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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sinnai - Parco Delle Rimembranze 09048 Sinnai CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6899 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
• in via principale, previa disapplicazione ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, delle deliberazioni del C. C. di Sinnai nn. 19 del 12/06/2025 e 20 del 30/06/2025, e relativi allegati, disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità parziale dell'atto impugnato per quanto concerne la determinazione della parte variabile della tariffa TARIP per il secondo semestre 2025, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni in merito alla determinazione del corretto importo dovuto secondo i criteri sussidiari di cui al D.P.R. n. 158/1999 adottati per il primo semestre;
• condannare il Comune di Sinnai al rimborso, con rivalutazione e interessi di legge, di quanto l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, senza che ciò costituisca forma di acquiescenza alcuna, al solo fine di evitare ulteriori atti accertativi, riscossivi, cautelari ed esecutivi portanti aggravio di sanzioni amministrative e interessi;
• condannare il Comune di Sinnai alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, ivi compreso il CUT.
Resistente:
1) Respingere le avverse domande;
2) Provvedere ad un adeguato governo delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro il Comune di Sinnai avverso l'invito al pagamento della TARI/TARIP per l'anno 2025 emesso il 21 luglio 2025 e conosciuto il 22 luglio 2025, contestando la tassazione per l'anno in corso, modificata retroattivamente dal 1° gennaio 2025 a seguito di due deliberazioni del Consiglio comunale di Sinnai. In particolare si tratta della n. 19 del 12/06/2025 (cfr. all. 3), di approvazione del regolamento (cfr. all. 4) per la disciplina del tributo puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARIP) e della n. 20 del 30/06/2025 (cfr. all. 5), di approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) anno 2025, con allegato prospetto tariffario (cfr. all. 6). La decorrenza è stata stabilita dal 01/07/2025 in quanto “la misurazione puntuale dei conferimenti è stata avviata, e ad oggi non completata, nel corso dell'anno e pertanto per il primo anno di applicazione si considerano, laddove possibili, le misurazioni minime degli svuotamenti nel secondo semestre”. Per le utenze domestiche, la modifica è consistita nella sostituzione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 con la parametrazione della PV della tariffa al numero di svuotamenti di rifiuto secco per un numero minimo annualmente stabilito a prescindere da quello effettivo, il quale assume rilievo solo al superamento della predetta soglia base. Quest'ultima è stata fissata, per il 2025, ad opera della seconda delibera succitata (cfr. all. 5 e 6), nella misura di 40 conferimenti annui di rifiuto secco su 52 totali (cfr. calendario raccolta rifiuti – all. 7) e indistinta per i nuclei familiari da uno (come nel caso del ricorrente) fino a quattro componenti. Ritiene il ricorrente che dette deliberazioni abbiano esorbitato i limiti di ragionevolezza, logicità e proporzionalità e come tali debbano essere disapplicate ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, che su detti atti amministrativi si fonda.
Il Comune di Sinnai, nella sua costituzione, osserva invece come il Comune di Sinnai abbia adottato scelte tariffarie nell'ambito della TARI/TARIP che rientrano pienamente nella discrezionalità tecnica e amministrativa che la legge attribuisce all'Ente locale. A parere del Comune il ricorrente contesta tali scelte sostenendone l'irragionevolezza, ma le sue doglianze riguardano valutazioni di merito e non veri vizi di legittimità. Ritiene infatti l'ente che il giudice tributario possa intervenire solo in presenza di vizi manifesti (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma che non possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione e che le critiche del ricorrente non riguardino tali vizi ma che siano opinioni di merito. Osserva il Comune come la giurisprudenza (Cass. 5744/2023, Cass. 16287/2024) riconosca ampia discrezionalità tecnica ai Comuni nella definizione delle tariffe TARI, sindacabile solo se palesemente arbitraria. Le scelte del Comune di Sinnai seguono criteri logici, coerenti con la normativa e con l'obiettivo di copertura dei costi del servizio. Nel merito osserva poi che l'introduzione della TARIP nel secondo semestre 2025 è conforme all'art. 1, comma 652, L. 147/2013. La soglia minima di 40 conferimenti annui è una misura prudenziale, funzionale a:
• garantire la copertura dei costi del servizio;
• evitare abbandoni o comportamenti elusivi;
• avviare gradualmente il nuovo sistema di misurazione puntuale. La classificazione dei nuclei familiari (1–4 membri) in un'unica fascia è una scelta transitoria e ragionevole, giustificata dall'assenza di dati storici. Il Comune osserva inoltre come Ricorrente_1 non abbia prodotto alcun dato concreto, studio o elemento statistico che dimostri la manifesta illogicità delle scelte dell'Ente e che le sue sono semplici affermazioni, prive di riscontri oggettivi. Infine osserva come la mancanza di dati storici individuali per il primo semestre non contrasta con l'introduzione della TARIP nel secondo semestre: la transizione è graduale e metodologicamente coerente. In conclusione ritiene comunque che gli atti siano motivati adeguatamente e rispettino la normativa.
Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie. Con riferimento a quelle depositate dal Comune in data 5.1.2026 il ricorrente ne ha eccepito la tardività, avuto riguardo al disposto dell'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 (termine di 10 gg. liberi prima della data stabilita per la trattazione)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto osservarsi, con riferimento all'eccezione di inutilizzabilità delle memorie del Comune per tardività, che trattasi di termine perentorio e che va computato applicando l'art. 155 c.p.c. (non si conta il 1giorno iniziale, si conta quello finale) . Essendo fissata la trattazione per il giorno 15 gennaio il termine scadeva il 5 gennaio, pertanto il deposito delle memorie è tempestivo e delle stesse si deve tenere conto nella decisione.
Ciò posto, deve osservarsi come la prima questione che si pone è quella se siano disapplicabili i due provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale in tema di TARIP 2025 in quanto illegittimi, per come prospettato dal ricorrente. Secondo la disciplina del processo tributario, le Corti Tributarie devono disapplicare gli atti amministrativi generali o regolamentari ritenuti illegittimi e rilevanti ai fini della decisione, senza necessità di attendere l'annullamento da parte del giudice amministrativo. 1 “…il giorno dell'udienza assume il valore del momento iniziale e resta fuori del periodo utile mentre il quinto giorno costituisce il momento terminale, e deve essere computato in base al principio generale di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., secondo cui del dies a quo non si tiene conto e si considera invece il dies ad quem...(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1926 del 23 febbraio 1998) Si tratta di un potere incidentale, con effetti limitati al giudizio tributario, distinto dal potere di annullamento proprio del giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha osservato come l'art. 7, co. 5 autorizzi la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti illegittimi che incidono sull'imposizione e che la disapplicazione sia ammessa quando l'illegittimità dell'atto è presupposto 2della pretesa tributaria, come sarebbe nel caso che interessa. Il giudice tributario deve quindi disapplicare l'atto quando:
• presenta vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, irragionevolezza, difetto di motivazione, ecc.);
• tali vizi sono decisivi ai fini del tributo impugnato.
Ritiene il Giudice che tali presupposti non sussistano e che pertanto non possa disapplicare gli atti indicati.
Invero non sussiste certamente il vizio di incompetenza, trattandosi di atti approvati dal Consiglio Comunale, al quale la normativa attribuisce la competenza in detta materia. Né appaiono assunti in violazione di legge, atteso che non vengono evidenziati detti profili neppure dal ricorrente. Viene invece invocato il vizio derivante dall'irragionevolezza della scelta di parificare i nuclei abitativi con un unico componente a quelli con quattro nonché quello di individuare quale numero minimo di svuotamenti quello di 40, prossimo a quello massimo di 52.
Applicando tali principi nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria. A tal fine, non è ritenuta sufficiente la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa (in motivazione Cass. Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit., Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre in motivazione Cass. Sez. 5, n. 13848/2004, Rv. 574914-01). Si deve, quindi, concludere che la semplice contestazione delle modalità di calcolo sopra indicate e contenute nelle citate delibere, è irrilevante, ai fini della disapplicazione, poiché così non si è evidenziato un vizio di legittimità, ma si è solo contestato il merito della scelta sotto il profilo tecnico-amministrativo.
Sul punto si rileva come l'amministrazione comunale sia titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti;
ma una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Quest'ultima è strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e della rispettiva capacità inquinante. La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non “politica”, e deve concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza 2 Come affermato in più occasioni in sede di legittimità, si ribadisce qui che il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) (Cass., Sez. U, n. 6265/2006, Rv. 589553-01, Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, successivamente anche Cass. n. 20965 del 2019 che distingue opportunamente tra disapplicazione e potere di annullamento del giudice amministrativo). Cfr. CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 17051 depositata il 20 giugno 2024 e necessarietà (Cass., Sez. 6 – 5, n. 16686 del 2019, Sez. 6 – 5, n. 14385 del 2020, Sez. 6 – 5, n. 25244 del 2020, Cass. Sez. 6 – 5, n. 5744 del 2023; ma in questo senso già Sez. 6 – 5, n. 2754 del 23/02/2012, Rv. 621980-01). Atteso ciò, deve osservarsi come il Comune abbia evidenziato come non abbia a disposizione dati storici per esprimere stime sui conferimenti individuali e che quindi abbia ritenuto, in una fase di prima applicazione di tale nuova metodologia di calcolo, di aggregare i componenti del nucleo familiare (da 1 a 4) e di ritenere presunto almeno un conferimento minimo inferiore di uno a settimana. Ciò non può dirsi certo scelta palesemente irragionevole, salvo naturalmente maggiori affinamenti, nella perdurante necessità di coprire i costi fissi e operativi del servizio, non necessariamente legati solo al numero di svuotamenti, pur nel rispetto del noto principio 'chi inquina paga'. Sul punto giova richiamate come la CGUE, nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall'art.15 lett. a), della direttiva 2006/12 già desumibile dall'art.11 della direttiva 75/442), abbia affermato che: “è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore;
– in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori;
– sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12;
– nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa
Alla luce di tali considerazioni si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per la disapplicazione incidentale degli atti presupposti all'atto impugnato.
Ne discende quindi, in assenza di altri vizi, che il ricorso debba essere rigettato.
La complessità e la novità della controversia, avente ad oggetto atti assunti nel 2025, costituiscono specifici motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 15 gennaio 2026
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sinnai - Parco Delle Rimembranze 09048 Sinnai CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6899 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
• in via principale, previa disapplicazione ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, delle deliberazioni del C. C. di Sinnai nn. 19 del 12/06/2025 e 20 del 30/06/2025, e relativi allegati, disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità parziale dell'atto impugnato per quanto concerne la determinazione della parte variabile della tariffa TARIP per il secondo semestre 2025, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni in merito alla determinazione del corretto importo dovuto secondo i criteri sussidiari di cui al D.P.R. n. 158/1999 adottati per il primo semestre;
• condannare il Comune di Sinnai al rimborso, con rivalutazione e interessi di legge, di quanto l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, senza che ciò costituisca forma di acquiescenza alcuna, al solo fine di evitare ulteriori atti accertativi, riscossivi, cautelari ed esecutivi portanti aggravio di sanzioni amministrative e interessi;
• condannare il Comune di Sinnai alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, ivi compreso il CUT.
Resistente:
1) Respingere le avverse domande;
2) Provvedere ad un adeguato governo delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro il Comune di Sinnai avverso l'invito al pagamento della TARI/TARIP per l'anno 2025 emesso il 21 luglio 2025 e conosciuto il 22 luglio 2025, contestando la tassazione per l'anno in corso, modificata retroattivamente dal 1° gennaio 2025 a seguito di due deliberazioni del Consiglio comunale di Sinnai. In particolare si tratta della n. 19 del 12/06/2025 (cfr. all. 3), di approvazione del regolamento (cfr. all. 4) per la disciplina del tributo puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARIP) e della n. 20 del 30/06/2025 (cfr. all. 5), di approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) anno 2025, con allegato prospetto tariffario (cfr. all. 6). La decorrenza è stata stabilita dal 01/07/2025 in quanto “la misurazione puntuale dei conferimenti è stata avviata, e ad oggi non completata, nel corso dell'anno e pertanto per il primo anno di applicazione si considerano, laddove possibili, le misurazioni minime degli svuotamenti nel secondo semestre”. Per le utenze domestiche, la modifica è consistita nella sostituzione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 con la parametrazione della PV della tariffa al numero di svuotamenti di rifiuto secco per un numero minimo annualmente stabilito a prescindere da quello effettivo, il quale assume rilievo solo al superamento della predetta soglia base. Quest'ultima è stata fissata, per il 2025, ad opera della seconda delibera succitata (cfr. all. 5 e 6), nella misura di 40 conferimenti annui di rifiuto secco su 52 totali (cfr. calendario raccolta rifiuti – all. 7) e indistinta per i nuclei familiari da uno (come nel caso del ricorrente) fino a quattro componenti. Ritiene il ricorrente che dette deliberazioni abbiano esorbitato i limiti di ragionevolezza, logicità e proporzionalità e come tali debbano essere disapplicate ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, che su detti atti amministrativi si fonda.
Il Comune di Sinnai, nella sua costituzione, osserva invece come il Comune di Sinnai abbia adottato scelte tariffarie nell'ambito della TARI/TARIP che rientrano pienamente nella discrezionalità tecnica e amministrativa che la legge attribuisce all'Ente locale. A parere del Comune il ricorrente contesta tali scelte sostenendone l'irragionevolezza, ma le sue doglianze riguardano valutazioni di merito e non veri vizi di legittimità. Ritiene infatti l'ente che il giudice tributario possa intervenire solo in presenza di vizi manifesti (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma che non possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione e che le critiche del ricorrente non riguardino tali vizi ma che siano opinioni di merito. Osserva il Comune come la giurisprudenza (Cass. 5744/2023, Cass. 16287/2024) riconosca ampia discrezionalità tecnica ai Comuni nella definizione delle tariffe TARI, sindacabile solo se palesemente arbitraria. Le scelte del Comune di Sinnai seguono criteri logici, coerenti con la normativa e con l'obiettivo di copertura dei costi del servizio. Nel merito osserva poi che l'introduzione della TARIP nel secondo semestre 2025 è conforme all'art. 1, comma 652, L. 147/2013. La soglia minima di 40 conferimenti annui è una misura prudenziale, funzionale a:
• garantire la copertura dei costi del servizio;
• evitare abbandoni o comportamenti elusivi;
• avviare gradualmente il nuovo sistema di misurazione puntuale. La classificazione dei nuclei familiari (1–4 membri) in un'unica fascia è una scelta transitoria e ragionevole, giustificata dall'assenza di dati storici. Il Comune osserva inoltre come Ricorrente_1 non abbia prodotto alcun dato concreto, studio o elemento statistico che dimostri la manifesta illogicità delle scelte dell'Ente e che le sue sono semplici affermazioni, prive di riscontri oggettivi. Infine osserva come la mancanza di dati storici individuali per il primo semestre non contrasta con l'introduzione della TARIP nel secondo semestre: la transizione è graduale e metodologicamente coerente. In conclusione ritiene comunque che gli atti siano motivati adeguatamente e rispettino la normativa.
Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie. Con riferimento a quelle depositate dal Comune in data 5.1.2026 il ricorrente ne ha eccepito la tardività, avuto riguardo al disposto dell'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 (termine di 10 gg. liberi prima della data stabilita per la trattazione)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto osservarsi, con riferimento all'eccezione di inutilizzabilità delle memorie del Comune per tardività, che trattasi di termine perentorio e che va computato applicando l'art. 155 c.p.c. (non si conta il 1giorno iniziale, si conta quello finale) . Essendo fissata la trattazione per il giorno 15 gennaio il termine scadeva il 5 gennaio, pertanto il deposito delle memorie è tempestivo e delle stesse si deve tenere conto nella decisione.
