residuata in capo alla piccola a seguito del trapianto, hanno chiarito che “sono certamente ascrivibili al Per_1 trapianto alcune complicanze, come il rigetto acuto condizionante l'impiego di steroide,
pagina 39 di 44 una condizione linfoproliferativa precancerosa correlata all'infezione da virus di Epstein-
RR (EBV) e controllata con la sola riduzione della terapia immunosoppressiva”, mentre sono solo possibilmente ascrivibili al detto trapianto e, in particolare, alla terapia immunosoppressiva, “..le allergie alimentari attualmente in remissione (dal 2018 la bambina è a dieta libera)” e come non possa invece escludersi “che la condizione di ritardo di crescita staturale con velocità di crescita ai limiti inferiori della norma, per la quale non è stata al momento posta indicazione alla terapia con ormone della crescita, sia correlata al trapianto.” (CTU pag. 29).
Hanno dunque ritenuto che, tenuto conto delle Linee Guida medico legali in uso,
“..l'invalidità permanente per gli esiti del trapianto è proponibile [nel caso di specie
(n.d.r.)] nella misura del 35 - 40 %”,
Ora, le considerazioni tutte che precedono portano a ritenere come non possa dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione contestata al medico pediatra ed il peggioramento delle condizioni di salute della minore che ha subito un trapianto di fegato, non potendo più accedere ad un altro intervento – quello di – che avrebbe potuto evitare o comunque ritardare il detto trapianto. Pt_3
Invero, secondo la regola funzione della preponderanza dell'evidenza, non può ritenersi che l'intervento di ove eleggibile, avrebbe evitato il trapianto (come Pt_3 indicato dai CTU, “effettuare l'intervento di oltre i 90 giorni invece che entro i 60- Pt_3
70 giorni riduca la percentuale di clearance dell'ittero dal 60-70% al 40% e la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni del 20-35%”, tenuto conto che “la probabilità condizionata di sopravvivenza libera da trapianto sarebbe stata al massimo intorno al
44-48%”), potendo semmai ritardarlo, ma nel qual caso, con le prospettate incognite legate alla disponibilità di un organo compatibile, agli esiti del trapianto effettuato successivamente ed alle condizioni della giovane paziente (sempre i CCTTU indicano, in linea teorica, che essa si sarebbe trovata “in una condizione di epatopatia cronica ingravescente valutabile in un'invalidità progressivamente crescente tra l'11 e il 50%”).
Non può conseguentemente imputarsi l'invalidità permanente residuata in capo alla minore a seguito del trapianto epatico (indicata dai CTU “nella misura del 35 - 40 %”) a carico del medico pediatra per l'omessa tempestiva prescrizione degli esami di pagina 40 di 44 laboratorio, posto che detta indicazione chirurgica, con ragionevole probabilità, avrebbe potuto essere posta come necessaria in ogni caso (anche laddove il dott. CP_2 avesse prescritto gli esami a seguito della visita del 18.9.2014), sia in quanto l'intervento di non sarebbe stato più percorribile perché inefficace e rischioso rispetto ai Pt_3 benefici che avrebbe potuto apportare (perché appunto eseguito quasi oltre la finestra temporale dei 90 giorni) e sia in quanto non avrebbe avuto esito certo risolutivo, richiedendo dunque un ulteriore intervento sulla bambina nei primi 2 o anche successivi
10 anni di vita (secondo un grado di probabilità indicato dai CTU prossimo al 50% che non pare compatibile con una mera ipotesi eventuale).
Nel caso di specie, dunque, difetta la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista, esercente la professione sanitaria, e l'evento di danno (aggravamento delle condizioni di salute della piccola sottoposta a Per_1 trapianto epatico).
Infine, non può neppure parlarsi nel caso di specie di perdita di chance.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28993 del 11/11/2019).
In parte motiva la Cassazione chiarisce che “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sull'analisi del nesso causale ma sull'identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato è la qualificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante e non della relazione causale tra condotta ed evento che si presuppone risolta positivamente prima ed a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”; viene in tal modo scongiurato il rischio di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale;
il nesso di causalità sarà difatti escluso al di là ed a pagina 41 di 44 prescindere dall'esistenza della possibilità di un risultato migliore dalla presenza di fattori alternativi che ne interrompono la relazione logica con l'evento e sarà altresì escluso ogni rilevanza causale della condotta sul piano probabilistico in tutti i casi di incertezza sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa e l'evento qualora la multifattorialità sia rappresentata da un concorso di cause la cui disamina si risolva nelle conclusioni del CTU in termini di insanabile incertezza causale rispetto all'evento.
In altri termini la risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda risarcitoria dispiegata dagli attori è, conclusivamente, rigettata.
Per l'effetto, restano assorbite le ulteriori questioni poste dalla Compagnia terza chiamata con riferimento dall'operatività della polizza assicurativa nonché poste dalla stessa e dal dott. con riferimento alla richiesta manleva/garanzia da parte della CP_2 convenuta ASL TO3.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice in quanto soccombente.
Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, tenuto conto della nota spese depistata da parte convenuta ASL TO3, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori minimi dello scaglione di riferimento, individuato in base al criterio del disputatum (260.000,00 –
520.000,00).
Vengono riconosciuti in favore del convenuto dott. gli esborsi CP_2 documentati per la chiamata di terzo.
Non si ritiene di operare l'aumento richiesto per la presenza di più parti ex art. 4 co 2 DM 55/2014, non ricorrendone i presupposti.
Gli attori vengono altresì condannati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di causalità ed in quanto la chiamata pagina 42 di 44 non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n.
14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Le spese di ATP invece possono essere integralmente compensate tra le parti, fermi restando gli esborsi di CTU che restano invece interamente a carico degli attori, posto che, nel caso di specie, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha costituito fondamento dell'azione promossa dagli attori nel successivo giudizio di merito, ove peraltro è stato accertato un effettivo inadempimento da parte del sanitario (ancorché lo stesso, si è ritenuto, non abbia avuto rilevanza causale in merito al peggioramento delle condizioni di salute della minore).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda promossa da e in proprio Parte_1 Parte_2
e quali genitori della minore , in quanto infondata;
Persona_1
▪ condanna e in proprio e quali genitori della Parte_1 Pt_2 Parte_2 minore a rimborsare all' le spese di Persona_1 Controparte_1 lite del presente giudizio, che liquida in € 11.230,00 per compensi, oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 43 di 44 ▪ condanna e in proprio e quali genitori della Parte_1 Parte_2 minore a rimborsare al , le spese di lite del Persona_1 Controparte_2 presente giudizio, che liquida in € 607,00 per esborsi ed € 11.230,00 per compensi, oltre
15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ condanna e in proprio e quali genitori della Parte_1 Parte_2 minore a rimborsare a Persona_1 Controparte_3
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 11.230,00 per
[...] compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del procedimento di
ATP (n.r.g. 14271/21);
▪ pone in via definitiva nei rapporti tra le parti le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP con separato decreto, a carico di parti attrici.
Così deciso in Torino, il 19/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 44 di 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15016/22 R.G. promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sulla figlia minore , C.F. , entrambi Persona_1 C.F._3 elettivamente domiciliati in Genova, Via Ceccardi 1/121, presso lo studio professionale dell'Avv. Enrico Sacchi, che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti
ATTORI contro
P.iva e C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, Via Cernaia n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Desirée
Battistelli, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTA nonché contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
Torino alla Via Giuseppe Barbaroux 39 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Caccavo, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTO
e contro pagina 1 di 44 , P. Iva , Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, C.so Re Umberto 44, presso lo studio professionale dell'Avv. Massimiliano Ghignone, che la rappresenta e difende in forza di procura presente in atti;
TERZA CHIAMATA dal dott. CP_2
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Piaccia al tribunale Ill.mo. Contraris reiectis, previa se ritenuta l'ammissione delle residue istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma VI n. II cpc:
1. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Dott.
in proprio e/o nella qualità di medico convenzionato ASLTO3 e della Controparte_4
ASL TO3 in persona del Direttore Generale pro tempore, per la verificazione di tutti i danni sofferti dai ricorrenti, dei danni biologici, dei danni da invalidità temporanea, dei danni morali ai prossimi congiunti, dei danni non patrimoniali nessuno escluso nonché per quelli determinati dalla verificazione della perdita di chance subiti dai conchiudenti in forza delle ragioni di cui in premessa.
2.in ogni caso, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare il Dott. in Controparte_4 proprio e/o nella qualità di medico convenzionato ASLTO3 e della ASL TO3 in persona del Direttore Generale pro tempore in proprio, in via solidale e/o alternativo o come meglio, a risarcire integralmente ai conchiudenti i danni tutti riportati in conseguenza delle circostanze descritte, nell'ammontare complessivo richiesto di € 418.377,00 o in quello maggiore o minore che parrà all'Ill.mo Signor Giudice, da comunque determinarsi in via equitativa quanto al pregiudizio da perdita di chance, danno morale ai prossimi congiunti, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e interessi di mora da quest'ultima al saldo, entro comunque l'importo massimo di € 520.000,00;
3) dichiarare tenuti e per l'effetto condannare parti resistenti al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle inerenti il procedimento di istruzione preventiva iscritto al numero di r.g. 14271/2021, oltre spese generali, C.N.P.A. e I.V.A., nonché a rimborsare pagina 2 di 44 integralmente ai conchiudenti gli esborsi sostenuti a titolo di compenso della C.T.U. inerente e delle spese dei consulenti di parte ricorrente. Sentenza esecutiva ai sensi di legge. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.”
Per ASL TO3:
“Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese;
In via subordinata di merito in subordine emettere sentenza secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente alle condotte dei sanitari di parte Resistente ASL TO3 ed all'entità delle conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate, senza vincolo di solidarietà;
In via istruttoria si chiede, anzitutto, l'espletamento di nuova c.t.u. medico-legale che veda l'introduzione di un nuovo collegio peritale con un medico specialista in materia, come disposto dall'art. 15 della legge n. 24 del 2017 per le motivazioni espresse in narrativa;
in subordine si insta affinché il Giudice disponga una integrazione peritale disaminando il caso clinico senza tenere in considerazione i sintomi clinici al collegio riferiti dai genitori in sede di accertamento tecnico.
In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Pe : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in atti;
3) nel merito in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori, accertare con rigore l'entità dei danni realmente subiti dai medesimi e strettamente riconducibili alle condotte del Dott.
, dichiarando tenute e condannando la Controparte_2 [...]
e l'A.S.L. TO3 a tenere indenne e/o manlevare e/o garantire Controparte_5
pagina 3 di 44 – ciascuna per il proprio titolo – il predetto Dott. da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole che gli dovesse derivare, per sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese di lite, legali e tecniche, proprie (previa, se del caso, declaratoria di nullità dell'art. 26 delle Condizioni Addizionali della polizza N° 01053) e degli altri soggetti processuali.
Con vittoria di anticipazioni, spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge, anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 14271/2021
Tribunale Torino, nonché con refusione di spese di C.T.P. in misura almeno pari a quelle di C.T.U. ovvero nella veriore determinanda misura.
Pe : Controparte_3
“In via istruttoria
Disporre la rinnovazione della CTU per le ragioni illustrate in atti;
Accertare e dichiarare, per i motivi evidenziati nel corso dell'udienza del 05.07.2024, la nullità della testimonianza resa dal Sig Tes_1
In via principale
Rigettare, per i motivi di cui in atti, tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti del Dott e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte e/o CP_2 proponende nei confronti d;
Controparte_3
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott : CP_2
Accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad essere tenuto integralmente indenne CP_2
e manlevato dalla ASL TO3 dalle conseguenze pregiudizievoli tutte derivantegli dalla vicenda dedotta in giudizio;
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott. e venisse rigettata, integralmente o parzialmente, la CP_2 domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti della ASL TO3: CP_2
Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di Controparte_3 nei limiti e termini di polizza, ed in ogni caso con una franchigia di € 500,00 per sinistro,
pagina 4 di 44 entro il massimale di € 3.000.000,00, limitatamente alla sola quota di responsabilità del
Dott. e per i danni strettamente riferibili al Dott con esclusione del vincolo CP_2 CP_2 di solidarietà rispetto ad altri soggetti obbligati e con esclusione, attesa la violazione del patto di gestione della lite, del riconoscimento delle spese di resistenza sostenute dal
Dott ; CP_2
In ogni caso:
Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.8.2022 i sig.ri e Parte_1
in proprio e quali genitori della minore , affetta sin Parte_2 Persona_1 dalla nascita, avvenuta il 05.07.2014 presso la Clinica Universitaria S. Anna di Torino, da atresia delle vie biliari, hanno convenuto in giudizio l'A.S.L.TO3 e il dott. CP_2
, onde vederli condannare alla refusione dei danni patiti a causa della omessa
[...]
e/o tardiva diagnosi della suddetta malattia che, se tempestivamente diagnosticata, avrebbe permesso alla neonata di accedere ad un intervento diverso e meno invalidante di quello subito (trapianto di fegato) e, a fondamento della propria pretesa, hanno rappresentato:
• che, sebbene durante la gravidanza non furono rilevate anomalie fetali – al riguardo precisando come, allo stato, non vi sia possibilità di prevenzione o di diagnosi prenatale -, la neonata ebbe a manifestare sin dai primi giorni di vita sintomi riconducibili alla malattia da cui era affetta e consistiti: in un accertato difetto della crescita (calo fisiologico di 190 g al quarto giorno dalla nascita); cute descritta, nel terzo giorno di vita, come “con sfumatura itterica”; valori di bilirubinemia alti e allarmanti (in particolare, si registrò un aumento del livello di bilirubinemia, che passò da 6.2 mg/dl a 10.7 mg/dl tra il terzo e il quarto giorno di vita, e successivamente: 10/07/2014 peso 2385 g. e bilirubinemia 13.8 mg/dl;
-11/07/2014 peso 2430 g. e bilirubinemia 13.1 mg/dl;14/07/2014 peso 25155 g.
e bilirubinemia 12.0 mg/dl); tracce di sangue rosso vivo nelle feci in concomitanza all'induzione di nutrizione con latte artificiale;
feci ipocoliche;
la presenza di subittero;
pagina 5 di 44 • che i genitori avevano provveduto a riferire i suddetti sintomi sia al pediatra della bambina, dott. , già in occasione dalla prima visita post-natale (avvenuta CP_2 il 31.7.2014), sia ai sanitari di PS degli Ospedali Riuniti Rivoli ASL TO3, presso cui, in data 16 e 21.08.2014 accompagnavano la bambina per stipsi in atto da circa tre giorni;
• che in occasione della visita di cui sopra e di quella successiva del 18.9.2014, il dott. non prescrisse un ulteriore controllo della bilirubina, così parimenti CP_2
i sanitari nei due accessi al PS nel mese di agosto, dimisero la bambina al domicilio senza disporre ulteriori accertamenti;
• che in esito al successivo controllo del 19.11.2014 il dott. attestava CP_2
“Condizioni generali buone, ottimi i parametri di crescita. Permane subittero” e prescriveva un controllo ematologico ed ecografia addominale per approfondimento diagnostico, analisi che vennero effettuate in data 24.11.2014 e diedero modo di riscontrare l'alterazione del livello di bilirubina (con un valore di
AST pari a 408 U/I), un'evidente sofferenza del fegato e segni di compromissione epatica;
• che venne ricoverata in data 28.11.2014 presso il reparto di Per_1
Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Regina
Margherita di Torino con diagnosi di ingresso di “Ittero colestatico a gamma GT elevate e feci acoliche in lattante” e che, ricevuta, in data 05.12.2014, la diagnosi di “cirrosi biliare verosimilmente secondaria ad atresia delle vie biliari” , previo inserimento in apposita lista per trapianto epatico pediatrico con PELD 19, in data
01/01/2015, è stata trasferita presso l'Ospedale Molinette di Torino e sottoposta a trapianto di fegato;
• che, dopo svariati ricoveri dovuti alla prosecuzione delle cure post-operatorie necessarie ed all'insorgenza di sintomi che rendevano necessari analisi e accertamenti, la minore fu da ultimo dimessa in data 20.04.2015;
• che il dott. , non ha correttamente riscontrato i segni clinici (subittero, CP_2 scarso accrescimento e feci ipocoliche, queste ultime descritte dalla madre), sottovalutandoli, omettendo di prescrivere gli opportuni accertamenti che, se pagina 6 di 44 effettuati, avrebbero consentito di raggiungere una diagnosi precoce della malattia e di effettuare l'intervento di portoenteroanastomosi secondo nei Pt_3 primi 45 giorni di vita (la quale avrebbe consentito di addivenire alla riduzione della bilirubina ed avrebbe potuto evitare il trapianto di fegato, come succede nel
70% dei bambini affetti dalla stessa patologia sottoposti a quello specifico trattamento chirurgico entro i 90 giorni di vita), così riducendo drasticamente la possibilità che seguisse un percorso terapeutico congruo e gravato da Per_1 minori complicazioni;
• che vi è la possibilità tutt'altro che remota, che la piccola debba Per_1 nuovamente essere sottoposta a trapianto, oltre a dover assumere sin dalla sua giovanissima età una terapia immunosoppressiva cronica, fatto quest'ultimo che l'ha esposta inevitabilmente ad eventi infettivi nell'ambito della comunità in cui vive;
• che nell'ambito del procedimento per ATP n.r.g. 14271/21 instauratosi con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. depositato in data 18.10.2021, il Collegio peritale, nominato dal giudice, oltre ad aver accertato la responsabilità del dott. CP_2
e la sussistenza del nesso di causa tra il pregiudizio patito dalla minore e l'operato professionale del sanitario ausiliario ASL, ha affermato che “se la diagnosi fosse stata tempestiva, in particolare se fossero stati messi in atto gli accertamenti previsti per l'ittero protratto al momento opportuno, la paziente sarebbe stata con tutta probabilità eleggibile all'intervento di … che si sarebbe concretizzato Pt_3 verosimilmente nei primi 60 giorni di vita … e che in una situazione del genere un bambino con AVB operato avrebbe una probabilità del 55-60% di evitare il trapianto di fegato nei primi 2 anni di vita, e qualora lo evitasse avrebbe una probabilità del 20% circa di necessitarlo entro i successivi 10 anni … la probabilità condizionata di sopravvivenza libera da trapianto sarebbe stata al massimo intorno al 44-48%.”, dunque con l'intervento di la bambina avrebbe avuto Pt_3 la possibilità del 50-60% di evitare il trapianto di fegato nei primi due anni di vita e superati i primi due anni, la probabilità di necessitare di un trapianto di fegato sarebbe stata del 20% (questo significa che nell'80% dei casi il trapianto può
pagina 7 di 44 essere evitato nei primi 10 anni), e dunque il ricorso ad una tempestiva terapia secondo avrebbe evitato il trapianto di fegato sino al 48% dei casi;
Pt_3
• che i CCTTUU hanno altresì chiarito che la bambina abbia patito un'invalidità temporanea assoluta determinata in giorni 86 e che sia residuata una invalidità permanente (dal trapianto di fegato) tra il 35 e il 40%.
Ritenendo, dunque, accertata la responsabilità della ASL TO3 e del dott.
, richiamata la disciplina di cui alla legge 08/03/2017 n. 24 - che, in forza CP_2 dell'art. 7, trova applicazione anche nelle fattispecie in cui gli eventi generatori di responsabilità siano, come nel caso di specie, antecedenti alla sua entrata in vigore - e la giurisprudenza di legittimità antecedente alla suddetta legge – che già riconduceva la responsabilità dell' , gestore di un servizio pubblico, nell'alveo della Controparte_6 responsabilità contrattuale, essendo responsabile, quale soggetto tenuto al controllo sull'operato dei sanitari, dell'illecito commesso dal medico convenzionato per l'assistenza medico-generica ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c. - ha concluso instando per la condanna dei convenuti, in solido o in via alternativa, al pagamento della somma complessiva di €
418.377,00 a titolo di danno biologico e morale e sua personalizzazione subiti dalla minore (40% IP e 300 gg di inabilità temporanea), nonché della somma di € 200.000,00
a titolo di danno da perdita di chance e morale ai prossimi congiunti, oltre alla rifusione delle spese di lite anche del procedimento di ATP e relativi esborsi per CTU e CTP.
Con comparsa del 12.01.2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
(già anche ASL TO3) e ha contestato la ricostruzione operata dalla
[...] controparte e le conclusioni cui questa è addivenuta, perché fondate su una CTU esperita in sede di ATP, viziata da errore metodologico (avendo il Collegio Peritale ritenuto che i sanitari ebbero a trascurare i sintomi riferiti dalla famiglia in occasione delle visite, pur non essendoci nei referti alcun riferimento a tali dati) e, onde affermare la correttezza dell'operato dei sanitari esente da censure, ha segnalato:
• che in occasione della prima visita effettuata dal pediatra per il c.d. bilancio di salute, avvenuta in data 31.07.2014 ed in quella successiva, avvenuta in data
18.9.2014, nessuno ebbe a riferire al medico la presenza di segni o sintomi riconducibili alla colestasi da atresia delle vie biliari (in particolare, non vennero pagina 8 di 44 riferiti segni come di prurito, feci acoliche o urine ipercromiche) e che i sanitari che ebbero a visitare la bambina in occasione dei due accessi in PS, avvenuti il 16
e il 21 agosto 2014, oltre a non menzionare il colorito giallo dei bambini che presentano ittero, non considerarono patologici i sintomi segnalati dai genitori
(che, in occasione dell'accesso del 21.08.2014, riferivano la comparsa di crisi di pianto, stipsi e sangue rosso vivo nelle feci), circostanze, quelle appena considerate, che dimostrerebbero come, almeno fino al 48esimo giorno di vita di
, non vi fossero sintomi manifestai che potessero far sospettare l'atresia Per_1 delle vie biliari;
• che, con riferimento alla descrizione delle condizioni generali della bambina resa in data 19.11.2014 dal dott. , l'uso della locuzione “permane subittero” - CP_2 su cui si sono impropriamente basati i CCTTUU per giungere alle proprie conclusioni relativamente alla condotta omissiva del pediatra - non può che essere riferito alla visita precedente, avvenuta il 18.09.2014, quando la minore aveva già ampiamente superato il termine utile per essere sottoposta all'intervento di posto peraltro che questa malattia molto rara è Pt_3 intercettata solo nel 40% dei casi entro tale termine proprio perché i sintomi sono confondenti e di difficile interpretazione;
• in ogni caso, che il trapianto di fegato, avvenuto a distanza di poco più di un mese dal ricovero del 27.11.2014 - e che non può escludersi sarebbe stato necessitato dalla bambina anche ove si fosse tempestivamente intervenuti con la procedura di – ha avuto esito positivo e che l'intervento di ha una Pt_3 Pt_3 sopravvivenza a 5 anni inferiore al 45% mentre il risultato prognostico di sopravvivenza a 5 anni del trapianto di fegato è del 98%, come riportato dai
CCTTUU;
• che risultavano assenti tutti i principali fattori di rischio riconosciuti per la patologia (ossia l'essere nati nel periodo invernale, l'origine non caucasica, presenza adi infezione attiva da citomegalovirus, presenza di altre malformazioni congenite) che, se presenti, avrebbero potuto, in via del tutto ipotetica, orientare il pediatra di base o i sanitari che visitarono la bambina in occasione degli accessi pagina 9 di 44 in PS, verso tale ipotesi diagnostica, e che l'assenza dei due segni clinici fondamentali della patologia che affliggeva (ossia feci acoliche - di cui gli Per_1 odierni attori sostengono di aver riferito benché manchi specifico riscontro di ciò -
e urine molto scure) e, contemporaneamente, la presenza del solo subittero o lieve ittero, per altro in un caso in cui vi era presenza di ereditarietà per ittero di
Gilbert, non potevano orientare i sanitari verso la rara condizione che affliggeva la bambina;
• che se anche alla visita del 18.9.2014 il dott. avesse prescritto ulteriori CP_2 esami, tenuto conto del tempo necessario al loro espletamento ed alla formulazione della diagnosi, l'operazione di sarebbe comunque intervenuta Pt_3 oltre i 60 giorni e gli stessi CCTTUU hanno riportato come le chances di riuscita di tale intervento peraltro rischioso, si abbassano notevolmente con l'avvicinarsi del
90esimo giorno tanto da non essere più indicato;
• che nell'operare la quantificazione del danno biologico permanente di cui sopra, gli attori non hanno tenuto debito conto del fatto che, anche se la malattia fosse stata diagnosticata prima, secondo il parametro giuridico del “più probabile che non” il trapianto sarebbe stato ritardato ma non evitato e che se mai un danno è stato riportato dalla minore, esso avrebbe natura intermittente e differenziale, posto che anche l'intervento di avrebbe comportato un danno biologico di Pt_3 natura ingravescente;
• che nulla possa essere riconosciuto a titolo di danno alla salute, data l'insussistenza del nesso causale tra l'asserito inadempimento del pediatra e il danno biologico per il trapianto - e ciò sulla falsariga delle conclusioni dei
CCTTUU che lo hanno escluso, parlando esclusivamente di “anticipazione” di detto atto medico – ed, in ogni caso, che la richiesta personalizzazione del danno sia sfornita di idonea prova, che le richieste risarcitorie degli attori si traducono in una duplicazione risarcitoria (avendo richiesto oltre al danno biologico tabellare anche la personalizzazione massima), che il danno da perdita di chances di guarigione vada rigettato avendo anche i CCTTUU ritenuto che l'intervento di avrebbe potuto non escludere il successivo trapianto di fegato, così Pt_3
pagina 10 di 44 parimenti il danno riflesso dei congiunti – di natura extracontrattuale atteso che paziente è sempre stata solo la minore –, posto che è la malattia che avrebbe comportato per i genitori la perturbazione di animo e non l'asserito inadempimento del sanitario.
Ritenuto che alcun profilo di responsabilità possa essere ascritto ai sanitari, ha concluso, in via istruttoria, per la rinnovazione/integrazione della CTU con sostituzione del Collegio Peritale, nonché nel merito in via principale, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie a vario titolo formulate dagli attori, perché infondate in fatto e diritto, e in subordine, il contenimento della condanna entro i limiti del giusto e del provato.
Con comparsa del 13.01.2023 si è costituito il dott. , il Controparte_2 quale:
• in via preliminare, ha rappresentato di essere assicurato, in forza di Certificato n.
01053, con la (succeduta alla Controparte_7 in ogni rapporto attivo e passivo), che la polizza Controparte_8 prevedeva una copertura temporale dal 31/12/2016 al 31/12/2017 ed un'operatività in regime di c.d. claims made, di aver tempestivamente provveduto a denunciare al
Broker il sinistro e che questi, dal canto suo, con mail del 21.6.2017, ha CP_9 confermato l'apertura del sinistro con la Compagnia e che la gestione della suddetta polizza è stata successivamente trasferita alla Società , cui ha Controparte_10 inoltrato la notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;
• nel merito, ha contestato la sussistenza di una responsabilità a proprio carico per omessa tempestiva diagnosi ed ha rappresentato:
o che l'anamnesi familiare della bambina rilevava una situazione di eterozigosi per alfa-talassemia a livello di entrambe le linee paterna e materna, nonché, solo a livello paterno, una condizione di sub-ittero da riferire ad iper- bilirubinemia di Gilbert e che, data la regolarità della degenza post-partum, la bambina è stata dimessa in terza giornata senza alcun rilievo particolare, ad eccezione del modesto riscontro di iperbilirubinemia;
pagina 11 di 44 o che, nel caso di cui ci si occupa, non sono stati accertati i fattori di rischio che, se presenti, avrebbero ipoteticamente indirizzato il pediatra verso la diagnosi della malattia, trattandosi peraltro di malattia rara: infatti, né il Consultorio
Pediatrico di GR (30/7/2014), né il Dott. (31/7/2014), né i CP_2 sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rivoli (16/8/2014 e 21/8/2014) ebbero a menzionare presenza/persistenza di ittero e tantomeno a riportare un'anamnesi positiva per riscontro di feci acoliche e, infine, la presenza di subittero - riscontrata per la prima volta in data 19.11.2014 - di per sé non rappresenta un'evenienza sufficiente a giustificare un sospetto della natura colestatica dello stesso, con la conseguenza che i principali segni clinici dell'atresia delle vie biliari non erano presenti neppure in data 18.9.2014 ;
o di aver posto un dubbio diagnostico verso una patologia colestatica alla visita del 19.11.2014, motivato dalla presenza di ittero - al riguardo precisando che l'espressione “permane subittero” non possa interpretarsi nel senso di ritenere presente, oltre l'ittero, altro segno clinico dell'atresia delle vie biliari, ossia le feci acoliche, o che ne avesse riscontrato la presenza già in occasione della visita precedente (18.9.2014), visto che, in quella occasione, nulla ebbe al riguardo a segnalare - e che, a fronte dei riscontri emersi all'esito del test ematico - che ha accertato un lieve aumento della bilirubinemia - e della ecografia addominale, ha indirizzato la paziente presso il Presidio Ospedaliero pediatrico Regina Margherita di Torino per il prosieguo degli accertamenti diagnostici e delle cure;
o che il ragionamento seguito dai CCTTUU nominati nell'ambito dell'ATP è viziato da una ricostruzione del fatto storico che si scontra con i dati obiettivi presenti nella documentazione clinica, come poc'anzi indicati, il Collegio Peritale in quanto avrebbe fondato le sue determinazioni su racconti forniti dagli odierni attori e su fotografie da questi versati in atti, la cui databilità è tuttavia incerta, dovendosi peraltro ritenere inverosimile che i genitori della bambina abbiano riferito ai sanitari del PS di Rivoli della presenza di sangue nelle feci ma pagina 12 di 44 abbiano omesso di riportare, sempre in sede di anamnesi, la presenza di feci acoliche;
o che in ogni caso i CCTTUU hanno escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento addebitato al sanitario e l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente, esitato nel trapianto di fegato, posto che essi hanno osservato che la tempestiva esecuzione dell'intervento secondo non avrebbe escluso la necessità di procedere al trapianto di fegato, “ma Pt_3 ne avrebbe ritardato al più solo il momento” ed, in ogni caso, anche con la la minore si “sarebbe trovata in una condizione di Parte_4 epatopatia cronica ingravescente valutabile in un'invalidità progressivamente crescente tra l'11 e il 50%”, con la conseguenza che l'esecuzione tempestiva di un intervento di non può inquadrarsi, nel caso di specie, come “risultato Pt_3 migliore sperato”, rispetto al quale la condotta del Dott. avrebbe CP_2 privato controparte di chance di raggiungerlo;
o che la quantificazione del danno biologico ex adverso operata sia scorretta, posto che gli esiti invalidanti indicati dal Collegio Peritale (35/40%) rappresentano menomazioni connesse alla patologia di base di cui era portatrice la piccola ed in virtù dei dati di letteratura richiamati dai Per_1 consulenti tecnici d'ufficio, deve ritenersi più probabile che non che tali esiti si sarebbero comunque verificati anche in caso di diagnosi tempestiva da parte del Dott. , con la conseguenza che siffatta invalidità non possa essere CP_2 considerata alla stregua di una conseguenza immediata e diretta della condotta contestata al sanitario;
o che sotto il profilo della richiesta personalizzazione, difetti l'allegazione e la prova della ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali consentano di ritenere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso tipo, sofferti da persone della stessa età;
o che sotto il profilo del danno biologico temporaneo, la richiesta risarcitoria diverga anche da quanto accertato in sede di CTU (300 giorni contro gli 86
pagina 13 di 44 indicati dal Collegio Peritale), posto peraltro che anche in caso di diagnosi anticipata sarebbe stato necessario un intervento di e che lo stesso Pt_3 avrebbe comunque comportato delle conseguenze a livello sia temporaneo che permanente;
o che, sotto il profilo della perdita di chances, i CCTTUU hanno dato atto dell'impossibilità di “determinare quali sarebbero potute essere le condizioni della piccola al momento in cui si sarebbe trovata nella necessità del trapianto e quali sarebbero potuti effettivamente essere gli esiti di siffatto trapianto effettuato successivamente” nell'ipotesi di intervento secondo eseguito Pt_3 tempestivamente”, inoltre il Collegio Peritale non ha escluso che la piccola sarebbe potuta arrivare al trapianto dopo l'intervento di in Per_1 Pt_3 condizioni peggiori o sovrapponibili a quelle oggi presentate, né, dunque, il rischio di un esito sfavorevole di un trapianto eseguito in un secondo momento ed infine detta posta risarcitoria costituisce un'inammissibile duplicazione posto che entrambi gli asseriti pregiudizi – danno biologico e danno da perdita di chances – discenderebbero nella prospettazione attorea del ritardo diagnostico della atresia delle vie biliari, con la conseguenza che l'aver determinato un aggravamento delle condizioni di salute della paziente a causa di tale ritardo assorbe e ricomprende la perdita di chance di guarigione;
o di essere in rapporto di convenzionamento e di intrattenere - come rilevato dalla Cassazione (Cass. 6243/2015) e confermato dalla l. 24/2017- un rapporto di parasubordinazione con l' , ente gravato da una obbligazione ex lege CP_11 che trova fonte nell'art. 1173 c.c. e che è tenuto ad erogare prestazioni curative agli utenti del S.S.N., con la conseguenza che il dott. ha CP_2 diritto ad essere manlevato e tenuto indenne dalla ASL TO3 da ogni conseguenza pregiudizievole che gli dovesse derivare in dipendenza dei fatti oggetto dell'odierno procedimento.
