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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 270/2023 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1
(cf ), Parte_2 C.F._2 con l'avv. GUIDI RICCARDO (cf ) C.F._3
ATTORI
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MOSA ANDREA (cf ) C.F._4
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Decisa a Pistoia in data 15.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 24.9.2024 per l'udienza cd. figurata di pc e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta come nota scritta ex art. Controparte_3
127ter c.p.c. dep. 23.9.2024 per l'udienza cd. figurata di pc e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Agiscono in giudizio e nei confronti di Parte_1 Parte_2
quale proprietario del veicolo Fiat Croma tg. DV038KC che CP_2 in data 12.1.2022 - condotto da - veniva a collisione Controparte_4 con l'auto condotta da nell'incidente occorso in data CP_5
12.1.2022 a seguito del quale quest'ultima perse la vita, nonché di quale compagnia assicurativa Controparte_6 dell'autovettura Fiat Croma, chiedendo accertarsi la responsabilità del veicolo Fiat Croma nella causazione del suddetto sinistro e condannarsi in solido tra loro i convenuti al risarcimento delle seguenti voci di danno:
(i) danno da perdita del rapporto parentale quantificato per ciascun attore nell'importo di euro 30.000,00;
(ii) danno c.d. tanatologico spettante agli attori iure hereditatis e quantificato nell'importo di euro 30.000,00 omnia1.
I.2. Nella contumacia di parte convenuta si costituisce in CP_2 giudizio contestando nell'an e nel Controparte_6 quantum le avverse pretese e, in particolare, sotto il primo profilo (an) invocando la responsabilità concorrente dei due soggetti coinvolti nel sinistro anche a mente dell'art. 1227 c.c., sotto il secondo profilo
(quantum) denunciando il carattere esorbitante e non provato delle domande risarcitorie e concludendo per il rigetto delle stesse ovvero, in ipotesi, per l'accertamento del concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo a nonché per la riduzione nel quantum delle CP_5 voci risarcitoria in base alle effettive percentuali di responsabilità2. 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, accertati i fatti così come descritti nella parte introduttiva del presente atto e l'entità dei danni morali subiti jure proprio dai Sig.ri Pt_1 ed , condannare, in solido fra loro, Il Sig. e la Parte_2 CP_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_6 risarcimento del danno in favore degli odierni attori, il cui ammontare per ciascuno di essi si quantifica in € 30.000,00, o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, accertata l'entità del c.d. danno terminale subito dalla Sig.ra così come descritte nella parte introduttiva del presente CP_5 atto, condannare, in solido fra loro, Il Sig. e la CP_2 Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento dei danni, in favore degli odierni attori nella loro qualità di eredi della Sig.ra di VI, che si quantifica in € 30.000,00, o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis:
- per i motivi indicati nel corpo dell'atto respingere la domanda di accertamento della responsabilità del sinistro in capo alla conducente del veicolo Fiat Croma tg. DV038KC in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del sinistro della stessa, accertare il concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo alla sig.ra per la sua CP_5 condotta imprudente e negligente;
- accertare l'insussistenza di tutti i danni lamentati dagli attori in quanto infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati e, nella denegata ipotesi in cui venga accertata dal Tribunale di Pistoia la responsabilità del veicolo Fiat Croma tg. DV038KC e l'esistenza di danni dedotti dai richiedenti, ridurne la quantificazione in base alle effettive percentuali di responsabilità; I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., respinta in quanto inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. di esibizione del traffico telefonico relativo all'utenza della defunta nei mesi di Ottobre-Dicembre
2021 e Gennaio 2022, la causa viene istruita a mezzo prove per testi e viene quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II.1. Per quel che concerne l'an della pretesa risarcitoria azionata, la relazione tecnica dell'ing. redatta quale consulente tecnico del P.M. nel Persona_1 procedimento penale n. 165/2022 R.G.N.R. sulla base dei rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria a seguito dell'incidente, nonché previa ispezione del veicolo coinvolto e del luogo del sinistro, consente – anche se dai filmati delle telecamere poste al civico 68-70 di Viale Garibaldi a Pescia, cioè all'altezza del luogo ove si è verificato il sinistro, “l'urto dei veicoli A-B non è visibile, in quanto coperto dalla siepe e dallo spigolo del fabbricato” (cfr. pag. 21 relazione ing.
prodotta sub doc. 1 fasc. convenuta) - di ricostruire con sufficiente Per_1 certezza la dinamica del sinistro.
La responsabilità del veicolo Fiat Croma condotto da e di Controparte_4 proprietà dell'odierno convenuto è indiscussa come da: CP_2
- verbale di rilevazione d'incidente stradale (doc. 1 fasc. attoreo) dalla cui lettura si può evincere che “il veicolo A (Fiat Croma targato DV038KC) percorreva Viale Garibaldi con direzione di marcia sud-nord quando, all'altezza dell'intersezione con Via di Campolasso, per cause imprecisate, probabilmente una distrazione, invadeva la corsia di marcia riservata ai veicoli del senso opposto, andando a urtare violentemente contro la parte anteriore del veicolo che sopraggiungeva regolarmente nel suo senso di marcia, il veicolo B (OR
IE targato BR801FV)”;
- verbale di sommarie informazioni rese da conducente del veicolo Tes_1 che seguiva il mezzo condotto dalla defunta di VI, il quale così ebbe a dichiarare: “andavo verso Lucca sul Viale Garibaldi e avevo davanti a me, già da un po' di strada, questa auto di colore grigia, più in lontananza, guardando
- In ogni caso, respingere in toto le domande da chiunque avanzate nei confronti della
poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in Controparte_6 diritto e comunque non provate, con vittoria delle spese legali, rimborso forfettario, iva e cap come per legge”. avanti ho visto in direzione Pescia questa auto che ha tagliato la strada verso la macchina che avevo davanti. Ho pensato cosa sta facendo?!” (cfr. pag. 2 della relazione medico-legale resa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R.
165/2022 Trob. Pistoia, prodotta sub doc. 2 fasc. convenuta);
- verbale n. 18449/S/2022 di infrazione al CDS e nello specifico violazione dell'art. 143 co. 12 notificato al conducente e al proprietario del veicolo in data
13.1.2022 (cfr. ancora doc. 1 fasc. attoreo, pag. 15);
- la stessa relazione peritale redatta dal consulente della Procura della
Repubblica ricostruisce la dinamica pre-urto rilevando che “per quanto la traiettoria del veicolo A nelle fasi di avvicinamento al punto d'urto non sia ricostruibile con precisione, l'analisi della dinamica pre-urto mostra che la conducente ha errato nell'impostazione della sterzata, imponendo un CP_4 angolo di sterzo maggiore del normale, senza rendersi conto dell'errore che stava facendo, compatibilmente con una distrazione prolungata e con una mancata attenzione alla strada” (pag. 30 doc. 1 fasc. convenuta) e sulla dinamica post- urto “la dinamica post-urto può quindi essere così descritta: il veicolo A invadeva interamente la corsia di marcia opposta, colpendo frontalmente alla velocità di 60-65 km/h il veicolo B, che si trovava all'interno della propria corsia, in prossimità del margine destro della carreggiata, alla velocità di circa 30 km/h” (pag. 26 doc. 1 fasc. convenuta);
- ancora le conclusioni formulate dal perito secondo cui “le violazioni al CDS da parte del conducente del veicolo Fiat Croma siano in chiaro nesso di causa con il verificarsi del sinistro” (pag. 35 doc. 1 fasc. convenuta).
Ferma dunque la responsabilità del veicolo Fiat Croma nella determinazione del sinistro de quo, occorre valutare il comportamento dell'altro conducente al fine di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. specie in una vicenda, come la presente, ove la controparte processuale ha espressamente invocato il concorso di colpa.
Orbene i volontari che per primi hanno soccorso la defunta di VI hanno riferito che “le cinture di sicurezza non erano indossate al momento dell'arrivo”
(cfr. pag. 6 relazione medico-legale prodotta sub doc. 2 fasc. convenuta); la circostanza risulta confermata dall'ispezione del veicolo effettuata dall'ing. incaricato dalla Procura il quale ha potuto constatare che “il Per_1 parabrezza presentava una estroflessione localizzata in corrispondenza della posizione del conducente, di dimensioni compatibili con una testa, e rottura a ragnatela del cristallo. In corrispondenza di tale infrazione, nella parte interna del parabrezza erano presenti tracce organiche e di sangue. All'interno dell'abitacolo si osservava l'attivazione degli airbeg frontali. Il volante presentava una deformazione in avanti del settore inferiore indice di un urto del corpo della conducente, non trattenuto dalla cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza era libera (non bloccata) e non presentava abrasioni o deformazioni compatibili con l'utilizzo al momento del grave urto frontale” (cfr. pagg. 12-14 doc. 1 fasc. convenuta).
Pertanto, anche a fronte delle deduzioni difensive svolte sul punto da parte attrice, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova di un concorso di colpa della conducente del veicolo B OR IE quantomeno per non aver indossato la cintura di sicurezza al momento del sinistro come emerso in modo scientifico e tecnicamente motivato dalle indagini svolte in sede di perizia penale.
Si richiama sul punto l'insegnamento della Suprema Corte, sez. penale ma con principi estensibili anche alla responsabilità civilistica - la quale peraltro, come noto, si basa su criteri meno stringenti dovendo il nesso causale essere verificato secondo la regola del cd. “più probabile che non” - per cui “il comportamento negligente della vittima del reato - nella fattispecie quello di non aver allacciato la cintura di sicurezza – costituisce una concausa che, in quanto tale, contribuisce alla realizzazione dell'evento nei termini in cui si è verificato e con le conseguenze che lo stesso ha prodotto ma, non potendo considerarsi causa diretta ed esclusiva dello stesso, non può assumere rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità. D'altro canto, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa, ove rigorosamente accertato, non può non riversare le sue conseguenze in capo a quest'ultima sotto il profilo di una diminuzione del risarcimento accordatole” (Cass. pen., n. 42492/2012), cui del resto fa eco la sezione Civile chiarendo che “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (Cass. civ. n.
8443/2019).
Dovendo la percentuale di concorso di colpa essere rimessa alla discrezionale valutazione del giudicante e non essendo emersi elementi certi e inequivocabili circa una eccessiva velocità di guida tenuta dalla conducente della OR IE (circostanza, peraltro, sconfessata dalle risultanze della perizia svolta in sede penale ove si dà conto di una guida “certamente” non superiore al limite di legge 50 km/h, cfr. pag. 31 doc. 1 fasc. convenuta e non avendo la compagnia assicurativa offerto valide prove contrarie, né adeguatamente argomentato circa la necessità di tenere una condotta di guida inferiore ai limiti di legge in considerazione dello stato dei luoghi, della particolarità della zona/sede stradale o altro), si ritiene di poter addebitare alla defunta un concorso di responsabilità pari al 20%. CP_5
II.2. Sulla scorta delle valutazioni sin qui esposte in merito all'accertamento delle responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è lite, si passa a considerare il profilo risarcitorio per quanto attiene alle voci di danno invocate dagli attori, sia circa la relativa sussistenza (an) sia, in successione logica, in ordine alla quantificazione.
(i) Quanto al danno cd. parentale, giova richiamare l'indirizzo espresso dall'interpretazione giurisprudenziale più recente per la quale non può escludersi a priori la risarcibilità di tale voce di danno (consistente nel pregiudizio derivante dalla morte di un familiare) a soggetti non facenti parte dello stretto ambito del nucleo familiare ma interessati da rapporti di parentela più lontani (ad esempio, appunto, zii-nipoti) né può ritenersi riconoscibile la legittimazione ad agire in via risarcitoria ai soli familiari (in senso lato) conviventi con il defunto, dovendosi guardare alla concretezza e profondità del legale fra de cuius e asserito danneggiato e valutare se la perdita del primo abbia causato uno sconvolgimento nell'esistenza del secondo.
In materia possono utilmente citarsi Cass. n. 8218/2021, a sintesi di un orientamento definibile come consolidato a far data da Cass. n. 21230/2016:
“questa Corte ha condivisibilmente rilevato (Cass. 28/10/2016, n. 21230) che, se da un lato, occorre certamente "evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari", dall'altro non può tuttavia condividersi l'assunto che "il dato esterno ed oggettivo della convivenza" possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l'aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. A tanto detto successivo indirizzo è giunto specificamente confutando i fondamenti logico giuridici su cui l'opposto orientamento sostanzialmente si fondava, ovvero: da un lato la norma che tutela la famiglia quale società naturale;
dall'altro, l'assunto della convivenza, "quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Sotto il primo profilo si è infatti rilevato che non è condivisibile limitare la "società naturale" della famiglia cui fa riferimento
l'articolo 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli. Sotto il secondo si è efficacemente obiettato che "ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà". La convivenza, piuttosto, escluso che possa "assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola", "costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur. Va da sé che ad evitare quanto già paventato da questa Corte (dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti) è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni (v. Cass. 22/10/2013, n. 23917; Cass. 21/01/2011,
n. 1410) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice. Tali considerazioni hanno trovato piena conferma ancora di recente negli arresti di
Cass. n. 29332 del 07/12/2017; Cass. n. 18069 del 10/07/2018; Cass. n.
7743 del 08/04/2020.
Sulla scia di tale più recente e qui condiviso orientamento va menzionato anche il precedente di Cass. 11/11/2019, n. 28989, il quale ricomprende anzi il legame parentale tra zio e nipote, di per sé e indipendentemente dalla effettiva convivenza (dato rilevante solo quale eventuale concorrente elemento presuntivo), tra le circostanze che possono giustificare "meccanismi presuntivi" utilizzabili "al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno", attraverso "il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente
e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale" (cfr. anche Cass. n.
5258/2021).
Nell'ambito di questo inquadramento generale, ponendo mente all'istruttoria orale svolta può sostenersi che le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio hanno valso a confermare quanto asserito da parte attrice, essendo emersa un'abitudine di vita di stretta vicinanza e condivisione tra la defunta e i nipoti (cfr. verbale udienze 21.12.2023 e 21.2.2024), precisandosi come non si ravvisino né emergano ex actis né siano stati addotti da parte convenuta elementi concreti tali da far dubitare dell'attendibilità dei testi, i cui rapporti di vicinanza e stretta conoscenza con la defunta non valgono certo a CP_5 porre in dubbio la veridicità di quanto dichiarato ma anzi confortano le informazioni rese, siccome provenienti appunto da persone vicine alla predetta
(né si vede, del resto, come potrebbe darsi prova di un danno quale quello in questa sede invocato, cd. danno parentale, se non assumendo elementi probatori da persone vicine alla cerchia familiare del defunto.
Per la liquidazione del danno, in applicazione delle tabelle milanesi (con minime variazioni quantitative ove si volesse fare applicazione delle tabelle del
Tribunale di Roma) avendo riguardo al tipo di legame familiare e all'età del defunto e del danneggiato al momento della morte del primo, si ottengono i seguenti importi:
- quanto ad , un range da un minimo di € 61.128,00 ad un Parte_2 massimo di € 112.068,00 considerato che, stante la mancanza convivenza tra il familiare e il defunto, l'importo liquidabile può essere diminuito sino a 1/2;
- quanto a , parimenti un range da un minimo di € 61.128,00 ad Parte_1 un massimo di € 112.068,00 per quanto appena osservato;
somme su cui operare la decurtazione del 20% per concorso di responsabilità della vittima, pervenendo così a un importo di circa euro 50.000,00 nei minimi, considerata la mancata convivenza con la defunta.