Ciò posto, deve osservarsi come la prima questione che si pone è quella se siano disapplicabili i due provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale in tema di TARIP 2025 in quanto illegittimi, per come prospettato dal ricorrente. Secondo la disciplina del processo tributario, le Corti Tributarie devono disapplicare gli atti amministrativi generali o regolamentari ritenuti illegittimi e rilevanti ai fini della decisione, senza necessità di attendere l'annullamento da parte del giudice amministrativo. 1 “…il giorno dell'udienza assume il valore del momento iniziale e resta fuori del periodo utile mentre il quinto giorno costituisce il momento terminale, e deve essere computato in base al principio generale di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., secondo cui del dies a quo non si tiene conto e si considera invece il dies ad quem...(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1926 del 23 febbraio 1998) Si tratta di un potere incidentale, con effetti limitati al giudizio tributario, distinto dal potere di annullamento proprio del giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha osservato come l'art. 7, co. 5 autorizzi la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti illegittimi che incidono sull'imposizione e che la disapplicazione sia ammessa quando l'illegittimità dell'atto è presupposto 2della pretesa tributaria, come sarebbe nel caso che interessa. Il giudice tributario deve quindi disapplicare l'atto quando:
• presenta vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, irragionevolezza, difetto di motivazione, ecc.);
• tali vizi sono decisivi ai fini del tributo impugnato.
Ritiene il Giudice che tali presupposti non sussistano e che pertanto non possa disapplicare gli atti indicati.
Invero non sussiste certamente il vizio di incompetenza, trattandosi di atti approvati dal Consiglio Comunale, al quale la normativa attribuisce la competenza in detta materia. Né appaiono assunti in violazione di legge, atteso che non vengono evidenziati detti profili neppure dal ricorrente. Viene invece invocato il vizio derivante dall'irragionevolezza della scelta di parificare i nuclei abitativi con un unico componente a quelli con quattro nonché quello di individuare quale numero minimo di svuotamenti quello di 40, prossimo a quello massimo di 52.
Applicando tali principi nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria. A tal fine, non è ritenuta sufficiente la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa (in motivazione Cass. Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit., Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre in motivazione Cass. Sez. 5, n. 13848/2004, Rv. 574914-01). Si deve, quindi, concludere che la semplice contestazione delle modalità di calcolo sopra indicate e contenute nelle citate delibere, è irrilevante, ai fini della disapplicazione, poiché così non si è evidenziato un vizio di legittimità, ma si è solo contestato il merito della scelta sotto il profilo tecnico-amministrativo.
Sul punto si rileva come l'amministrazione comunale sia titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti;
ma una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Quest'ultima è strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e della rispettiva capacità inquinante. La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non “politica”, e deve concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza 2 Come affermato in più occasioni in sede di legittimità, si ribadisce qui che il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) (Cass., Sez. U, n. 6265/2006, Rv. 589553-01, Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, successivamente anche Cass. n. 20965 del 2019 che distingue opportunamente tra disapplicazione e potere di annullamento del giudice amministrativo). Cfr. CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 17051 depositata il 20 giugno 2024 e necessarietà (Cass., Sez. 6 – 5, n. 16686 del 2019, Sez. 6 – 5, n. 14385 del 2020, Sez. 6 – 5, n. 25244 del 2020, Cass. Sez. 6 – 5, n. 5744 del 2023; ma in questo senso già Sez. 6 – 5, n. 2754 del 23/02/2012, Rv. 621980-01). Atteso ciò, deve osservarsi come il Comune abbia evidenziato come non abbia a disposizione dati storici per esprimere stime sui conferimenti individuali e che quindi abbia ritenuto, in una fase di prima applicazione di tale nuova metodologia di calcolo, di aggregare i componenti del nucleo familiare (da 1 a 4) e di ritenere presunto almeno un conferimento minimo inferiore di uno a settimana. Ciò non può dirsi certo scelta palesemente irragionevole, salvo naturalmente maggiori affinamenti, nella perdurante necessità di coprire i costi fissi e operativi del servizio, non necessariamente legati solo al numero di svuotamenti, pur nel rispetto del noto principio 'chi inquina paga'. Sul punto giova richiamate come la CGUE, nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall'art.15 lett. a), della direttiva 2006/12 già desumibile dall'art.11 della direttiva 75/442), abbia affermato che: “è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore;
– in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori;
– sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12;
– nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa
Alla luce di tali considerazioni si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per la disapplicazione incidentale degli atti presupposti all'atto impugnato.
Ne discende quindi, in assenza di altri vizi, che il ricorso debba essere rigettato.
La complessità e la novità della controversia, avente ad oggetto atti assunti nel 2025, costituiscono specifici motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 15 gennaio 2026
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni