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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Unica del Lavoro Il Giudice Monocratico di Genova, dott. Margherita Bossi
all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.r.g. 197/2022 promossa dai sigg.ri:
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 CP_15 CP_16
,
[...] CP_17 CP_18 CP_19
, ,
[...] CP_20 CP_21 [...]
, , , CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , ,
[...] Controparte_26 Controparte_27 CP_28
, ,
[...] Controparte_29 Controparte_30 [...]
, , CP_31 Controparte_32 CP_33 CP_34
, ,
[...] Controparte_35 Controparte_36
, ,
[...] Controparte_37 CP_38 [...]
, , , CP_39 CP_40 CP_41 CP_42
, , , Controparte_43 Controparte_44 CP_45
CP_46 Controparte_47 CP_48
, , , CP_49 CP_50 Controparte_51
, , , CP_52 CP_53 CP_54 CP_55
, ,
[...] CP_56 CP_57 CP_58
, ,
[...] Controparte_59 CP_60 [...]
, , CP_61 CP_62 CP_63 [...]
, , CP_64 Controparte_65 CP_66
, , , Controparte_67 CP_68 CP_69 [...]
, , , CP_70 CP_71 Controparte_72 [...]
, , , elettivamente domiciliati in CP_73 CP_74 CP_75
Genova, viale Sauli n. 39/4, presso e nello studio dell'avv. Serena Piccardi, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Cirillo ed Ernesto AR Cirillo, come da mandato in atti Ricorrenti
CONTRO
elettivamente domiciliata in via San Lorenzo 23/15-16 GENOVA CP_76 presso e nello studio dell'Avv. to Eugenio Gasparino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Capone, Lorenzo Fusco AR Vittoria dello Ioio e Giovanni Gaudio per mandato in atti Convenuto
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti di (di seguito, per brevità, anche solo , con mansioni di CP_77 CP_77 operatore ovvero di team leader, hanno convenuto in giudizio (di CP_76 seguito, anche solo , chiedendo accertarsi “la violazione, da parte della CP_76 convenuta del D.lgs 276/2003 e/o della vigente normativa in materia CP_78 di appalto di manodopera”, “l'esecuzione, instaurazione e sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, con conseguente condanna della convenuta alla costituzione con i ricorrenti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 06/07/2017, ovvero dalla diversa data ritenuta. A sostegno delle loro pretese i ricorrenti hanno rappresentato:
-di aver lavorato alle dipendenze della società operante nel settore CP_76 delle telecomunicazioni, presso la sede di Genova, sino alla data del 6 luglio 2017, allorché, a seguito di cessione di ramo d'azienda denominato “Call Center 133” (doc.12), passavano, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della cessionaria CP_77
, continuando a svolgere a Genova la medesima attività;
[...]
-che contestualmente alla cessione del ramo d'azienda, aveva CP_76 appaltato a a far data dal 6/7/2017, una serie di servizi finalizzati CP_77 all'assistenza commerciale, amministrativa e tecnica dei clienti della società appaltante (servizi descritti nell'allegato 1 n. 5 del contratto di appalto sottoscritto il 6/7/2017, sub doc.8).
-che la Magistratura MI e AN (Tribunale Milano, sentenze nn. 1076/2019 e 1077/2919, confermate da Corte d'Appello Milano sentenze nn. 615 e 616/2020; Tribunale Roma, sentenza n. 2464/2021, sub doc. 14) hanno accertato che il ramo ceduto non era funzionalmente autonomo e che in costanza di appalto il personale ceduto ha continuato a essere sottoposto al potere direttivo e di controllo della committente, che i principali strumenti di lavoro, le procedure e tutta l'organizzazione delle attività e del personale sono rimaste in capo a così CP_76 come parte del personale preposto alle attività cedute ed appaltate;
-che il contratto di appalto non è genuino, dissimulando in realtà una somministrazione di manodopera, atteso che: a) ha mantenuto in capo a sé i principali sistemi informatici CP_76 indispensabili per lo svolgimento dei servizi di customer care e contact center oggetto della commessa e, con essi, il potere di controllo sui servizi appaltati;
poiché detti strumenti di produzione sono di proprietà della committente, il requisito dell'autonomia organizzativa, che caratterizza l'appalto, va calibrato sulla gestione di detti mezzi e non del solo personale;
b) la committente ha esercitato, nei confronti dei dipendenti trasferiti alla CP_76 società appaltatrice, pregnanti poteri organizzativi, direttivi e di controllo, come si evince dal contenuto di numerose e-mail in cui i referenti della committente impartiscono ai referenti apicali di precise direttive CP_77 sulle modalità di esecuzione del servizio da parte degli operatori;
c) la committente continua a svolgere, con proprio personale, le stesse attività di assistenza ai clienti oggetto dell'appalto; d) è che provvede all'aggiornamento professionale dei dipendenti di CP_76
CP_77
e) difetta in capo a l'assunzione del rischio economico;
il corrispettivo CP_77 riconosciuto a è, infatti, sostanzialmente parametrato al costo del CP_77 lavoro, in quanto calcolato tenendo conto dei minuti ritenuti adeguati a definire una richiesta di assistenza da parte dei clienti (c.d. Unità Equivalente); il contratto d'appalto prevede inoltre che garantisca CP_76 all'impresa appaltatrice un volume minimo di attività per ogni anno di durata del contratto, a riprova dell'assenza di un rischio economico a carico di
CP_77
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo CP_76 preliminarmente la decadenza prevista dall'art. 32 comma 4, lett. d) della L. n. 183 del 2010, per aver la maggior parte dei ricorrenti tardivamente impugnato gli atti che avevano determinato la cessazione del loro rapporto di lavoro con nonchè CP_76 la rinuncia e l'acquiescenza, da parte dei ricorrenti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione, a far valere ogni diritto nei confronti della odierna convenuta. Nel merito, assunta la legittimità del contratto di appalto intercorso con CP_77
ha comunque contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il
[...] rigetto. In particolare, ha dedotto che, a seguito della fusione attuata nel dicembre 2016 tra e la nuova società CP_79 Controparte_80 CP_76 decideva di esternalizzare il servizio di assistenza amministrativo-commerciale e tecnica a favore della clientela. A tal fine avviava una ricerca volta all'individuazione di un'impresa dotata di comprovata e pluriennale esperienza nello specifico settore, alla quale trasferire il descritto ramo d'azienda e a cui affidare, tramite appalto, la fornitura dei servizi di customer care e contact center. Tra i vari operatori che avevano presentato un business planning e un preventivo, la scelta ricadde su CP_77 società dotata dello “specifico pluriennale know-how…nella organizzazione del lavoro di tale tipologia di attività” (così a pag. 16 della memoria) e che - come si legge a pag. 13 della memoria difensiva della convenuta – fa “parte dell'omonimo gruppo internazionale, leader globale nella fornitura di un'ampia gamma di soluzioni relative alla gestione dei clienti: esse sono costruite su un portafoglio di servizi di alto livello che coprono la c.d. 'customer esperience' e per la reingegnerizzazione dei processi, le tecnologie digitali e all'avanguardia e l'operatività dei clienti”. Ciò premesso, la convenuta ha contestato le affermazioni dei ricorrenti in merito: a) alla qualificazione del contratto in termini di appalto c.d. pesante, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. sentenze citate a pagg. 54 e ss. della memoria difensiva) in fattispecie analoghe di affidamento endo- aziendale di servizi di call center, secondo cui la circostanza che la disponibilità degli strumenti informatici sia rimasta in capo alla committente non esclude la liceità dell'appalto, trattandosi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. "labour intensive"); b) all'assenza in capo a di un'autonoma organizzazione di mezzi e di CP_77 un reale potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti;
