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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 22/01/2024 al n. 103/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Spinea (VE), via Rossignago Parte_1 P.IVA_1
n. 89H, codice fiscale e partita IVA in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, geom. , nato a [...] il Parte_2
06.09.1950 e residente in [...]2, codice fiscale
, , con sede in C.F._1 Parte_3
Venezia (VE), via Torino n 125/4, codice fiscale in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, signor , nato a [...] Parte_2
pagina 1 di 10 il 06.09.1950, codice fiscale , C.F._1 Controparte_1
con sede legale a Spinea (VE), via Rossignago n. 89/H, codice fiscale
, in persona del rappresentante legale pro tempore, geom. P.IVA_3 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Rossignago n. 91/2, codice fiscale , e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...]
, residente in [...]2, tutti C.F._1
rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
dall'avv. Dennis Cogo ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in
EN NA (PD), via Roma n. 55/5 (pec
Email_1
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 23.08.1940, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Stefano Capo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Palazzo n. 31/A, Mestre,
come da procura conferita per il giudizio di primo grado
-appellato-
avente per oggetto: Arbitraggio - Perizia contrattuale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'11.09.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
pagina 2 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via
principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, annullare o riformare in tutto o in parte la sentenza n. 2171/2023 resa
dal Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
dottoressa Silvia Zeminian, R.G. n. 10034/2019, pubblicata il 29.11.2023,
notificata il 20.12.2023 e per l'effetto disporre nuova consulenza grafologica
sulle sottoscrizioni e la postilla scritta a mano di cui alla convenzione di
arbitrato di cui al doc. 3 mediante nomina di nuovo consulente di fiducia della
Corte essendo la dottoressa deceduta;
Persona_1
in via istruttoria:
- disporsi consulenza grafologica sulle sottoscrizioni e la postilla scritta a mano
di cui alla convenzione di arbitrato di cui al doc. 3 mediante nomina di nuovo
consulente di fiducia della Corte essendo la dottoressa Persona_1
deceduta.
- acquisirsi il fascicolo del procedimento civile di primo grado n. 10034/2019
r.g. (tribunale di Venezia);
Con totale rifusione delle spese e competenze di lite anche del presente secondo
grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei
requisiti di cui all'articolo 342, primo comma, n. 3
nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata
pagina 3 di 10 in subordine, si ripropone la domanda di accertamento del credito vantato dal
geometra nei confronti della società per progettazione e CP_2 CP_1
direzione dei lavori
Comunque con rifusione delle spese di lite ed accessori, ivi comprese spese
generali nella misura del 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto del 27.09.2019 il geom. citava in giudizio, avanti Controparte_2
il Tribunale di Venezia. le società Immobiliare Santa Fosca S.r.l., Parte_3
, ed il geom. , deducendo di avere
[...] Parte_1 Parte_2
svolto con il proprio Studio Tecnico prestazioni professionali in favore delle società convenute di cui il geom. era amministratore o di cui aveva la Pt_2
quota di maggioranza, nonché nei confronti dello stesso . Pt_2
Narrava l'attore che le parti avevano convenuto al termine dei lavori di compromettere in arbitrato la determinazione dei compensi a sé spettanti con convenzione del 8.04.2015, ma che il geom. non dava adempimento alla Pt_2
convenzione sulla base di una clausola unilateralmente sottoscritta in calce alla scrittura ridetta.
Adiva quindi l'intestato tribunale perché venisse accertata la nullità della condizione sospensiva apposta alla convenzione di arbitrato e conseguentemente venissero dichiarati i convenuti obbligati al rispetto della stessa.
In subordine, chiedeva che le parti convenute, ciascuna per la propria spettanza,
fossero condannate al pagamento in proprio favore delle relative competenze professionali eseguite dallo Studio Tecnico su loro specifico incarico.
pagina 4 di 10 1.2 Le parti convenute si costituivano disconoscendo formalmente la sottoscrizione di ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c. ed affermando Parte_2
che la convenzione de qua non era mai stata sottoscritta da né in Parte_2
proprio né nella veste di legale rappresentante delle società
Contestavano inoltre la ricostruzione dei fatti esposta in citazione, la validità e l'esecutività della convenzione, nonché la debenza del credito vantato dall'attore.
