Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05201/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5201 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Samuele Miedico e Federica Castello, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Samuele Miedico in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102;
contro
il Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato EP Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal TAR della Lombardia, sede di Milano, sez. I, n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2025, nel giudizio R.G.N. -OMISSIS-, con cui è stato annullato il provvedimento datato 23 aprile 2024, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente Area I Viceprefetto -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Varese - Area I P.A., notificato il 23 aprile 2024, con il quale è stato negato il rilascio del porto d’armi per difesa personale;
e per la condanna
della Prefettura di Varese a provvedere all’adozione delle misure conseguenti all’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale -OMISSIS--OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. FE EP RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il 28.11.2023 la società-OMISSIS-formulava alla Prefettura di Varese richiesta per il riconoscimento, in capo al sig. -OMISSIS-, della qualifica di guardia particolare giurata con porto di pistola per difesa personale ex artt. 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S.;
- a seguito di articolata istruttoria in contraddittorio con l’interessato, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.04.2024 l’Amministrazione prefettizia accoglieva l’istanza limitatamente al conferimento della qualifica di guardia giurata particolare “ e NON il porto di pistola per difesa personale ” atteso che “ dall’istruttoria sono emersi elementi ostativi al rilascio del porto di pistola per difesa personale ”;
- il -OMISSIS-, dunque, proponeva dinanzi a questo Tribunale il ricorso allibrato al R.G. n. -OMISSIS-, con il quale chiedeva l’annullamento del citato provvedimento prefettizio limitatamente alla parte in cui denegava il rilascio del porto di pistola; seguivano, inoltre, appositi motivi aggiunti, per mezzo dei quali veniva gravato il sopraggiunto giudizio di non idoneità della Commissione Medica dell’ASST -OMISSIS- del 17.10.2024;
Premesso, altresì, che:
- all’esito del relativo giudizio, con sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale accoglieva la complessiva impugnativa, disponendo l’annullamento del gravato provvedimento prefettizio del 23.04.2024, nella parte in cui denegava il rilascio del porto d'armi per difesa personale;
- specificamente, il T.A.R. riscontrava un chiaro difetto di istruttoria e di motivazione nella misura in cui:
(a) il diniego, gravato in sede di ricorso introduttivo, aveva trovato giustificazione in una nota di archiviazione disposta dall’ASST -OMISSIS-, emessa in relazione a un procedimento del tutto diverso dall’oggetto dell’istanza, e non aveva tenuto conto della corposa documentazione medica prodotta dal -OMISSIS- a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
(b) il successivo parere della Commissione Medica Locale del 17.10.2024, gravato con i motivi aggiunti, ferma la propria natura di atto endoprocedimentale, non aveva prestato attenzione nella fase istruttoria e nella motivazione degli ulteriori referti dell’ASST -OMISSIS- dell’8.05.2024 e del test diagnostico di personalità MMPI-2 del 18.09.2024;
- nella parte conformativa la sentenza, nondimeno, lasciava impregiudicate le ulteriori e successive determinazioni dell’Amministrazione con riferimento all’istanza;
Rilevato che:
- alla luce di tale sentenza, in data 4.12.2025 il -OMISSIS- diffidava l’Amministrazione al fine di ottenere l’immediato rilascio del porto d’armi per difesa personale;
- con nota prefettizia del 5.12.2025 la Prefettura di Varese comunicava all’interessato l’impossibilità di procedere a quanto richiesto in quanto l’emissione a suo favore del porto d’armi per difesa personale era subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro di guardia particolare giurata con un istituto di vigilanza; attività che, però, allo stato attuale, non risultava svolta dall’istante; precisava, comunque, che “ potrà essere avviato un procedimento amministrativo per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola per difesa personale all’atto della presentazione da parte di un Istituto di Vigilanza dell’istanza di rilascio dei titoli di in questione nei confronti della S.V. ”;
- con contestuale pec del 5.12.2025 il -OMISSIS-, però, insisteva nel rilascio del titolo di polizia richiesto in forza dell’originaria istanza presentata dall’istituto di vigilanza-OMISSIS-el 30.11.2023;
- e ritenute non soddisfatte le proprie ragioni, con il ricorso, notificato il 23 dicembre 2025, il -OMISSIS- proponeva l’azione di ottemperanza in epigrafe, con la quale chiedeva a questo Tribunale di:
“ i) ordinare alla Prefettura di Varese, di dare esatta ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, emessa da questo Ecc.mo Tribunale, sez. I, in data 6 ottobre 2025 ad esito del giudizio recante R.G.N-OMISSIS-
ii) ordinare di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza medesima, e le altre misure ritenute comunque necessarie;
iii) per l’effetto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disporre l’applicazione di una penalità di mora (astreinte) a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento;
iv) nominare nel caso d’inadempimento Commissario ad acta, affinché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ove questa non ottemperi nel termine assegnato, a dare formale ed integrale esecuzione alla sentenza sopra richiamata, ponendo a carico di essa Amministrazione le spese ed i compensi inerenti all’attività commissariale ”;
si affidava, a tal fine, a un unico articolato motivo di gravame così rubricato “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 C.P.A.; OBBLIGO DI RIEDIZIONE DEL POTERE SECONDO I VINCOLI CONFORMATIVI ACCERTATI DAL GIUDICE; PERSISTENTE INERZIA AMMINISTRATIVA; SVIAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CERTEZZA DEL DIRITTO, RAGIONEVOLEZZA E BUONA FEDE ”;
- resistevano in giudizio l’Amministrazione statale intimata e l’ASST -OMISSIS--OMISSIS-, deducendo l’integrale inammissibilità e infondatezza del gravame;
- giunta, infine, l’udienza camerale dell’11 marzo 2026, all’esito della discussione tra le parti presenti, la causa è passata in decisione;
Osservato, in via preliminare, con l’unico mezzo il -OMISSIS- contesta l’inerzia tenuta dalla Prefettura rispetto al rilascio del porto di pistola per difesa personale; l’Amministrazione, invero, “ pur a fronte di un comando espresso ”, non avrebbe provveduto alla riedizione del potere nei termini prescritti dalla sentenza, non avrebbe avviato la nuova istruttoria sanitaria, non avrebbe acquisito aggiornati accertamenti clinici, non avrebbe valutato la cospicua documentazione prodotta dal ricorrente nel giudizio di cognizione, né avrebbe adottato un provvedimento conclusivo conforme ai criteri delineati dal T.A.R.;
Ritenuto, tuttavia, che, per le ragioni che sono di seguito esposte, il ricorso è destituito di fondamento, sicché deve essere respinto;
Osservato che:
- in via generale, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa “ l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento - ad opera dell'amministrazione - dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Questa verifica, che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, comporta per il giudice dell'ottemperanza un'attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi – decisum ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 10431, che richiama Cons. Stato, Sez. VII, 23 luglio 2024, n. 6623);
- con particolare riferimento al rapporto tra il giudicato e il sopravvenuto mutamento della realtà fattuale e giuridica la sentenza n. 11/2016 dell’Adunanza Plenaria ha enucleato i seguenti principi direttivi:
“ a) l’esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest’ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all’effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l’obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale;
b) l’Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l’obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa;
c) questa retroattività dell’esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell’interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale);
d) tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo;
e) nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima;
f) anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell’esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fierinequit e ad impossibilia nemo tenetur) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, co. 3, c.p.a. ”;
- in conformità con i suddetti criteri, con riguardo al potere del Giudice dell’ottemperanza con riferimento a decisioni esecutive di annullamento per vizi di difetto di motivazione e di istruttoria la consolidata giurisprudenza amministrativa, cui il Collegio intende prestare adesione, ha osservato che “ l'ottemperanza a una decisione di annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) comporta soltanto l'obbligo per l'amministrazione di riesercitare il potere motivando adeguatamente, ma non inibisce l'esercizio di tratti liberi dell'azione amministrativa (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 1402/2016) ” (cfr. T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. II, 21 ottobre 2024, n. 18184, che richiama T.R.G.A. di Trento, Sez. Un., 26 marzo 2019, n. 54);
Considerato che, applicando i suddetti canoni ermeneutici al caso di specie, ad avviso del Collegio non è affatto riscontrabile la paventata inerzia da parte dell’Amministrazione prefettizia nel prestare ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-
Osservato, in tal senso, che:
- il giudicato azionato nel presente giudizio, limitandosi ad accertare i deficit di istruttoria e di motivazione, ha lasciato salve le successive determinazioni di competenza dell’Amministrazione;
- tra i tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato rientra il potere di verifica da parte della Prefettura, all’atto della riedizione del relativo procedimento amministrativo, dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato di cui al combinato disposto degli articoli 134 e 138, comma 3 del TULPS;
Osservato, altresì, che come emerso dalla documentazione in atti:
- con la nota del 5 dicembre 2025 la Prefettura di Varese ha legittimamente rappresentato al -OMISSIS- il rigetto dell’istanza per il rilascio del titolo di polizia richiesto in ragione della mancata sussistenza del rapporto di lavoro con l’originario istituto di vigilanza -OMISSIS-
- ottemperando, comunque, al principio generale di leale collaborazione e buona fede, con nota del 5 gennaio 2026 l’Amministrazione ha richiesto alla medesima società di comunicare la disponibilità ad assumere il ricorrente in qualità di guardia particolare, sì da far procedere all’avvio di una nuova istruttoria per la verifica dei requisiti psico fisici; richiesta che è stata riscontrata con la nota del 7.1.2026, con la quale -OMISSIS- ha rappresentato la propria indisponibilità all’assunzione del ricorrente in qualità di guardia particolare giurata armata e, conseguentemente, che “ non verranno presentate le istanze per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e del porto d’armi per difesa personale al nominato ”;
Considerato, pertanto, che alla luce del quadro fattuale sopra rappresentato, non è in alcun modo rinvenibile la paventata inerzia in capo della Prefettura e dell’ASST -OMISSIS--OMISSIS- nel prestare ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R., in quanto:
- la propedeutica attività di verifica del possesso del requisito soggettivo da parte del -OMISSIS- rientra tra i tratti liberi lasciati dal giudicato di questo T.A.R.;
- l’accertamento in concreto espletato dalla Prefettura di Varese di tale requisito in sede di riedizione del potere ha fatto emergere una nuova situazione fattuale, i.e . la carenza di un rapporto di lavoro con la società -OMISSIS- che si configura in un “sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante” nonostante l’annullamento dell’originario diniego;
- tale accertamento, peraltro, è stato debitamente rappresentato dall’Amministrazione al -OMISSIS- con il provvedimento di rigetto del 5 dicembre 2025; atto che si è definitivamente consolidato in quanto divenuto inoppugnabile a seguito della decorrenza del termine di decadenza di 60 giorni;
Ritenuto, in conclusione, che per le sopra esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato;
le spese di lite devono, nondimeno, essere compensate tra le parti costituite in ragione dell’andamento processuale della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
FE EP RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE EP RU | Marco RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.