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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Nei fascicoli riuniti al N. 1810/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Mazza (PEC: giusta procura in Email_1 atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e E disgiuntamente, dall'avv. Ettore Triolo (PEC: ), giusta Email_2 procura generale alle liti in atti RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Raimondo (PEC:
, giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria l'11.8.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000918203000, notificata l'8.6.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
1 43920130000860036000, 43920130000860137000, di importo pari a 41.421,18€ e gli avvisi di addebito n. 43920140001437528000 e 43920150000825428000, di importo pari a 22.513,14€, deducendo l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 139 2022 90009182 03/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi Modello DM 10, Modello DM 10/V e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni 2009 – 2010 - 2012, gestione datore di lavoro aziende in carico presso la Sede di Vibo Valentia, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, CP_1 comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari. Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 139 2022 90009182 03/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive per gli anni 2013 - 2014, gestione datore di lavoro aziende, gestione datore di lavoro aziende in carico presso la Sede di Vibo CP_1
Valentia, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di
2 prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Stante l'incontestata validità della notifica degli avvisi di addebito, anche contestati, avvenuta nelle date di seguito indicate:
- per l'avviso di addebito n. 43920130000860036000, il 6.2.2014;
- per l'avviso di addebito n. 43920130000860137000, il 6.2.2014;
- per l'avviso di addebito n. 43920140001437528000, il 19.2.2015;
- per l'avviso di addebito n. 43920150000825428000, il 24.12.2015, il ricorso non può trovare accoglimento perché il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto, ripetutamente da molteplici richieste di pagamento, qualificatisi come atti di messa in mora del debitore, utili a rappresentare una nuova data da cui far decorrere il quinquennio. Essi, secondo quanto documentato dalle parti resistenti, sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920159003095338000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000 e 43920130000860137000, è stata notificata l'8.7.2015;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980201500003886000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stato notificato il 24.6.2015;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189001174934000, contenente l'avviso di addebito n. 43920150000825428000 è stata notificata il 17.5.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189001261058000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000 e 43920140001437528000 è stata notificata il 9.7.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 1392019900000786000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000, 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stata notificata il 7.2.2019;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920199001801653000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000, 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stata notificata il 26.6.2019;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1397620190000596000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000, 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stata notificata il 26.11.2019. 4.1. Non può, invece, trovare rilievo il preavviso di fermo n. 13980201400002609000 e l'atto n. 13980201600004034000, quali atti interruttivi, poiché è stata documentata la ricevuta di notifica, ma non anche l'atto da cui desumerne il contenuto e, dunque, gli avvisi di addebito ivi sottesi.
5. Stante quanto fin qui detto si evince come le richieste di pagamento sopra indicate abbiano impedito il decorso del termine quinquennale di prescrizione, confermando la debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro Controparte_4 tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna in persona del rappresentante legale pro Controparte_4 tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Mazza (PEC: giusta procura in Email_1 atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e E disgiuntamente, dall'avv. Ettore Triolo (PEC: ), giusta Email_2 procura generale alle liti in atti RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Raimondo (PEC:
, giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria l'11.8.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000918203000, notificata l'8.6.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
1 43920130000860036000, 43920130000860137000, di importo pari a 41.421,18€ e gli avvisi di addebito n. 43920140001437528000 e 43920150000825428000, di importo pari a 22.513,14€, deducendo l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 139 2022 90009182 03/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi Modello DM 10, Modello DM 10/V e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni 2009 – 2010 - 2012, gestione datore di lavoro aziende in carico presso la Sede di Vibo Valentia, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, CP_1 comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari. Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 139 2022 90009182 03/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive per gli anni 2013 - 2014, gestione datore di lavoro aziende, gestione datore di lavoro aziende in carico presso la Sede di Vibo CP_1
Valentia, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatari”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di
2 prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Stante l'incontestata validità della notifica degli avvisi di addebito, anche contestati, avvenuta nelle date di seguito indicate:
- per l'avviso di addebito n. 43920130000860036000, il 6.2.2014;
- per l'avviso di addebito n. 43920130000860137000, il 6.2.2014;
- per l'avviso di addebito n. 43920140001437528000, il 19.2.2015;
- per l'avviso di addebito n. 43920150000825428000, il 24.12.2015, il ricorso non può trovare accoglimento perché il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto, ripetutamente da molteplici richieste di pagamento, qualificatisi come atti di messa in mora del debitore, utili a rappresentare una nuova data da cui far decorrere il quinquennio. Essi, secondo quanto documentato dalle parti resistenti, sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920159003095338000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000 e 43920130000860137000, è stata notificata l'8.7.2015;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980201500003886000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stato notificato il 24.6.2015;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189001174934000, contenente l'avviso di addebito n. 43920150000825428000 è stata notificata il 17.5.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920189001261058000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000 e 43920140001437528000 è stata notificata il 9.7.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 1392019900000786000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000, 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stata notificata il 7.2.2019;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920199001801653000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000, 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stata notificata il 26.6.2019;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1397620190000596000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000860036000, 43920130000860137000, 43920140001437528000 e 43920150000825428000 è stata notificata il 26.11.2019. 4.1. Non può, invece, trovare rilievo il preavviso di fermo n. 13980201400002609000 e l'atto n. 13980201600004034000, quali atti interruttivi, poiché è stata documentata la ricevuta di notifica, ma non anche l'atto da cui desumerne il contenuto e, dunque, gli avvisi di addebito ivi sottesi.
5. Stante quanto fin qui detto si evince come le richieste di pagamento sopra indicate abbiano impedito il decorso del termine quinquennale di prescrizione, confermando la debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro Controparte_4 tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna in persona del rappresentante legale pro Controparte_4 tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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