Art. 5.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile, entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile, entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.