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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 515/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARIOTTI FEDERICO (cf ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
(cf , Controparte_1 C.F._3 con l'avv. FALOMI NICCOLÒ (cf C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 22/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta contenente p.c. dep. 20.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta contenente p.c. dep. 23.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. quale amministratore della comunione Parte_1 ereditaria “ , propone opposizione avverso il d.i. n. 1074/2023 Controparte_2 emesso dall'intestato Tribunale in data 22.12.2024-pubblicato in data
28.12.2024 e con cui gli è stato ordinato di consegnare alla parte ricorrente,
la seguente documentazione: Controparte_1
“
1. copia di tutti i rendiconti redatti, comprensivi di tutta la documentazione contabile;
2. Copia degli estratti conto dalla nomina dell'amministratore.
3. Copia di contratto di locazione in essere relativo all'immobile posto in Pescia alla Via Garibaldi 7 (facente parte della comunione ereditaria); 4. Copia di contratto di locazione in essere relativo all'immobile posto in Pescia alla Via Campolasso 1, 3, 5 (facente parte della comunione ereditaria) 5. Copia dei progetti e dei contratti di appalto relativi alla ristrutturazione in essere alla
Via Garibaldi 3, completi di capitolato”, oltre spese di procedura.
Parte attrice riferisce di aver già consegnato a controparte tutta la documentazione in proprio possesso - risultando semmai costei negligente nel partecipare alle riunioni assembleari - mentre, relativamente al conto corrente di cui controparte ha chiesto consegnarsi tutti gli estratti conti, dichiara che lo stesso non esiste in quanto, stanti le esigue entrate della comunione, consisterebbe in una ulteriore spesa priva di particolare utilità; conclude quindi
“Piaccia al Tribunale di Pistoia, accertato l'avvenuto adempimento di quanto ingiunto con il decreto d'ingiunzione opposto in data anteriore al deposito del relativo ricorso, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo emesso in data 22/12/2023, su ricorso della Sig.ra (CF Controparte_1
nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._3
(LU) Via Savoia 1 rappresentata e difesa dall'avv. Niccolò Falomi (CF nella procedura iscritta al n. 2674/2023 R.G. – D.I. n. C.F._4
1074/2023 Tribunale di Pistoia, notificato in data 06/02/2024, con vittoria di spese e competenze professionali per la difesa tecnica in giudizio”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando le asserzioni avversarie ovvero il fatto di aver ricevuto dall'attore tutta la documentazione di cui al provvedimento ingiunzionale opposto, e chiede conclusivamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, per quanto motivato in atti ai sensi dell'art. 648 cpc;
Nel merito: Respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta e tutte le domande formulate da controparte in fatto ed in diritto, e perché comunque sprovviste di prova per tutti i motivi indicati nel presente atto e confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1074/2023 RG 2674/2023 oggetto della presente impugnativa;
In ogni caso: condannare il Geometra del Ministro a consegnare Parte_1 la seguente documentazione:
✓ Copia di tutti i rendiconti redatti, comprensivi di tutta la documentazione contabile;
✓ Copia degli estratti conto dalla nomina dell'amministratore.
✓ Copia di contratto di locazione in essere relativo all'immobile posto in Pescia alla Via Garibaldi 7 al momento della richiesta (facente parte della comunione ereditaria);
✓ Copia di contratto di locazione in essere relativo all'immobile posto in Pescia alla Via Campolasso 1, 3, 5 (facente parte della comunione ereditaria)
✓ Copia dei progetti e dei contratti di appalto relativi alla ristrutturazione in essere alla Via Garibaldi 3, completi di capitolato.
Con vittoria di spese e competenze legali”.
I.3. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 171ter c.p.c. e constatata in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c. l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliata della lite per la divergenza di posizioni tra le parti nonché la natura meramente documentale del contenzioso, viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento risultando per contro la fondatezza della domanda di consegna documentale azionata da parte convenuta/attrice in senso sostanziale.
Occorre rilevare, quale argomento fondante, come non sia in discussione perché incontestata inter partes la sussistenza della comunione ereditaria con amministratore l'odierno opponente, e la partecipazione a Controparte_2 tale comunione quale membro di essa dell'odierna convenuta: incontestato perciò anche, in quanto previsto ex lege, il diritto della convenuta quale membro della comunione a ricevere informazioni e documentazione inerenti la comunione stessa, il relativo patrimonio, gli eventuali affari e negozi intrattenuti. In proposito, il richiamo di parte attrice all'art. 1129 c.c. - dettato peraltro in tema di condominio negli edifici, senza che a esso vi si un rinvio espresso nelle norme codicistiche sulla comunione artt. 1100ss. c.c. - non risulta dirimente atteso che, se anche si volesse applicare alla comunione ordinaria la regola per cui il comunista ha diritto non già di ottenere dall'amministratore copia della documentazione relativa alla comunione bensì di prendere gratuitamente visione della stessa presso i locali ove è conservata ovvero di ottenerne copia ma previo rimborso della spesa, l'attore non ha provato - con onere, si ribadisce, a suo carico - di aver invitato la convenuta, una volta raggiunto da nuova pec di richiesta di consegna documentale (cfr. pec 4.8.2023 prodotta sub doc. 3 fasc. monitorio e di nuovo sub doc. 4 fasc. convenuta), a visionare i documenti presso il luogo di loro conservazione
(studio dell'amministratore della comunione o altro) ovvero a estrarne copia a proprie spese (di ciò non v'è traccia nello scambio di corrispondenza via pec dell'agosto e dell'ottobre 2023, cfr. docc. 4-5-6 fasc. convenuta), talché il richiamo all'art. 1129 c.c. appare finanche improprio e non utile alla tesi difensiva attorea.
Tanto premesso, si rileva ancora come la domanda azionata in via monitoria dalla ricorrente/convenuta opposta nel presente giudizio di opposizione consista propriamente in una domanda di adempimento contrattuale basata sul contratto di mandato pattuito fra i partecipanti alla comunione ereditaria e l'amministratore designato: pertanto, tornano applicabile i granitici principi esegetici, sanciti per tutte dalle notissime Sez. Unite. n. 13533/2001 e mai sconfessati, per cui sulla parte che agisce per ottenere l'altrui adempimento grava esclusivamente l'onere di provare la fonte negoziale della propria pretesa, potendo per il resto limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è a carico della parte denunciata come inadempiente l'onere di dare concreta ed effettiva dimostrazione del proprio esatto adempimento ovvero della sussistenza di cause oggettive a sé non imputabili determinanti l'impossibilità di adempiere.
Ebbene, mentre parte convenuta/attrice in senso sostanziale ha adempiuto al proprio onere, avendo provato la fonte negoziale del proprio diritto (come visto, incontestata) e allegato l'altrui inadempimento, parte attrice/convenuta in senso sostanziale non ha invece dato prova del proprio esatto adempimento a fronte delle specifiche richieste e doglianze di controparte.
Invero, l'opponente si profonde nel dar conto di aver sempre notiziato la convenuta delle varie riunioni dell'assemblea dei comunisti inviandole anche i verbali relativi e a evidenziare l'inerzia della convenuta nell'intervenire a tali consessi, denunciando anche una certa difficoltà nel rintracciarla presso l'indirizzo di residenza tanto che spesso le comunicazioni sono state notificate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; non dà tuttavia dimostrazione di aver adempiuto alla consegna dei precisi documenti di cui al decreto monitorio come si viene a dettagliare: (i) copia di tutti i rendiconti redatti, comprensivi di tutta la documentazione contabile: vero che nel corpo di numerosi verbali di assemblea inviati ante causam dall'attore alla convenuta via pec (cfr. docc.