Ribadito, allora, come i principali segni clinici dell'atresia delle vie biliari non fossero presenti/persistenti in occasione delle visite di controllo da lui effettuate in data
31.7.2014 e 18.9.2014 e che, pertanto, l'impossibilità di eseguire l'intervento secondo pagina 14 di 44 entro i 60 giorni dalla nascita non sia imputabile ad una propria condotta omissiva, Pt_3 ritenuto che, eliminando la propria condotta asseritamente colposa e sostituendola con quella indicata come corretta dal Collegio peritale, il suddetto intervento non avrebbe escluso, ma solo ritardato, il successivo trapianto di fegato, data, allora, l'insussistenza di condotte contrarie alle linee guida e alle buone pratiche mediche e del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia da cui era affetta e il proprio Per_1 operato, il dott. ha concluso, in via istruttoria, per la rinnovazione/integrazione CP_2 della CTU con sostituzione del Collegio Peritale, nonché nel merito in via principale, instando per il respingimento di tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
nel merito in via riconvenzionale subordinata, in caso di accertamento di responsabilità, ha chiesto di essere tenuto indenne e/o manlevato e/o garantito dalla , quale Controparte_5 assicurazione del rischio professionale, e/o l'A.S.L. TO3.
Con comparsa di risposta del 21.2.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata contestando in radice le pretese Controparte_3 avversarie di parte attrice e rappresentando:
• che la CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP e che gli odierni attori hanno posto alla base delle loro pretese risarcitorie sarebbe fondata su valutazioni errate, in quanto basata:
o su circostanze fattuali mai accertate - o accertate successivamente- (come la presenza di ittero cutaneo e sclerale e feci ipo/acoliche già alla prima visita post-natale avvenuta in data 31.07.2014),
o su reperti laboristici - consistenti negli esami ematici condotti sulla neonata nei primi giorni di vita, sia durante la degenza presso l'Ospedale Sant'Anna sia nei giorni immediatamente successivi alla dimissione, allorquando vennero eseguiti prelievi presso l'ambulatorio del predetto nosocomio - i cui esiti ebbero ad accertare un livello di bilirubina nel sangue rientrante nei parametri di normalità,
o su dichiarazioni rese dai genitori di non comprovate e che il dott. Per_1
nega di aver ricevuto durante la prima visita del 31.07.2014 CP_2
pagina 15 di 44 (come per altro dimostrerebbe il certificato di visita presso il Consultorio
Pediatrico di GR del 30.07.2014, erroneamente imputato al dott.
) che non menziona i sintomi asseritamente riferiti, ossia ittero e CP_2 feci acoliche,
o su immagini fotografiche di modesta risoluzione e ritraenti la neonata in penombra prodotte dai genitori che, tuttavia, non presentando una datazione certa, e che, secondo quanto affermato da controparte, sarebbero state scattate nei mesi di agosto/settembre 2014, non risultano utili al fine di accertare se alla data del 31.07.2014 la bambina presentasse la sintomatologia di cui si tratta,
o nonché sull'errata interpretazione dell'espressione “permane subittero” annotata sul certificato rilasciato all'esito della terza visita del 19.11.2014 dal dott. , estrinsecazione da correlare al fatto che tale CP_2 sintomatologia fosse presumibilmente comparsa nei giorni o nelle settimane addietro e comunque dopo la visita del 18.09.2014 e non accennasse a regredire, circostanza, quest'ultima, che spinse i genitori a darne conto al medico;
• che, a contrario, le parti resistenti nel procedimento per ATP avrebbe offerto prova incontestabile del fatto che la neonata, all'atto della visita del 31.07.2014 condotta dal dott. , non presentava ittero né feci ipo/acoliche e dunque CP_2 alcuno dei sintomi riferibili ad atresia delle vie biliari, in quanto:
o infatti, il certificato del Consultorio Pediatrico di GR del 30.07.2014 redatto da soggetto terzo non ha attestato alcuna sintomatologia propria della patologia da cui era affetta e non ha attestato elementi o Per_1 valori nello stesso senso allarmanti;
o il certificato redatto dal pediatra in data 31.07.2014 non riferisce di manifestazioni itteriche e non reca una anamnesi di feci ipo/acoliche;
o i verbali dei sanitari relativi agli accessi in PS del 16 e del 21.08.2014 non menzionano sintomi di rilevanza e anzi attestano “buone condizioni generali cute e mucose normoirrorate e idratate” il primo (doc. 22
pagina 16 di 44 fascicolo attoreo) e “condizioni generali buone vivace e reattiva cute e mucose normoidratate” il secondo (doc. 23 fascicolo attoreo);
o se, come anche riconosciuto dai CCTTUU, la atresia delle vie biliari è una patologia ingravescente e progressiva, deve concludersi che i sintomi patognomici della malattia, se presenti alla visita del 31.07.2014, avrebbero dovuto inevitabilmente essere presenti, ed in misura ancor più rilevante, durante le successive visite dell'agosto 2014, che invece hanno riscontrato una condizione di assoluta normalità di cute e mucose, condizione dunque assolutamente incompatibile con il quadro clinico invece tratteggiato dai CCTTUU;
o il certificato redatto all'esito della visita del 18.09.2014 dal dott. CP_2 non riporta alcun riferimento a elementi riconducibili ad una condizione patologica (doc. 24 fascicolo attoreo);
o solo nel corso della visita del 19.11.2014 (terza visita) il pediatra rilevò la presenza di sintomatologia sospetta e, correttamente e tempestivamente, prescrisse gli accertamenti idonei a diagnosticare la patologia in argomento;
• che in ogni caso difetta nel caso di specie la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa/ritardata diagnosi imputata al dot. e l'aggravamento delle CP_2 condizioni di salute della paziente, posto che anche i CCTTUU del procedimento per ATP hanno affermato che, anche ove la malattia fosse stata riconosciuta già nel corso della prima visita e la bambina sottoposta ad intervento di ella, Pt_3 alla stregua del parametro del “più probabile che non”, avrebbe comunque necessitato dell'intervento di trapianto del fegato ed inoltre, anche ove la sintomatologia fosse stata presente alla visita del 18.09.2014 e il dott. CP_2 avesse dato avvio all'iter diagnostico già in quella data, la neonata avrebbe in ogni caso dovuto essere sottoposta a trapianto di fegato, non essendo più utilmente percorribile, già in quella data - per decorso del termine di 60 giorni entro la nascita - l'intervento di circostanza, questa, che proverebbe come Pt_3 il medico convenuto non abbia provocato una maggiore menomazione rispetto a pagina 17 di 44 quella che sarebbe conseguita ove egli avesse tenuto la condotta asseritamente dovuta;
• che inoltre il Collegio Peritale non ha escluso che la piccola sarebbe Per_1 potuta arrivare al trapianto dopo l'intervento di in condizioni peggiori o Pt_3 sovrapponibili a quelle oggi presentate, precisando che l'intervento di trapianto di fegato è stato risolutore della patologia di cui la paziente era portatrice e che, ad oggi, la piccola versa in buone condizioni di salute, mentre non Persona_1 sussiste alcuna certezza che, qualora fosse stato prima eseguito l'intervento di vi sarebbe stato un fegato disponibile per il trapianto nel momento in cui Pt_3 detto intervento si fosse reso necessario, e che tale intervento avrebbe avuto gli stessi positivi esiti conseguiti tramite quello da subito eseguito;
• che deve essere disattesa la quantificazione della richiesta risarcitoria avversaria, sia con riferimento al danno biologico permanente - posto che il danno eventualmente liquidabile consisterebbe nella differenza tra la lesione riconducibile all'asportazione dell'organo epatico (e successivo trapianto) e quella derivante dalla permanenza in sede dello stesso organo epatico soggetto, secondo quanto accertato dai CCTTUU stessi, a progressivo ammaloramento, nonché dagli esiti comunque invalidanti propri dell'intervento di e non già Pt_3 quello conseguente al trapianto in sé e per sé -, sia con riferimento al danno da inabilità temporanea - limitato dai CCTTUU a un pregiudizio di 86 giorni, e non già di 300 -, escludendosi peraltro la ricorrenza di circostanze “specifiche ed eccezionali” che legittimerebbero la personalizzazione delle poste risarcitorie, nonché delle condizioni utili e necessarie al riconoscimento del danno da perdita di chance, segnalando inoltre come la pretesa volta a ristorare il danno patito dai genitori in conseguenza dell'occorso e da essi pretesa, prima che infondata, è erronea, siccome determinata sulla base dei criteri di liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale;
• che in forza dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'unico soggetto eventualmente tenuto a ristorare il danno andrebbe individuato nella struttura sanitaria in seno alla quale i trattamenti sono stati pagina 18 di 44 praticati, siccome tenuta, in forza di autonomo contratto, a fornire, per il tramite dei propri sanitari, assistenza medico-generica adeguata e diligente ed è gravata da precisi obblighi relativi alla scelta dei professionisti che operano presso l'ente ed al controllo sulla formazione e sull'aggiornamento degli stessi e dunque responsabile, ex art. 1218 c.c., dell'errore compiuto dal medico con essa convenzionato;
• che la polizza azionata dal dott. , stipulata con CP_2 Controparte_8
prevede un massimale pari a euro 3 milioni, una franchigia di €
[...]
500,00 per ogni sinistro, oltre che limitazioni in caso di accertamento di responsabilità solidale tra i soggetti chiamati a ristorare il danno, al riguardo precisando come detto contratto assicurativo presti copertura unicamente per la quota di responsabilità strettamente riferibile all'assicurato, con esclusione della quota di responsabilità ascrivibile alle altre parti coinvolte, e che l'assicurato, dott.
, costituendosi in giudizio a mezzo di proprio difensore, avrebbe violato il CP_2 patto di gestione della lite contenuto nella polizza di responsabilità civile, ed in particolare l'art. 26 delle Condizioni Addizionali di Polizza a mente del quale “[…]
La Compagnia non riconosce spese incontrate dal per legali o tecnici Parte_5 che non siano da essa designati […]”.
Ha concluso instando, in via istruttoria, per la rinnovazione della CTU e nel merito e in via principale, per il rigetto delle domande proposte nei confronti dott. , CP_2
e, conseguentemente, di quelle proposte nei propri confronti;
nel merito e in via subordinata, in caso di accertamento della responsabilità del dott. , ha CP_2 chiesto che questi sia tenuto indenne e manlevato dalla ASL TO3 per le ragioni più sopra esposte;
in via di ulteriore subordine, in caso di accertamento di responsabilità in capo all'assicurato, ha insistito per il riconoscimento dei limiti di operatività della polizza, con esclusione delle spese di resistenza sostenute dal dott. . CP_2
In corso di causa, accolta l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, disposto il mutamento di rito, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta l'insussistenza per la rinnovazione della CTU svolta in sede di ATP, sono stati escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova ammessi;
precisate le conclusioni con note scritte pagina 19 di 44 sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 4.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
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1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente controversia trae origine dalla domanda risarcitoria promossa dai signori e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_6 genitoriale sulla minore i quali hanno assunto che, in conseguenza Persona_1 della mancata prescrizione di alcuni esami di controllo da parte del pediatra, dott.
