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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2797/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via De Filippis 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1431/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240022352249000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1431/10/2025, pronunciata il giorno 10/2/2025 e depositata il giorno 20/2/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 10°, decideva il ricorso n. 8098/2024 depositato il giorno 11/10/2024, proposto dall'avvocato Ricorrente_1 rappresentato e difeso dallo Associazione_1 – stp r.l., con difesa tecnica nella persona dell'avvocato Ricorrente_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 00223522
000 notificata il 18/07/2024 per il periodo d'imposta, settembre 2019/agosto 2020 – relativa all'autoveicolo tg Targa_1 per l'importo di €. 211,35 per tassa automobilistica (€. 144,48), per sanzione amministrativa (€. 43,45), per interessi (€. 17,88), per altri oneri (€.5,18).
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva in via preliminare l'inesistenza della obbligazione tributaria per carenza di legittimazione passiva e mancanza del presupposto impositivo per intervenuta alienazione a terzi del bene - Annullamento in autotutela.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la Prescrizione del preteso credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e assistita dal proprio dipendente delegato Dott. Nominativo_1, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 26/11/2024.
La Regione Calabria, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, a seguito di chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 15/1/2025
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e posto le spese del giudizio a carico del ricorrente, liquidate in favore di ADER e Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
.
A giudizio della Corte, costituendosi nel giudizio la Regione Calabria aveva fornito la prova della rituale notifica, in data 27/4/2022, dell'atto di accertamento prodromico relativo al periodo di imposta in contestazione
(n. 4109060), depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico era, pertanto, infondata.
Parimenti infondata era l'eccezione di prescrizione in considerazione della predetta notifica e della notifica della cartella di pagamento impugnata in data 18/7/2024 (nel rispetto, pertanto, del termine triennale previsto per i crediti relativi a tasse automobilistiche).
Anche la contestazione in ordine al difetto di legittimazione passiva doveva ritenersi tardivamente posta, infatti la Regione Calabria aveva fornito la prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico che non era stato impugnato e dunque era divenuto definitivo.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dalla società Società_1 RESPONSABILITÀ LIMITATA (in sigla Società_1 S.R.L.), con difesa tecnica affidata disgiuntamente e/o congiuntamente all'Avv. Ricorrente_1 e all'Avv. Nominativo_3 con atto notificato il giorno 14/8/2025 e depositato il giorno 19/8/2025.
La Regione Calabria, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 15/9/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 26/9/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la erronea valutazione delle prove e vizio di motivazione in relazione al difetto di legittimazione passiva. Violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi di capacità contributiva e buon andamento della p.a. (artt. 53 e 97 cost.).
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la motivazione apparente sulla ritualità della notifica dell'atto presupposto e conseguente erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione. Violazione degli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92 e dell'art. 5, co. 51, D.L. 953/82.
L'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata risulta ritualmente notificato a mezzo posta con raccomandata n. Numero_1 ricevuta dal destinatario in data 27/4/2022.
La mancata impugnazione di tale avviso di accertamento ne ha determinato l'irretrattabilità.
Trova applicazione al caso in esame il principio espresso da Cassazione Civile, Sez. Trib., 10/04/2013, n.
8704 secondo il quale “è giurisprudenza univoca di questa Corte che, in presenza di una cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato ed, a suo tempo, non impugnato, essa può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario, e può da tali organi essere invalidata, solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (ex multis, Cass. 15207/2000)”. (cfr. altresì, Cass.
Sent. n. 18019 del 24 agosto 2007).
Eccezioni di merito che andavano sollevate con l'impugnazione dell'avviso di accertamento non possono essere esaminate in questa sede.
Inoltre, tra la data di notifica dell'avviso di accertamento, del 27/4/2022 e la data di notifica della cartella di pagamento impugnata, del 18/07/2024, non è maturata la prescrizione, che in materia di tassa automobilistica
è triennale.
L'appello va dunque rigettato con conferma della sentenza appellata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 330,00 in favore della Regione Calabria ed in ulteriori € 330,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2797/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via De Filippis 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1431/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240022352249000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1431/10/2025, pronunciata il giorno 10/2/2025 e depositata il giorno 20/2/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 10°, decideva il ricorso n. 8098/2024 depositato il giorno 11/10/2024, proposto dall'avvocato Ricorrente_1 rappresentato e difeso dallo Associazione_1 – stp r.l., con difesa tecnica nella persona dell'avvocato Ricorrente_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 00223522
000 notificata il 18/07/2024 per il periodo d'imposta, settembre 2019/agosto 2020 – relativa all'autoveicolo tg Targa_1 per l'importo di €. 211,35 per tassa automobilistica (€. 144,48), per sanzione amministrativa (€. 43,45), per interessi (€. 17,88), per altri oneri (€.5,18).
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva in via preliminare l'inesistenza della obbligazione tributaria per carenza di legittimazione passiva e mancanza del presupposto impositivo per intervenuta alienazione a terzi del bene - Annullamento in autotutela.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la Prescrizione del preteso credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e assistita dal proprio dipendente delegato Dott. Nominativo_1, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 26/11/2024.
La Regione Calabria, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, a seguito di chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 15/1/2025
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e posto le spese del giudizio a carico del ricorrente, liquidate in favore di ADER e Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
.
A giudizio della Corte, costituendosi nel giudizio la Regione Calabria aveva fornito la prova della rituale notifica, in data 27/4/2022, dell'atto di accertamento prodromico relativo al periodo di imposta in contestazione
(n. 4109060), depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico era, pertanto, infondata.
Parimenti infondata era l'eccezione di prescrizione in considerazione della predetta notifica e della notifica della cartella di pagamento impugnata in data 18/7/2024 (nel rispetto, pertanto, del termine triennale previsto per i crediti relativi a tasse automobilistiche).
Anche la contestazione in ordine al difetto di legittimazione passiva doveva ritenersi tardivamente posta, infatti la Regione Calabria aveva fornito la prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico che non era stato impugnato e dunque era divenuto definitivo.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dalla società Società_1 RESPONSABILITÀ LIMITATA (in sigla Società_1 S.R.L.), con difesa tecnica affidata disgiuntamente e/o congiuntamente all'Avv. Ricorrente_1 e all'Avv. Nominativo_3 con atto notificato il giorno 14/8/2025 e depositato il giorno 19/8/2025.
La Regione Calabria, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 15/9/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 26/9/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la erronea valutazione delle prove e vizio di motivazione in relazione al difetto di legittimazione passiva. Violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi di capacità contributiva e buon andamento della p.a. (artt. 53 e 97 cost.).
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la motivazione apparente sulla ritualità della notifica dell'atto presupposto e conseguente erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione. Violazione degli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92 e dell'art. 5, co. 51, D.L. 953/82.
L'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata risulta ritualmente notificato a mezzo posta con raccomandata n. Numero_1 ricevuta dal destinatario in data 27/4/2022.
La mancata impugnazione di tale avviso di accertamento ne ha determinato l'irretrattabilità.
Trova applicazione al caso in esame il principio espresso da Cassazione Civile, Sez. Trib., 10/04/2013, n.
8704 secondo il quale “è giurisprudenza univoca di questa Corte che, in presenza di una cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato ed, a suo tempo, non impugnato, essa può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario, e può da tali organi essere invalidata, solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (ex multis, Cass. 15207/2000)”. (cfr. altresì, Cass.
Sent. n. 18019 del 24 agosto 2007).
Eccezioni di merito che andavano sollevate con l'impugnazione dell'avviso di accertamento non possono essere esaminate in questa sede.
Inoltre, tra la data di notifica dell'avviso di accertamento, del 27/4/2022 e la data di notifica della cartella di pagamento impugnata, del 18/07/2024, non è maturata la prescrizione, che in materia di tassa automobilistica
è triennale.
L'appello va dunque rigettato con conferma della sentenza appellata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 330,00 in favore della Regione Calabria ed in ulteriori € 330,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione oltre accessori di legge se dovuti.