Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5718 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROTELLA ASSUNTA c/o il cui studio alla Via Berlinguer, Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con domicilio P.IVA_1
CP_ eletto c/o la Sede di Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU espletata dal dott. rilevando come fosse da Persona_1 considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione e/o l'assegno ex L. 118/71 viceversa negati dal Consulente;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso, la decadenza derivante dalla inosservanza dei vari termini posti a carico di parte ricorrente nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza - come da verbale - si riportavano ai rispettivi atti.
La causa è matura per la decisione.
1. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Le censure svolte da parte ricorrente sono destituite di fondamento così come parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza sollevate dall' resistente. CP_2
2. Risultano rispettati tutti i termini previsti dalla normativa di settore ragion per cui ogni doglianza al riguardo non colgono nel segno.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è del 15.06.2023 laddove il ricorso per ATP è stato iscritto il 01.12.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il 29.11.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il 05.11.2024. Il ricorso risulta iscritto entro i 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 18.12.2024.
3. L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
4513/23, riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 ritenendo come il ctu della pregressa fase processuale abbia errato nell'accertamento, nella valutazione e nella tabellazione di talune patologie accorpando in taluni casi alcune di esse pur diverse prevedendo per le medesime una unica tabellazione e non tenendo in debita considerazione la documentazione sanitaria versata agli atti.
A tal riguardo giova rilevare come le doglianze fatte valere dalla Parte in questa sede non possono essere condivise, rilevandosi, in proposito, come le medesime costituiscono la pedissequa riproposizione delle censure mosse con le osservazioni e rispetto alle quali il ctu, in modo preciso, puntuale ed analitico, ha risposto confermando la valutazione circa il grado di invalidità riscontrato in capo alla sig.ra pari al 67%. Pt_1 Prima di ogni altra considerazione si rileva come destituita di fondamento è l'asserzione di parte ricorrente (pag. 5 del ricorso) ove si legge che il dott. non ha risposto ai chiesti chiarimenti Per_1 atteso che ciò emerge dalla stessa CTU depositata dalla Parte a corredo del proposto ricorso sicché il lamento risulta privo di pregio.
Difatti il dott. ha avuto cura di precisare, rispondendo alle contestazioni della parte, in Per_1 modo condivisibile e sulla scorta di retti criteri medico-legali, come, anzitutto, tutte le certificazioni menzionate nelle osservazioni risultino essere state analizzate ed opportunamente valutate ma
“non hanno condotto ad una chiara evidenza di infermità <> o non hanno apportato ulteriori elementi a quelli già valutati documentalmente” precisandosi che il referto radiologico del
Maggio del 2022 evidenziante una “iniziale spondilosi C6-C7” ha comportato una valutazione in associazione e per analogia sia con la gonalgia sia con la osteopenia ponendosi a tal proposito in rilievo come la gonalgia si presentava “senza evidenze patologiche osteoarticolari e senza evidenze di limitazione funzionale”.
Quanto, poi, alla cervicalgia post traumatica di cui alla certificazione del 7 giugno 2022 l'Ausiliare del Giudice ha correttamente rilevato come la stessa “nel caso in oggetto non ha dimostrazione causale con infermità osteoarticolari (fratture, lussazioni ecc.) per cui non è correlabile ad una infermità di tipo <> unica ad essere valutabile in ambito Medico Legale”.
Con riferimento alla ulteriore certificazione ortopedica del 11.09.2023 (recante diagnosi di gonalgia sinistra con segni clinici di meniscopatia, lombalgia con rientramento sciatalgico e cruralgico) il dott. ha avuto cura di sottolineare come nella detta diagnosi è operato il riferimento ad Per_1 una obiettività soggettiva “<> riguardante il ginocchio sinistro (già documentata e valutata) e la area lombare (già valutata con la spondiloartrosi) che non produce oggettive alterazioni anatomiche né funzionali permanenti . . . “.
Da ultimo il Consulente, sempre rispondendo alle poste osservazioni (ripetesi riproposte con il ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC), ha precisato come l'utilizzo di un unico codice tabellare per le diverse patologie, individuato per analogia, è “il risultato di una valutazione complessiva dei quadri clinici incidenti un unico organo/apparato ciascuno insufficiente a sodisfare i caratteri di infermità tabellata e di permanenza riguardanti nel caso specifico l'apparato osteoarticolare”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato condividendosi - ripetesi - appieno le risultanze dell'elaborato peritale nonché la risposta alle osservazioni (qui in parte anche ritrascritte), immuni da qualsivoglia vizio.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1 nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
[...] CP_1 - Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del presupposto sanitario afferente alla pensione/assegno ex L. 118/71 avendo il ctu nominato nella pregressa fase processuale riscontrato un grado di invalidità pari al 67%;
- Nulla sulle spese.
Castrovillari, 19 Maggio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo