TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
EI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1867/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MA NI OA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.6.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe agiva in giudizio nei confronti dell' chiedendo di “ - riconoscere e dichiarare che, dall'epoca della domanda CP_1
Parte_ amministrativa (08/02/2022) al 16/01/2023 (data di esecuzione della , il danno biologico è da valutare con un tasso del 9-10% (nove-dieci) e da tale data ad oggi nelle misura percentuale del 12% ovvero, in subordine, in quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, ma sempre indennizzabile e comunque superiore al 4%, come da risultanze della CTU, e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del conseguente indennizzo e/o rendita vitalizia, oltre interessi legali al saldo, oltre al pagamento, al sottoscritto procuratore avv. Daniele Edoardo Mancuso, dei compensi professionali spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/2012) ai sensi dell'art. 93 c.p.c. “.
Fissata l'udienza di comparizione non si costituiva in giudizio la parte convenuta. Non risultano depositate note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine previsto con decreto di fissazione d'udienza del 16.7.2025.
***
Il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza – regolarmente comunicato- alla parte convenuta.
Come noto, cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1483/2015 “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso introduttivo alla controparte e in assenza di specifica istanza formulata in tal senso non può essere concesso alcun termine per la rinnovazione della notifica, con la conseguenza che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1867/2025, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo
- nulla sulle spese
Crotone, 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia EI