(in particolare, il dosaggio della bilirubina totale e diretta), i cui esiti avrebbero CP_2 portato alla formulazione tempestiva della diagnosi della patologia che affliggeva la minore (atresia delle vie biliari), è stato impedito alla bambina di accedere ad un trattamento chirurgico (portoenteroanastomosi di che avrebbe potuto evitare il Pt_3 trapianto di fegato, cui ella è stato invece sottoposta, quale unica scelta possibile e obbligata data l'insorgenza dell'insufficienza epatica riconducibile alla malattia.
In particolare, gli attori hanno dedotto che il dott. avrebbe omesso di CP_2 condurre ulteriori indagini da ritenersi doverose, alla luce delle condizioni cliniche della bambina già note al momento delle visite svolte il 31.7.2014 ed il successivo 18.9.2014, nonostante già al momento delle dimissioni dall'Ospedale Sant'Anna dopo la nascita, la stessa presentasse valori di bilirubina elevati, avesse nel tempo manifestato ittero
(associato ad un colore della pelle tendente al giallo), non crescesse di peso ed i genitori avessero rilevato la presenza di feci acoliche e di sangue vivo.
Invero, solo all'ultima visita del 19.11.2014 il pediatra, registrando il “permane subittero” prescriveva il dosaggio della bilirubina ed avuti i risultati, la piccola Per_1 veniva ricoverata, il successivo 28.11.2024, presso il reparto di Gastroenterologia ed
Epatologia Pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita ove, posta la diagnosi di “cirrosi biliare verosimilmente secondaria da atresia delle vie biliari” il 5.12.2014, veniva inserita in lista per trapianto epatico pediatrico, poi condotto presso l'Ospedale Molinette il successivo 1.1.2015 ed infine dimessa il 13.2.2015.
pagina 20 di 44 Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11.1.2008 n.
577, sottolineata, in materia di responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, l'irrilevanza della circostanza che si tratti di casa di cura privata o di ospedale pubblico - venendo comunque in considerazione violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione -, hanno ritenuto di confermare il costante orientamento giurisprudenziale che inquadra “la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto” (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass.
28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316)”.
Si aggiunge in motivazione: “anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale", ha natura contrattuale” (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass.
29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006)”, non assumendo “più rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l'intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell'Ente”.
L'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi fermo e consolidato anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L.
8.11.2012 n. 189, il cui art. 3 così dispone: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.”
A tal proposito, per quanto rileva nella presente sede (essendo stato chiamato in causa anche il pediatra che opera in regime convenzionato con il SSN) appare significativa la pronuncia in cui la Suprema Corte ha osservato che la norma in questione “là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la pagina 21 di 44 professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. … Non sembra ricorrere, dunque, alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni” (cfr. Cass. n. 8940/14 e Cass. n. 27391/14).
Più di recente la Suprema Corte, affrontando la questione della interpretazione temporale tra la disciplina preesistente e quella successiva all'entrata in vigore prima della Legge Balduzzi e quindi della Legge Gelli-Bianco, ha affermato che “Le norme sostanziali contenute nella l. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24 del
2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt.
138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”; ancora, “La L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui
"resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. La L. n. 189 del 2012, art. 3 nel richiamare l'art. 2043
c.c. non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione” (cfr. Cass. n.
28994/19).
Vi è poi da aggiungere che la L. n. 24/17 (cd. Legge Gelli-Bianco) ha mantenuto espressamente la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 – 1228 c.c.) delle strutture sanitarie, pubbliche o private, che si avvalgono per adempiere le proprie obbligazioni dell'opera di esercenti la professione sanitaria “anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa” (art. 7 comma 1), sancendo invece la pagina 22 di 44 responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'esercente la professione sanitaria “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al medico che opera in regime convenzionato con il SSN, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “L'A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti dalla legge” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6243 del 27/03/2015), “essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14846 del 28/05/2024).
Ora, come detto la vicenda sanitaria di cui è causa si è svolta nel 2014, donde l'inapplicabilità delle norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17.
Dunque, nel caso di specie deve ritenersi la natura contrattuale dell'azione proposta dalla paziente tanto nei confronti della struttura sanitaria quanto del medico, con le dovute conseguenze in tema di onere probatorio.
In particolare, l'onere della prova va ricondotto nell'alveo dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/11, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
pagina 23 di 44 Nell'ambito specifico della responsabilità medica, poi, rileva la pronuncia delle Sezioni
Unite sopra richiamata (n. 577/08): “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato”.
Ed ancora “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Dunque, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli art. 1218 e 1176 c.c. è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (ovvero il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario), mentre è onere della parte debitrice provare che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento: “Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento delle prestazioni di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica, o la insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la esatta pagina 24 di 44 esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/19 e Cass. n. 28992/19 e da ultimo
Cass. 27412/24, Cass. 21511/24).
2. Sull'inadempimento del medico
Onde valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre muovere dalla disamina dell'elaborato peritale depositato all'esito della CTU svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Ora, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittima acquisizione della relazione peritale ivi depositata tra le fonti utilizzabili per l'accertamento dei fatti di causa (cfr.
Cass. n. 6591/16 e Cass. n. 23693/09), dovendosi peraltro richiamare le valutazioni già espresse in corso di causa in merito alla insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU, per la sua integrazione e per la sostituzione del Collegio Peritale
(Cfr. Ordinanza del 2.1.2024).
Vi è infine da sottolineare che “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale”
(cfr. Cass. n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass. n. 13736/20).
Orbene, i CTU nominati nell'ambito del procedimento per ATP, R.G. 14271/21, previa disamina della documentazione versata in atti, sentiti i genitori in merito ai fatti di causa ed effettuata una visita della bambina, hanno anzitutto precisato che “L'ittero neonatale
è evenienza comune, tanto da essere definito “fisiologico” e che “Un ittero o subittero che persista oltre le due settimane di vita si definisce protratto. Ancora una volta, la causa di gran lunga più frequente di ittero protratto è l'ittero “fisiologico”, mentre solamente 1 neonato con ittero protratto su 60-375 presenta ittero colestatico”.
Tanto chiarito, hanno distinto il caso di , segnalando come la stessa “era Per_1 invece affetta da un ittero colestatico, diverso da quello “fisiologico”, caratterizzato dalla pagina 25 di 44 presenza inconsueta di bilirubina diretta, marker di un danno epatico, e difficilmente differenziabile dal primo solo sul piano clinico.”
Previamente chiarendo che, generalmente, “I pediatri di famiglia visitano [..] i loro assistiti la prima volta intorno alle 2-3 settimane di vita”, hanno segnalato come
“riconoscere l'ittero colestatico è di fondamentale importanza perché le malattie epatiche che lo provocano sono progressive e in alcuni casi suscettibili di trattamento precoce, come l'atresia delle vie biliari (AVB)”, rilevando come esistessero già al tempo dei fatti, linee guida e raccomandazioni molto chiare sulla diagnosi dell'ittero colestatico, le quali sono concordi nel raccomandare “l'esecuzione di un semplice ed accurato esame quale il dosaggio ematico della bilirubina diretta a tutti i neonati che presentano ittero protratto (oltre le due settimane di vita, oltre le tre settimane negli allattati al seno)”.
(CTU pag.25/26).
Peraltro, sul punto, a specifico chiarimento richiesto da parte del CT di parte convenuta (dott. e per l'ASL TO3), i CTU hanno riportato l'estratto Per_2 Persona_3 della letteratura richiamata (da American Academy of Pediatrics, Steering Committee on
Quality Improvement and Management. Classification of recommendations for clinical practice guidelines. Pediatrics. 2004, tabella n. 1: “RACCOMANDAZIONE 4.1.2: I bambini in cattive condizioni e quelli che hanno ittero alle 3 settimane o oltre dovrebbero ricevere una misurazione della bilirubina totale e diretta o coniugata per identificare la colestasi (evidenza D: i benefici in confronto ai rischi sono eccezionali”) precisando che
“tanto è forte il vantaggio del fare l'esame (in questo caso la bilirubinemia frazionata) rispetto all'ometterlo” e dunque che “di fronte all'ittero protratto si deve fare la bilirubina frazionata (totale e diretta). Nessuna incertezza o ombra deve sussistere su questo elemento” (CTU pagg. 49 e 50).
Tutto ciò precisato, i CCTTUU hanno dato atto del fatto che “Il dott. ha CP_2 visitato la paziente a 3 settimane di vita e a 2 mesi di vita, quando la bambina presentava ittero cutaneo e sclerale (sulla base dei reperti laboratoristici precedenti, di quanto riportato dai genitori, di quanto annotato in anamnesi su documentazione clinica del 2014 e del 2016, sulla base dei riscontri iconografici delle fotografie della bambina, e come indicato dalla stessa modalità del dott. di accennare alla “permanenza” del CP_2
pagina 26 di 44 subittero); ha inoltre, sulla base di quanto riportato dalla madre, raccolto la descrizione di feci ipo/acoliche (chiare), sintomo specifico di AVB” ed hanno concluso nel senso di affermare che “il dott. non ha messo in opera atti medici sufficienti a chiarire la CP_2 causa della persistenza dell'ittero. In particolare, i) non ha richiesto tempestivamente esami di laboratorio o strumentali che con ogni probabilità avrebbero portato Part all'identificazione dell'ittero colestatico e conseguentemente del ii) non ha chiesto di osservare direttamente le feci della paziente, atto doveroso in ogni caso di ittero neonatale protratto;
iii) non ha disposto controlli anticipati per valutare l'evoluzione del sintomo. Questo atteggiamento configura una condotta omissiva da parte del curante”
(CTU pag. 26).
Considerato che “La prestazione richiesta allo specialista pediatra non è la diagnosi di atresia delle vie biliari, che rappresenta una diagnosi multidisciplinare perseguibile solo in centri specializzati”, bensì “è il riconoscimento della natura colestatica dell'ittero, che per un pediatra non configura speciale difficoltà (esecuzione di un semplice prelievo di sangue per il dosaggio della bilirubina totale e diretta)” (CTU pag. 32), i consulenti hanno ritenuto che, ove effettuate, tali prestazioni avrebbero inevitabilmente fatto scaturire “…l'invio della perizianda ad un centro ad elevata specializzazione gastroenterologica ed epatologica pediatrica, come in effetti avvenuto il 28.11.2014”.
Ora, le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU sono state contrastate dalle parti e dai rispettivi consulenti, evidenziando essenzialmente come gli stessi abbiano ritenuto la sussistenza di un inadempimento da parte del sanitario sulla scorta di una ricostruzione fattuale priva di riscontri ed anzi, confutata dalle altre risultanze documentali agli atti.
Essi contestano invero che i CCTTUU abbiano ritenuto che il dott. avrebbe CP_2 dovuto essere consapevole della condizione della piccola paziente – che presentava ittero o subittero ancora oltre le tre settimane di vita nonché feci ipo/acoliche (chiare), sintomi entrambi indicativi di una possibile AVB – e dunque prescrivere ulteriori approfondimenti, in quanto ciò risultava dagli esami di laboratorio precedenti, da quanto riferito dalla madre nel corso delle visite, dalle fotografie prodotte in atti (e ritraenti la bambina nel periodo agosto-settembre 2014) e dall'anamnesi riportata sulla documentazione clinica del 2014 e 2016 (cfr. doc. 30 e 34 fasc. attoreo).
pagina 27 di 44 Nel corso del giudizio è stato, quindi, dato ingresso alla prova orale richiesta dagli attori onde appurare tali circostanze.