1.3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU grafologica e quindi decisa dal Tribunale con sentenza n. 2171/2013, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.11.2023, che, in accoglimento delle domande attoree, dichiarava l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla convenzione dell'8.4.2015 in quanto riferibile a e, però, Parte_2
accertava la nullità della clausola di cui alla postilla in calce alla medesima scrittura in quanto avente natura meramente potestativa, comunque osservando che la controparte non l'aveva accettata. Concludeva, quindi, che la fondatezza della richiesta di pagamento del geom. avrebbe dovuto essere accertata CP_2
in base alla convenzione di arbitrato di cui era lite con la quale le parti si erano determinate a risolvere negozialmente la controversia attraverso l'arbitrato irrituale.
I convenuti venivano condannati alla rifusione delle spese di lite e di C.T.U.
****
2. e le società convenute in primo grado hanno proposto appello Parte_2
avverso la suddetta sentenza.
pagina 5 di 10 2.1 Con il primo motivo hanno eccepito l'utilizzo, da parte del C.T.U., di scritture comparative non riferite al signor in violazione dell'art. 217, Pt_2
comma 2, c.p.c.
Hanno sul punto ricordato di avere eccepito sin dalla memoria ex art. 183,
comma VI, n. 3 c.p.c. che alcune scritture comparative in atti (quelle prodotte dall'attore sub doc. 9, 10 e da 16 a 23) non erano riferibili al , il quale, nel Pt_2
corso delle operazioni peritali, aveva confermato di non avere sottoscritto quelle di cui ai docc. 10, 18, 20, 22 e 23 e precisato di non ricordare la sottoscrizione di quelle prodotte sub docc. 16, 17, 19 e 21. Tutti tali documenti non avrebbero potuto essere utilizzati dall'ausiliario in quanto l'art. 217 c.p.c. richiede l'accordo delle parti, salvo che si tratti di scritture riconosciute o accertate per sentenza ovvero di atti pubblici. Trattasi di violazione di legge determinatasi già
in forza dell'ordinanza del G.I. dell'11.6.2021 che, in risposta ad una richiesta di chiarimenti del C.T.U. sulla documentazione utilizzabile, aveva disposto che venissero esaminate tutte le scritture comparative in mancanza di disconoscimenti operati dal convenuto . Pt_2
A detta degli appellanti “Un simile errore ed una simile violazione hanno, a
cascata, falsato l'esito della perizia grafologica e quindi la decisione che, sulla
scorta della stessa, il giudice ha adottato”
2.2 Con il secondo motivo hanno lamentato il mancato utilizzo di scritture comparative certamente riferibili a (atti notarili prodotti dall'attore sub Pt_2
docc. da 11 a 14 del suo fascicolo che la dott.ssa non ha indicato, tra Per_1
quelle oggetto di disamina, alle pagg. 4 e 5 della sua relazione).
pagina 6 di 10 2.3 Con il terzo motivo hanno lamentato il rigetto della richiesta di chiarimenti rivolta al C.T.U. in ordine alle scritture comparative ed alle osservazioni formulate dal proprio C.T.P., sollecitando l'integrazione e la rinnovazione della consulenza grafologica con altro consulente (in ragione del decesso della dott.ssa
. Per_1
3, Si è costituito , sollecitando la reiezione del gravame. Controparte_2
4. La causa è trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c.
dell'11.09.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 6.6.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5. Il gravame va deciso sul preliminare rilievo che gli appellanti hanno omesso di indicare le conseguenze che sono derivate dalle lamentate violazioni di legge,
non venendo, in particolar modo, chiarito in che modo la consulenza grafologica,
laddove non avesse tenuto conto dei documenti oggetto del primo motivo di gravame ed avesse, invece, esaminato quelli oggetto del secondo mezzo, e tenuto conto delle osservazioni del loro C.T.P., sarebbe pervenuta ad un esito diverso.
5.1 Va evidenziato che la consulenza si è svolta analizzando anche le diverse sottoscrizioni apposte da nel saggio grafico richiestogli dal C.T.U. e che Pt_2
tra i documenti non disconosciuti né disconoscibili figura il doc. 15, che atto pubblico amministrativo recante sei firmo- sigle. Quindi, l'ausiliario ha avuto a disposizione diverse comparative le cui riconducibilità all'appellante non Pt_2
è stata contestata.
Va altresì evidenziato che il C.T.U., pur ammettendo una variabilità in alcune parti delle sottoscrizioni dell'appellante , ha dato atto di avere riscontrato Pt_2
pagina 7 di 10 delle costanti grafiche, risultando le firme che si rinvengono nella generalità
delle scritture di comparazione del tutto compatibili con quelle oggetto di esame che ha ritenuto autografe (v. pagg. 28 e 29 dell'elaborato).
Osserva allora il Collegio che la mera violazione di legge, ove in ipotesi ritenuta sussistente, non può giustificare la rinnovazione della consulenza tecnica qualora non sia stata quanto meno formulata una convincente allegazione in ordine al fatto che il consulente, esaminando documenti parzialmente diversi da quelli utilizzati per la risposta al quesito, sarebbe pervenuto a conclusioni diverse da quelle contestate. È del resto costante in tal senso nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 3 , Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020) l'affermazione secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue, per la Suprema
Corte, che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
5.2 Analogamente, si osserva che gli appellanti non hanno approfondito in alcun modo il contenuto delle osservazioni del loro C.T.P. al fine di dimostrare che le stesse avrebbero dovuto essere (positivamente) tenute in considerazione dell'ausiliario. Del tutto generico è, infatti, il “rimando integrale” cui gli stessi si sono limitati nell'esposizione del terzo motivo.
pagina 8 di 10 6.1 L'appello è, pertanto, respinto e gli appellanti sono tenuti alla rifusione delle spese di , determinate, esclusa la fase istruttoria, sulla base dei Controparte_2
parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
6.2 Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e degli altri appellanti di un Pt_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
nei confronti di avverso la sentenza nr. Parte_2 Controparte_2
2171/2023 del Tribunale di Venezia, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 29.11.2023, lo rigetta e;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese del grado d'appello di
, liquidate in Euro 6.946,00 per compenso oltre a IVA e CPA Controparte_2
come per legge e spese generali al 15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
, e di un
[...] Parte_3 Controparte_1 Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 23 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 9 di 10 Dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 22/01/2024 al n. 103/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Spinea (VE), via Rossignago Parte_1 P.IVA_1
n. 89H, codice fiscale e partita IVA in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, geom. , nato a [...] il Parte_2
06.09.1950 e residente in [...]2, codice fiscale
, , con sede in C.F._1 Parte_3
Venezia (VE), via Torino n 125/4, codice fiscale in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, signor , nato a [...] Parte_2
pagina 1 di 10 il 06.09.1950, codice fiscale , C.F._1 Controparte_1
con sede legale a Spinea (VE), via Rossignago n. 89/H, codice fiscale
, in persona del rappresentante legale pro tempore, geom. P.IVA_3 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Rossignago n. 91/2, codice fiscale , e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...]
, residente in [...]2, tutti C.F._1
rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
dall'avv. Dennis Cogo ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in
EN NA (PD), via Roma n. 55/5 (pec
Email_1
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 23.08.1940, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Stefano Capo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Palazzo n. 31/A, Mestre,
come da procura conferita per il giudizio di primo grado
-appellato-
avente per oggetto: Arbitraggio - Perizia contrattuale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'11.09.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
pagina 2 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via
principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, annullare o riformare in tutto o in parte la sentenza n. 2171/2023 resa
dal Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
dottoressa Silvia Zeminian, R.G. n. 10034/2019, pubblicata il 29.11.2023,
notificata il 20.12.2023 e per l'effetto disporre nuova consulenza grafologica
sulle sottoscrizioni e la postilla scritta a mano di cui alla convenzione di
arbitrato di cui al doc. 3 mediante nomina di nuovo consulente di fiducia della
Corte essendo la dottoressa deceduta;
Persona_1
in via istruttoria:
- disporsi consulenza grafologica sulle sottoscrizioni e la postilla scritta a mano
di cui alla convenzione di arbitrato di cui al doc. 3 mediante nomina di nuovo
consulente di fiducia della Corte essendo la dottoressa Persona_1
deceduta.
