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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
31/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), difese dall'Avv. ZUPO Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE (c.f. ), unitamente all'Avv. BEVIVINO C.F._3
GIUSEPPINA ( ; C.F._4
APPELLANTI
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. CP_1 C.F._5
CARDILLI GIOVANNI (c.f. ; C.F._6
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 594/2021 emessa dal Tribunale di
Roma.
Conclusioni delle appellanti: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello di e , Parte_1 Parte_2
come sopra indicate, rappresentate difese ed elettivamente domiciliate presso gil Avv.ti
Giuseppe Zupo e Giuseppina Bevivino, voglia condannare , come sopra CP_1
indicato, rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giovanni
r.g. n. 1 Cardilli, a risarcire i danni: a) nella misura distintamente richiesta in primo grado, e cioè di €. 50.000 per e di € 200.000 per , Parte_1 Parte_2
nell'uno e nell'altro caso più accessori di legge, interessi e rivalutazione: o in quella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
b) in ipotesi subordinata, e salva impugnazione, voglia condannare a favore della sola , CP_1 Parte_2
sempre per le ragioni dedotte nel presente atto, al pagamento della somma richiesta in primo grado, più accessori di legge, Interessi e rivalutazione o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.”
Conclusioni dell'appellato: “Voglia l'adita Corte d'Appello, in totale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 594/2021, in data 13/01/2021, rigettare l'appello delle sigg.re e . Con Parte_1 Parte_2
vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma aveva respinto la domanda risarcitoria che le appellanti
(madre e figlia) avevano rivolto contro in qualità di erede di CP_1 Per_1
(coniuge deceduto di . Il fatto dannoso era stato individuato
[...] Parte_1
dalle attrici in prime cure nel testamento del de cuius contenente espressioni gravemente offensive della loro reputazione.
Al rigetto delle domande risarcitorie il primo giudice era pervenuto sulla base di una transazione intercorsa tra i coniugi il 2.4.1996 che copriva anche le offese contenute nel testamento redatto anteriormente (il 28/04/1993) e pubblicato su iniziativa del fratello l'11/03/20105, dopo la morte di avvenuta CP_1 Persona_1 nell'anno 2007.
e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello al quale ha resistito . CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 02/12/2024 in seguito alla trattazione scritta del 31/10/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello è affidato a due motivi.
Col primo viene dedotto che la transazione non poteva riguardare il diritto fondamentale alla dignità e quindi legittimare offese gravi e personali come quelle contenute nel testamento. Il secondo motivo evidenzia che , all'epoca Parte_2
r.g. n. 2 della transazione minorenne, non era parte di quell'accordo.
Osserva la Corte, quanto al primo motivo, che con la transazione le parti disposero esclusivamente delle pretese risarcitorie collegabili all'esacerbato clima che aveva connotato i rapporti tra coniugi;
quell'accordo, cioè, non autorizzava condotte illecite future ma disponeva dei diritti patrimoniali di natura risarcitoria per condotte pregresse.
Il motivo è pertanto respinto.
Avuto riguardo alla posizione di è opportuno richiamare le Parte_2 conclusioni rassegnate in primo grado, nella parte di interesse: “a) riconoscere che il dott. ha commesso nei confronti delle attrici la diffamazione Persona_1
pluriaggravata, come al punto 5) delle premesse, ponendo in tal modo in essere un fatto illecito produttivo di danni gravissimi;
b) dichiarare che dell'obbligazione risarcitoria derivante da tale fatto illecito deve rispondere con il suo patrimonio il convenuto
[...]
proporzionalmente alla quota che gli spetta quale erede testamentario di CP_1
”. Persona_2
La responsabilità di era stata, cioè, evocata solo per la sua qualità CP_1
di erede nel limite della quota ereditaria, non già quale compartecipe del fatto dannoso
(la diffamazione).
Del resto la pubblicazione del testamento di era condizione Persona_1
necessaria perché lo stesso potesse dipanare gli effetti tipici e non si potrebbe ravvisare la responsabilità diretta del per la diffusione delle offese in esso CP_1
contenute.
L'offesa dedotta da consiste nell'essere stata indicata, in termini Parte_2
volgari, come non figlia del testatore.
Era, in questo passaggio, condensato il nucleo dell'aspro conflitto coniugale originato dal dubbio sulla fedeltà matrimoniale, conflitto al quale i coniugi posero fine proprio con la transazione che necessariamente coinvolgeva il tema della paternità di
. Parte_2
La condotta del testatore risalente all'anno 1993, da sola, non integra diffamazione perché l'atto non esce dalla sua sfera di conoscenza o quantomeno non è stato allegato che il testamento sia stato conosciuto da terzi prima della morte di Per_1
(anno 2007).
[...]
La conoscibilità ad opera di terzi è avvenuta solo con la pubblicazione del testamento dell'anno 2015.
r.g. n. 3 Pertanto, alla morte di la condotta diffamatoria non si era Persona_1 consumata e non poteva generare diritti risarcitori dei quali debba rispondere l'erede.
Anche tale motivo di appello deve essere pertanto disatteso.
La particolare vicenda familiare, non scevra da complicazioni d'ordine tecnico giuridico, giustifica, per la sua eccezionalità, la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello e compensa le spese del grado;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1 Parte_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 08/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4