5-6 fasc. convenuta) e nuovamente prodotti in allegato all'atto di citazione in opposizione si rinviene un rendiconto complessivo ma anche sommario delle entrate e uscite del periodo, annuale o talora pluriannuale, e anche documentazione inerente gli obblighi di spesa a carico della comunione;
non v'è traccia, tuttavia, di tutti i documenti di spesa attestativi delle uscite effettivamente occorse (e non solo di quelle dovute), a tacer d'altro non v'è traccia alcuna delle ricevute dei canoni locatizi dell'immobile di proprietà comune sito in Pescia via Garibaldi n. 7, di cui è incontestata la messa a reddito ovvero la stipula di contratto di locazione sin dal 2015, così come delle ricevute dei canoni locatizi dell'immobile di proprietà comune sito in Pescia via Campolasso nn. 1, 3, 5 del quale la convenuta ha dedotto l'avvenuta locazione senza che controparte abbia contestato alcunché al riguardo, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.;
(ii) copia degli estratti conto dalla nomina dell'amministratore: l'opponente si è difeso negando l'esistenza di un conto corrente intestato alla comunione o a essa relativo;
in ogni caso, pur vero che non c'è obbligo di legge di aprire un conto apposito per la comunione (come invece esistente in materia di condominio), purtuttavia l'amministratore avrebbe dovuto quantomeno chiarire le modalità di gestione delle entrate/uscite della comunione stessa, nell'inverosimiglianza condivisibilmente evidenziata dalla convenuta dell'effettuazione di tutti i pagamenti in questi anni con denaro contante;
inevitabile, quindi, che un conto di appoggio vi sia onde poter emettere assegni, bonifici o altro e in ordine a ciò l'attore non ha fornito indicazione alcuna;
(iii) copia del contratto di locazione in essere alla data di deposito del ricorso monitorio (24.11.2023) relativamente all'immobile sito in Pescia via Garibaldi
n. 7 e facente parte della comunione ereditaria: al riguardo, l'opponente ha replicato che controparte era in possesso del contratto di locazione stipulato nel 2005 per essere stato depositato in procedimento ex art. 700 c.p.c. dalla medesima instaurato, R.G. n. 1860/2015 e che in data 29.1.2024 lo stesso opponente aveva inviato via pec alla convenuta copia del nuovo contratto di locazione di cui alla delibera assembleare 9.10.2023 (cfr. doc. 21 fasc. attoreo), anch'essa disertata dalla convenuta. EI ha però sostenuto in tutti i propri scritti difensivi che l'immobile de quo sia stato locato senza soluzione di continuità e parte opponente mai ha specificamente contestato tale assunto, limitandosi a dichiarare di aver consegnato il nuovo contratto avente decorrenza 1.1.2024: pertanto risulta per tabulas come non sia stato consegnato alla convenuta il contratto vigente al momento della richiesta di consegna documentale (2023) ma il contratto successivo né, appunto,
l'amministratore ha mai specificamente chiarito se effettivamente vi sia stato un periodo di “vuoto” contrattuale locatizio;
(iv) copia del contratto di locazione in essere relativo all'immobile sito in Pescia alla via Campolasso nn. 1, 3, 5: al proposito parte opponente, senza negare e quindi riconoscendo implicitamente che trattasi di immobile facente parte della comunione, non ha dedotto alcunché e nulla ha prodotto a dimostrazione del proprio esatto adempimento;
(v) copia dei progetti e dei contratti di appalto relativi alla ristrutturazione dell'immobile sito in Pescia, via Garibaldi n. 3, completi di capitolato: anche sul punto le difese attoree risultano carenti, in quanto da un lato e con riferimento all'invocato art. 1129 c.c. parte attrice non ha allegato né provato, come detto, di aver invitato la controparte a visionare siffatta documentazione ove era custodita e se del caso a estrarne copia su rimborso delle spese, dall'altro lato non può dirsi assolta interamente la richiesta della convenuta tramite la consegna dei verbali di assemblea inerenti la delibera di sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto, atteso che in essi non si rinviene tutta la documentazione in discorso (progetto e contratti di appalto, completi di capitolato); del resto, se l'evasione della richiesta fosse stata agevole, l'amministratore avrebbe ben potuto non solo ottemperarvi, ma perlomeno indicare specificamente in quali verbali di assemblea sarebbe contenuti in tutto o in parte i documenti in parola.
Per quanto sin qui osservato, non può dirsi che parte attrice/convenuta in senso sostanziale abbia assolto il proprio onere probatorio afferente la dimostrazione del proprio esatto adempimento a fronte delle altrui dettagliate doglianze, con l'effetto che il d.i. impugnato merita di essere confermato.
III. Le spese seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo a mente del DM 147/2022in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti parzialmente i compensi rispetti ai medi tabellari dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria esauritasi nel deposito di mem. 171ter c.p.c. e considerata la natura documentale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 1074/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.12.2023;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 22/03/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini