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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1312/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 1312/2024 avente ad oggetto Opposizione ex art. 22, l. 689/81- Appello ha pronunziato, dando lettura del dispositivo in udienza, la seguente SENTENZA TRA
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] , rappresentato e difeso dall'avv. Emilio ID, ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Minturno (LT), via Appia, 429 APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale di udienza de 25.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 00023434 emessa dall' , a seguito Controparte_2 del rigetto del ricorso proposto contro il verbale di accertamento di infrazione al cds n. 000686/R/23 elevato dalla polizia locale di Gaeta.
pagina 1 di 4 A sostegno del ricorso l'istante eccepiva, tra l'altro, la mancanza di idonea segnaletica sul luogo dell'accertamento, concludendo per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.
Non si è costituita in giudizio la , che rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 179/2024 il Giudice di Pace di Gaeta accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, ordinanza ingiunzione n. 00023434, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta, N. 179/2024 nella causa iscritta al R.G. 86/2024 depositata in data 16/04/2024, ha proposto appello deducendo, la violazione del Parte_1 principio della soccombenza sostanziale e/o virtuale, la genericità della motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92, 118 DISP.ATT.132 CPC E 24 E 11 COST.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “1) statuire e dichiarare dovute all'Avv. Emilio
ID quale procuratore antistatario le spese del primo Giudizio in luogo della compensazione stabilita in prima cura oltre accessori e rimborso forfettario come da specifica indicata in narrativa disponendone il pagamento nei confronti dei soccombenti con la già richiesta distrazione, 2) confermare per il resto la Sentenza resa, immune da vizi logici e formali per quanto attiene il merito della vicenda;
3) Con vittoria di spese e di onorari anche del presente giudizio sempre con distrazione.”
Non si è costituita in giudizio la , benchè regolarmente citata e con provvedimento Controparte_1 del 30.05.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con prova documentale, veniva discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 25.06.2025.
LA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmente citata in giudizio e Controparte_1 non costituitasi.
Sempre in via preliminare va osservato che l'appello tempestivamente proposto è ammissibile, in quanto sufficientemente specifico sia con riferimento all'individuazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di appello, sia con riferimento al motivo posto a fondamento dell'impugnazione e formulato conformemente ai nuovi requisiti previsti dalla disciplina sull'atto di appello.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Erroneamente la sentenza impugnata ha operato la compensazione delle spese processuali, ponendo a fondamento della decisione la sussistenza di “giusti motivi” per compensare le spese processuali.
Non si evince dalla sentenza una adeguata motivazione, che abbia determinato il giudice ad operare la compensazione delle spese di lite. In realtà, non vi erano neppure i presupposti per la compensazione, considerato l'integrale accoglimento del ricorso ed i limiti che incontra del giudice il potere di pagina 2 di 4 compensazione delle spese processuali (art. 92 c.p.c.) nella formulazione vigente all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata. In particolare l'art 92 c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca in cui è stato introdotto il giudizio in esame consente la compensazione delle spese tra le parti solo se vi
è soccombenza reciproca o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora in presenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr sentenza delle Corte Cost. del 18.4.2018 n. 77), certamente non ricorrenti nel caso di specie.
Ed invero la Corte di Cassazione con l'ordinanza 22310 del 25.9.2017 ha chiarito che: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le
"gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”.
Nel caso di specie la carenza di prove in ordine alla responsabilità dell'opponente, posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, non consente di giustificare una deroga alla regolazione delle spese basata sul principio della soccombenza, la quale era nel caso di specie consequenziale al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'amministrazione resistente, come risulta chiaramente evincibile dal dispositivo, e non può pertanto integrare in alcun modo le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
Alla luce di ciò la sentenza appellata va riformata e la va condannata al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M.
55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la bassa complessità delle questioni trattate (fino ad euro 1.100,00), e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria
Spese processuali Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del
D.M. n. 55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, della limitata attività processuale svolta e della assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, con attribuzione in favore dell'avv.to Emilio ID.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
1312/2024, relativa all'appello avverso la sentenza n. 174/2024 del Giudice di Pace di GAETA come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_1 pagina 3 di 4 2. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la Controparte_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...] Parte_2 che liquida in euro 139,00 per compensi professionali ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
3. condanna la al pagamento delle spese processuali del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 91,50 per esborsi ed euro 232,00 per compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55/14, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv.to Emilio ID per dichiarato anticipo.
Cassino 25.6.2025
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 1312/2024 avente ad oggetto Opposizione ex art. 22, l. 689/81- Appello ha pronunziato, dando lettura del dispositivo in udienza, la seguente SENTENZA TRA
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] , rappresentato e difeso dall'avv. Emilio ID, ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Minturno (LT), via Appia, 429 APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale di udienza de 25.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 00023434 emessa dall' , a seguito Controparte_2 del rigetto del ricorso proposto contro il verbale di accertamento di infrazione al cds n. 000686/R/23 elevato dalla polizia locale di Gaeta.
pagina 1 di 4 A sostegno del ricorso l'istante eccepiva, tra l'altro, la mancanza di idonea segnaletica sul luogo dell'accertamento, concludendo per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.
Non si è costituita in giudizio la , che rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 179/2024 il Giudice di Pace di Gaeta accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, ordinanza ingiunzione n. 00023434, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta, N. 179/2024 nella causa iscritta al R.G. 86/2024 depositata in data 16/04/2024, ha proposto appello deducendo, la violazione del Parte_1 principio della soccombenza sostanziale e/o virtuale, la genericità della motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92, 118 DISP.ATT.132 CPC E 24 E 11 COST.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “1) statuire e dichiarare dovute all'Avv. Emilio
ID quale procuratore antistatario le spese del primo Giudizio in luogo della compensazione stabilita in prima cura oltre accessori e rimborso forfettario come da specifica indicata in narrativa disponendone il pagamento nei confronti dei soccombenti con la già richiesta distrazione, 2) confermare per il resto la Sentenza resa, immune da vizi logici e formali per quanto attiene il merito della vicenda;
3) Con vittoria di spese e di onorari anche del presente giudizio sempre con distrazione.”
Non si è costituita in giudizio la , benchè regolarmente citata e con provvedimento Controparte_1 del 30.05.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con prova documentale, veniva discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 25.06.2025.
LA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmente citata in giudizio e Controparte_1 non costituitasi.
Sempre in via preliminare va osservato che l'appello tempestivamente proposto è ammissibile, in quanto sufficientemente specifico sia con riferimento all'individuazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di appello, sia con riferimento al motivo posto a fondamento dell'impugnazione e formulato conformemente ai nuovi requisiti previsti dalla disciplina sull'atto di appello.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Erroneamente la sentenza impugnata ha operato la compensazione delle spese processuali, ponendo a fondamento della decisione la sussistenza di “giusti motivi” per compensare le spese processuali.
Non si evince dalla sentenza una adeguata motivazione, che abbia determinato il giudice ad operare la compensazione delle spese di lite. In realtà, non vi erano neppure i presupposti per la compensazione, considerato l'integrale accoglimento del ricorso ed i limiti che incontra del giudice il potere di pagina 2 di 4 compensazione delle spese processuali (art. 92 c.p.c.) nella formulazione vigente all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata. In particolare l'art 92 c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca in cui è stato introdotto il giudizio in esame consente la compensazione delle spese tra le parti solo se vi
è soccombenza reciproca o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora in presenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr sentenza delle Corte Cost. del 18.4.2018 n. 77), certamente non ricorrenti nel caso di specie.
Ed invero la Corte di Cassazione con l'ordinanza 22310 del 25.9.2017 ha chiarito che: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le
"gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”.
Nel caso di specie la carenza di prove in ordine alla responsabilità dell'opponente, posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, non consente di giustificare una deroga alla regolazione delle spese basata sul principio della soccombenza, la quale era nel caso di specie consequenziale al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'amministrazione resistente, come risulta chiaramente evincibile dal dispositivo, e non può pertanto integrare in alcun modo le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
Alla luce di ciò la sentenza appellata va riformata e la va condannata al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M.
55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la bassa complessità delle questioni trattate (fino ad euro 1.100,00), e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria
Spese processuali Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del
D.M. n. 55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, della limitata attività processuale svolta e della assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, con attribuzione in favore dell'avv.to Emilio ID.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
1312/2024, relativa all'appello avverso la sentenza n. 174/2024 del Giudice di Pace di GAETA come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_1 pagina 3 di 4 2. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la Controparte_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...] Parte_2 che liquida in euro 139,00 per compensi professionali ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
3. condanna la al pagamento delle spese processuali del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 91,50 per esborsi ed euro 232,00 per compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55/14, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv.to Emilio ID per dichiarato anticipo.
Cassino 25.6.2025
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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