Articolo 5 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 marzo 1953
Art. 5.
I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due Camere del Parlamento.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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