Anzitutto deve escludersi che la testimonianza del sig. (padre Tes_1 dell'attrice) sia affetta da nullità per incapacità ex art. 246 c.p.c., come tempestivamente eccepito dalle parti convenute, posto che “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati” (Cass. 26044/23) “non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. 167/2018).
Nel caso di specie, non profilandosi in capo al padre dell'attrice alcun interesse giuridico che ne legittimerebbe la partecipazione al processo, deve dunque escludersi che la testimonianza resa sia affetta da nullità, pur dovendosi considerare come, evidentemente, l'esistenza di stretti rapporti familiari e di affetto, renda opportuno condurre un vaglio più stringente per ciò che riguarda l'attendibilità della deposizione resa.
Il teste ha riferito in merito alle condizioni di salute della bambina nei Tes_1 primi mesi di vita (“continuava ad avere lo stesso colore … piangeva quasi sempre … la bambina restava sempre piccolina … la pesavano e il peso non diminuiva ma nemmeno saliva, era stabile … vedevo sempre lo stesso colorito dopo due tre mesi in più piangeva spesso e aveva la faccia da “vecchietta” ) ed alla presenza di un colorito percepito come
“non normale” “giallo” , oltre alla sussistenza di un pianto talvolta inconsolabile;
tali elementi sono stati confermati anche dagli altri testi escussi – e Testimone_2
, familiari degli attori (teste “la bambina secondo noi aveva Testimone_3 Tes_2 un colore non normale … la bambina era inconsolabile” e “ha sempre pianto, Tes_3
pagina 28 di 44 una volta ho detto “ha un velo nell'occhio che è giallo” però quello che più saliva all'occhio è che piangeva in continuazione … la bambina aveva sempre gli occhi giallo e quel velo che glielo vedevo ogni volta”).
I testi escussi hanno inoltre confermato le foto prodotte in atti (doc. 49 – 54 fasc. attoreo) ritraenti la bambina nel periodo agosto – settembre 2014.
Prive di rilievo probatorio, invece, devono ritenersi le dichiarazioni rese dal teste con riferimento a quanto appreso direttamente dalla figlia, con riferimento Tes_1 alle visite che ella ha svolto presso il dott. , posto che lo stesso teste ha chiarito CP_2 non essere mai entrato presso la stanza del medico, trattandosi dunque di circostanze che egli ha appreso indirettamente dall'odierna attrice.
Sul punto deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale
“In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025 conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015).
Inoltre, con riferimento alla presenza di feci ipo/acoliche, deve registrarsi una sostanziale contraddizione nelle dichiarazioni rese dal teste che ne rendono sul punto la testimonianza inattendibile, il quale ha dapprima dichiarato “le feci le controllava mia moglie io non le ho viste” in seguito ha tuttavia affermato “qualche volta vedevo le feci chiare le poche volte che le ho viste non ricordo bene” .
Non risulta dunque provato, all'esito dell'escussione testimoniale, che effettivamente fosse stata segnalata al medico la presenza di feci ipo/acoliche (chiare) da parte dei genitori della neonata.
Dall'istruttoria orale condotta è, tuttavia, emerso uno stato di malessere nella bambina con manifestazioni, nei primi mesi di vita, esterne visibili e la percezione di condizioni – colorito esterno, pianto inconsolabile – apparentemente inusuali;
i fotogrammi prodotti dagli attori e ritraenti la bambina nel periodo agosto - settembre
2014 lasciano emergere una bambina apparentemente minuta ma quanto al colorito del pagina 29 di 44 viso – complice evidentemente anche la risoluzione dei fotogrammi o le condizioni interne od esterne in cui sono stati tratti – non consentono invece di percepire una significativa anomalia nel colore della cute, fatta eccezione che per l'ultima foto, la n.
54, la quale evidenzia invece un colorito del viso tendente effettivamente al giallo.
Ciò che non è, invece, emerso con chiarezza è se tale condizione fosse effettivamente esteriormente percepibile già a luglio, poche settimane dopo la nascita di o se sia invece divenuta manifesta nel periodo successivo (agosto-settembre), Per_1 posto peraltro che i fotogrammi, come espressamente indicato dagli attori non risalirebbero a tale primissimo periodo.
La presenza di lieve ittero o subittero nella bambina sembra poi emergere dagli esiti degli esami di laboratorio eseguiti presso l'ambulatorio neonatale dell'Ospedale
Sant'Anna, dopo le dimissioni, che segnalavano livelli di bilirubina elevati ma, comunque,
a scalare (-10/07/2014 peso 2385 g. e bilirubinemia 13.8 mg/dl -11/07/2014 peso 2430
g. e bilirubinemia 13.1 mg/dl -14/07/2014 peso 25155 g. e bilirubinemia 12.0 mg/dl), nonché dalla cartella clinica dell'Ospedale Sant'Anna dove veniva dato atto che, solo alla nascita, la pelle della bambina presentava “sfumatura itterica” (cfr. doc. 20 e 21 fasc. attoreo).
Madre e bambina venivano dimesse dall'Ospedale Sant'Anna l'8.7.2014, svolgevano i primi controlli presso l'ambulatorio neonatale dello stesso nosocomio che, peraltro, non poneva ulteriori indicazioni sul punto e, quindi, il 30.7.2014 svolgevano la prima visita presso il Consultorio di zona (cfr. doc. 21).
Va inoltre precisato che il referto della visita del 30.7.2014 non possa ricondursi al dott. sia in quanto redatto su carta intestata del “Presidio territoriale di CP_2
GR Consultorio Pediatrico” , diversamente dai referti delle successive visite condotte invece presso lo studio del dott. (doc. 21, 24 e 25 fasc. attoreo) e sia CP_2 in quanto detto documento non reca alcuna prescrizione medica, riportando esclusivamente, oltre ai dati della minore, il peso registrato della bambina al momento dell'accesso, nonché l'indicazione “fare scheda I° coll.”, potendosi ragionevolmente ritenere che anche l'indicazione del medico (“dr. ”) in alto a sinistra del foglio sia CP_2
pagina 30 di 44 finalizzata a registrate i dati della bambina e del pediatra curante per il database interno al Consultorio medesimo.
Il giorno successivo, il 31.7.2014, i genitori si rivolgevano quindi al dott. , CP_2 medico pediatra convenzionato della bambina, il quale nell'effettuare il primo bilancio di salute dei 15 giorni, riportava “attualmente con parametri di crescita dubbi. Pt_8
Valutare la crescita per eventuale integrazione ” (doc. 21). CP_12
Nel predetto referto, dunque, non vi è indicazione né della presenza di ittero o subittero né di altra sintomatologia (quale appunto le feci ipo/acoliche), quest'ultima in particolare, tale da indurre nel sanitario il dubbio che si fosse, nel caso della piccola
, in presenza di una condizione di “ittero colestatico”, diverso da quello Per_1
“fisiologico”, dovendosi peraltro richiamare le conclusioni rese dai CCTTUU sul punto in merito al fatto che “la causa di gran lunga più frequente di ittero protratto è l'ittero fisiologico mentre solamente 1 neonato con ittero protratto su 60-375 presenta ittero colestatico” (CTU pag. 25).
Deve allora ritenersi che, ponendosi in una condizione ex ante, con riferimento alla prima visita 31.7.2014, il pediatra non avesse ancora elementi indicativi di una possibile sintomatologia anomala che dovesse essere ulteriormente indagata, vertendosi ancora in una condizione di normalità, nonostante la possibile (ancorché non riscontrata) presenza di ittero, ancorché protratto (per due/tre settimane) nella piccola paziente.
Analogamente, rispetto alla registrazione di una crescita non sensibile nel peso della neonata, la stessa poteva essere ancora spiegata dalla circostanza che all'epoca ella – come riportato nel referto – fosse ancora alimentata a latte materno, poi sostituito con allattamento artificiale, che nelle visite successive consentiva di apprezzare una buona crescita ponderale (passato da 2.7 kg al 30.7.2014 a kg.
4.1 al 18.9.2014).
Rispetto a tale momento, dunque, non possono essere mossi rilievi all'operato del sanitario, sotto il profilo dell'omessa prescrizione di ulteriori controlli.
Venendo invece ad analizzare la visita successiva, tenutasi il 18.9.2024, va osservato come anche in detto referto il dott. non avesse riportato né la condizione di CP_2 ittero o subittero della bambina né la presenza di feci ipo/acoliche.
pagina 31 di 44 In base alle prove orali assunte, per le ragioni sopra evidenziate, non può ritenersi neppure provato che effettivamente la madre nel corso della visita ne avesse dato conto al medico.
Inoltre, vi è d'aggiungere che nel corso del mese di agosto i genitori in due occasioni hanno condotto la minore presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Rivoli:
. la prima in data 16.8.2014 ove veniva annotato che “da giovedì scorso dopo stipsi comparsa di ernia ombelicale … da tre giorni riscontro di ernia ombelicale, peggiorata dopo sforzi per evacuazione (bimabi più stitica da quando mangia LA)” e nell'esame obiettivo veniva riportato “buone condizioni generali cute e mucose normoirrorate e idratate;
AC toni validi ritmici puri AR respiro eupnoico;
addome meteorico trattabile piano OI in limiti;
SMN non segni neuropatologici acuti in atto;
piccola ernia ombelicale riducibile” e la piccola veniva dimessa con diagnosi di “ernia ombelicale” e prescritto controllo al Pediatra curante (doc. 22 fasc. attoreo);
. la seconda in data 21.8.2014 ove veniva annotato che “rif. pianto a crisi, si alimenta, rif. stipsi con tracce di sangue nelle feci … condotta a visita per stipsi e Co presenza di sangue rosso vivo in sede perianale. Allattamento con . Buon incremento ponderale” e nell'esame obiettivo veniva riportato “condizioni generali buone, vivace, reattiva cute e mucose normoidratate. AC e AR di nroma faringe e mMTT indenni
Addome trattabile globoso meteorico OI in limiti Piccola ernia ombelicale;
tono riflesso nella norma;
ragade in sede perianalae” e la piccola veniva dimessa con diagnosi di
“ragade perianale;
tendenza alla stipsi” e prescrizione farmacologica (doc. 23 fasc. attoreo).
Ora si tratta di due controlli avvenuti a distanza di 15/20 giorni successivi la prima visita pediatrica e ad oltre un mese dalla nascita, presso altro nosocomio, da due medici diversi, all'esito dei quali non è stata riscontrata la presenza di una condizione anomala nella bambina quale appunto il colorito “giallo”, tale da indurre detti sanitari a segnalare al pediatra l'opportunità di un approfondimento diagnostico.
Inoltre, nel secondo accesso, i genitori segnalavano una condizione particolare delle feci della bambina (“presenza di sangue vivo”) che lascia supporre che, laddove pagina 32 di 44 avessero riscontrato altre anomalie nelle feci, quali un colorito chiaro, lo avrebbero ragionevolmente segnalato al medico che dunque lo avrebbe riportato nel referto.