In tale misura si ritiene di poter liquidare il danno parentale in favore di ciascuno degli attori, considerandolo adeguato al tipo di relazione instaurata con la zia defunta, al grado di parentela, alla misura della frequentazione con la parente come emersa dall'istruttoria di causa e osservandosi, all'occorrenza, come in tal modo non si ecceda il petitum avendo gli attori chiesto sin dall'atto di citazione la liquidazione dell'importo di euro 30.000,00 ciascuno o della maggiore o minor somma risultante dovuta all'esito dell'istruttoria.
Sull'importo liquidato a titolo di danno parentale sono poi da calcolare, trattandosi di credito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla scorta dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 1712/1995 ad oggi insuperati
(devalutazione dell'importo alla data dell'evento foriero di danno e sua successiva rivalutazione con applicazione degli interessi di legge sulla somma anno per anno rivalutata).
(ii) Per quel che concerne invece al danno c.d. tanatologico occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale”: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico), infatti, “consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire
l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima”, mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, “è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (in termini, Cass. ord. n. 11719/2021).
Ebbene, quanto a questa seconda tipologia di pregiudizio (cd. danno biologico terminale), se ne può escludere la configurabilità nel caso di specie proprio in condivisione dei principi espressi dall'elaborazione giurisprudenziale, essendo intercorso un intervallo di tempo particolarmente breve tra il sinistro e il decesso, appena più di 24h (individuate da una certa giurisprudenza quale soglia minima per la liquidabilità di simile voce di danno, naturalmente dovendosi tener conto delle circostanze del caso concreto) tale da non poter assurgere a livello di “apprezzabilità” di cui s'è detto.
Quanto al cd. danno morale terminale, la richiesta attorea si fonda essenzialmente sulla dichiarazione resa a S.I.T. da uno dei primi soccorritori circa il fatto che, una volta raggiunta la vittima, costei ebbe Persona_2
a rispondere alla domanda su come stesse “tanto bene no…ho la gamba…” (cfr. pag. 4 relazione medico-legale prodotta sub doc. 9 fasc. attoreo e sub doc. 2 fasc. convenuta), mentre dal verbale di primo accesso al pronto soccorso delle ore 9:55, ossia appena 40 minuti dopo il sinistro, la paziente viene definita
“obnubilata” (cfr. doc. 4 fasc. attoreo): non sembra pertanto che, dalla sola e ben scarna dichiarazione di un soccorritore e considerato lo stato di quantomeno semi-incoscienza della vittima a breve distanza dal fatto (40 minuti), possa ritenersi sussistente nella vittima quel consapevole avvertimento dell'ineluttabile approssimarsi della propria morte integrante lo specifico pregiudizio in disamina.
Costituisce pertanto convincimento di questo Tribunale che, in parte qua, la domanda attorea non possa essere accolta.
V. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, con accoglimento parziale della domanda attorea sia nell'an (essendo stato riconosciuto un, sia pur minore, concorso di colpa dell'attrice) sia nel quantum, stante il rigetto della domanda in punto di cd. danno tanatologico, rende ragione della compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accertata e dichiarata la corresponsabilità di nella causazione CP_5 del sinistro per cui è lite nella misura del 20% (il restante 80% in capo al conducente del veicolo Fiat Croma tg. DV038KC di proprietà del convenuto
, condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore CP_2 di parte attrice, a titolo di cd. danno parentale, dell'importo di euro 50.000,00 per ciascuno degli attori, oltre rivalutazione e interessi come specificato in parte motiva;
2) respinge nel resto le domande attoree;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 15.1.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini