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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 581/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da:
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luraghi Marta, presso la quale ha eletto domicilio telematico ricorrente nei confronti di:
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
residente a [...]N. 25/H 30026 PORTOGRUARO, con C.F._2
l'Avv. Favero Lorenzo, presso la quali ha eletto domicilio telematico resistente
divorziati con sentenza n. 1603/2011 del Tribunale di Venezia del 22/6/2011, con la figlia maggiorenne:
- nata il [...]; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
FATTO
ha proposto ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 rappresentando nuove circostanze di fatto, quali le proprie mutate condizioni economiche, la sopravvenuta maggiore età della figlia e il trasferimento della stessa dalla ex casa Per_1 coniugale presso un appartamento a Gorizia per motivi di studio e, successivamente, presso la casa della nonna materna. si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 9/5/2025, CP_1 contestando integralmente la ricostruzione fattuale avversaria soprattutto per quanto concerne la residenza della figlia . Per_1
All'udienza del giorno 10/6/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto un breve differimento per valutare la praticabilità dell'accordo prospettato dal giudice relatore. Mediante il deposito di note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza del giorno 15/7/25, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle nuove condizioni di divorzio e hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“Le parti, tenuto conto che la figlia ha ultimato lo scorso mese di marzo gli studi Per_1 universitari ed è alla ricerca di una stabile occupazione che le consenta di rendersi autonoma, concordano e ritengono congruo che il sig. si impegni a corrispondere il contributo al Pt_1 mantenimento alla figlia nella misura già stabilita di euro 350,00 mensili sino e non oltre Per_1 il 30.06.2026; con il superamento di detto termine ogni onere in relazione al mantenimento della figlia in forza delle condizioni sub n.ri 1, 3 e 4 della domanda congiunta per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dd.
5.2.2011 recepite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1603/11 del Tribunale di Venezia pronunciata il 6.4.2011 e depositata il 22 giugno 2011 avrà definitivamente termine al 30.6.2026; Alla predetta data cesserà definitivamente anche l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. alla sig.ra ; con conseguente impegno della sig.ra e Pt_1 Controparte_1 CP_1
a restituire a l'immobile di sua proprietà ubicato in Portogruaro Persona_1 Parte_1
Via Vespucci 25/H ed alle stese assegnato in forza della predetta sentenza libero dalle stesse, persone e/o cose anche interposte. Spese integralmente compensate.”
DIRITTO Le condizioni sulle quali, da ultimo, le parti hanno raggiunto un accordo, rettificano alla luce delle sopravvenienze fattuali in atti riportate quelle già concordate in sede di scioglimento del matrimonio. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
in modifica della sentenza n. 1603/2011 del Tribunale Ordinario di Venezia, omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte. Spese integralmente compensate
Così deciso in Pordenone, il 17/7/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa