Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/05/2026, n. 8602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8602 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05690/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5690 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, preso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- in data 6 marzo 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1° dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della lege n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. CO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- in data 6 marzo 2025, con il quale è stata respinta, per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1° dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della lege n. 91/1992.
Avverso il provvedimento impugnato si eccepiscono i vizi di “violazione dell’art. 3 della Cost. e dell’art. 3 l. 241/90, difetto assoluto di motivazione quanto alle ragioni per cui il ricorrente potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza della Repubblica, violazione del diritto di difesa e del diritto di azione ex artt. 24, 113 della Cost. e 6, 13 della CEDU” , basandosi la valutazione negativa svolta dall’Amministrazione sull’asserita presenza di non meglio precisati elementi comprovanti la presunta pericolosità del ricorrente.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza interlocutoria n. n. 10464 del 29 maggio 2025, l’Amministrazione ha depositato in giudizio l’informativa degli organi di sicurezza sulla base della quale è stato emesso il diniego di cittadinanza.
Con memoria in data 6 febbraio 2026 il ricorrente ha insistito per il difetto di motivazione del diniego impugnato, ovvero per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierna ricorrente, in ragione della rinvenuta contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
Dall’informativa pervenuta a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, risulta, in particolare, che il ricorrente “… è emerso in ambito investigativo, anche internazionale, per la sua sospetta a organizzazioni radicali islamiche” .
Come chiarito in giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio, Roma sez. I ter, 11 febbraio 2022, n.1683; idem, sez. V bis 27 ottobre 2022 n. 13911), l’interesse e le convinzioni manifestate per attività del tipo di quelle descritte appaiono significativi di una mancata adesione ai valori espressi dalla comunità nazionale che non depongono per una concreta ed effettiva naturalizzazione ed integrazione nel paese di cui si chiede lo status.
D’altra parte, il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce valida motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione, sicché nessun addebito può essere mosso all’Amministrazione per aver motivato il provvedimento facendo richiamo alla relazione dei servizi segreti, senza riportarne il contenuto direttamente nel corpo dell’atto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1957/2024).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha di recente precisato che “ A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato (…) non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326). Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102)” (vedi, per tutte, da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, 10200 e 10229/2023).
In sostanza, data la natura delle informazioni in parola, “il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente” (vedi, tra tante, di recente, Cons. St., sez. III, n. 4765/2023; cfr. Cons. St., sez. III, n. 11387/2022 e n. 3902/2923).
In altri termini, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 3 marzo 2014 n. 2453; vedi, di recente, sez. V bis, n. 13911/2022 e 11806/2022; Cons. St. sez. III, n. 2192/2019, n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022).
Inoltre il carattere secretato delle informazioni assunte a carico dello straniero e poste a base del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non ne consente l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, sicché qualsivoglia, eventuale, lamentela in ordine all’omissione del preavviso di rigetto si rivela infondata, anche in considerazione del fatto che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso.
In questi casi, attese le esigenze di tutela di informazioni riservate, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto parimenti infondata anche qualsivoglia censura inerente la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 “in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998” (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) e ha altresì evidenziato “che, qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo” (T.A.R. Lazio, Sezione II quater, n. 4271/2013), come ribadito anche di recente da questa Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 16084/2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 14320/2022), allineandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, 11387/2022).
La valutazione compiuta dal Ministero appare pertanto insindacabile in questa sede, risultando preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana, che essendo per sua natura irrevocabile, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657).
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Va inoltre precisato, sotto il profilo sostanziale, che non vi è ragione per dubitare dell’attendibilità delle informazioni pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, e che non è sufficiente, a sminuirne l’attendibilità, la mera rassicurazione del ricorrente di non essere mai stato coinvolto nelle attività sopramenzionate, non essendovi ragioni per privilegiare, nelle contrapposte versioni, quest’ultima.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057).
Va infine aggiunto, per completezza, quanto alla dedotta conduzione di una vita normale ed integrata nel contesto economico e sociale del Paese ospitante, che i soggetti implicati in attività terroristiche spesso si appalesano all’esterno come persone ordinarie (nel caso del terrorismo islamico talvolta ostentando uno stile di vita occidentalizzato) proprio al fine di non insinuare sospetti, ovvero manifestamente aderenti a principi di tolleranza ed armonia tra i vari credi religiosi, nonché appartenenti ad associazioni apparentemente pacifiste, frequentate al solo scopo di stringere contatti con soggetti radicalizzati.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA ZE, Presidente
CO AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CO AT | NA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.