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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente est.
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Adele APICELLA giudice ausiliaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 127/21 R.G., vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Desina
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, , rappresentati e Controparte_4 Controparte_5 difesi dagli Avv.ti Gennaro Ceci e Michele Lasaponara
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
, rappresentata e difesa Controparte_6 dall'Avv. Antonio Giordano
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 20 Oggetto: responsabilità sanitaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e sorelle di Controparte_5 Controparte_4 Parte_2
, deceduto presso l'ospedale di (in seguito indicato
[...] Parte_1 Pt_1
anche come , hanno presentato ricorso per accertamento tecnico CP_7 preventivo ex art. 696 bis c.p.c. con finalità conciliative (R.G. 1418/19) innanzi al
Tribunale di Matera affinché fossero accertate le cause della morte di quest'ultimo e il rispetto delle regole delle linee guida da parte dei sanitari.
2. Espletata la consulenza medico-legale da parte del dr. e del prof. Persona_1
è emerso: che il decesso di è Persona_2 Parte_2 avvenuto per “Insufficienza Multi-organo secondaria a sindrome di schiacciamento
a sua volta conseguente al trauma da schiacciamento”; che le condotte del personale medico del pronto soccorso di OR (ove dapprima era stato portato il paziente) non avevano influito in maniera determinante sull'exitus del paziente;
che l'esito infausto era invece dovuto alle successive carenze evidenziate nell'assistenza presso l'ospedale di Pt_1
I congiunti del de cuius, e cioè le due sorelle e Controparte_5 Controparte_4
la moglie e i figli, e ,
[...] Controparte_1 CP_3 CP_2
quest'ultimo all'epoca minorenne e, pertanto, rappresentato in giudizio dalla madre, hanno proposto ricorso ex art 702 bis cpc dinanzi al Tribunale di Matera (RG.
344/20) nei confronti dell' e dell' al fine di CP_8 Controparte_9
ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della morte del loro congiunto.
3. Il Tribunale con ordinanza del 19.1.21, rep. 34/21, accogliendo parzialmente la domanda dei ricorrenti, ha condannato l'ospedale al risarcimento dei danni CP_7
in favore dei ricorrenti a seguito del decesso del loro congiunto, così liquidati: per e € 310.000,00 ciascuno e per Parte_3 CP_2
e € 40.000,00 ciascuno, oltre interessi legali Controparte_4 CP_5
dal giorno della domanda a quello del soddisfo. Ha condannato inoltre l' Pt_1
pagina 2 di 20 ospedaliera al pagamento delle spese di ctu e delle spese di lite, mentre ha compensato le spese di lite tra i ricorrenti e l' CP_8
Il primo giudice:
- ha condiviso le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti di ufficio laddove hanno accertato che , pur in presenza di un comportamento censurabile dei sanitari di OR, quello assunto dai medici di è valso ad interrompere il nesso Pt_1 causale tra la condotta dei primi e l'exitus; che quindi le condotte dei sanitari del nosocomio di hanno costituito una causa sopravvenuta da sola sufficiente a Pt_1
determinare il decesso se si considera che, il trasferimento presso l'Ospedale di si rese necessario e, ivi giunto, il paziente avrebbe avuto “concrete Pt_1
possibilità di sopravvivenza” se fosse stato adeguatamente trattato;
- per il risarcimento del danno parentale ha applicato le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano;
- ha accolto anche la domanda risarcitoria da danno parentale avanzata dalle sorelle non conviventi del congiunto deceduto avendo la giurisprudenza superato il principio secondo cui la sua liquidazione richiede una convivenza;
- ha accolto altresì la domanda proposta iure hereditatis, dalla moglie e dai figli per il risarcimento del c.d. “danno morale terminale” subìto dal loro congiunto;
- ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, avanzata iure hereditatis, per la perdita della capacità lavorativa della vittima, sostenendo che tale diritto al risarcimento si sarebbe potuto concretizzare solo se la vittima fosse sopravvissuta, in quanto il diritto per il quale si chiede il risarcimento è quello spettante ad un soggetto per aver perso la capacità di produrre reddito.
4. Avverso l'ordinanza resa dal tribunale di Matera ha proposto appello l'
[...]
la quale: Controparte_10
- ha eccepito l'improcedibilità della domanda di primo grado proposta da CP_1
, e per omesso esperimento del tentativo
[...] CP_2 CP_3
di mediazione, ex art. 5, 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 sostenendo, in particolare, che i predetti non avevano proposto domanda ex art. 696 bis c.p.c. per ATP, come le altre pagina 3 di 20 due ricorrenti, e, pertanto, non si era realizzata in capo ad essi la condizione di procedibilità prevista dalla L. n. 24/2017;
- ha censurato la motivazione dell'ordinanza affermando che non si evince il percorso logico e giuridico seguito dal primo giudice per giungere ad affermare la responsabilità esclusiva di essa appellante, essendo stata omessa ogni valutazione del comportamento tenuto dai sanitari del;
Parte_4
-ha lamentato che il Tribunale non ha considerato le risultanze emerse dalla consulenza espletata dalla Procura della Repubblica nel parallelo procedimento penale, nella quale è stato rappresentato che i sanitari dell'ospedale di OR non avevano somministrato al paziente un'adeguata quantità di idratazione per il riempimento volemico, considerata la sindrome da schiacciamento provocata dal trattore sotto il quale il predetto era rimasto mentre lavorava;
- ha, pertanto, sostenuto che nel caso di specie sia ravvisabile un concorso di fatti colposi indipendenti che hanno contribuito a determinare un evento in relazione al quale ciascuno deve rispondere delle rispettive omissioni;
- ha affermato che l'onere di provare la causalità tra condotta e danno-evento e tra questo e il danno-conseguenza non sia stato assolto dai ricorrenti, i quali si sono limitati a depositare le risultanze della ATP senza controbattere alla perizia medico legale della Procura di Potenza;
inoltre, che se i medici del primo nosocomio avessero agito correttamente non sarebbe stato necessario procedere alle successive scansioni cliniche;
- ha censurato l'ordinanza impugnata laddove è stato erroneamente escluso che l'evento oggetto del giudizio è ascrivibile all'ipotesi del c.d. danno iatrogeno, ossia a quel tipo di danno consistente nell'aggravamento delle conseguenze di una patologia o di una lesione già esistenti e non imputabili al medico stesso;
- ha, infine, affermato, che i ricorrenti avrebbero dovuto preliminarmente comunicare l'esistenza di copertura INAIL o di altra assicurazione e che dette somme andavano detratte dall'ammontare del risarcimento.
L'appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza,
pagina 4 di 20 -di dichiarare la improcedibilità originaria della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- di escludere qualsiasi responsabilità di natura contrattuale in capo all'
[...]
; -di accertare e dichiarare, anche previa rinnovazione della CTU, Controparte_9
l'esclusiva responsabilità dei sanitari presso l'Ospedale di OR;
-in via subordinata, di dichiarare il concorso di colpa;
- in caso di mancato riconoscimento del concorso di colpa, di rideterminare gli importi dovuti e liquidati in primo grado a titolo di risarcimento;
- di riformare la ordinanza e, in riduzione degli importi riconosciuti in primo grado, di stabilire il diritto degli appellati alla sola quota derivante dalla c.d. perdita di chance in relazione al sinistro.
Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado i quali hanno chiesto il rigetto dell'inibitoria e hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. e nel merito ne hanno chiesto il rigetto;
hanno inoltre proposto appello incidentale chiedendo che, previa riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto la loro domanda di risarcimento del “danno da morte” trasmissibile agli eredi “jure hereditatis” nonché nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da loro proposta jure hereditatis derivante dalla perdita di capacità lavorativa e/o di guadagno futuro, l' fosse condannata alle ulteriori somme dovute CP_9
anche per tali danni.
