CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SATO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3877/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Gemini - Via Roma N. 50 92020 San Giovanni Gemini AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1819/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 927 DEL 2020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2036/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Dif._2, come da procura in atti, impugna la sentenza n. 1819/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento – Sez. 3, resa nel proc. RGR/RGA n. 720/2021, convenendo in giudizio il COMUNE DI
SA OV NI
Con tale sentenza n. 1819/2023 la CGT di primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 927/2020 – IMU 2016 e ha compensato le spese.
L'appellante ha dedotto la cessazione della materia del contendere per effetto di sgravio parziale disposto dal Comune di San Giovanni Gemini in autotutela con Avviso di accertamento rideterminato prot. n. 16214 del 02/12/2021, che ha ridotto la pretesa da € 1.308,00 a € 88,00, e dell'integrale pagamento della residua somma (comprensiva di imposta, sanzioni e interessi) effettuato in data 14/09/2022, come comprovato dalla quietanza prodotta in atti.
Il Comune non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È documentato che, successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado, l'Ente impositore ha eliminato in autotutela la quasi totalità della pretesa recata dall'avviso impugnato, rideterminando l'importo dovuto con Avviso prot. 16214 del 02/12/2021 e sollecitandone il pagamento con atto denominato “Sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 795, L. 160/2019” (Prot. 12885 – 06/07/2022), quindi regolarmente adempiuto dal contribuente il 14/09/2022.
Tale quadro determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'atto originario. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il processo tributario si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, l'autotutela parziale seguita dall'adempimento del residuo importo integra un'ipotesi di definitiva composizione del rapporto oggetto di causa.
Quanto alle spese, si ravvisano i presupposti per la soccombenza virtuale, avuto riguardo alla condotta sopravvenuta dell'Amministrazione che ha eliminato in corso di causa quasi l'intero carico tributario, il cui residuo di € 88,00 comprensivo di accessori è stato pagato dal contribuente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Liquida alla parte ricorrente euro
400,00 oltre accessori con distrazione in favore dei Procuratori costituiti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SATO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3877/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Gemini - Via Roma N. 50 92020 San Giovanni Gemini AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1819/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 927 DEL 2020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2036/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Dif._2, come da procura in atti, impugna la sentenza n. 1819/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento – Sez. 3, resa nel proc. RGR/RGA n. 720/2021, convenendo in giudizio il COMUNE DI
SA OV NI
Con tale sentenza n. 1819/2023 la CGT di primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 927/2020 – IMU 2016 e ha compensato le spese.
L'appellante ha dedotto la cessazione della materia del contendere per effetto di sgravio parziale disposto dal Comune di San Giovanni Gemini in autotutela con Avviso di accertamento rideterminato prot. n. 16214 del 02/12/2021, che ha ridotto la pretesa da € 1.308,00 a € 88,00, e dell'integrale pagamento della residua somma (comprensiva di imposta, sanzioni e interessi) effettuato in data 14/09/2022, come comprovato dalla quietanza prodotta in atti.
Il Comune non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È documentato che, successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado, l'Ente impositore ha eliminato in autotutela la quasi totalità della pretesa recata dall'avviso impugnato, rideterminando l'importo dovuto con Avviso prot. 16214 del 02/12/2021 e sollecitandone il pagamento con atto denominato “Sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 795, L. 160/2019” (Prot. 12885 – 06/07/2022), quindi regolarmente adempiuto dal contribuente il 14/09/2022.
Tale quadro determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'atto originario. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il processo tributario si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, l'autotutela parziale seguita dall'adempimento del residuo importo integra un'ipotesi di definitiva composizione del rapporto oggetto di causa.
Quanto alle spese, si ravvisano i presupposti per la soccombenza virtuale, avuto riguardo alla condotta sopravvenuta dell'Amministrazione che ha eliminato in corso di causa quasi l'intero carico tributario, il cui residuo di € 88,00 comprensivo di accessori è stato pagato dal contribuente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Liquida alla parte ricorrente euro
400,00 oltre accessori con distrazione in favore dei Procuratori costituiti.