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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2478/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
SEPE MARIA, Relatore
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 14887/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente 1' - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via G.genovino N.8 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21040/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 con ricorso notificato al Comune di Forio ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato avente ad oggetto maggiori tributi per euro 10.659,00 oltre interessi per euro 1.044,02 e sanzioni euro 3.197,70.
Eccepisce che l'avviso di accertamento è errato in quanto fa riferimento ad una situazione immobiliare in essere dall'anno 2022, le modifiche catastali sono state regolarmente effettuate con pratiche presentate ed accolte presso l'ufficio tecnico del Comune di Forio. La DOCFA è stata presentata in data 17/12/2021 e come cita testualmente la legge "In termini generali, alla dichiarazione di variazione docfa, presentata dalla contribuente ad ultimazione dei lavori di manutenzione e restauro, non avrebbe potuto attribuirsi efficacia retroattiva alla rendita catastale la quale svolge efficacia dall'anno successivo a quello della notifica".
Il Comune di Forio non si è costituito.
Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere avendo controparte accolto le motivazioni di cui al ricorso come da Atto di conciliazione tributaria firmato digitalmente dalle parti e depositato in atti.
MOTIVAZI O NE
Risulta in atti come la controversia sia stata risolta.
Osserva dunque la Commissione che l'acquisita prova della definizione della lite comporta – come del resto espressamente richiesto da parte resistente - la cessazione della materia del contendere. In considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n.546/92.
Le spese devono essere compensate come da richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 2, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
SEPE MARIA, Relatore
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 14887/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente 1' - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via G.genovino N.8 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 206 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21040/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 con ricorso notificato al Comune di Forio ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato avente ad oggetto maggiori tributi per euro 10.659,00 oltre interessi per euro 1.044,02 e sanzioni euro 3.197,70.
Eccepisce che l'avviso di accertamento è errato in quanto fa riferimento ad una situazione immobiliare in essere dall'anno 2022, le modifiche catastali sono state regolarmente effettuate con pratiche presentate ed accolte presso l'ufficio tecnico del Comune di Forio. La DOCFA è stata presentata in data 17/12/2021 e come cita testualmente la legge "In termini generali, alla dichiarazione di variazione docfa, presentata dalla contribuente ad ultimazione dei lavori di manutenzione e restauro, non avrebbe potuto attribuirsi efficacia retroattiva alla rendita catastale la quale svolge efficacia dall'anno successivo a quello della notifica".
Il Comune di Forio non si è costituito.
Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere avendo controparte accolto le motivazioni di cui al ricorso come da Atto di conciliazione tributaria firmato digitalmente dalle parti e depositato in atti.
MOTIVAZI O NE
Risulta in atti come la controversia sia stata risolta.
Osserva dunque la Commissione che l'acquisita prova della definizione della lite comporta – come del resto espressamente richiesto da parte resistente - la cessazione della materia del contendere. In considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n.546/92.
Le spese devono essere compensate come da richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 2, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.