Articolo 5 della Legge 23 maggio 1952, n. 623
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 luglio 1952
Art. 5.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile, entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 3 luglio 1952