al riguardo, con riferimento all'organizzazione di mezzi, ha evidenziato che in sede di CP_76 cessione del ramo di azienda, oltre a concedere in sublocazione a porzioni CP_77 di immobili in cui veniva svolto il servizio oggetto del contratto, ha trasferito alla cessionaria la proprietà di alcuni beni materiali (postazioni, sedie, archivi, armadietti, casseforti, arredi per le sale break, p.c., mouse, tastiere, monitor, cuffie per operatori, telefoni, fax, stampanti/fotocopiatrici), una serie di software e due accordi per la locazione operativa di stampanti e p.c., strumenti utili all'attività professionale del personale addetto al ramo d'azienda; in relazione all'organizzazione e direzione dei dipendenti, la convenuta ha osservato che “ ha gestito in piena autonomia la CP_77 propria forza lavoro assegnata alla commessa coordinandosi con la Società CP_76 per mezzo di dipartimenti referenti a ciò deputati, solo per quanto concerne le attività di pianificazione dei volumi, l'operatività dei sistemi di e la formazione sui CP_76 sistemi di (così pag. 66 della memoria difensiva); CP_76
c) alla mancata assunzione di un rischio d'impresa in capo alla società appaltatrice, evidenziando innanzitutto che, al contrario, alcune clausole contenute nel contratto d'appalto, pongono a carico di il rischio di non ottenere un profitto CP_77 dall'esecuzione della commessa;
il riferimento è alle clausole che prevedono: il rimborso dei costi che la committente ha dovuto sostenere nel caso in cui i servizi appaltati non siano stati eseguiti a regola d'arte; l'obbligo della appaltatrice di tenere indenne la committente da qualsiasi danno imputabile a o a terzi;
il diritto di CP_77 di risolvere il contratto in caso di violazione da parte della appaltatrice di CP_76 una serie di obblighi, tra cui quello relativo al rispetto di alcuni obiettivi connessi ai livelli di qualità dei servizi appaltati;
inoltre, diversamente da quanto sostenuto da controparte, il corrispettivo riconosciuto a non è stato determinato in base alla CP_77 mera disponibilità oraria del personale impiegato, bensì è frutto di una stima basata su valore di mercato;
a ciò si aggiunga che il corrispettivo, in base all'accordo negoziale intercorso tra le parti, può subire notevoli variazioni connesse al raggiungimento o meno di determinati obiettivi quantitativi e qualitativi (bonus/malus; corrispettivo rivincolo/vendita) o all'applicazioni di penali. La causa viene ora in decisione. Il ricorso è fondato.
Sulle questioni preliminari ha in primo luogo eccepito, ex art. 32, co.
4. lett. d), della legge n. CP_76
183/2010, l'intervenuta decadenza sostanziale del diritto vantato nel presente giudizio della maggior parte dei ricorrenti che hanno nell'Agosto 2021 fatto valere stragiudizialmente i pretesi diritti (doc. 11 ric.). In via subordinata ha sostenuto l'inammissibilità delle domande dei ricorrenti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione avendo essi in tal sede rinunciato a proporre le domande oggetto del presente giudizio. In ulteriore subordine ha chiesto il rigetto delle domande per intervenuta acquiescenza dei ricorrenti nei confronti di a far valere i propri diritti. CP_78
Tutte le eccezioni sono infondate e pertanto devono essere respinte. Quanto all'eccezione di decadenza, deve premettersi che essa va delibata in relazione alla domanda formulata dai ricorrenti, che non è di impugnativa della cessione del ramo di azienda intervenuta tra e ma unicamente di CP_76 CP_77 accertamento della non genuinità dell'appalto intercorrente tra e con CP_76 CP_77 conseguente richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro in capo alla committente
CP_76
È sufficiente poi richiamare i principi espressi dalla S.C. con la recente l'ordinanza n. 6266/2024 che fa il punto sul -e chiarisce il- regime di tutela del lavoratore nei confronti dell'appaltante utilizzatore, in caso di appalto non genuino:
“
5. Questa Corte, secondo orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, ha statuito che i termini decadenziali previsti dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto. La fattispecie in esame consente di precisare la decorrenza dei termini decadenziali nei confronti dell'appaltante e dell'appaltatore ove intervenga un licenziamento (in forma scritta) intimato dal datore di lavoro formale/appaltatore. 6. Invero, Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare.
7. Successivamente, con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 ha ritenuto che il licenziamento orale, intimato dall'appaltatore/datore di lavoro formale, non fa decorrere la decadenza (mancando un atto scritto) e Cass. 40652 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un "fatto tipizzato", come la scadenza del contratto a tempo determinato). In particolare, è stato affermato che "sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina".
8. Recentemente, Cass. n. 24437 del 2022, affrontando una ipotesi di impugnazione di un licenziamento con contestuale domanda di reintegrazione nel posto di lavoro non solo presso il datore di lavoro formale ma anche nei confronti di altro datore di lavoro che condivideva con il primo una unicità di struttura organizzativa, ha precisato che, per impedire la decadenza, era sufficiente impugnare il licenziamento nei confronti del datore di lavoro formale.
9. Per completezza, sempre in materia di appalto, va rilevato che nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo, posto che tale norma presuppone, infatti, non un semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale (Cass. n. 36944 del 2022; nello stesso senso Cass. n.36152 del 2023).
9. In coerenza con tutte le statuizioni assunte da questa Corte, va ora precisato che ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza.
10. Ritenuto, invero, che il regime decadenziale dettato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 richieda un atto scritto per la decorrenza dei termini, l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza).
11. L'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal datore di lavoro formale, distingue il regime di decadenza a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo, risulta, altresì, coerente con le recenti statuizioni adottate da questa Corte (Cass. n. 32412 del 2023 e Cass. n. 30945 del 2023), con le quali si è precisato che l'impugnazione del licenziamento (intimato dal datore di lavoro formale) promossa nei confronti dello stesso datore di lavoro formale non costituisce una preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia nei confronti dell'utilizzatore, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro, dovendo applicarsi all'appalto, in via analogica, l'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015 (come interpretato autenticamente dall'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 77 del 2020) dettato per la somministrazione di lavoro (potendosi, dunque, imputare all'utilizzatore solo gli atti di costituzione o di gestione del rapporto, e non quelli di estinzione).
12. L'applicazione del regime decadenziale dettato dall'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 richiede necessariamente l'adozione di un atto scritto da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale”.
Alla stregua di questi principi è agevole rilevare che non risulta alcun atto scritto, proveniente da con il quale la società abbia negato la titolarità del rapporto CP_76 -relativo al periodo lavorativo dal 6/7/2017 in poi- che possa essere contestato e dal quale possa farsi iniziare il decorso del termine di decadenza: la cessione del ramo d'azienda del 5/6/2017 e l'accordo sindacale del 27/6/2017 non sono atti indirizzati ai lavoratori e, tutt'al più, sono idonei a renderli edotti della cessione dei loro contratti di lavoro alla cessionaria e dunque del trasferimento del loro rapporto di lavoro ad altro datore di lavoro. Neppure i verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori poco tempo dopo il trasferimento di ramo d'azienda rilevano, non contenendo detti verbali alcuna comunicazione di cessazione dell'utilizzo. Nè può rilevare il fatto che al momento della sottoscrizione dei verbali di conciliazione l'appalto fosse già iniziato - invero da pochissimo tempo, essendo quasi tutti i verbali datati luglio 2017 e alcuni settembre 2017-, considerato che la non genuinità dell'appalto non può che essere verificata dai lavoratori nell'effettività del suo svolgimento e dopo un adeguato e apprezzabile lasso di tempo. Parimenti prive di pregio le eccezioni di inammissibilità della domanda per rinuncia e di intervenuta acquiescenza. In proposito parte convenuta sostiene che con i verbali di conciliazione agli atti, sottoscritti nel 2017 (doc. 6 conv.) i ricorrenti avrebbero rinunciato a proporre le domande oggetto del presente giudizio, avendo, da un lato, rinunziato all'impugnazione della cessione del proprio rapporto di lavoro da a ai CP_76 CP_77 sensi dell'art. 2112 c.c., e, dall'altro, “a qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti di
, “nell'ambito di una rinuncia generale nei confronti di ad ogni CP_76 CP_76 diritto comunque inerente al rapporto di lavoro subordinato (…) relativo al trattamento sia normativo sia retributivo”, sicchè le loro domande dovrebbero essere respinte. La tesi è infondata atteso che le transazioni e rinunce contenute nei verbali di conciliazione hanno un perimetro differente (la cessione del ramo di azienda e le rivendicazioni relative al rapporto fino al 5/7/2017), non includente il tema dell'appalto. In nessuna parte dei verbali di conciliazione si fa infatti riferimento al contratto di appalto di servizi in essere tra e né, a maggior ragione, alla CP_76 CP_77 genuinità o meno dello stesso;
pertanto nessuno dei diritti azionati in questa sede può esser stato rinunciato da parte dei lavoratori sottoscrittori delle conciliazioni.
Neppure è configurabile la pretesa acquiescenza dei lavoratori in quanto già nel 2021 i lavoratori hanno contestato a l'interposizione e, in ogni caso, nessuna CP_76 norma nel nostro ordinamento attribuisce al mero decorso del tempo effetti abdicativi, estintivi o di tacita rinuncia all'azione di accertamento della non genuinità dell'appalto, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro in capo al committente;
tantomeno in ipotesi -quale quella in esame- di situazione di permanente illeceità, non acquistando il comportamento inerte dei lavoratori il significato concludente che vorrebbe CP_76 attribuirgli.
Nel merito
In tema di appalto, l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La sussistenza dell'appalto è identificata, in virtù della citata disposizione normativa, dalla combinazione dell'indice dell'assunzione del rischio d'impresa e di quello del potere organizzativo dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, in seno alla quale, come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, senz'altro assume rilievo preminente il secondo (v. Cass. civ., Sez. V, Ord., ud. 19/4/2017, n. 18808) e non essendo l'assunzione del rischio d'impresa da sola sufficiente ai fini del giudizio di genuinità dell'appalto, Come più volte ribadito dalla giurisprudenza in tema di interposizione di manodopera, (Cass. Sez. lavoro 2025 .; n. 12551/2020 n. 15557/2019 del 10/6/2019)
“affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa. Al contrario, si deve ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia affidato al committente (Cass, 26 giugno 2020, n. 12807) e rimangano in capo all'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto (turnistiche, retribuzione, concessione di ferie e permessi), senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. La Suprema Corte è poi intervenuta a dettagliare gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come "appalto", ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, individuandoli, ad esempio, nella richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
nell' inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
nell' identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
nell'organizzazione in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; nell'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore (tra le altre, Cass.,7 febbraio 2017, n. 3178). Altro indice a cui ha fatto ricorso la giurisprudenza per valutare la genuinità dell'appalto è costituito dall'erogazione della formazione professionale delle maestranze in esso impiegate, che costituisce un'obbligazione gravante sull'appaltatore (v. da ultimo Cass., 15 aprile 2025, n. 9897). La formazione rappresenta, infatti, un'attività rilevante nella valutazione dell'organizzazione e direzione del personale dipendente, perché la preparazione professionale di quest'ultimo è un requisito indispensabile della performance imprenditoriale. In tema di potere direttivo e di controllo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non rappresenta sintomo di non genuinità il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione effettiva del servizio commissionato, sulla sua conformità rispetto al progetto concordato e alla regola d'arte. Il committente potrà, pertanto, fornire quelle indicazioni afferenti alle caratteristiche del risultato richiesto, essendo consentita una stretta e continua interlocuzione sulle priorità e sulla tempistica degli interventi, purché il potere relativo alle concrete modalità di svolgimento ed esecuzione dell'opera resti nella sfera dell'appaltatore ( Cass., 27 aprile 2022, n. 13182). L'illiceità dell'appalto è ravvisabile in quei casi in cui l'appaltante si spinga al di là di quello che integra il mero coordinamento necessario per il confezionamento del prodotto o lo svolgimento del servizio, sfociando in interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore riconducibili al tipico potere direttivo datoriale (Cass., 1 dicembre 2022, n. 35393 ; Cass., 10 giugno 2019, n. 15557). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che le indicazioni del committente sulle modalità esecutive dell'opera o del servizio appaltato non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente (Cass., 28 luglio 2017, n. 18808). E' stato poi osservato che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione relativa al rischio economico, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008 che ha ritenuto sussistenti gli indici rivelatori della intermediazione vietata in fattispecie nella quale era stato accertato che la direzione tecnica e il controllo della prestazione lavorativa era affidata nella sostanza alla competenza esclusiva del committente, mentre la società appaltatrice, lungi dall'interferire sulla organizzazione del servizio appaltato, si limitava alla gestione dei turni, alla corresponsione della retribuzione, alla gestione delle ferie ed in genere all'amministrazione del personale). Sulla base dei surrichiamati principi elaborati dalla giurisprudenza nella materia, dall'esame della copiosa e dirimente documentazione prodotta dai ricorrenti (docc. 4, 5, 6 e 14) e della non contestazione di alcune deduzioni attoree, questo giudice ritiene acclarata, senza necessità di attività istruttoria orale, la sussistenza di una somministrazione di personale da a schermata da un contratto di CP_77 CP_76 appalto, non genuino. Come si preciserà, infatti, il potere organizzativo dei servizi oggetto dell'appalto e il potere direttivo e di conformazione della prestazione dei dipendenti agli stessi assegnati sono esercitati non dalla società appaltatrice, ma dalla committente CP_76 che stabilisce non solo le priorità, ma anche i volumi di attività, le modalità di svolgimento delle prestazioni, mettendo a disposizione di i fondamentali CP_77 sistemi applicativi indispensabili per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, in quanto contenenti le istruzioni per lo svolgimento del lavoro, e che, per il tramite dei propri vari referenti, impartisce ai c.d. team leader di CP_77 specifiche disposizioni e direttive sulle modalità di svolgimento delle attività, esercitando altresì un costante e penetrante controllo sull'operato del personale addetto, curandone in modo pregnante anche la formazione e l' aggiornamento. Elementi sintomatici della fittizietà dell'appalto in esame già si traggono dal contenuto delle clausole contrattuali (cfr. contratto di appalto e allegati sub doc. 11
. CP_76
Invero, sebbene venga descritta -nell'accordo negoziale e come CP_77 confermato dalla stessa convenuta nella memoria difensiva- come società dotata di un'organizzazione, di una capacità tecnica, di mezzi (macchinari, hardware, software), di un proprio know-how specifico nella fornitura di servizi di customer care e contact center, idonei, per qualità e caratteristiche, ad assicurare la regolare puntuale esecuzione dell'appalto (cfr. contratto, punto 3 delle premesse e art. 5.6, nonché pag.10 memoria difensiva), nel contratto è previsto che utilizzi una serie di software CP_77 funzionali all'esecuzione del contratto di appalto, di proprietà, forniti e gestiti dalla committente (quali, a mero titolo esemplificativo, PeopleSoft, Universo TRE - poi sostituito nell'ottobre 2018 da ); trattasi -come non contestato da CP_81 CP_51 di indispensabili applicativi per lo svolgimento della prestazione lavorativa CP_76 degli operatori, strutturati in modo tale da determinare gli interi processi lavorativi affidati ai singoli operatori, contenenti le istruzioni operative dei vari settori di attività; utilizzati dai lavoratori ceduti, anche dopo dalla cessione del ramo d'azienda, nell'intero corso dell'appalto, come è pacifico in causa. La natura immateriale di tali indispensabili mezzi e strumenti di lavoro non li rende marginali rispetto all'apporto del personale che li utilizza, così dà poter includere l'appalto per cui è causa nella categoria degli appalti cd. leggeri. Al contrario, è proprio la dotazione di questi software che rende possibile l'erogazione del servizio, il quale è conformato dagli stessi in modo così coessenziale da rendere superfluo il ruolo di il cui personale opera, passo per passo, secondo le istruzioni e indicazioni CP_77 del software stesso. Tanto -come confermano le indicazioni della più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez.Lav. n.18945/2025) impedisce che l'appalto possa essere qualificato come “leggero”, essendo escluso ogni apporto di originalità da parte dell'esecutore nella conformazione delle prestazioni che costituiscono il nucleo del servizio a lui affidato. Non è rintracciabile, nelle prestazioni svolte dall'appaltatore attraverso il (formalmente) proprio personale alcun specifico e nativo know-how, limitandosi esso a svolgere le medesime prestazioni già svolte in precedenza, o comunque quelle prestazioni impostate, consentite e/o autorizzate dai softwares riferibili alla Committente (che ne ha detenuto il controllo in permanenza del rapporto di appalto, avendo affidato i programmi in licenza d'uso). E' vero che -come è stato affermato in Giurisprudenza- ai fini della verifica della liceità dell'appalto, la circostanza che gli strumenti di lavoro siano di proprietà del committente è di per sé neutra, Tuttavia, nell'ambito di un appalto quale quello in esame, in cui l'intero servizio è reso -e può essere reso- esclusivamente grazie a sistemi applicativi molto sofisticati organizzati e gestiti esclusivamente della committente, risulta decisivo il fatto che per l'utilizzo di tali applicativi -contenenti, come detto, tutte le istruzioni relative all'operatività quotidiana del lavoro degli operatori finalizzato alla fornitura dei servizi di assistenza clienti oggetto dell'appalto- il personale di CP_77 non svolge alcun ruolo, diverso da quello guidato dal software;
tant'è vero che -fatto pacifico in causa- nel marzo 2021 di inoperatività degli stessi, non è stata in CP_77 grado di eseguire ed organizzare, sulle sedi di Genova, Cagliari e Palermo, le lavorazioni oggetto dell'appalto, con conseguente messa in ferie degli operatori interessati, che hanno dovuto attendere per la soluzione delle problematiche l'intervento del personale di CP_76
Il che conferma, tra l'altro, oltre al difetto in capo a di autonomia di CP_77 organizzazione degli strumenti (immateriali) necessari per rendere il servizio, che anche il know how nell'esecuzione e organizzazione del lavoro impiegato nell'appalto è quello di CP_76
Come è stato condivisibilmente osservato, non vale invocare obblighi normativi previsti a garanzia della privacy e dei dati sensibili della clientela per giustificare l'assoluta assenza di autonomia in capo alla appaltatore nella gestione dei principali mezzi immateriali (applicativi), costituendo “l'impossibilità di dare in gestione tali mezzi all'appaltatore piuttosto un limite intrinseco alla possibilità di stipulare un contratto di appalto e non certo un argomento per giustificare l'inapplicabilità all'appalto di un requisito essenziale previsto dalla normativa di riferimento”(Trib. Roma, n.r.g. 4710/2018, in atti). Del tutto irrilevante, poi, che utilizzi anche qualche applicativo di CP_77 proprietà e che lo gestisca, trattandosi di sistemi informatici relativi ad aspetti secondari del lavoro o relativi a determinazione di turnistica/orari, timbratura e gestione amministrativa (ferie permessi) del personale (ad es. sistema “Antex”), aspetti non risolutivi ai fini della valutazione della genuinità o meno dell'appalto. È poi che detta le linee di organizzazione delle risorse operative CP_76 nell'esecuzione della prestazione;
in particolare, nell'allegato 1, art. 9.3 (rubricato
“Organizzazione Operativa”) è stabilito che deve garantire “un numero CP_77 adeguato (con un rapporto non inferiore di 1 a 20 HC) di team leader nei posti di coordinamento” e che “La struttura operativa sia allineata agli standard organizzativi dei CC WIND TRE: a) Gruppi di operatori ben definiti e seguiti da almeno 1 team leader per ciascun gruppo. b) ogni gruppo dovrà essere equilibrato agli altri in termini di head count, skill e proporzione part time/full time. c) rapporto operatori telefonici/team leader: si richiede almeno la presenza di un team leader per ogni 20 operatori telefonici. d) Un responsabile operativo di commessa con almeno quattro risorse a staff (2 formatori, 1 planning&reporting, 1 referente IT (Help disc)”. È poi sempre la committente che gestisce di fatto, senza lasciare alcun margine di discrezionalità in capo alla società appaltatrice, gli aggiornamenti procedurali e la formazione del personale dipendente di sulla base di “moduli formativi” CP_77 predisposti dalla stessa CP_76
Infatti, se è vero che nel contratto (art. 9.1, all. 1) è genericamente previsto, in esordio, che sia a fornire l'adeguata formazione del personale, il medesimo CP_77 art. 9 dell'allegato 1 del contratto stabilisce invece che la formazione avvenga tramite
“moduli formativi forniti da e che sia a predisporre la “pianificazione CP_76 CP_76 temporale” e a fornire ai formatori di tutti gli strumenti e le informazioni CP_77 necessarie del training tecnico commerciale, i quali, a loro volta, dovranno poi provvedere a formare il resto del personale “nel rispetto dei tempi e dei livelli qualitativi attesi da e garantire l'adeguata erogazione dei moduli CP_82 formativi previsti da in ottemperanza dei tempi, livelli qualitativi e CP_76 modalità stabiliti da ”. CP_76
L'ingerenza di nell'attività di formazione del personale è tale che è la
CP_76 committente a stabilire le ore da dedicare annualmente all'aggiornamento professionale. È poi previsto che monitori l'efficacia delle sessioni formative
CP_76 attraverso delle verifiche, anche tramite affiancamenti. E che Comdata “coerentemente alla pianificazione richiesta da “dia “evidenza del numero degli operatori
CP_76 formati, del numero degli operatori da formare, inizio e fine del periodo formativo” (fissato da in 4 settimane) e del “timing delle sessioni formative”.
CP_76
Dal contratto di appalto (cfr. allegato 1, art. 9.2) risulta inoltre che, al termine del periodo iniziale di formazione del personale operativo (fissato in 4 settimane), spetta a scegliere gli operatori da destinare allo svolgimento dei servizi appaltati. È infatti CP_76 stabilito che è prerogativa di CP_76
➢ verificare l'idoneità degli operatori di allo svolgimento delle attività di CP_77 call center;
➢ stabilire quali sono gli operatori idonei all'attività di call center e che, pertanto, potranno essere impegnati da subito in operativo (profilo A); quelli che necessitano di un periodo più lungo di formazione o di trading on the job rispetto ai programmi standard (profilo B) e quelli inidonei allo svolgimento delle attività di call center commissionate (profilo C). Non assume infine in contrario significato la circostanza che utilizzi CP_77 nell'appalto un proprio applicativo (“AllenaMente”) diretto allo svolgimento di attività di formazione dei propri dipendenti, atteso che, come risulta dal contratto di appalto, è sempre a predisporre e a fornire a i “moduli formativi” (all.1 art. 9). CP_76 CP_77
A supporto della propria tesi, i ricorrenti hanno anche prodotto copiosa corrispondenza (chat, e-mail sub doc. 4, 5, 6) diretta a provare la continua e capillare ingerenza da parte di nell'organizzazione del lavoro, nella direzione e controllo CP_76 dei dipendenti della appaltatrice, diretti, in realtà, attraverso la catena operativa di Comdata Supervisor-Team-leader-Operatori, da referenti- responsabili di CP_76 risultando così i Team leader e le altre figure di loro sovraordinate nella CP_77 catena, meri intermediari delle disposizioni provenienti dalla Committente. L'ingerenza non si limita quindi ad una normale mera attività di coordinamento, necessaria per la realizzazione degli obiettivi e del risultato in generale, ma attiene alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori, su singole operazioni, Sulla struttura operativa piramidale Operatore-Team leader- Supervisor descritta in ricorso non vi è sostanziale contestazione. Tra le numerose evidenze, sintomatiche del potere organizzativo-direttivo in capo a di e del suo potere di gestione e controllo costante, quotidiano, e non CP_76 CP_77 già solo periodico e complessivo sui risultati generali, ma a valle di esso, sulle specifiche attività e sulla produttività degli operatori, con indicazioni di tempistiche, di priorità di attività specifiche da eseguire e di “staffaggio” del personale, le seguenti conversazioni:
-e-mail di (referente-responsabile di , 17/9/2020 Persona_1 CP_76
(doc.4 ric.): “Ciao, saliamo da subito a 8 . Dobbiamo tararci con un i new sempre sotto i 50 pezzi. Siamo a 80 actual”;
-e-mail Cotugno del 17/9/2020 (doc.4): “da ora, cortesemente, 5 sull'attività in oggetto”;
-e-mail 21 luglio 2020 (doc. 4 ric): “Su indicazione di RO V. che Per_1 ci legge in copia vi chiediamo di mettere 3 persone. Dobbiamo far scendere il backlog di WzzApp. Dateci conferma. Grazie”;
-e -mail Cotugno, 7 settembre 2020 (doc.4 ric.): “Ciao, ci richiedono questo dato:
% di persone in smart Working e % in sede. Non per servizio ma per sito. Per Cagliari i dati anche d. Entro le 12 cortesemente”;
-e-mail , 22/7/2020 (doc.4 ric.): “Ok bene e grazie . Come ci siamo Per_1 Per_2 detti facciamo insieme attenzione allo staffaggio e al nr. delle persone che risultano da cruscotto in pausa in contemporanea 112 agenti 6 pronti 56 in pausa Chiamate in coda ora, zero. Grazie ciao”; -e-mail di (referente di , 18/09/21, ore 8:01 (di inizio Testimone_1 CP_76 giornata lavorativa): “Buongiorno, Vi chiedo la cortesia di inoltrare il dato delle ore 22 di ieri 17 Settembre” (risulta dalla mail che Comdata -cabina di regia di CP_77 indica al responsabile di Wind Castellano il report delle lavorazioni degli operatori del 17/9/2020 delle ore 22 perché gli viene contestato che quello precedentemente inviato delle ore 21 non va bene);
-e-mail del 27 maggio 2021 di (altro referente di :“Ciao. Testimone_2 CP_76
Avremmo bisogno, come richiesto, che nel corpo mail venisse riportato a grandi linee anche la seguente info: Rispetto agli OK , la maggior parte dei clienti che contattano il 159 afferisce alla macro area X e quanti avevano bisogno di assistenza fisso Es sui 53 ok di ieri: la macro area principale Amministrativa e X clienti necessitavano di assistenza fisso. Grazie”;
-e-mail di del 29 luglio 2019 “Ciao a tutti In allegato 29 IR di Tes_2 riposizionamento non aperti non correttamente Nello specifico apertura di ir senza alcun msisdn associato apertura di ir riposizionamento su clt che non risultano essere in target inserimento data prevista chiusura errata rispetto al target rolling che deve essere gestito entro e non oltre il 19 agosto. Vi chiediamo di sensibilizzare l'operativo ( per comodità inserisco in cc site e coach) alla corretta apertura di questi ir poiché altrimenti rischiamo non siano lavorati nei tempi necessari per evitare ai clienti l'addebito maggiorato. Tutti gli ir in allegato sono ancora in stato open, quindi vi chiedo cortesemente di farli gestire dove possibile correggendo l'errore. Restiamo in attesa di un vostro riscontro. Grazie.”;
-e-mail del 26 maggio 2021 di (referente di , (doc.4): “Ciao Testimone_3 CP_76
, su stack PS8 vi chiediamo di staffare il massimo sulla FL e di lavorare solo Pt_1 chat e nessun altro back office (no IR). Cerchiamo di abbassare l'acr e gestire più offerto possibile. Grazie “. In questa mail la referente d Wind da disposizioni sulla dislocazione delle risorse, ossia sulla quantità di operatori adibire a specifici settori e a specifiche lavorazioni (Inbound: Front line -chat), piuttosto che ad altre (Back Office - IR) e di abbassare i tempi di attesa (evidentemente monitorati continuamente);
-e-mail di VE, 5 gennaio 2021 (doc. 5): “Buongiorno, credo che questo consulente sia rimasto loggato da ieri: verificate? Il tempo di login si resetta a mezzanotte, ed infatti risulta loggato da oltre 8 ore” (dalla e-mail risulta che CP_76 controlla direttamente i singoli operatori, tanto che interviene sui tempi di “loggatura” di uno di essi);
-e-mail citate al punto 133 del ricorso (doc. 6 e 4 ric.), indicative inoltre del controllo che esercita tramite la reportistica richiesta giornalmente/ settimanalmente, sulle CP_76 attività svolte dagli operatori;
-w.a. VE - del 26/5/2021 (doc. 6 ): “Ciao quante persone in turno adesso?
“Grazie, mi raccomando azzerate le chat e metti tutto il resto in FL) per abbassare acr”; trattasi, anche qui, come nella e-mail “Cotugno 20 controllo satffature inbound FwD 1Chiamate in coda Staffaggio Pause” (doc.4), di specifica disposizione con la quale ordina l'aumento delle risorse di da impiegare sul servizio di CP_76 CP_77 inbound per ridurre la percentuale elevata di chiamate abbandonate (a.c.r.);
-e-mail del 21/10/2021 relative alla pianificazione settimanale di attuata CP_76 tramite la intermediazione del Gruppo di pianificazione della cabina di Regia di (doc.4: e-mail “
1-21 Pianificazione Settimanale FL_BO PHX COMDATA CP_77
IRIS -Week 42.pdf” e relativo allegato):
“Buonasera, di seguito la pianificazione FL (suddivisa in Domestice Off Shore)+BO Con Mobile settimanale ed in allegatole indicazioni in termini di volumi e stima dello staffaggio (con relative distribuzioni orarie)”
“Ciao a tutti, di seguito la pianificazione FL Mobile per le week in oggetto, con indicazioni in termini di volumi giornalieri;
in allegato le curve di traffico ed un'indicazione di massima delle risorse da staffare, ogni mezz'ora, sulla base del pianificato”;
-e-mail a di 23 giugno 2020 (doc. 6 ): Tes_3 Testimone_4 CP_77 Pers
“Buongiorno , stamane aprite con un backlog di 58 chat ingressate nella giornata di ieri: è prioritario che vengano azzerate entro e non oltre le 11. Stamane in 50 minuti di lavoro ne sono state gestite solo 4 da 4 persone loggate: occorre velocizzare l'operativo. Buona giornata e buon lavoro”; CP_5 CP_5
-e-mail a e di 23 giugno 2020 (doc.6) “Ciao Tes_3 CP_44 CP_77
e , a questo ritmo, nella migliore delle ipotesi, oggi potreste chiudere 200 CP_44 chat anziché le 400 concordate: riuscite a darci maggior effort? Grazie”.
-e-mail di (responsabile ai Supervisor di Per_4 CP_76 Testimone_4 CP_77
(doc.6): “Ok SA ma sul tema trasferimento postpagato dobbiamo attuare tolleranza zero…”;
-e- mail sub doc. 6 (file CSUPPORT) dalle quali risulta che per la gestione di determinate casistiche non previste dalle procedure è un gruppo interno a CP_76 CP_76
(CS SUPPORT) a fornire sempre a le necessarie disposizioni lavorative per CP_77 la soluzione delle problematiche, autorizzando dette attività (significativo ciò anche dell'assenza di know-how in capo a;
CP_77
-e-mail aa lessandra Cois di 30 dicembre 2019: “Restano Parte_2 CP_77 volumi alti che dobbiamo subito abbattere al di là di ogni logica di scadenza. Tra oggi e domani spingiamo al massimo. Ci conto. Grazie”; CP_5
-e-mail di a e di dicembre 2019: Per_4 Testimone_4 CP_25 CP_77
”Come condiviso telefonicamente con , dobbiamo mettere maggior CP_44 efficacia nel presidio del BO. Sulle disattivazioni abbiamo margini ristretti: rischio agcom e multe. Vi chiedo di focalizzare da subito l'operativo sul tema. Grazie”;
-e-mail di (responsabile di , 26 ottobre 2020, ai TL Comdata Testimone_5 CP_76
(doc. 5):“Ciao a tutti Vi chiediamo di prestare massima attenzione alla comunicazione in calce: è fondamentale non richiedere ai clienti l'invio dell'evidenza di pagamento su nessun canale compreso WhatsApp. L'impatto delle evidenze di pagamento inviate dai clienti su Whatsapp è rimasto molto alto e praticamente invariato anche dopo le indicazioni inviate dalla CS lo scorso 16 ottobre. Vi chiedo pertanto di tornare a sensibilizzare l'operativo sul tema. Grazie a tutti per la collaborazione”;
-e-mail VE al servizio TL Backoffice 19 aprile 2021 (doc. 5); CP_77
“Buongiorno, backlog reclami amministrativi pre troppo alto: oggi e i prossimi giorni dedicate il massimo effort per ridurlo”
-e-mail VE 2 luglio 2021: Ciao , Pre notax inviate. Ne approfitto per CP_43 segnalarti che avete 18 chat in backlog e nessuna lavorata finora (avete pezzi da ieri), su SV avete70 mail, alcune del 29 Giugno: date una spinta;
-e-mail VE a Servizio TL Mobile Comdata Genova, 25 ottobre 2021 (doc.5):
“Buongiorno Le attività vanno a rilento: backlog reclami alto e PreNotax che si accumulano (avete terminato sabato il file di martedì scorso). Occorre maggior efficienza. Buon lavoro”;
-e-mail IN (responsabile ai TL di Genova, Palermo e Cagliari del CP_76
28/09/2020 (doc.5): “Ciao Anche per oggi chiediamo la vostra collaborazione al fine di produrre un nuovo file analogo a quello dei giorni scorsi. 100 chiamate/casi da reportizzare sul consueto file.Fino a differente comunicazione vi chiediamo di procedere alla raccolta e alla compilazione ogni giorno. Fino a differente comunicazione vi chiediamo di procedere alla raccolta e alla compilazione ogni giorno. Grazie per la collaborazione”;
-e-mail di a di 17/9/2020 (doc. 5): “Ciao Anche Tes_5 Testimone_6 CP_77 per oggi chiediamo la vostra collaborazione al fine di produrre un nuovo file analogo a quello di ieri. La richiesta è di individuare 5 operatori a cui far raccogliere 10 Co chiamate/casi di clienti in prevention e compilare il file allegato”;
-e-mail di ET (Wind) a Servizio TL Mobile Comdata Genova, 9 novembre 2021 (doc.5): “Ciao questi case invece sono in stato DA VERIFICARE e vanno gestiti Attendo riscontro”;
-e-mail 21/09/2021 (doc.4):“Buongiorno, ci date stato avanzamento delle Tes_3 liste in allegato? Vi rammentiamo l'importanza di fornirci gli esiti anche parziali, ogni sera alla chiusura delle 21”;
-e-mail ( (doc. 5): “Ciao a tutti Vi chiedo di verificare con Persona_5 CP_76 urgenza i casi di seguito riportati presenti sul tool OTP come “da lavorare” o “in attesa”. Non vi è dubbio che dal complesso materiale documentale in atti emerge, con tutta evidenza e in via dirimente, non solo uno stretto e costante controllo da parte dei responsabili di sull'operato dei dipendenti di con lagnanze CP_76 CP_77 specifiche e solleciti stringenti, già di per sé incompatibile con un genuino appalto di servizi a impresa che si afferma di aver selezionato in quanto dotata delle necessarie cognizioni e competenze tecniche per il proficuo svolgimento dei servizi di assistenza ai clienti commissionata, ma anche attività di direzione e gestione del personale, sia pure filtrate dalle figura dei cc.dd. Team Leader che si limitano a riversare i desiderata della committente sul gruppo di operatori a ciascuno di essi attribuito e costituito, come si è detto, secondo l'organigramma deciso da già in sede contrattuale. CP_76 I Team Leader di non mostrano di possedere alcuna autonomia di CP_77 iniziativa operativa, limitandosi a comunicare e a trasmettere agli operatori le indicazioni operative loro fornite dalla committente, tramite la c.d. ”cabina di regia” con sede a Cagliari, che a sua volta riceve direttive dei corrispondenti referenti e responsabili di anche in relazione all'esecuzione delle procedure operative e alla CP_76 compilazione dei report giornalieri), non emergendo -né potrebbe essere diversamente, alla luce della pre ed etero-determinata procedimentalizzazione del lavoro, di cui si è detto, da parte di minimamente che essi organizzino in modo autonomo l'attività CP_76 dei dipendenti di o che abbiano il potere di modificare le indicazioni CP_77 operative fornite dalla committente o, ancora, che abbiano il potere di assumere iniziative autonome nella gestione delle procedure indicate da CP_76
Né poteri di tal fatta in capo ai Team leader risultano dalle deduzioni istruttorie della convenuta, sicché deve ritersi provato che anche l'attività dei T.L è conformata, diretta e gestita da CP_76
Quale ulteriore argomento di prova del buon diritto dei ricorrenti, deve infine, evidenziarsi quanto irrevocabilmente accertato, sulla base dell'istruttoria orale e documentale colà svolta, nei confronti di (parte di quel giudizio, promosso dai CP_76 lavoratori addetti al sito milanese del ramo ceduto) dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1077/2019, confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 615/2020, in giudicato;
sentenze richiamate in ricorso, ad esso allegate sub doc. 14, utilizzabili, quali prove atipiche, ai fini della decisione della presente controversia. Dette pronunce, sebbene emesse nell'ambito del contenzioso dell'operazione di cessione del ramo aziendale “Call-Center 133” da parte di a rilevano CP_76 CP_77 nel presente giudizio nelle parti relative all'accertata assenza di autonomia organizzativa e direttiva in capo alla appaltatrice nell'esecuzione del contratto CP_77 di appalto de quo, e concorrono a formare il convincimento di questo giudice in ordine alla non genuinità dell'operazione negoziale di appalto, operazione che ha interessato
-come è pacifico- in modo uniforme tutti i siti (Milano, Genova e Palermo).
In particolare, come si legge a pag. 16 della sentenza, “ ha trattenuto CP_76 gli strumenti di lavoro indispensabili per svolgere l'attività d'impresa. In sostanza, quindi, gli applicativi che governano l'attività e consentono al supposto ramo di fornire il servizio non sono stati ceduti e non possono essere modificati dalla la CP_77 quale non può scegliere come organizzare il servizio, non ha alcuna autonomia di gestione del servizio. Ed ancora quanto più oltre in ordine all' effettivo inserimento dei ricorrenti, durante l'appalto, nel tessuto produttivo di atteso l'utilizzo in concreto CP_76 da parte di di strumenti e procedure della che “in sostanza mantiene CP_77 CP_78 il potere di controllo e la responsabilità sulle attività cedute”. (…). La difesa dei ricorrenti ha innanzitutto documentato (cfr. documenti n. 43.1-43.8 del fascicolo dei ricorrenti costituiti da screenshot ed e-mail attestanti reset password ad opera della nel periodo successivo alla cessione) che la non è titolare del CP_76 CP_77
'reset' delle password necessarie per accedere agli applicativi ed ai terminali. È stato inoltre documentato come figure di responsabilità del 'call center 133', tra cui i referenti dei vari processi ed attività non sono stati ceduti insieme agli altri colleghi, così come vari Responsabili e Team Leader e che gli stessi continuano a svolgere le stesse mansioni in stretta relazione con il personale ceduto. Si tratta di soggetti che non sono rientrati nell'alveo della cessione ed hanno continuato a dirigere e presidiare le attività dei lavoratori ceduti, esercitando, come avveniva nel periodo precedente alla cessione, lo stesso potere direttivo, dispositivo e di controllo. La difesa dei ricorrenti ha, infatti, provato una costante necessità dei ricorrenti di interagire con il personale non ceduto che continua a dirigere i processi per risolvere le varie problematiche che si presentano e per gli aggiornamenti: il tutto avviene da un lato mediante le comunicazioni via e-mail e mediante i sistemi informatici ed in particolare con sistema della 'ToolCCM' e dall'altro mediante un intervento del CP_78 personale della convenuta nel richiedere che gli operatori eseguano le direttive procedurali da essa stabilite. La procedura viene elaborata e controllata dalla CP_76 se si verifica un problema, non è la a gestire il servizio e risolvere la CP_77 questione. (…) In ogni caso va osservato che la gestione delle telefonate viene diretta dalla mediante la messa in uso dei suoi strumenti di lavoro, nonché mediante CP_78 la predisposizione di manuali operativi. Per mantenere l'assoluto governo delle attività e del personale in esse impiegato, la resistente si assicura che per interventi “fuori procedura” o per qualsiasi altra problematica i ricorrenti debbano necessariamente rivolgersi alle sue strutture direttive. Tali elementi sono confermati dalle e-mail prodotte nel fascicolo dei ricorrenti. (…). Per lo svolgimento delle mansioni relative alle attività oggetto di cessione gli operatori devono attenersi ai manuali operativi ed alle procedure della disponibili nel sistema UNIVERSO3, il quale contiene CP_76 precise direttive operative di lavoro. Inoltre, gli Operatori ed i Team Leader dipendono operativamente da diversi Referenti (cd. Head Quarter), figure definite anche Owner (titolari) dei processi, che dirigono, attraverso autorizzazioni ed istruzioni, le attività del Contact Center (servizio 133 e 139). In pratica, l'organizzazione operativa prevede prima la figura dell'OWNER/HQ (il Referente), poi il Team Leader ed infine l'Operatore. L'Owner impartisce ordini, istruzioni ed autorizzazioni agli Operatori direttamente oppure attraverso i Team Leader, i quali si limitano ad inoltrare le direttive dei Referenti”. Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di Appello di Milano, che, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha, per quanto qui rileva, ulteriormente osservato ed accertato:
“anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio l'attività ceduta è stata possibile dopo il trasferimento, unicamente in virtù del contratto con il quale ha CP_76 messo a disposizione di gli indispensabili sistemi applicativi, cui gli CP_77 operatori ceduti accedevano mediante credenziali fornite dalla cedente, che continuava a gestirli in via esclusiva tramite il proprio personale, senza alcun possibile apporto ad opera della cessionaria. Le procedure preposte allo svolgimento dell'attività, così come la relativa formazione, sono state interamente conservate da
, la sola in grado di determinarle e modificarle. Tale assetto organizzativo CP_76 trova conferma nel mancato passaggio alla cessionaria – affermato dalla stessa odierna appellante – della struttura di governance denominata “3 Customer Care”, preposta “ad individuare e definire le linee guida dei processi di assistenza al cliente” e dedicata allo svolgimento di fondamentali attività quali: “verifica ed indirizzo anomalie livelli di servizio e controllo qualità, individuazione di standard minimi per il training, supporto legale, gestione dei clienti attraverso i canali digitali, pianificazione dei volumi e dei costi, reporting, performance e control room, gestione fornitori, implementazione campagne promozionali, supporto alla vendita, operativo, formativo e misurazione performance” (v. ric. in appello, pag. 39). La permanenza in capo a delle prerogative, demandate alla struttura di governance CP_76
(“pacificamente non transitata in : v. ric. cit., pag. 39), rendono evidente CP_77 come la cedente abbia conservato le competenze decisive alla gestione dell'attività, essendosi limitata a trasferire alla cessionaria la sola forza lavoro (unitamente ad accessori non determinanti), della quale conservava integralmente la sostanziale direzione. Tale aspetto organizzativo appare decisivo e prevale certamente sulla ridotta entità numerica delle chiamate che, secondo l'appellante, richiedevano l'intervento del proprio personale: l'esame complessivo dell'assetto realizzato mediante l'operazione oggetto di causa evidenzia, infatti, lo scorporo di un'entità meramente esecutiva, strumentalmente individuata, priva degli strumenti indispensabili a svolgere il servizio ed impossibilitata ad influire in alcun modo sulle relative modalità, integralmente eterodirette (Corte d'Appello Milano, sentenza n./ sub doc. 14 ric.).
E nel medesimo senso, nell'analogo contenzioso relativo al sito di Roma, il Tribunale di Roma (sentenza n. 2464/2021, in atti sub doc. 14 ric.): “E' infine pacifico fra le parti che la cessione non ha riguardato alcuni sistemi informatici rimasti in esclusiva proprietà di Così esemplificativamente “IRMA”, cioè CP_76
l'applicativo che serve per registrare e gestire le singole segnalazioni;
“Universo Tre”, cioè l'applicativo che contiene l'esplicazione di come gestire ogni procedura e come risolvere problemi tecnici dei clienti e dove vengono pubblicate anche le offerte commerciali;
“People Soft, UAD, DSS” - applicativo utilizzato per ottenere le anagrafiche dei clienti;
“ERP”, utilizzato per la verifica dei pagamenti;
“ONE SHOT”, per effettuare i pagamenti;
“CRM”, sistema informatico che serve per la virtualizzazione dei fax;
ed altri. Al riguardo, il teste ha precisato Testimone_7
(…) “che trattasi di software che la società periodicamente modifica e dunque era necessario che rimanessero di proprietà della società e non del cessionario per poter operare le modifiche.” Tale circostanza consente di confermare anche la prospettazione attorea circa la costante interazione con la cedente per l'espletamento del servizio e, più in particolare, circa il fatto che “gli imput di processo, le procedure e le modalità di erogazione dei servizi sono soggetti a continui cambiamenti, in considerazione delle esigenze di che ha continuato a comunicare modifiche, CP_76 integrazioni o sostituzioni che vanno ad implementare la piattaforma “Universo tre” che rappresenta la funzione guida” ed il reale know how del ramo ceduto e che, tuttavia, non è oggetto della cessione. Sempre in merito alle necessarie interazioni con Tes_ la cedente, il teste di AR ha riferito che “Dopo la cessione non è cambiato nulla rispetto a prima, avendo i medesimi programmi e le medesime funzioni. Dunque come prima, dobbiamo interfacciarci con le strutture non cedute per reclami, CP_76 problematiche tecniche, autorizzazione dei rimborsi di qualunque importo”. E tale interazione è necessaria proprio per completare il processo, cioè l'apposito servizio che dovrebbe invece svolgere autonomamente il ramo ceduto (“Quando dico che devo interfacciarmi con la struttura intendo che comunque non chiudo il processo, CP_76 cioè - per esempio - inserisco la richiesta di rimborso ovvero di reclamo - e gli addetti dei vari uffici gestiscono la pratica”). Inoltre, riferisce il teste, poiché “non tutto CP_76
è processato, capitano situazioni particolari in cui c'è la necessità di interfacciarsi con non tanto per completare un processo bensì per chiedere supporto sulla CP_76 questione da risolvere. Non so indicare la percentuale di tali casi ma posso dire non che non sono così infrequenti”. E' incontestata dalla la circostanza allegata CP_76 dalle ricorrenti che il sistema informatico Universo Tre - che non è stato ceduto e viene costantemente aggiornato da - rappresenta la funzione di guida dell'attività degli CP_76 operatori ceduti con la descrizione, si ripete in continuo aggiornamento, di tutti i prodotti, i servizi e le dettagliate procedure da seguire. Sicchè proprio tale piattaforma informatica costituisce il vero know how aziendale, rimasto tuttavia in “mano” alla cedente”.
Non significativa, in contrario, la sentenza di questo Tribunale n.148/2019 -in giudicato- sulla cessione del ramo aziendale, impugnata da una lavoratrice del sito di Genova (all. 64 conv.). La pronuncia, infatti, contiene un solo superficiale riferimento alla cessionaria-appaltatrice, laddove, basandosi sulle dichiarazioni della (unica) ricorrente in libero interrogatorio, ha ritenuto sintomatico ai fini della legittimità della cessione del ramo aziendale il fatto che, dopo la cessione, avrebbe avuto CP_77
l'iniziativa di suddividere tra gli operatori i due settori di attività, quello di assistenza telefonica e quello dei reclami. In applicazione dei principi giurisprudenziali surrichiamati dalla S.C. in tema di appalto illecito, sulla base delle allegazioni attoree non contestate e dal complesso dei dati emergenti da documenti, nel loro insieme -e non già atomisticamente- valutati, il ricorso appare fondato e dunque va accolto, senza necessità di procedere all'attività istruttoria testimoniale richiesta anche dalla convenuta, da ritenersi in concreto superflua, risultando già dalle risultanze documentali di cui sopra sufficiente ed inequivoca dimostrazione dell'assenza di autonomia dell'appaltatore quale caratteristica strutturale della relazione negoziale. Non osta all'esclusione della genuinità dell'appalto l'esistenza di un'articolata struttura operativa all'interno della appaltatrice, prevista nel contratto di appalto, composta, all'apice, dai responsabili inseriti nella c.d. “cabina di regia” e, alla fine, dai “Team leader”, atteso che detta struttura opera pur sempre sotto il potere direttivo ed organizzativo della committente, con un ruolo sostanzialmente esecutivo del processo diretto e gestito dalle figure apicali della Committente (referenti e responsabili).
Essendo i dipendenti di soggetti al potere direttivo ed organizzativo della CP_77
Committente, risulta poi irrilevante ogni considerazione sulla qualità imprenditoriale dell'appaltatrice; superflua, infine, l'indagine sull'ulteriore requisito di legge dell'assunzione del rischio d'impresa, non essendo l'eventuale sussistenza di esso da sola sufficiente ai fini della genuinità dell'appalto. dovrà pertanto costituire i rapporti di lavoro dei ricorrenti in capo a sé, dalle CP_76 date di assunzione in Comdata, secondo gli inquadramenti contrattuali dedotti -non contestati da e secondo i profili orari posseduti in Comdata. CP_76
Sulle domande riconvenzionali
in via riconvenzionale principale, ha chiesto la restituzione degli importi
CP_76 corrisposti ai ricorrenti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione, per inadempimento alle clausole ivi contenute, in forza delle quali i lavoratori, a fronte della ricezione di un importo lordo pari a 9,5 mensilità di retribuzione a titolo di transazione generale, avrebbero rinunciato a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti di sicché la proposizione delle domande azionate in ricorso
CP_76 costituirebbe un inadempimento agli specifici obblighi assunti dai lavoratori nei Verbali di Conciliazione. In via riconvenzionale subordinata ha chiesto, ex art 2033 c.c., la restituzione
CP_76 degli importi corrisposti in esecuzione dei verbali di conciliazione, in quanto privi di causa. Le domande riconvenzionali sono infondate. Non è configurabile alcun profilo di inadempimento nell'azione giudiziaria dei ricorrenti promossa per ottenere il diritto alla costituzione del loro rapporto di lavoro in capo a a causa di un appalto non genuino.
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Come già osservato, come si desume dal piano tenore testuale dei verbali di conciliazione e della loro -comune- premessa, le transazioni e rinunce contenute nei verbali hanno riguardato esclusivamente la vicenda della cessione di ramo di azienda, e dunque il pregresso rapporto di lavoro fino alla cessione (le rinunce hanno chiaramente riguardato l'impugnativa della cessione del ramo ed i consequenziali trasferimenti dei contratti di lavoro, pretese retributive e risarcitorie relative al pregresso rapporto con dalle conciliazioni non risulta in alcun modo essere stata CP_76 prospettata o discussa una res litigiosa connessa all'appalto). Né nei verbali di conciliazione, né nell'accordo sindacale del 27/6/2017 in essi richiamato in premessa, vi è cenno all'operazione di appalto e, tantomeno, alla sua non genuinità. Non avendo ricorrenti mai rinunciato a far valer i diritti oggi vantati, le domande azionate in ricorso non costituiscono alcun inadempimento agli obblighi assunti in sede di conciliazione. Senza inadempimento non vi è neppure alcun danno risarcibile.
Parimenti da respingere la domanda di ripetizione delle somme corrisposte ai W sono sorretti da una valida causa, costituendo il Controparte_85 corrispettivo delle rinunce a pretese dei lavoratori in relazione alla cessione del ramo d'azienda, alle conseguenze della stessa sul rapporto di lavoro e a pretese economico- risarcitorie per il pregresso rapporto alle dipendenze di CP_76
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore (indeterminabile), della complessità (elevata), nonché del numero dei ricorrenti (art.4 c.2 D.M. n. 147/2022), seguono la regola della soccombenza totale, con distrazione in favore dei difensori antistatari, Avv.ti , Cirillo e Ernesto AR Cirillo. CP_30
PQM
definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara la non genuinità del contratto di appalto tra e CP_76
e, pertanto, accerta e dichiara che tra i ricorrenti e parte convenuta CP_77 sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 6/7/2017;
-condanna parte convenuta alla costituzione con i ricorrenti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di assunzione di ciascun ricorrente presso con gli inquadramenti e con i profili orari in godimento presso CP_77 CP_77
-respinge le domande riconvenzionali;
-condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 60,000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso c.u., con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco Cirillo ed Ernesto AR Cirillo, antistatari. Genova, 29/7/2025 Il Giudice Margherita Bossi