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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona D'Auria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9993/2023 R.G. promossa
DA:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Di Monda (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del CodiceFiscale_2 ricorso in opposizione;
-RICORRENTE-
CONTRO
:
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ), C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-05-2023 parte ricorrente in epigrafe ha esposto: che in data 05/06/2020 inoltrava domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92; che riceveva comunicazione di reiezione della domanda amministrativa per non sussistenza del requisito sanitario a seguito della visita presso la competente commissione medica in data 05/11/2020; che, pertanto, inoltrava ricorso per ATP, ritenendo di versare nelle condizioni di salute per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, essendo affetta dalle patologie certificate e specificamente illustrate nel ricorso;
che, instaurato il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e recante n.r.g. 8639/2021 e nominato, quale CTU, il dott.
[...]
, questi inoltrava bozza dell'elaborato nella quale concludeva per la non sussistenza del Per_2 requisito sanitario , in seguito depositava definitivamente l'elaborato in cancelleria, negando il requisito sanitario;
che il Tribunale inviava comunicazione per il dissenso, che veniva tempestivamente depositato, contestando le conclusioni della citata CTU e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Che l'Ecc.mo Tribunale adito, seguendo le forme e le modalità previste dall'art.696-bis c.p.c. (“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”), disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica;
2) In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap grave ex art 3 co.3 legge 104/1992;
3) Infine accertato il requisito sanitario legittimante la corresponsione delle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento ed handicap grave ex legge 104/1992), dichiararle integralmente accolte sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui ne verrà accertato il diritto da parte del CTU;
4) Condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente, nel rispetto dei minimi tariffari previsti dalla tabella forense, in conformità della nota spese che si deposita, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.” Si costituiva l' che, con diverse difese richiedeva il rigetto del ricorso in opposizione poiché CP_1 infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. La causa è stata decisa all'odierna udienza. Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP. Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili.
In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU, sulla base della documentazione medica prodotta, limitandosi a contestare genericamente la perizia senza apportare specifiche valutazioni in ordine alla stessa né integrazioni documentali atte a incidere sulla valutazione delle patologie già considerate e valutate in sede di perizia. Sostanzialmente, quindi, parte ricorrente evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in cui si legge:
“II) Valutazione medico-legale Le predette patologie sono da considerarsi permanenti e già presenti all'epoca di presentazione della domanda amministrativa . La vasculopatia cerebrale cronica cagiona un decadimento cognitivo di grado moderato le funzioni psichiche superiori appaiono ancora sufficientemente conservate . Il diabete mellito, di tipo II è in terapia con solo dieta . La poliartrosi cagiona una limitazione funzionale a carico delle articolazioni maggiori con impegno di media entità ma allo stato la stazione eretta e la deambulazione autonoma sono possibili ed autonome. La ipertensione arteriosa è in buona fase di compenso emodinamico e non è caratterizzata da complicanze d'organo. Le suddette minorazioni pur compromettendo lo stato fisico del ricorrente non impediscono allo stessa di deambulare autonomamente o di provvedere, sempre autonomamente ,alle necessità della sua vita quotidiana , come si rileva anche dall'indice di autonomia delle attività quotidiane (ADL) e dalla scala delle attività strumentali quotidiane (IADL) riportate nell'esame obiettivo . Ne consegue pertanto la insussistenza dei requisiti medico - legali per legittimare la indennità di accompagnamento. Per le predette patologie il ricorrente è da considerarsi :” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) : grave 100%.
Ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3 .
CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Magistrato si può affermare che:
1) L'istante presenta le patologie di cui al punto precedente
2) Le predette patologie possono considerarsi preesistenti all'epoca di presentazione della domanda amministrativa , eccettuata la patologia di cui al punto 2 documentata in epoca successiva.
3) Successivamente alla data della domanda amministrativa non si è verificato aggravamento delle patologie denunciate.
4) Nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si sono verificate patologie di altra natura comunque incidenti sul complesso invalidante.
Tenuto conto del grado e della natura delle infermità o minorazioni accertate si può affermare che l'istante è da considerarsi :” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) : grave 100% .
Ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3 . CONCLUSIONI
Il ricorrente non è da considerarsi bisognevole di accompagnamento a norma delle Parte_1 leggi vigenti. Il ricorrente è da considerarsi :” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) : grave 100%
Ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3 .” Tutto ciò premesso, appare opportuno altresì rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e in tale procedimento, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell come da separato decreto. CP_1
Napoli lì 16-07-2024.
Il Giudice
Dott.ssa Simona D'Auria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona D'Auria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9993/2023 R.G. promossa
DA:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Di Monda (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del CodiceFiscale_2 ricorso in opposizione;
-RICORRENTE-
CONTRO
:
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ), C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-05-2023 parte ricorrente in epigrafe ha esposto: che in data 05/06/2020 inoltrava domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92; che riceveva comunicazione di reiezione della domanda amministrativa per non sussistenza del requisito sanitario a seguito della visita presso la competente commissione medica in data 05/11/2020; che, pertanto, inoltrava ricorso per ATP, ritenendo di versare nelle condizioni di salute per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, essendo affetta dalle patologie certificate e specificamente illustrate nel ricorso;
che, instaurato il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e recante n.r.g. 8639/2021 e nominato, quale CTU, il dott.
[...]
, questi inoltrava bozza dell'elaborato nella quale concludeva per la non sussistenza del Per_2 requisito sanitario , in seguito depositava definitivamente l'elaborato in cancelleria, negando il requisito sanitario;
che il Tribunale inviava comunicazione per il dissenso, che veniva tempestivamente depositato, contestando le conclusioni della citata CTU e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Che l'Ecc.mo Tribunale adito, seguendo le forme e le modalità previste dall'art.696-bis c.p.c. (“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”), disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica;
2) In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap grave ex art 3 co.3 legge 104/1992;
3) Infine accertato il requisito sanitario legittimante la corresponsione delle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento ed handicap grave ex legge 104/1992), dichiararle integralmente accolte sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui ne verrà accertato il diritto da parte del CTU;
4) Condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente, nel rispetto dei minimi tariffari previsti dalla tabella forense, in conformità della nota spese che si deposita, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.” Si costituiva l' che, con diverse difese richiedeva il rigetto del ricorso in opposizione poiché CP_1 infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. La causa è stata decisa all'odierna udienza. Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP. Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili.
In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU, sulla base della documentazione medica prodotta, limitandosi a contestare genericamente la perizia senza apportare specifiche valutazioni in ordine alla stessa né integrazioni documentali atte a incidere sulla valutazione delle patologie già considerate e valutate in sede di perizia. Sostanzialmente, quindi, parte ricorrente evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in cui si legge:
“II) Valutazione medico-legale Le predette patologie sono da considerarsi permanenti e già presenti all'epoca di presentazione della domanda amministrativa . La vasculopatia cerebrale cronica cagiona un decadimento cognitivo di grado moderato le funzioni psichiche superiori appaiono ancora sufficientemente conservate . Il diabete mellito, di tipo II è in terapia con solo dieta . La poliartrosi cagiona una limitazione funzionale a carico delle articolazioni maggiori con impegno di media entità ma allo stato la stazione eretta e la deambulazione autonoma sono possibili ed autonome. La ipertensione arteriosa è in buona fase di compenso emodinamico e non è caratterizzata da complicanze d'organo. Le suddette minorazioni pur compromettendo lo stato fisico del ricorrente non impediscono allo stessa di deambulare autonomamente o di provvedere, sempre autonomamente ,alle necessità della sua vita quotidiana , come si rileva anche dall'indice di autonomia delle attività quotidiane (ADL) e dalla scala delle attività strumentali quotidiane (IADL) riportate nell'esame obiettivo . Ne consegue pertanto la insussistenza dei requisiti medico - legali per legittimare la indennità di accompagnamento. Per le predette patologie il ricorrente è da considerarsi :” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) : grave 100%.
Ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3 .
CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Magistrato si può affermare che:
1) L'istante presenta le patologie di cui al punto precedente
2) Le predette patologie possono considerarsi preesistenti all'epoca di presentazione della domanda amministrativa , eccettuata la patologia di cui al punto 2 documentata in epoca successiva.
3) Successivamente alla data della domanda amministrativa non si è verificato aggravamento delle patologie denunciate.
4) Nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si sono verificate patologie di altra natura comunque incidenti sul complesso invalidante.
Tenuto conto del grado e della natura delle infermità o minorazioni accertate si può affermare che l'istante è da considerarsi :” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) : grave 100% .
Ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3 . CONCLUSIONI
Il ricorrente non è da considerarsi bisognevole di accompagnamento a norma delle Parte_1 leggi vigenti. Il ricorrente è da considerarsi :” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) : grave 100%
Ai sensi della L. 104/92 la ricorrente è da considerarsi portatore di handicap, comma 1 art. 3 .” Tutto ciò premesso, appare opportuno altresì rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e in tale procedimento, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell come da separato decreto. CP_1
Napoli lì 16-07-2024.
Il Giudice
Dott.ssa Simona D'Auria