- acquisirsi il fascicolo del procedimento civile di primo grado n. 10034/2019
r.g. (tribunale di Venezia);
Con totale rifusione delle spese e competenze di lite anche del presente secondo
grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei
requisiti di cui all'articolo 342, primo comma, n. 3
nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata
pagina 3 di 10 in subordine, si ripropone la domanda di accertamento del credito vantato dal
geometra nei confronti della società per progettazione e CP_2 CP_1
direzione dei lavori
Comunque con rifusione delle spese di lite ed accessori, ivi comprese spese
generali nella misura del 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto del 27.09.2019 il geom. citava in giudizio, avanti Controparte_2
il Tribunale di Venezia. le società Immobiliare Santa Fosca S.r.l., Parte_3
, ed il geom. , deducendo di avere
[...] Parte_1 Parte_2
svolto con il proprio Studio Tecnico prestazioni professionali in favore delle società convenute di cui il geom. era amministratore o di cui aveva la Pt_2
quota di maggioranza, nonché nei confronti dello stesso . Pt_2
Narrava l'attore che le parti avevano convenuto al termine dei lavori di compromettere in arbitrato la determinazione dei compensi a sé spettanti con convenzione del 8.04.2015, ma che il geom. non dava adempimento alla Pt_2
convenzione sulla base di una clausola unilateralmente sottoscritta in calce alla scrittura ridetta.
Adiva quindi l'intestato tribunale perché venisse accertata la nullità della condizione sospensiva apposta alla convenzione di arbitrato e conseguentemente venissero dichiarati i convenuti obbligati al rispetto della stessa.
In subordine, chiedeva che le parti convenute, ciascuna per la propria spettanza,
fossero condannate al pagamento in proprio favore delle relative competenze professionali eseguite dallo Studio Tecnico su loro specifico incarico.
pagina 4 di 10 1.2 Le parti convenute si costituivano disconoscendo formalmente la sottoscrizione di ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c. ed affermando Parte_2
che la convenzione de qua non era mai stata sottoscritta da né in Parte_2
proprio né nella veste di legale rappresentante delle società
Contestavano inoltre la ricostruzione dei fatti esposta in citazione, la validità e l'esecutività della convenzione, nonché la debenza del credito vantato dall'attore.
1.3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU grafologica e quindi decisa dal Tribunale con sentenza n. 2171/2013, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.11.2023, che, in accoglimento delle domande attoree, dichiarava l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla convenzione dell'8.4.2015 in quanto riferibile a e, però, Parte_2
accertava la nullità della clausola di cui alla postilla in calce alla medesima scrittura in quanto avente natura meramente potestativa, comunque osservando che la controparte non l'aveva accettata. Concludeva, quindi, che la fondatezza della richiesta di pagamento del geom. avrebbe dovuto essere accertata CP_2
in base alla convenzione di arbitrato di cui era lite con la quale le parti si erano determinate a risolvere negozialmente la controversia attraverso l'arbitrato irrituale.
I convenuti venivano condannati alla rifusione delle spese di lite e di C.T.U.
****
2. e le società convenute in primo grado hanno proposto appello Parte_2
avverso la suddetta sentenza.
pagina 5 di 10 2.1 Con il primo motivo hanno eccepito l'utilizzo, da parte del C.T.U., di scritture comparative non riferite al signor in violazione dell'art. 217, Pt_2
comma 2, c.p.c.
Hanno sul punto ricordato di avere eccepito sin dalla memoria ex art. 183,
comma VI, n. 3 c.p.c. che alcune scritture comparative in atti (quelle prodotte dall'attore sub doc. 9, 10 e da 16 a 23) non erano riferibili al , il quale, nel Pt_2
corso delle operazioni peritali, aveva confermato di non avere sottoscritto quelle di cui ai docc. 10, 18, 20, 22 e 23 e precisato di non ricordare la sottoscrizione di quelle prodotte sub docc. 16, 17, 19 e 21. Tutti tali documenti non avrebbero potuto essere utilizzati dall'ausiliario in quanto l'art. 217 c.p.c. richiede l'accordo delle parti, salvo che si tratti di scritture riconosciute o accertate per sentenza ovvero di atti pubblici. Trattasi di violazione di legge determinatasi già
in forza dell'ordinanza del G.I. dell'11.6.2021 che, in risposta ad una richiesta di chiarimenti del C.T.U. sulla documentazione utilizzabile, aveva disposto che venissero esaminate tutte le scritture comparative in mancanza di disconoscimenti operati dal convenuto . Pt_2
A detta degli appellanti “Un simile errore ed una simile violazione hanno, a
cascata, falsato l'esito della perizia grafologica e quindi la decisione che, sulla
scorta della stessa, il giudice ha adottato”
2.2 Con il secondo motivo hanno lamentato il mancato utilizzo di scritture comparative certamente riferibili a (atti notarili prodotti dall'attore sub Pt_2
docc. da 11 a 14 del suo fascicolo che la dott.ssa non ha indicato, tra Per_1
quelle oggetto di disamina, alle pagg. 4 e 5 della sua relazione).
pagina 6 di 10 2.3 Con il terzo motivo hanno lamentato il rigetto della richiesta di chiarimenti rivolta al C.T.U. in ordine alle scritture comparative ed alle osservazioni formulate dal proprio C.T.P., sollecitando l'integrazione e la rinnovazione della consulenza grafologica con altro consulente (in ragione del decesso della dott.ssa
. Per_1
3, Si è costituito , sollecitando la reiezione del gravame. Controparte_2
4. La causa è trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c.
dell'11.09.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 6.6.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5. Il gravame va deciso sul preliminare rilievo che gli appellanti hanno omesso di indicare le conseguenze che sono derivate dalle lamentate violazioni di legge,
non venendo, in particolar modo, chiarito in che modo la consulenza grafologica,
laddove non avesse tenuto conto dei documenti oggetto del primo motivo di gravame ed avesse, invece, esaminato quelli oggetto del secondo mezzo, e tenuto conto delle osservazioni del loro C.T.P., sarebbe pervenuta ad un esito diverso.
5.1 Va evidenziato che la consulenza si è svolta analizzando anche le diverse sottoscrizioni apposte da nel saggio grafico richiestogli dal C.T.U. e che Pt_2
tra i documenti non disconosciuti né disconoscibili figura il doc. 15, che atto pubblico amministrativo recante sei firmo- sigle. Quindi, l'ausiliario ha avuto a disposizione diverse comparative le cui riconducibilità all'appellante non Pt_2
è stata contestata.
Va altresì evidenziato che il C.T.U., pur ammettendo una variabilità in alcune parti delle sottoscrizioni dell'appellante , ha dato atto di avere riscontrato Pt_2
pagina 7 di 10 delle costanti grafiche, risultando le firme che si rinvengono nella generalità
delle scritture di comparazione del tutto compatibili con quelle oggetto di esame che ha ritenuto autografe (v. pagg. 28 e 29 dell'elaborato).
Osserva allora il Collegio che la mera violazione di legge, ove in ipotesi ritenuta sussistente, non può giustificare la rinnovazione della consulenza tecnica qualora non sia stata quanto meno formulata una convincente allegazione in ordine al fatto che il consulente, esaminando documenti parzialmente diversi da quelli utilizzati per la risposta al quesito, sarebbe pervenuto a conclusioni diverse da quelle contestate. È del resto costante in tal senso nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 3 , Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020) l'affermazione secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue, per la Suprema
Corte, che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
5.2 Analogamente, si osserva che gli appellanti non hanno approfondito in alcun modo il contenuto delle osservazioni del loro C.T.P. al fine di dimostrare che le stesse avrebbero dovuto essere (positivamente) tenute in considerazione dell'ausiliario. Del tutto generico è, infatti, il “rimando integrale” cui gli stessi si sono limitati nell'esposizione del terzo motivo.
pagina 8 di 10 6.1 L'appello è, pertanto, respinto e gli appellanti sono tenuti alla rifusione delle spese di , determinate, esclusa la fase istruttoria, sulla base dei Controparte_2
parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
6.2 Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e degli altri appellanti di un Pt_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
nei confronti di avverso la sentenza nr. Parte_2 Controparte_2
2171/2023 del Tribunale di Venezia, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 29.11.2023, lo rigetta e;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese del grado d'appello di
, liquidate in Euro 6.946,00 per compenso oltre a IVA e CPA Controparte_2
come per legge e spese generali al 15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
, e di un
[...] Parte_3 Controparte_1 Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 23 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 9 di 10 Dott. Luca Marani
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 10 di 10