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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6979 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, nella causa civile iscritta sotto il nume- ro 33040 R.G. dell'anno 2023, e vertente tra
, nato nelle Filippine il 19.1.74, rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani, presso il cui studio in Roma, via Anastasio
II n. 416 domicilia, giusta procura in atti ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in CP_1
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso gli avv.ti Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti indicata in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.23 il ricorrente in epigrafe, cittadino extracomunita- CP_ rio, ha dedotto di aver presentato all' il 16.3.23, domanda di assegno per il nucleo fa- miliare ex art. 2, comma 8, l. 153/88, per i periodi 1.1.19/30.6.21 e 5.1.22/28.2.22; di aver dedotto e documentato, nella suddetta domanda, di essere in possesso di tutti i requisiti ri- chiesti per poter beneficiare della citata prestazione, e specificamente: di essere un lavora- tore dipendente nel periodo oggetto delle domande della società per il periodo CP_2
dal 01.01.2019 al 30.06.2021 e della per il periodo dal - 05.01.2022 – CP_3
28.02.2022 e di aver svolto regolarmente la propria attività lavorativa in Italia presso la predetta società, allegando a tal fine l'estratto contributivo (doc. 9 prod. ricorr.); di CP_1
essere coniugato con nata nelle Filippine il 21.11.1978 Persona_1
ed ivi residente (docc. 10, 11 e 12 prod. ricorr.); che il proprio nucleo familiare era compo- sto dal coniuge nata nelle Filippine il 21.11.1978 e dai Persona_1
figli nata nelle Filippine il 09.01.2002 e Persona_2
nata nelle Filippine il 04.01 2008, e di Persona_3
essere il coniuge e i due figli residenti nelle Filippine e privi di reddito (docc. 12 e 13 prod. ricorr); di essere il ricorrente residente in [...]e al momento di presentazione della do- 2
manda alla Via Piancastagnaio 4 (doc. 14 prod. ricorr.) e regolarmente soggiornante sul territorio italiano, giusto permesso di soggiorno unico (doc. 14 bis); di avere un reddito del nucleo familiare inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge e costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati e di seguito indicati: anno
2018/19 = reddito 2017 pari ad Euro 12.068.00– anno 2019/20 reddito 2018 pari ad Euro
11.868.00 – anno 2020/21 reddito 2019 pari ad Euro 10.348.00– anno 2021/22 reddito
2020 pari ad Euro 12.018.00 (doc. 9 prod. ricorr.); che la moglie ed i figli erano privi di reddito e fiscalmente a carico del ricorrente (doc. 13 prod. ricorr); di aver altresì presentato
CP_ all' in data 16.3.2023, domanda di autorizzazione all'inclusione nel proprio nucleo familiare, delle due figlie e del coniuge, residenti all'estero, allegando il proprio permesso di soggiorno, il certificato di matrimonio rilasciato dall'Ambasciata Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma ed il certificato attestante il nucleo familiare residente all'estero con indicati i rapporti di parentela ed i redditi dagli stessi percepiti rilasciato dall'Ambasciata Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma (docc. 15 e 16 prod. CP_ ricorr.); che l' aveva rigettato la domanda di autorizzazione ANF senza motivazione
(doc. 17 prod. ricorr.) e, conseguentemente, rigettato tutte le domande di assegno al nucleo familiare con la seguente motivazione “nucleo non autorizzato” nel periodo oggetto della domanda (docc. 2, 4, 6 e 8 prod. ricorr.).
Ha affermato di aver diritto al suddetto assegno, essendo la moglie ed i figli a suo ca- rico. Ha quindi concluso per il riconoscimento del diritto in questione.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_4
All'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, previa istruzione documentale, la causa è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L'assegno per il nucleo familiare compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L.
13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione è, infatti, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. I 3
livelli di reddito, (rivalutabili annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ogni anno) sono stabiliti nella tabella allegata alla legge.
Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi ed i figli ed equi- parati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni, ovve- ro senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo la- voro;
ne esclude invece il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono, inoltre, far parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e per- manentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Avuto riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF
(nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni di lire) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1 luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazio- ni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Infine, non può essere concesso più di un assegno per lo stesso nucleo familiare e ta- le assegno, per i componenti per i quali è corrisposto, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. CP_ La circolare n. 95/2022, al paragrafo 4, prevede poi che: “Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titola- re del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in con- venzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situa- zioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino: - lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF;
- il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, com- ponenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); 4
- i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in
Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo” (doc. 24 prod. ricorr.). CP_ Ciò posto, l' ha affermato che la domanda del ricorrente di inclusione nel nucleo familiare della moglie e delle figlie, presentata il 16.3.23 ma con decorrenza richiesta dal
17.3.18, non poteva essere accolta per incompletezza della documentazione allegata.
Ciò in quanto la certificazione dell'Ambasciata filippina di Roma, datata 27.5.2021, attestava che il ricorrente aveva a proprio carico la moglie e le due figlie, senza specificare il periodo di riferimento (doc. 2 prod. resist.).
Va tuttavia rilevato che il suddetto certificato, laddove attesta che Persona_4
cittadino filippino, nato a [...], Filippine, il 19.1.74, “ha interamente a
[...]
proprio carico i seguenti familiari, privi di reddito: moglie: na- Persona_1
ta il 21 novembre 1978 a Gapan Nueva Ecija, Filippine;
figlia: Persona_3
nata il [...] a [...], Filippine;
figlia:
[...] Persona_5
nata il [...] a [...], Ilocos Norte, Filippine”, ha inteso chia-
[...]
ramente affermare che il suddetto nucleo familiare, attualmente residente nelle Filippine, sia sempre stato privo di reddito ed interamente a carico dell'attuale ricorrente. Ed infatti, qualora fossero risultati redditi per gli anni passati in capo al suddetto nucleo familiare,
l'Ambasciata ne avrebbe attestato l'esistenza.
Inoltre il ricorrente ha depositato il certificato di matrimonio e di stato di famiglia del ricorrente, rilasciato dall'Ambasciata Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma, da cui emerge che il ricorrente e hanno contratto matrimonio il Persona_1
24.10.2001, ed attestante il nucleo familiare residente all'estero con indicati i rapporti di parentela e la mancanza di redditi in capo alla moglie ed ai figli, rilasciato dall'Ambasciata
Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma (docc. 12 e 13 prod. ricorr.)
Sicchè in definitiva deve affermarsi la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti di legge per fruire dell'assegno al nucleo familiare per il periodo oggetto di domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come per legge, ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronuncian- do, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione: 5
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno per il nucleo familia- Parte_1
re per i periodi dall'1.1.19 al 30.6.2019, dall'1.7.2019 al 30.6.2020, e dall'1.7.2020 al
30.6.2021, dal 5.1.22 al 28.2.22;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.863,50, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, con distrazione.
Roma, 16 giugno 2025.
Il giudice
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, nella causa civile iscritta sotto il nume- ro 33040 R.G. dell'anno 2023, e vertente tra
, nato nelle Filippine il 19.1.74, rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani, presso il cui studio in Roma, via Anastasio
II n. 416 domicilia, giusta procura in atti ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in CP_1
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso gli avv.ti Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti indicata in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.23 il ricorrente in epigrafe, cittadino extracomunita- CP_ rio, ha dedotto di aver presentato all' il 16.3.23, domanda di assegno per il nucleo fa- miliare ex art. 2, comma 8, l. 153/88, per i periodi 1.1.19/30.6.21 e 5.1.22/28.2.22; di aver dedotto e documentato, nella suddetta domanda, di essere in possesso di tutti i requisiti ri- chiesti per poter beneficiare della citata prestazione, e specificamente: di essere un lavora- tore dipendente nel periodo oggetto delle domande della società per il periodo CP_2
dal 01.01.2019 al 30.06.2021 e della per il periodo dal - 05.01.2022 – CP_3
28.02.2022 e di aver svolto regolarmente la propria attività lavorativa in Italia presso la predetta società, allegando a tal fine l'estratto contributivo (doc. 9 prod. ricorr.); di CP_1
essere coniugato con nata nelle Filippine il 21.11.1978 Persona_1
ed ivi residente (docc. 10, 11 e 12 prod. ricorr.); che il proprio nucleo familiare era compo- sto dal coniuge nata nelle Filippine il 21.11.1978 e dai Persona_1
figli nata nelle Filippine il 09.01.2002 e Persona_2
nata nelle Filippine il 04.01 2008, e di Persona_3
essere il coniuge e i due figli residenti nelle Filippine e privi di reddito (docc. 12 e 13 prod. ricorr); di essere il ricorrente residente in [...]e al momento di presentazione della do- 2
manda alla Via Piancastagnaio 4 (doc. 14 prod. ricorr.) e regolarmente soggiornante sul territorio italiano, giusto permesso di soggiorno unico (doc. 14 bis); di avere un reddito del nucleo familiare inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge e costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati e di seguito indicati: anno
2018/19 = reddito 2017 pari ad Euro 12.068.00– anno 2019/20 reddito 2018 pari ad Euro
11.868.00 – anno 2020/21 reddito 2019 pari ad Euro 10.348.00– anno 2021/22 reddito
2020 pari ad Euro 12.018.00 (doc. 9 prod. ricorr.); che la moglie ed i figli erano privi di reddito e fiscalmente a carico del ricorrente (doc. 13 prod. ricorr); di aver altresì presentato
CP_ all' in data 16.3.2023, domanda di autorizzazione all'inclusione nel proprio nucleo familiare, delle due figlie e del coniuge, residenti all'estero, allegando il proprio permesso di soggiorno, il certificato di matrimonio rilasciato dall'Ambasciata Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma ed il certificato attestante il nucleo familiare residente all'estero con indicati i rapporti di parentela ed i redditi dagli stessi percepiti rilasciato dall'Ambasciata Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma (docc. 15 e 16 prod. CP_ ricorr.); che l' aveva rigettato la domanda di autorizzazione ANF senza motivazione
(doc. 17 prod. ricorr.) e, conseguentemente, rigettato tutte le domande di assegno al nucleo familiare con la seguente motivazione “nucleo non autorizzato” nel periodo oggetto della domanda (docc. 2, 4, 6 e 8 prod. ricorr.).
Ha affermato di aver diritto al suddetto assegno, essendo la moglie ed i figli a suo ca- rico. Ha quindi concluso per il riconoscimento del diritto in questione.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_4
All'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, previa istruzione documentale, la causa è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L'assegno per il nucleo familiare compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L.
13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione è, infatti, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. I 3
livelli di reddito, (rivalutabili annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ogni anno) sono stabiliti nella tabella allegata alla legge.
Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi ed i figli ed equi- parati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni, ovve- ro senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo la- voro;
ne esclude invece il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono, inoltre, far parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e per- manentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Avuto riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF
(nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni di lire) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1 luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazio- ni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Infine, non può essere concesso più di un assegno per lo stesso nucleo familiare e ta- le assegno, per i componenti per i quali è corrisposto, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. CP_ La circolare n. 95/2022, al paragrafo 4, prevede poi che: “Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titola- re del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in con- venzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situa- zioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino: - lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF;
- il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, com- ponenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); 4
- i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in
Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo” (doc. 24 prod. ricorr.). CP_ Ciò posto, l' ha affermato che la domanda del ricorrente di inclusione nel nucleo familiare della moglie e delle figlie, presentata il 16.3.23 ma con decorrenza richiesta dal
17.3.18, non poteva essere accolta per incompletezza della documentazione allegata.
Ciò in quanto la certificazione dell'Ambasciata filippina di Roma, datata 27.5.2021, attestava che il ricorrente aveva a proprio carico la moglie e le due figlie, senza specificare il periodo di riferimento (doc. 2 prod. resist.).
Va tuttavia rilevato che il suddetto certificato, laddove attesta che Persona_4
cittadino filippino, nato a [...], Filippine, il 19.1.74, “ha interamente a
[...]
proprio carico i seguenti familiari, privi di reddito: moglie: na- Persona_1
ta il 21 novembre 1978 a Gapan Nueva Ecija, Filippine;
figlia: Persona_3
nata il [...] a [...], Filippine;
figlia:
[...] Persona_5
nata il [...] a [...], Ilocos Norte, Filippine”, ha inteso chia-
[...]
ramente affermare che il suddetto nucleo familiare, attualmente residente nelle Filippine, sia sempre stato privo di reddito ed interamente a carico dell'attuale ricorrente. Ed infatti, qualora fossero risultati redditi per gli anni passati in capo al suddetto nucleo familiare,
l'Ambasciata ne avrebbe attestato l'esistenza.
Inoltre il ricorrente ha depositato il certificato di matrimonio e di stato di famiglia del ricorrente, rilasciato dall'Ambasciata Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma, da cui emerge che il ricorrente e hanno contratto matrimonio il Persona_1
24.10.2001, ed attestante il nucleo familiare residente all'estero con indicati i rapporti di parentela e la mancanza di redditi in capo alla moglie ed ai figli, rilasciato dall'Ambasciata
Filippina e legalizzato presso la Prefettura di Roma (docc. 12 e 13 prod. ricorr.)
Sicchè in definitiva deve affermarsi la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti di legge per fruire dell'assegno al nucleo familiare per il periodo oggetto di domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come per legge, ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronuncian- do, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione: 5
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno per il nucleo familia- Parte_1
re per i periodi dall'1.1.19 al 30.6.2019, dall'1.7.2019 al 30.6.2020, e dall'1.7.2020 al
30.6.2021, dal 5.1.22 al 28.2.22;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.863,50, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, con distrazione.
Roma, 16 giugno 2025.
Il giudice