In particolare i ricorrenti hanno dedotto :
-l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per carenza di CP_9 interesse ad impugnare, non avendo l preso parte al giudizio di primo CP_11
grado;
-l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellante di improcedibilità della domanda proposta in primo grado per omesso tentativo di conciliazione, essendo stato esperito tale tentativo;
-l'inammissibilità della stessa eccezione perché non sollevata alla prima udienza utile nel giudizio di primo grado;
pagina 5 di 20 - la inammissibilità della richiesta dell'appellante di rinnovazione della ctu espletata nel giudizio di primo grado perché eseguita da un medico legale e da uno specialista nel settore mentre la consulenza effettuata dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica è caratterizzata dall'assenza di contraddittorio e dalla natura di essere una perizia “di parte”;
- l'applicabilità nel caso concreto della regola valevole nel diritto civile del “più probabile che non”;
- l'irrilevanza, in questa sede, dell'eventuale incertezza su quale dei fatti illeciti fosse stata la causa immediata e determinante dell'evento perché l'art. 2055 c.c. si applica nei rapporti interni e che comunque la richiesta di parcellizzazione delle condotte non era stata introdotta in primo grado;
-la natura di prestazione autonoma della rendita INAIL rispetto al risarcimento dei danni.
Si è costituita che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_12 dell'appello proposto dall' sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sia ex Parte_1
art. 345 c.p.c. attesa la contumacia in primo grado dell'appellante; nel merito ha sostenuto che l'appello deve essere rigettato anche per l'assorbente ragione che al primo giudice era preclusa la possibilità di pronunciare una condanna solidale tra Contr
ed essa avendo gli eredi della vittima all'udienza del Controparte_13
19.1.21, espressamente rinunciato alla domanda proposta nei suoi confronti;
che i motivi dell'appello principale sono infondati come pure quelli posti a fondamento dell'appello incidentale proposto dai congiunti della vittima avente ad oggetto il preteso riconoscimento dell'ulteriore risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa e il danno “da morte”.
La stessa appellata ha infine proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello formulato dagli eredi del Quinto, diretto ad ottenere lo scorporo della rendita liquidata dall'Inail dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale di uno o più dei motivi dell'appello principale spiegato dall' l' ha Controparte_9 CP_12
pagina 6 di 20 chiesto, con appello incidentale condizionato, di ridurre l'importo dovuto a titolo risarcitorio.
5. Con provvedimento depositato il 28.9.21 la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria , rinviando al merito ogni decisione sull'istanza di rinnovo della ctu.
All'udienza del 25.3.25 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello Contr principale sollevate dai congiunti della vittima e dall' di CP_8
Gli eredi della vittima hanno eccepito la inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare in capo all' in quanto non costituitosi in Controparte_13 primo grado.
L'eccezione è infondata.
La parte che volontariamente non si è costituita in primo grado può, infatti, sempre proporre impugnazione contro la sentenza che la vede soccombente, purché rispetti i termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 325 e 327 c.p.c. per le impugnazioni
(ex multis Cass. n. 26755/2007).
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità CP_12 dell'appello perché proposto dall' in violazione del divieto di nova in CP_7
appello sostenendo che l'appellante abbia contestato tardivamente le risultanze della
CTU espletata ai sensi dell'art 696 bis cpc mentre il termine ultimo previsto per simili censure è la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione tecnica da parte del consulente.
A tale riguardo si osserva che, anche secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, «le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e
pagina 7 di 20 anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio» (Cass. S.U. n.
5624/2022)
Nel caso di specie, le critiche mosse alla ctu da parte dell'appellante non integrano affatto eccezioni di nullità relative al procedimento ma riguardano il merito della perizia sicchè l'assenza di osservazioni critiche alla relazione peritale, non è in sé preclusiva alla formulazione di critiche all'accertamento del consulente d'ufficio nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove di consideri che tale accertamento è stato posto a base della decisione di primo grado
(sul punto v. Cass. n. 18657/2020).
Entrambe le parti appellate hanno proposto l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c.
Anche tale questione è infondata avendo la parte appellante circoscritto il gravame a specifici punti di censura dell'ordinanza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
7. Passando all'esame dell'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti nel giudizio di primo grado per mancato esperimento del tentativo di mediazione è emerso quanto segue. Contr Secondo l' alcuni dei ricorrenti in primo grado, segnatamente CP_1
, e non avrebbero esperito il tentativo
[...] CP_2 CP_3 obbligatorio di mediazione in quanto non avrebbero attivato, come invece hanno fatto e il ricorso per consulenza tecnica Controparte_5 Controparte_4 preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
Il motivo è manifestamente infondato.
Posto che l'azienda ospedaliera appellante in quanto contumace nel giudizio di primo grado è soggetta alle decadenze connesse alla mancata partecipazione alla fase precedente, essa non avrebbe potuto sollevare l'eccezione di improcedibilità per pagina 8 di 20 il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in quanto detta eccezione deve essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 (ratione temporis vigente): ove ciò non avvenga la parte che impugna e il giudice di appello non può rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( ex multis Cass n.12858/2025; n.12896/2021).
Per completezza non può non rilevarsi, tuttavia, che nel giudizio di primo grado risulta rispettata la condizione di procedibilità se si considera che Controparte_5
e hanno proposto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. mentre gli Controparte_4 altri ricorrenti hanno preso parte al tentativo di mediazione (ex art. 5 co. 1 bis
D.Lgs. n. 28/2010), giusta verbale negativo depositato all'udienza del 8.9.2020, essendo pacifico che, in detta materia, i due rimedi ( di cui agli artt 696 bis cpc e art
5 Dlgs. n. 28 del 2010) sono alternativi tra loro, come stabilito dall'art 8 comma 2 L
n. 24/2017.
8. Passando all'esame del merito della controversia, l' si è doluto, col CP_7
primo motivo di appello, dell'errata ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice e del conseguente vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare, secondo l'appellante, dall'ordinanza impugnata non si evincono i motivi in fatto e in diritto che hanno portato il giudice ad addebitare l'intera colpa a essa appellante e, inoltre, il primo giudice ha completamente disatteso la consulenza espletata dalla Procura della Repubblica dalla quale è emerso che i sanitari dell'ospedale di OR non avevano somministrato al paziente una adeguata quantità di idratazione per il riempimento volemico, considerata la sindrome da schiacciamento.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto l'esclusiva responsabilità dell' per il CP_9 decesso della vittima sulla base della ineccepibile relazione di consulenza tecnica preventiva redatta da professionisti esperti nel settore e di indubbia competenza.
Invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto
pagina 9 di 20 ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n.
5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del
11/06/2018).
Nel caso di specie, la mancanza di critiche puntuali alla perizia sia da parte dei convenuti costituiti e dei rispettivi ctp che hanno tendenzialmente concordato sugli accertamenti eseguiti dai periti, hanno consentito al giudice di richiamare l'elaborato peritale e di farlo proprio per averne condiviso il contenuto. È pertanto dall'elaborato stesso, opportunamente richiamato in ordinanza, che si evince il motivo per cui sono state considerate assorbenti le condotte dei sanitari dell' . Controparte_13
In particolare, dalla ctu è emerso che:
- al PS di OR possono attribuirsi due censure nella condotta diagnostico- terapeutica ovvero una ridotta infusione di fluidi e l'assenza di dettagli ecografici che consentissero di identificare il malposizionamento (cuffia in uretra) del catetere, non consentendo così il monitoraggio dell'output urinario essenziale nella gestione della idratazione prevista nel trauma da schiacciamento;
tale condotta, tuttavia, per quanto censurabile ha influito in misura non determinante sull'exitus del paziente, potendosi attribuire invece l'esito infausto alle successive carenze evidenziate nella assistenza presso l' di . Controparte_13 Pt_1
- in occasione della degenza presso l‟Ospedale di , il sig. CP_7 Pt_1 Pt_5 non fu riconosciuto/trattato come un paziente vittima di Trauma da
[...]
schiacciamento ed in particolare ad alta probabilità di sviluppare una grave forma
pagina 10 di 20 di Crush Syndrome. Questo ha prodotto le seguenti conseguenze: 1_idratazione limitata e non quantificabile;
2_mancata richiesta di ulteriore consulenza ortopedica e rianimatoria;
3_ricovero in ambiente urologico per macroematuria.
Tanto si è tradotto in una assistenza inappropriata posto che il sig. non ha CP_5 ricevuto né un monitoraggio adeguato né un trattamento appropriato e proporzionale alla patologia di cui era vittima. Con ragionamento controfattuale una condotta alternativa adeguata avrebbe garantito, non certe, ma concrete possibilità di sopravvivenza.
In merito alle conclusioni cui era giunta la consulente nominata dalla Procura della
Repubblica occorre rilevare, a confutazione delle argomentazioni spese dall'appellante, che la stessa non ha affatto accertato una condotta colposa determinante della morte del paziente in capo ai sanitari di OR. Inoltre appare evidente che l'appellante omette di rappresentare compiutamente le ragioni per le quali si dovrebbe dare prevalenza all'esito della consulenza espletata in sede di indagini penali rispetto alla ctu eseguita dai medici legali nominati dal giudice nel giudizio civile.
In ogni caso, con la consulenza espletata nel corso delle indagini penali è stato accertato che nelle tre ore di degenza del presso il P.S. di OR furono CP_5 somministrati liquidi inferiori a quelli raccomandati, circostanza questa appurata anche dai consulenti tecnici nominati dal giudice di prime cure i quali, tuttavia, hanno escluso che tale condotta avesse avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento morte.
9. Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto:
- che nel caso di specie si è in presenza di un concorso di fatti colposi indipendenti e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a una “parcellizzazione” delle responsabilità e non procedere alla condanna soltanto di essa appellante;
- che, per il principio dell'affidamento, applicabile nelle ipotesi in cui ci siano più soggetti ad operare, ognuno deve rispondere esclusivamente della propria condotta in quanto può confidare nella diligente condotta altrui.
pagina 11 di 20 Col quarto motivo, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva ingiustamente escluso l'ipotesi di c.d. danno iatrogeno, ossia di danno consistente nell'aggravamento delle conseguenze di una patologia o di una lesione già esistenti e non imputabili al medico stesso, e che, di conseguenza, al massimo esso appellante poteva rispondere del danno iatrogeno differenziale (ossia dell'aggravamento causato a prescindere dai danni pregressi).
I motivi vanno esaminati congiuntamente sussistendo profili di connessione e sono entrambi infondati.
Questa Corte, condividendo la statuizione del Tribunale, ritiene che nel caso di specie non sia affatto ravvisabile il concorso di cause essendo chiaramente emerso dalla perizia che le condotte tenute dai sanitari dell'ospedale di siano state Pt_1 da sole determinanti a causare l'esito infausto.
In particolare, sebbene i Ctu parlino di errato inquadramento clinico in entrambi i presidi ospedalieri, la gestione organizzativa al P.S. di OR era stata ritenuta appropriata, soprattutto in relazione alle limitazioni diagnostiche dovute all'apparecchio TC in avaria (il paziente era stato trasportato all'ospedale di Pt_1 proprio per l'indisponibilità di tale apparecchio).
Viceversa presso il nosocomio potentino, DEA di II livello, dotato di tutte le specialità medico-chirurgiche e dei servizi necessari alla gestione del politraumatismo grave, il paziente non è stato riconosciuto e trattato come vittima da trauma da schiacciamento e, quindi, come paziente con alta probabilità di sviluppare la Crush Syndrome (la causa del decesso, giova ribadire, è stata una Insufficienza
Multi-organo secondaria a sindrome da schiacciamento).
Come affermato dai medici legali, l'alta probabilità di sviluppare la predetta sindrome derivava da importanti dati anamnestici (uomo giovane di corporatura robusta, schiacciamento da mezzo pesante, tempo prolungato di schiacciamento , ambiente esterno, assistenza non medicalizzata) dal danno riportato (trauma polifratturativo e contusivo del bacino e degli arti inferiori) e dal primo trattamento ( idratazione sottodimensionata e tardiva) (vedi pp 34 -37 ctu).
pagina 12 di 20 Inoltre, il periodo di degenza presso il P.S. di OR è stato di appena tre ore;
il paziente non ha ricevuto un monitoraggio adeguato né un trattamento adeguato
“nelle prime 18 ore almeno” (p. 41 ctu). Pertanto, non può affermarsi, come fa l'appellante, che l'affidamento riposto nelle condotte dei sanitari che per primi hanno avuto in cura il ha portato i sanitari del secondo ospedale a non agire CP_5 correttamente. Anche la ridotta infusione di liquidi, condotta descritta come censurabile per i sanitari di OR, non è stata determinante, potendo essere tranquillamente sopperita dalla corretta idratazione da parte dei sanitari di . Pt_1
Alla luce delle precedenti considerazioni può ritenersi, pertanto, insussistente il danno iatrogeno atteso che le condotte dei sanitari di OR non hanno avuto una efficienza causale nella causazione del danno e non hanno compromesso le condizioni del . CP_5
10. Anche il terzo motivo dell'appello principale è infondato. Secondo l'appellante,
i ricorrenti non avevano provato il nesso causale, indispensabile per l'accertamento della responsabilità in ipotesi di responsabilità professionale.
La prova del nesso causale tra condotta dei sanitari di ed evento morte può Pt_1 ritenersi raggiunta essendo stato acclarato che l'exitus è derivato dalle condotte errate tenute dai sanitari potentini nei confronti del paziente e, infine, effettuando il giudizio controfattuale, si può concludere, secondo la regola del “più probabile che non”, che il riconoscimento del Quinto come paziente vittima da trauma da schiacciamento e che l'esecuzione di un trattamento adeguato e proporzionale avrebbe garantito concrete possibilità di sopravvivenza.
11. Con il quinto motivo l'appellante ha chiesto di valutare il danno da perdita di chance, cioè di valutare se il paziente avrebbe avuto la possibilità di sopravvivere con probabilità superiore al 50%.
Il motivo è infondato.
Si può, infatti, procedere all'esame della perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole (c.d. chance) soltanto nel caso in cui sia stata definitivamente esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente, mentre nel caso di specie è stato accertato che pagina 13 di 20 è deceduto proprio a causa delle condotte colpose dei sanitari (Cass n. CP_5
16326/2025; n. 28993/2019).
13. Con il sesto motivo, l'appellante ha lamentato che nel caso di specie,
l'impugnata ordinanza non reca alcuna indicazione della intervenuta e preventiva
(rispetto all'accoglimento della domanda) verifica della concomitanza di ragioni risarcitorie INAIL. Siccome l'infortunio, poi conclusosi con il decesso del Sig.
, è avvenuto mentre lo stesso era alla guida del proprio mezzo agricolo, i CP_5 ricorrenti avrebbero dovuto preliminarmente comunicare l'esistenza di copertura
INAIL o di altra assicurazione. Dal risarcimento accordato ai ricorrenti doveva sottrarsi l'indennità Inail ricevuta in quanto, in tema di infortunio in itinere, vige il principio per cui dal risarcimento va decurtata l'indennità Inail od equivalente
(Cassazione civile, SS. UU., sentenza 22/05/2018 n° 12566).
Il motivo è infondato.
Il punto in questione riguarda il c.d. danno differenziale, e cioè il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito la quale, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale INAIL.
A tale riguardo si rileva che nel caso che ci occupa con la sentenza impugnata è stato riconosciuto a favore degli eredi il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale e il danno da morte (cioè, quello biologico terminale temporaneo e quello morale terminale di cui al punto 12.1.) , mentre la rendita riconosciuta agli eredi superstiti da parte dell'INAIL ex artt. 66, n.
4, e 85 d.P.R. 30.6.1965 n. 1124 ha natura patrimoniale e per tale motivo non può essere scorporata dagli importi liquidati ad altro titolo trattandosi di poste non omogenee.
La prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto
( v. Cass n. 13594 del 2024).
La rendita ha, infatti, lo scopo di indennizzare i congiunti del pregiudizio patrimoniale per la perdita del contributo del lavoratore deceduto.
pagina 14 di 20 Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius, non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto;
cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze;
cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario (art. 85 d.P.R. cit.).
Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume iuris et de iure che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La c.d. compensatio lucri cum damno , infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento, così come avvenuto nel caso di specie (Cass. S.U. n. 12566/2018).
In definitiva, si deve concludere che, come stabilito dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità , nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'articolo 85 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti (Cassazione n. 26647/2019).
A diversa conclusione, invece, si sarebbe pervenuti se fosse stata accolta la domanda degli eredi diretta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante ( ma tale domanda non è stata accolta per i motivi in precedenza esposti) : soltanto in caso di riconoscimento di tale pretesa risarcitoria lo scorporo della rendita erogata dall'Inail Parte sarebbe stata senz'altro operante ( come richiesto dall con l'appello incidentale condizionato) trattandosi di poste omogenee di natura patrimoniale dirette a soddisfare le medesime esigenze economiche in favore degli eredi superstiti.
14. Il rigetto dei motivi di appello e, in particolare, la ritenuta insussistenza del concorso di colpa tra i sanitari del pronto soccorso di OR e quelli in servizio presso l'ospedale di determina l'assorbimento della questione, Parte_1 Pt_1
pagina 15 di 20 dedotta da secondo cui i ricorrenti, all'udienza del 19.1.21, hanno CP_8
espressamente rinunciato alla domanda nei suoi confronti.
15. Gli eredi di hanno lamentato il mancato CP_5 Parte_2
riconoscimento da parte dl primo giudice delle ulteriori voci di danno relative al danno da morte nonché al lucro cessante e/o perdita di capacità lavorativa chiedendone alla corte la liquidazione.
Con le suddette domande risarcitorie gli appellati hanno proposto un appello incidentale risultando in modo univoco la loro volontà di impugnare in parte qua la decisione del Tribunale .
Ed invero “in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale” (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021).
Relativamente alle singole voci di danno di cui gli appellanti incidentali hanno chiesto il risarcimento, si osserva quanto segue.
15.1. In primo luogo gli eredi hanno sostenuto che il giudice erroneamente e ingiustamente non abbia risarcito il danno c.d. da morte, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.1361/2014.
Il motivo è infondato.
Occorre considerare, infatti, che la moglie e i figli della vittima hanno chiesto il risarcimento 1) del danno, iure proprio, da perdita del rapporto parentale;
2) del danno, iure hereditatis, da morte;
3) del danno iure hereditatis da perdita della capacità lavorativa;
le sorelle hanno chiesto 1) il risarcimento del danno, iure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale 1) ha riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale in capo a moglie, figli, sorelle;
2) ha riconosciuto il danno morale terminale in capo a moglie pagina 16 di 20 e figli;
3) ha dichiarato inammissibile la domanda sul danno invocato iure hereditatis da perdita della capacità lavorativa.
Il richiamo operato dagli appellanti incidentali alla decisione della Suprema Corte del 23 gennaio 2014 n. 1361, è del tutto inconferente in quanto con la sentenza in esame la Corte aveva ammesso la risarcibilità, iure hereditatis, del danno derivante da perdita della vita verificatasi immediatamente dopo le lesioni riportate in un incidente stradale mentre nel caso di specie il non è deceduto CP_5 immediatamente dopo l'incidente con il trattore e, per tale motivo, è stato riconosciuto ai suoi eredi anche il risarcimento del “danno morale terminale”.
Per completezza vi è anche da rilevare peraltro che la decisione n. 1361/2014 è stata superata.
Con sentenza n.15350 del 22/07/2015, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto che si era venuto a creare tra la predetta decisione n.1361/2014
e il precedente contrario e costante orientamento, ha sostenuto che deve essere negata la risarcibilità, iure hereditatis, del danno derivante da perdita della vita verificatasi immediatamente dopo le lesioni riportate dalla vittima.
Nel caso che ci occupa, come già detto, è ravvisabile una fattispecie del tutto differente rispetto a quella oggetto di scrutinio della Suprema Corte, atteso che il decesso di non si è verificato immediatamente dopo le Parte_2 lesioni dallo stesso riportate e il giudice di primo grado, correttamente, ha liquidato in favore dei ricorrenti il danno morale terminale spettante ai congiunti iure hereditatis.
15.2. Gli appellanti incidentali, ricorrenti in primo grado, (nonostante peraltro essi abbiano già ottenuto il riconoscimento di una rendita liquidata dall'Inail che ha analoghe finalità di ristoro economico in favore dei superstiti) hanno chiesto la liquidazione del lucro cessante, ossia del danno che consegue alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari, specificandone anche il metodo di calcolo sulla base del reddito della vittima al momento della morte, con detrazione della quota destinata ai bisogni personali, e la pagina 17 di 20 moltiplicazione del risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie e delle rendite temporanee.
L'esame della domanda proposta dagli appellanti incidentali e le argomentazioni a sostegno della stessa, non lasciano dubbi sulla sua qualificazione in quanto diretta ottenere non già il danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa, impropriamente richiamata dalle parti (e così qualificata anche dal giudice di prime cure che ne ha dichiarato l'inammissibilità) bensì il danno derivante dalla perdita di una fonte di reddito da lavoro svolto dalla vittima dell'incidente.
Tale voce di danno da lucro cessante spetta ai congiunti della vittima deceduta iure proprio e non già iure hereditaris, come erroneamente richiesto dagli interessati, trattandosi di un danno che si verifica direttamente nella sfera giuridica dei congiunti, e non un danno che patisce la vittima e che si trasferisce agli eredi.
Orbene, l'ordinanza di primo grado ha qualificato la domanda in questione come proposta “iure hereditatis”, come d'altra parte erroneamente qualificata anche dai ricorrenti.
A fronte di tale qualificazione di domanda proposta iure hereditatis operata dal giudice di primo grado gli appellanti incidentali , pur avendo contestato con i motivi di appello il merito del rigetto della stessa domanda non hanno, tuttavia, proposto alcuna specifica doglianza sulla predetta qualificazione operata dal primo giudice continuando anzi a richiedere erroneamente il danno da lucro cessante non già iure proprio, come sarebbe stato corretto, bensì iure hereditatis.
Ne consegue che non essendo stata proposta impugnazione della specifica statuizione, è impedito al giudice dell'appello di procedere alla riqualificazione della domanda come proposta iure proprio.
Va rammentato, infatti, che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando tale qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnare la specifica statuizione in appello (Cass. n. 16603/2023; Cass
SU n.2874/1998; Cass n. 7260/1996).
Tanto è avvenuto nella fattispecie.
pagina 18 di 20 Di conseguenza, il relativo motivo di appello incidentale deve essere rigettato.
16. Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto dagli appellati
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, consente di ritenere assorbito l'appello incidentale formulato Controparte_14 dall' essendo condizionato all'accoglimento dell'appello principale CP_12 dell' e all'accoglimento di quello incidentale proposto dagli appellati. CP_7
17. Per quanto riguarda le spese del grado, nel rapporto tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, , , CP_7 Controparte_1 CP_2
tenuto conto CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'esito del giudizio, si ritiene equo compensarle nella misura del 30% ponendo il residuo 70% a carico dell' . CP_7
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la e l' CP_7 CP_12
e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di
[...] cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 1000.001 a € 2000.000).
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello principale proposto da
[...]
; Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da , , Controparte_1 CP_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
- Condanna l' Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] Controparte_6
che si liquidano in euro777,00 per spese edeuro 17.000,00
[...]
per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva come per legge;
pagina 19 di 20 Compensa nella misura del 30 % le spese di lite nel rapporto tra
[...]
e , Parte_1 Controparte_1
, , ,; CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Condanna l' Parte_1
al pagamento, in favore di , ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
e del residuo 70% che
[...] Controparte_4 Controparte_5 liquida in euro 11.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- dichiara l'obbligo a carico dell'appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
- dichiara l'obbligo a carico degli appellanti incidentali, , Controparte_1 CP_2
, di versare,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 in solido tra loro, un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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