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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 8420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8420 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ME nata a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, del 22/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8420 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 14/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di LA CC, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 2 settembre 2024 con il quale, tra l'altro, era stata disposta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti della predetta, in quanto gravemente indiziata del delitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen., oggetto del capo 1) della imputazione provvisoria. 1.1. In particolare, l'ordinanza genetica aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell'indagata (assieme al marito RA De AR ed al figlio LV De AR) ad una associazione di stampo mafioso, denominata 'clan De Micco/De AR' operante prevalentemente sul territorio di Ponticelli e zone limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per la realizzazione dei seguenti scopi: - affermazione del controllo egemonico sul territorio di Ponticelli, realizzato attraverso azioni di fuoco nei confronti di clan avversari e, in particolare, degli appartenenti al 'cartello De CA SS /C, nonché attraverso l'eliminazione fisica di coloro che si oppongono a tale egemonia;
- controllo delle piazze di spaccio sui territori di Ponticelli e zone limitrofe;
- soppressione o, comunque, sistematica intimidazione dei soggetti che a quel controllo si contrappongono e la repressione violenta dei contrasti interni;
- assicurare impunità agli affiliati, attraverso una capillare e diffusa rete di appoggi e connivenze, finalizzate a prevenire interventi delle forze di polizia e a garantire la latitanza degli esponenti colpiti da provvedimenti giudiziari di cattura;
- conseguire ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose quali estorsioni, rapine, danneggiamenti, minacce sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori pubblici e privati, commercianti, liberi professionisti e comuni cittadini, violazioni in materia di armi e di sostanze stupefacenti. In Napoli dal mese di settembre 2020. 1.2. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto infondata la richiesta di riesame proposta dalla indagata, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza esistenti 2 a suo carico desunti dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e dalle varie intercettazioni ambientali e telefoniche, che avevano confermato la partecipazione della CC al clan capeggiato dal marito e dai figli, poiché attivamente coinvolta nelle dinamiche del sodalizio affiancando i predetti famigliari nella direzione dello stesso e nella gestione delle varie attività illecite svolte nell'ambito territoriale di riferimento. Quanto poi alle esigenze di natura cautelare, il giudice del riesame cautelare ha osservato che nel caso in esame vige la c.d. 'doppia presunzione' e che dette esigenze trovano fondamento nell'attività di aiuto svolta dall'indagata in favore dei marito e dei figli e nel fatto che la stessa era stata già condannata, con sentenza irrevocabile, per la detenzione di un'arma con l'aggravante di cui all'art.416-bis.
1. cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza LA CC, per mezzo dell'avv. Giacomo Pace, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale di Napoli non ha fornito una chiara spiegazione delle ragioni per le quali ha confermato l'ordinanza genetica, non sussistendo alcun elemento idoneo a sostenere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il delitto di cui al capo 1) della imputazione provvisoria. In particolare, l'indagata evidenzia che l'ordinanza impugnata richiama alcune conversazioni intercorse tra lei, il marito ed il figlio LV, nelle quali si farebbe riferimento criptico ad alcune armi ottenute dal figlio (indicate dagli indagati come 'macchine') senza, però, indicare concreti elementi indiziari circa la sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso sub 1). Pertanto, il Tribunale avrebbe fondato la conferma dell'ordinanza genetica su elementi privi di qualsiasi valore, valutando in modo del tutto superficiale ed incompleto il materiale indiziario omettendo, altresì, di motivare adeguatamente sul punto. 3 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo pervenuta, nei termini di legge, richiesta di trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (che non investe il profilo delle esigenze cautelari) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve ricordarsi che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione 'per relationem' fornire una risposta implicita alle censure formulate. 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati;
in altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Non va poi dimenticato che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n.30415 del 25/09/2020, Rv. 279789 - 01). 4 3. Ciò posto, deve evidenziarsi che la gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, come scrutinato in termini di adeguatezza dal Tribunale del riesame, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico della ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come l'impugnata ordinanza abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base delle emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, le ragioni giustificative dell'ipotizzata condotta di partecipazione attraverso l'assolvimento del compito di trasmettere i messaggi del marito RA De AR (che, benché detenuto, aveva la possibilità di utilizzare un telefono cellulare) contenenti ordini e direttive dirette, soprattutto, al figlio LV De AR riguardanti, tra l'altro, l'acquisizione e la messa a disposizione del sodalizio di armi (indicate nei colloqui intercettati come 'macchine'), così contribuendo in modo evidente a rendere funzionale, unitamente ad altri indagati, un'articolata rete di ausilio e comunicazione con l'esterno. In tal senso, infatti, questa Corte (tra le altre: Sez. 6, n. 15664 del 17/03/2015, Rv. 263080 - 01) ha già avuto modo di affermare che quello di "veicolatore abituale" di messaggi indirizzati all'esponente apicale di un'organizzazione criminale, o da lui provenienti, costituisce un incarico essenziale per i fini dell'organizzazione e non può che essere attribuito ad una persona interna al sodalizio e pienamente consapevole dell'importanza dell'incarico per il regolare funzionamento della struttura associativa e della delicatezza del contributo da lui fornito, contributo che, peraltro, non potrebbe essere accettato dagli altri sodali, a cominciare dai vertici dell'organizzazione, se non fosse proveniente da soggetto ritenuto affidabile per la pregressa esistenza di solide relazioni e rapporti con i suoi esponenti mafiosi. 3.1. Avuto riguardo ai limiti cognitivi oggettivamente riconnessi alla specifica valenza 'rebus sic stantibus' della verifica svolta in sede cautelare, deve altresì rilevarsi come il Tribunale del riesame abbia proceduto ad individuare ulteriori riscontri indiziari, circa la partecipazione della ricorrente all'associazione, nella organizzazione di incontri dei sodali presso la sua abitazione, nel suo coinvolgimento nell'attività di riscossione dei proventi delle estorsioni perpetrate 5 dal figlio LV (al quale portava anche i messaggi dell'altro figlio US, all'epoca detenuto) e negli atti persecutori compiuti (assieme al marito ed al figlio LV) in danno di NG LI, mediante la quotidiana sottrazione forzata alla madre della bimba, nata dalla relazione tra LV De AR e la LI. 3.2 In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, la ricorrente si è limitata in modo del tutto generico a contestare la valenza dei sopra indicati elementi indiziari, senza però confrontarsi con il coerente ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice a quo per confermare la ordinanza genetica. In sostanza, l'indagata contrappone una lettura alternativa delle risultanze investigative, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è ammissibile in questa sede. 4. In conclusione deve essere dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8420 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 14/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di LA CC, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 2 settembre 2024 con il quale, tra l'altro, era stata disposta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti della predetta, in quanto gravemente indiziata del delitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen., oggetto del capo 1) della imputazione provvisoria. 1.1. In particolare, l'ordinanza genetica aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell'indagata (assieme al marito RA De AR ed al figlio LV De AR) ad una associazione di stampo mafioso, denominata 'clan De Micco/De AR' operante prevalentemente sul territorio di Ponticelli e zone limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per la realizzazione dei seguenti scopi: - affermazione del controllo egemonico sul territorio di Ponticelli, realizzato attraverso azioni di fuoco nei confronti di clan avversari e, in particolare, degli appartenenti al 'cartello De CA SS /C, nonché attraverso l'eliminazione fisica di coloro che si oppongono a tale egemonia;
- controllo delle piazze di spaccio sui territori di Ponticelli e zone limitrofe;
- soppressione o, comunque, sistematica intimidazione dei soggetti che a quel controllo si contrappongono e la repressione violenta dei contrasti interni;
- assicurare impunità agli affiliati, attraverso una capillare e diffusa rete di appoggi e connivenze, finalizzate a prevenire interventi delle forze di polizia e a garantire la latitanza degli esponenti colpiti da provvedimenti giudiziari di cattura;
- conseguire ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose quali estorsioni, rapine, danneggiamenti, minacce sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori pubblici e privati, commercianti, liberi professionisti e comuni cittadini, violazioni in materia di armi e di sostanze stupefacenti. In Napoli dal mese di settembre 2020. 1.2. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto infondata la richiesta di riesame proposta dalla indagata, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza esistenti 2 a suo carico desunti dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e dalle varie intercettazioni ambientali e telefoniche, che avevano confermato la partecipazione della CC al clan capeggiato dal marito e dai figli, poiché attivamente coinvolta nelle dinamiche del sodalizio affiancando i predetti famigliari nella direzione dello stesso e nella gestione delle varie attività illecite svolte nell'ambito territoriale di riferimento. Quanto poi alle esigenze di natura cautelare, il giudice del riesame cautelare ha osservato che nel caso in esame vige la c.d. 'doppia presunzione' e che dette esigenze trovano fondamento nell'attività di aiuto svolta dall'indagata in favore dei marito e dei figli e nel fatto che la stessa era stata già condannata, con sentenza irrevocabile, per la detenzione di un'arma con l'aggravante di cui all'art.416-bis.
1. cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza LA CC, per mezzo dell'avv. Giacomo Pace, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale di Napoli non ha fornito una chiara spiegazione delle ragioni per le quali ha confermato l'ordinanza genetica, non sussistendo alcun elemento idoneo a sostenere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il delitto di cui al capo 1) della imputazione provvisoria. In particolare, l'indagata evidenzia che l'ordinanza impugnata richiama alcune conversazioni intercorse tra lei, il marito ed il figlio LV, nelle quali si farebbe riferimento criptico ad alcune armi ottenute dal figlio (indicate dagli indagati come 'macchine') senza, però, indicare concreti elementi indiziari circa la sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso sub 1). Pertanto, il Tribunale avrebbe fondato la conferma dell'ordinanza genetica su elementi privi di qualsiasi valore, valutando in modo del tutto superficiale ed incompleto il materiale indiziario omettendo, altresì, di motivare adeguatamente sul punto. 3 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo pervenuta, nei termini di legge, richiesta di trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (che non investe il profilo delle esigenze cautelari) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve ricordarsi che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione 'per relationem' fornire una risposta implicita alle censure formulate. 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati;
in altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Non va poi dimenticato che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n.30415 del 25/09/2020, Rv. 279789 - 01). 4 3. Ciò posto, deve evidenziarsi che la gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, come scrutinato in termini di adeguatezza dal Tribunale del riesame, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico della ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come l'impugnata ordinanza abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base delle emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, le ragioni giustificative dell'ipotizzata condotta di partecipazione attraverso l'assolvimento del compito di trasmettere i messaggi del marito RA De AR (che, benché detenuto, aveva la possibilità di utilizzare un telefono cellulare) contenenti ordini e direttive dirette, soprattutto, al figlio LV De AR riguardanti, tra l'altro, l'acquisizione e la messa a disposizione del sodalizio di armi (indicate nei colloqui intercettati come 'macchine'), così contribuendo in modo evidente a rendere funzionale, unitamente ad altri indagati, un'articolata rete di ausilio e comunicazione con l'esterno. In tal senso, infatti, questa Corte (tra le altre: Sez. 6, n. 15664 del 17/03/2015, Rv. 263080 - 01) ha già avuto modo di affermare che quello di "veicolatore abituale" di messaggi indirizzati all'esponente apicale di un'organizzazione criminale, o da lui provenienti, costituisce un incarico essenziale per i fini dell'organizzazione e non può che essere attribuito ad una persona interna al sodalizio e pienamente consapevole dell'importanza dell'incarico per il regolare funzionamento della struttura associativa e della delicatezza del contributo da lui fornito, contributo che, peraltro, non potrebbe essere accettato dagli altri sodali, a cominciare dai vertici dell'organizzazione, se non fosse proveniente da soggetto ritenuto affidabile per la pregressa esistenza di solide relazioni e rapporti con i suoi esponenti mafiosi. 3.1. Avuto riguardo ai limiti cognitivi oggettivamente riconnessi alla specifica valenza 'rebus sic stantibus' della verifica svolta in sede cautelare, deve altresì rilevarsi come il Tribunale del riesame abbia proceduto ad individuare ulteriori riscontri indiziari, circa la partecipazione della ricorrente all'associazione, nella organizzazione di incontri dei sodali presso la sua abitazione, nel suo coinvolgimento nell'attività di riscossione dei proventi delle estorsioni perpetrate 5 dal figlio LV (al quale portava anche i messaggi dell'altro figlio US, all'epoca detenuto) e negli atti persecutori compiuti (assieme al marito ed al figlio LV) in danno di NG LI, mediante la quotidiana sottrazione forzata alla madre della bimba, nata dalla relazione tra LV De AR e la LI. 3.2 In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, la ricorrente si è limitata in modo del tutto generico a contestare la valenza dei sopra indicati elementi indiziari, senza però confrontarsi con il coerente ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice a quo per confermare la ordinanza genetica. In sostanza, l'indagata contrappone una lettura alternativa delle risultanze investigative, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è ammissibile in questa sede. 4. In conclusione deve essere dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.