Sul punto, peraltro, le risposte rese dai CCTTUU alle osservazioni avanzate dal CT di parte (dott. per dott. ) non paiono persuasive: se da un lato infatti il Per_4 CP_2
Collegio Peritale ha affermato che “mentre le perdite di sangue nelle feci non passano mai inosservate ai genitori che sistematicamente tendono a sopravvalutarne l'entità … i genitori hanno una percezione inadeguata delle feci acoliche, anche legata all'errato senso comune che il bambino abbia feci tendenzialmente chiare a causa della dieta lattea”, dall'altro tuttavia ha dato conto del fatto che “Proprio per questo in vari Paesi del mondo (in Europa Francia, Germania, Svizzera) viene fornita ai genitori una carta dei colori delle feci del lattante (stool color card), che spinga i genitori a riportare feci chiare, acoliche, e ad abbreviare i tempi diagnostici dell'atresia delle vie biliari”.
Peraltro, è bene rilevare che alcun addebito è stato specificatamente dedotto dagli attori con riferimento all'operato dei medici del PS dell'Ospedale di Rivoli, rispetto ai quali dunque non è stata svolta alcuna indagine istruttoria.
Può dunque ragionevolmente ritenersi che se i genitori avessero percepito come anomalo il colorito delle feci della bambina, lo avrebbero certamente comunicato ai medici del PS, presso i quali si sono rivolti proprio in considerazione di una condizione di
“stipsi” della neonata.
Ne consegue che detta sintomatologia (feci ipo/acoliche) che gli stessi CCTTUU individuano come sintomo specifico di AVB, non risultava registrata in alcun referto almeno fino al 21.8.2014, data del secondo accesso al PS.
Nella successiva visita tenutasi presso il dott. in occasione del bilancio di CP_2 salute dei 2-3 mesi, il 18.9.2014, allorché aveva 2 mesi e 13 giorni, nulla venne Per_1 nuovamente registrato sotto il profilo della presenza dell'ittero o subittero;
venne tuttavia rilevato il passaggio al latte artificiale, registrati parametri nei limiti di norma e l'incremento ponderale (passato da 2.7 kg al 30.7.2014 a kg. 4.1) (doc. 24 fasc. attoreo).
Al controllo successivo, svoltosi il 19.11.2014, il dott. indicava “permane CP_2 subittero” e prescriveva il controllo della bilirubina totale e frazionata (doc. 25 fasc.
pagina 33 di 44 attoreo); in esito a detti controlli la minore in data 28.11.2014 veniva ricoverata, il successivo 28.11.2024, presso il reparto di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita ove, posta la diagnosi di “cirrosi biliare verosimilmente secondaria da atresia delle vie biliari” il 5.12.2014, veniva inserita in lista per trapianto epatico pediatrico, poi condotto presso l'Ospedale Molinette il successivo 1.1.2015 ed infine dimessa il 13.2.2015.
In merito all'utilizzo del termine “permane” i CCTTUU hanno rilevato che il dott.
“dava rilievo al subittero solo quando questo persisteva fino ai 4 mesi di vita CP_2 nonostante l'alimentazione con latte artificiale. Questo sembrerebbe indicare che prima il subittero non fosse assente, ma “spiegabile” con l'ipotesi dell'ittero fisiologico o da latte materno, ipotesi che è sempre da verificare con l'approfondimento degli esami di laboratorio. Ora tale affermazione permane subittero non può che significare la presenza di questo in tempo antecedente al novembre 2014”, chiarendo – in merito alle osservazioni avanzate sul punto dal CT di parte (dott. per dott. ) che Per_4 CP_2
“L'ittero cutaneo o sclerale protratto, ovvero protraentesi oltre le 2 settimane di vita, è presente nel 15% dei neonati. Si tratta pertanto di una condizione abbastanza comune”
, mentre invece “L'assenza di subittero/ittero in una bambina con atresia delle vie biliari nei primi due mesi di vita, infine, configurerebbe un caso eccezionale di fronte ad un evento tanto comune, la sua mancata annotazione non sarebbe affatto insolita” (CTU pag. 41).
Ora, condividendosi il ragionamento dei CCTTUU deve ritenersi che se il dott.
non ha registrato la condizione di ittero/subittero nella bambina nel corso della CP_2 prima visita di fine luglio è dato dal fatto che si trattasse di una “condizione comune” nei neonati, anche allorché, come nel caso di specie, si vertesse in ipotesi di ittero
“protratto”, perdurando nelle prime settimane successive al parto (CTU pag. 41 e 25), diversamente invece non può ritenersi in merito alla mancata registrazione di tale sintomatologia nel corso della visita del settembre, a distanza dunque di oltre due mesi dalla nascita e tenuto conto di quanto emerso dall'esame testimoniale.
Difficilmente potrebbe spiegarsi l'utilizzo del termine “permane” se non volendosi far riferimento ad una condizione che è perdurata e non è cessata nel corso del tempo,
pagina 34 di 44 momento che pare potersi ragionevolmente ricondurre alla visita precedente, ovvero a quando risale l'ultimo controllo condotto dallo stesso curante, vale a dire la visita del
18.9.2014.
Seppur a detta visita, per le ragioni già sopra indicate e che si richiamano, non può ritenersi provato che il sott. fosse stato reso edotto dai genitori della minore di CP_2 altra sintomatologia indicativa della malattia della bambina (presenza di feci chiari o ipo/acoliche), egli tuttavia, a fronte del perdurare di una situazione di ittero/subittero
(peraltro percepita anche dai familiari della bambina, come riportato dai testi assunti) avrebbe in ogni caso dovuto richiedere lo svolgimento di esami di laboratorio e monitorare il sintomo, trattandosi di elemento non più rientrante in termini di fisiologia o di normalità.
Dunque, rispetto alla visita del 18.9.2014 sembrano potersi muovere invece rilievi in ordine alla omessa indigine ed approfondimento diagnostico che il pediatra avrebbe dovuto condurre nell'interesse della paziente le quali, ove tempestivamente effettuate avrebbero condotto alla formulazione della diagnosi di AVB.
3. Sul nesso di causalità
Preme anzitutto osservare come “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (Cass. 5922/24)
pagina 35 di 44 Gli attori hanno dedotto che la mancata tempestiva prescrizione di esami di laboratorio volti ad approfondire la sintomatologia dell'ittero/subittero già evidente nella bambina che avrebbe consentito di porre la diagnosi di AVB, abbia precluso la possibilità per di accedere ad un intervento – la portoenteroanastomosi di - che le Per_1 Pt_3 avrebbe consentito di posticipare se non anche di evitare il trapianto di fegato, cui invece ella si è dovuta sottoporre, con conseguente aggravamento delle proprie condizioni di salute, legate alla necessità di assumere terapia immunosoppressiva cronica ed all'eventualità non remota di dover essere sottoposta a nuovo trapianto.
Occorre allora accertare se, in base alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), l'omissione del sanitario abbia determinato un effettivo aggravamento della situazione sanitaria della piccola , dovuta Per_1 all'essersi ella dovuta sottoporre ad un trapianto epatico in giovanissima età.
Sul punto devono richiamarsi le risultanze della CTU laddove i consulenti, interrogati in ordine al se, in luogo di una più tempestiva diagnosi, sarebbe stato possibile porre in essere, in particolare, il segnalato intervento chirurgico di portoenteroanastomosi secondo e se un diverso percorso diagnostico/terapeutico avrebbe permesso di Pt_3 evitare il trapianto di fegato, hanno anzitutto chiarito che “l'AVB è una colangiopatia distruttivo-infiammatoria in cui il danno epatico inizia dopo la nascita, e progredisce, in assenza di intervento di pressoché invariabilmente verso la cirrosi biliare nel Pt_3 primo anno di vita. In tale evoluzione, i primi 3 mesi di vita sono critici” e che
“..l'aumentare dell'età alla portoenteroanastomosi di ha un impatto sfavorevole Pt_3 sulla clearance (risoluzione) dell'ittero a breve termine (entro i 6 mesi), sulla la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni, e sulla stessa eleggibilità all'intervento di
. Pt_3
Essi hanno dunque affermato che l'individuazione della finestra temporale utile per una diagnosi che avrebbe permesso l'accesso all'intervento di vada “dalla prima Pt_3 visita, effettuata a 26 giorni di vita il 31.07.2014 (30.07.2014?), alla visita del
18.09.2014, quando la bambina aveva cioè 2 mesi e 13 giorni di vita”, precisando che
“effettuare l'intervento di oltre i 90 giorni invece che entro i 60-70 giorni riduca la Pt_3
pagina 36 di 44 percentuale di clearance dell'ittero dal 60-70% al 40% e la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni del 20-35%.”
Hanno, quindi concluso, che “Se l'intervento di fosse stato effettuato come Pt_3 conseguenza di un iter diagnostico scaturito alla prima visita del dott. , si sarebbe CP_2 concretizzato verosimilmente nei primi 60 giorni di vita.” potendo conseguentemente affermare che “.. è possibile dire sulla scorta dei dati di coorti multicentriche che in una situazione del genere un bambino con AVB operato avrebbe una probabilità del 55-60% di evitare il trapianto di fegato nei primi 2 anni di vita, e qualora lo evitasse avrebbe una probabilità del 20% circa di necessitarlo entro i successivi 10 anni” (cfr. CTU pag. 27/28)
Ne deriva che l'intervento di per essere efficace, avrebbe dovuto essere Pt_3 condotto positivamente massimo entro i 90 giorni dalla nascita della bambina (“La correzione chirurgica dell'AVB mediante portoenteroanastomosi secondo infatti, è Pt_3 efficace se effettuata entro 60-90 giorni di vita” cfr. CTU pag. 26).
Ora richiamando quanto sopra osservato in merito all'inadempimento del sanitario e potendo escludere per le ragioni già espresse, rilievi critici con riferimento alla prima visita condotta in data 31.7.2014 (data la non univocità e probabile “fisiologicità” della sola sintomatologia presente, vale a dire l'ittero/subittero nella neonata, alimentata all'epoca ancora con latte materno), deve ritenersi che la diagnosi di AVB sarebbe stata possibile solo in esito agli accertamenti che avrebbero dovuto essere prescritti alla successiva visita del 18.9.2014, allorché, tuttavia, la minore aveva già 2 mesi e 13 giorni.
In merito alle osservazioni svolte sul punto dal CT di parte (dott. per dott. Per_4
) i CCTTUU hanno affermato che se il dott. avesse richiesto l'esame CP_2 CP_2 della bilirubina frazionata alla visita del 18/9/2014 “con tutta probabilità avrebbe svolto i suoi doveri diagnostici consentendo alla paziente di arrivare in tempo alla valutazione specialistica e all'intervento di , mentre, rispondendo ai rilievi del CTP di parte Pt_3
(dott. e dott. per l'ASL TO3) hanno chiarito che “Le esperienze più Per_2 Per_3 recenti, inoltre, dimostrano che l'esperienza del centro, piuttosto che la precocità dell'intervento, determina un outcome migliore e una migliore sopravvivenza libera da trapianto” e che l'operato omesso nel caso di specie ha impedito un “riconoscimento pagina 37 di 44 dell'atresia delle vie biliari ad un mese, due mesi e tre mesi di vita, riducendo progressivamente le speranze della bambina di ricevere una chirurgia derivativa del flusso biliare quale l'intervento d (Cfr. CTU pag. 42/43 e 51). Pt_3
Nonostante quanto affermato dai CCTUU in replica ai CT di parte convenuta, considerando i tempi necessari a svolgere gli accertamenti ed a formulare la diagnosi
(prendendo a parametro la tempistica intercorsa tra la prescrizione degli esami della bilirubina alla visita del 19.11.2014 ed il ricovero presso l'Ospedale Regina Margherita in data 28.11.2024, dunque almeno 10 giorni), si sarebbe certamente arrivati molto a ridosso del termine consigliato per l'esecuzione dell'intervento di (2 mesi e 23 Pt_3 giorni), con la conseguenza che, proprio con riferimento a quanto dallo stesso Collegio
Peritale osservato nelle proprie conclusioni (“l'aumentare dell'età alla portoenteroanastomosi di ha un impatto sfavorevole sulla clearance (risoluzione) Pt_3 dell'ittero a breve termine (entro i 6 mesi)6, sulla la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni e sulla stessa eleggibilità all'intervento di cfr. CTU pag. 27/28), una chirurgia Pt_3 derivativa del flusso biliare qual è l'intervento di avrebbe potuto essere non più Pt_3 praticabile o non indicata quale miglior soluzione chirurgica.
Non può dunque ritenersi provato, secondo il criterio del più probabile che non, che laddove il dott. avesse prescritto gli esami di laboratorio per il controllo della CP_2 bilirubina tempestivamente e dunque in esito alla visita del 18/9/2014, la minore avrebbe avuto accesso all'intervento di Pt_3
In ogni caso, va rilevato come anche l'esecuzione del predetto intervento non avrebbe certamente escluso la necessità di un successivo trapianto di fegato.
I CCTTUU hanno infatti indicato nel 44-48% la probabilità di sopravvivenza libera da trapianto ove, nel caso de qua, si fosse seguito il percorso diagnostico-terapeutico raccomandato.
Invero, essi hanno altresì osservato che “una diagnosi tempestiva di atresia delle vie biliari, con possibilità quindi di poter procedere a una portoenteroanastomosi di Pt_3 non avrebbe di per sé escluso la necessità di procedere al trapianto (ribadendo, in questo senso, come la probabilità di evitare il trapianto si assesti intorno al 44-48%), limitandosi, al più, a ritardarlo (cfr. CTU pag. 30).
pagina 38 di 44 Tenuto allora conto che “...la possibilità di trapianto è legata oltre che alle condizioni cliniche del soggetto malato anche alla disponibilità di un organo compatibile”, essi hanno concluso affermando come non sia possibile “...determinare quali sarebbero potute essere le condizioni della piccola al momento in cui si sarebbe trovata nella necessità del trapianto e quali avrebbero potuto effettivamente essere gli esiti di siffatto trapianto effettuato successivamente”. (cfr. CTU pag. 30).
Nel caso di specie, il trapianto di fegato effettuato su ha avuto esito Per_1 favorevole con buon decorso clinico, avendo i CCTTUU accertando come “gli attuali esiti del trapianto non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita e sulla vita di relazione della bimba che frequenta la scuola e pratica attività sportiva.” (cfr. CTU pag. 33).
I CCTTUU hanno quindi chiarito che nell'arco di tempo che sarebbe Per_1 intercorso tra l'intervento di e la necessità di trapianto epatico da attuarsi entro Pt_3 circa i 10 anni dalla si sarebbe [potuta trovare] in una Parte_4 condizione di epatopatia cronica ingravescente valutabile in un'invalidità progressivamente crescente tra l'11 e il 50%” (cfr. CTU pag. 30), posto peraltro che, in ogni caso, “La di non avrebbe comunque portato ad una Parte_4 Pt_3 restitutio ad integrum della qualità della vita necessitando anch'essa di plurimi controlli al fine di monitorare l'evoluzione della malattia e le condizioni cliniche della bimba” (cfr.
CTU pag. 33).
Essi hanno poi affermato che il trapianto di fegato abbia come obiettivo la restituzione al paziente di una vita di qualità pressoché normale, chiarendo che “La sopravvivenza a 5 anni del paziente pediatrico che sopravviva al primo anno è del 94% circa, mentre quella dell'organo è di poco superiore all'89%. Inoltre, sebbene gli outcome del trapianto di fegato continuino a migliorare, dopo 10 anni complessivamente il 20% circa dei bambini epatotrapiantati ha una insufficienza dell'organo trapiantato con necessità di ritrapianto” (cfr. CTU pag. 27).
Inoltre, sotto il profilo dell'invalidità permanente residuata in capo alla piccola a seguito del trapianto, hanno chiarito che “sono certamente ascrivibili al Per_1 trapianto alcune complicanze, come il rigetto acuto condizionante l'impiego di steroide,
pagina 39 di 44 una condizione linfoproliferativa precancerosa correlata all'infezione da virus di Epstein-
RR (EBV) e controllata con la sola riduzione della terapia immunosoppressiva”, mentre sono solo possibilmente ascrivibili al detto trapianto e, in particolare, alla terapia immunosoppressiva, “..le allergie alimentari attualmente in remissione (dal 2018 la bambina è a dieta libera)” e come non possa invece escludersi “che la condizione di ritardo di crescita staturale con velocità di crescita ai limiti inferiori della norma, per la quale non è stata al momento posta indicazione alla terapia con ormone della crescita, sia correlata al trapianto.” (CTU pag. 29).
Hanno dunque ritenuto che, tenuto conto delle Linee Guida medico legali in uso,
“..l'invalidità permanente per gli esiti del trapianto è proponibile [nel caso di specie
(n.d.r.)] nella misura del 35 - 40 %”,
Ora, le considerazioni tutte che precedono portano a ritenere come non possa dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione contestata al medico pediatra ed il peggioramento delle condizioni di salute della minore che ha subito un trapianto di fegato, non potendo più accedere ad un altro intervento – quello di – che avrebbe potuto evitare o comunque ritardare il detto trapianto. Pt_3
Invero, secondo la regola funzione della preponderanza dell'evidenza, non può ritenersi che l'intervento di ove eleggibile, avrebbe evitato il trapianto (come Pt_3 indicato dai CTU, “effettuare l'intervento di oltre i 90 giorni invece che entro i 60- Pt_3
70 giorni riduca la percentuale di clearance dell'ittero dal 60-70% al 40% e la sopravvivenza con fegato nativo a 2 anni del 20-35%”, tenuto conto che “la probabilità condizionata di sopravvivenza libera da trapianto sarebbe stata al massimo intorno al
44-48%”), potendo semmai ritardarlo, ma nel qual caso, con le prospettate incognite legate alla disponibilità di un organo compatibile, agli esiti del trapianto effettuato successivamente ed alle condizioni della giovane paziente (sempre i CCTTU indicano, in linea teorica, che essa si sarebbe trovata “in una condizione di epatopatia cronica ingravescente valutabile in un'invalidità progressivamente crescente tra l'11 e il 50%”).
Non può conseguentemente imputarsi l'invalidità permanente residuata in capo alla minore a seguito del trapianto epatico (indicata dai CTU “nella misura del 35 - 40 %”) a carico del medico pediatra per l'omessa tempestiva prescrizione degli esami di pagina 40 di 44 laboratorio, posto che detta indicazione chirurgica, con ragionevole probabilità, avrebbe potuto essere posta come necessaria in ogni caso (anche laddove il dott. CP_2 avesse prescritto gli esami a seguito della visita del 18.9.2014), sia in quanto l'intervento di non sarebbe stato più percorribile perché inefficace e rischioso rispetto ai Pt_3 benefici che avrebbe potuto apportare (perché appunto eseguito quasi oltre la finestra temporale dei 90 giorni) e sia in quanto non avrebbe avuto esito certo risolutivo, richiedendo dunque un ulteriore intervento sulla bambina nei primi 2 o anche successivi
10 anni di vita (secondo un grado di probabilità indicato dai CTU prossimo al 50% che non pare compatibile con una mera ipotesi eventuale).
Nel caso di specie, dunque, difetta la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista, esercente la professione sanitaria, e l'evento di danno (aggravamento delle condizioni di salute della piccola sottoposta a Per_1 trapianto epatico).
Infine, non può neppure parlarsi nel caso di specie di perdita di chance.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28993 del 11/11/2019).
In parte motiva la Cassazione chiarisce che “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sull'analisi del nesso causale ma sull'identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato è la qualificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante e non della relazione causale tra condotta ed evento che si presuppone risolta positivamente prima ed a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”; viene in tal modo scongiurato il rischio di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale;
il nesso di causalità sarà difatti escluso al di là ed a pagina 41 di 44 prescindere dall'esistenza della possibilità di un risultato migliore dalla presenza di fattori alternativi che ne interrompono la relazione logica con l'evento e sarà altresì escluso ogni rilevanza causale della condotta sul piano probabilistico in tutti i casi di incertezza sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa e l'evento qualora la multifattorialità sia rappresentata da un concorso di cause la cui disamina si risolva nelle conclusioni del CTU in termini di insanabile incertezza causale rispetto all'evento.
In altri termini la risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda risarcitoria dispiegata dagli attori è, conclusivamente, rigettata.
Per l'effetto, restano assorbite le ulteriori questioni poste dalla Compagnia terza chiamata con riferimento dall'operatività della polizza assicurativa nonché poste dalla stessa e dal dott. con riferimento alla richiesta manleva/garanzia da parte della CP_2 convenuta ASL TO3.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice in quanto soccombente.
Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, tenuto conto della nota spese depistata da parte convenuta ASL TO3, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori minimi dello scaglione di riferimento, individuato in base al criterio del disputatum (260.000,00 –
520.000,00).
Vengono riconosciuti in favore del convenuto dott. gli esborsi CP_2 documentati per la chiamata di terzo.
Non si ritiene di operare l'aumento richiesto per la presenza di più parti ex art. 4 co 2 DM 55/2014, non ricorrendone i presupposti.
Gli attori vengono altresì condannati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di causalità ed in quanto la chiamata pagina 42 di 44 non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n.
14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Le spese di ATP invece possono essere integralmente compensate tra le parti, fermi restando gli esborsi di CTU che restano invece interamente a carico degli attori, posto che, nel caso di specie, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha costituito fondamento dell'azione promossa dagli attori nel successivo giudizio di merito, ove peraltro è stato accertato un effettivo inadempimento da parte del sanitario (ancorché lo stesso, si è ritenuto, non abbia avuto rilevanza causale in merito al peggioramento delle condizioni di salute della minore).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda promossa da e in proprio Parte_1 Parte_2
e quali genitori della minore , in quanto infondata;
Persona_1
▪ condanna e in proprio e quali genitori della Parte_1 Pt_2 Parte_2 minore a rimborsare all' le spese di Persona_1 Controparte_1 lite del presente giudizio, che liquida in € 11.230,00 per compensi, oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 43 di 44 ▪ condanna e in proprio e quali genitori della Parte_1 Parte_2 minore a rimborsare al , le spese di lite del Persona_1 Controparte_2 presente giudizio, che liquida in € 607,00 per esborsi ed € 11.230,00 per compensi, oltre
15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ condanna e in proprio e quali genitori della Parte_1 Parte_2 minore a rimborsare a Persona_1 Controparte_3
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 11.230,00 per
[...] compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del procedimento di
ATP (n.r.g. 14271/21);
▪ pone in via definitiva nei rapporti tra le parti le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP con separato decreto, a carico di parti attrici.
Così deciso in Torino, il 19/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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