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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 5136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa ET MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22/07/2025, assunto in decisione in data 03/12/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata nella REPUBBLICA DI COREA il 11/08/1992, Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato GATTONI GAIA LIVIA ESMERALDA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI CONGIUNTE relative alla separazione
● dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. e sig.ra ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
● dichiarare che non sussistono obblighi di mantenimento tra i coniugi;
● ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
*** pagina 1 di 3 Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione
- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
Conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
● dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data10.03.2018 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monza, al n. 20, Parte 1;
● ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
● dichiarare compensate le spese legali;
● omologare la seguente condizione e dichiarare equa la relativa attribuzione una tantum:
1) Al fine di definire alcune questioni economiche tra i coniugi, questi ultimi si sono già accordati perché il sig. versi alla sig.ra la somma complessiva di € 19.000,00 (diciannovemila//00) Parte_1 Parte_2 di cui a) € 3.300,00, sono già stati ad oggi versati dal sig. alla moglie, a mezzo pagamenti Parte_1 mensili rateali, con decorrenza dal mese di marzo 2025, in relazione ai quali la sig.ra con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso ne rilascia quietanza;
b) € 3.000,00 verranno versati a far data dal 1° luglio
2025 al 31 dicembre 2025, a mezzo pagamenti mensili rateali pari a € 500,00 ciascuno e c) € 12.700,00 verranno invece versati alla scadenza dei 6 mesi successivi alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi
(che verrà sostituita dal deposito di note scritte) per la pronuncia di separazione personale - a mezzo pagamenti rateali mensili, pari ad € 500,00 ciascuno, salvo l'ultimo pagamento a saldo che sarà pari a € 200,00
- a titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra e che la stessa è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, Parte_2 anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo Parte_2 matrimoniale.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 10.03.2019 a Monza (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 03.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1 nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 20, parte I, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET MA CO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa ET MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22/07/2025, assunto in decisione in data 03/12/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata nella REPUBBLICA DI COREA il 11/08/1992, Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato GATTONI GAIA LIVIA ESMERALDA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI CONGIUNTE relative alla separazione
● dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. e sig.ra ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
● dichiarare che non sussistono obblighi di mantenimento tra i coniugi;
● ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
*** pagina 1 di 3 Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione
- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
Conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
● dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data10.03.2018 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monza, al n. 20, Parte 1;
● ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
● dichiarare compensate le spese legali;
● omologare la seguente condizione e dichiarare equa la relativa attribuzione una tantum:
1) Al fine di definire alcune questioni economiche tra i coniugi, questi ultimi si sono già accordati perché il sig. versi alla sig.ra la somma complessiva di € 19.000,00 (diciannovemila//00) Parte_1 Parte_2 di cui a) € 3.300,00, sono già stati ad oggi versati dal sig. alla moglie, a mezzo pagamenti Parte_1 mensili rateali, con decorrenza dal mese di marzo 2025, in relazione ai quali la sig.ra con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso ne rilascia quietanza;
b) € 3.000,00 verranno versati a far data dal 1° luglio
2025 al 31 dicembre 2025, a mezzo pagamenti mensili rateali pari a € 500,00 ciascuno e c) € 12.700,00 verranno invece versati alla scadenza dei 6 mesi successivi alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi
(che verrà sostituita dal deposito di note scritte) per la pronuncia di separazione personale - a mezzo pagamenti rateali mensili, pari ad € 500,00 ciascuno, salvo l'ultimo pagamento a saldo che sarà pari a € 200,00
- a titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra e che la stessa è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, Parte_2 anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo Parte_2 matrimoniale.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 10.03.2019 a Monza (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 03.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1 nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 20, parte I, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET MA CO
pagina 3 di 3